Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 aprile 2024 (doc. A23), che si riferiva al premio lordo di Fr. 649,30, ridotto a Fr. 643,95 con la restituzione della tassa ambientale di Fr. 5,35. Questo importo le è stato pure fatturato mensilmente dalla Cassa malati per i premi LAMal da gennaio ad aprile 2024 (docc. A24, A25, A26 e A28) e meglio fino a quando, il 17 aprile 2024, quest'ultima è stata informata dal Cantone che la sua affiliata beneficiava di una riduzione sul premio LAMal. L'assicuratore malattia ha quindi comunicato il 18 aprile 2024 (doc. A6) all'interessata
- la quale, parimenti, dovrebbe avere ricevuto una comunicazione simile da parte del Servizio sussidi assicurazione malattia del Cantone - che per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2024 beneficiava di una riduzione del premio di Fr. 364,40 al mese, pari a Fr. 1'822.-. Per questo motivo, il " Conteggio premi maggio 2024 " prodotto dalla resistente (doc. 2), datato 5 aprile 2024, ma stampato il 28 gennaio 2025 e quindi dopo l'avvenuta riduzione, porta su un totale di Fr. 279,55, calcolato deducendo dal premio lordo di Fr. 649,30 dovuto per l'assicurazione delle cure medico-sanitarie la restituzione delle tasse ambientali di Fr. 5,35 e il credito di Fr. 364,40 del 17 aprile 2024 della fattura "__________ RP 05.24 ". La ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto a suo tempo né questo nuovo conteggio né altri relativi alla riduzione del premio dal mese di gennaio 2024 in poi, ciò che, però, non è corretto. La stessa ha infatti ricevuto il sollecito di pagamento del 20 marzo 2024 (doc. A22) relativo al premio di marzo per un importo scoperto di Fr. 643,95, poi un mese dopo il richiamo del 22 aprile 2024 per un importo di Fr. 194,70, in cui è indicato che il sollecito di pagamento le era stato inviato il 20 marzo 2024. A quel punto, l'interessata aveva gli strumenti per capire che il premio di Fr. 643,95 era stato ridotto, per marzo 2024, a Fr. 194,70 e per aprile a Fr. 279,55, importo che le veniva sollecitato per la prima volta in quell'occasione. Inoltre, quest'ultimo importo è riportato sul sollecito di pagamento del 23 maggio 2024 e sui richiami del 19 giugno 2024 e dell'8 luglio 2024 (docc. 3,4 e 5) concernenti il premio di maggio 2024, che la ricorrente non ha contestato di avere ricevuto con l'indicazione dell'importo di Fr. 279,55. D'altronde, se ha ricevuto il sollecito del 22 aprile 2024 con gli importi dei premi di marzo e aprile 2024 già ridotti, non v'è motivo per cui non debba avere ricevuto anche i predetti solleciti e richiami relativi al mese di maggio 2024, che sono temporalmente successivi. Al riguardo, nel suo ultimo scritto del 7 maggio 2025 (doc. V) la ricorrente ha affermato che " la prima fattura che ha ricevuta con la riduzione del sussidio è stata la fattura del mese di giugno 2024 " (pag. 6 in fondo), perciò già a quel momento essa ha ben realizzato di cosa si trattava e non poteva non avere capito che i solleciti e i richiami ricevuti in maggio, giugno e luglio 2024 si riferivano al premio LAMal, di maggio, già ridotto a Fr. 279,55. Si deve poi ricordare che anche il precetto esecutivo in oggetto porta sull'importo ridotto di Fr. 279,55 e che vi è chiaramente specificato che si tratta del premio LAMal di maggio 2024. Anche la decisione di rigetto dell'opposizione del 13 ottobre 2024, a cui è allegato l'estratto intermedio che indica espressamente che il " Premio 05.24 " ammontava a Fr. 279,55, presenta quest'ultimo ammontare e lo stesso vale per la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 impugnata davanti al TCA. La ricorrente non può dunque validamente sostenere di non avere ricevuto nessun conteggio per il mese di maggio 2024 con la riduzione del premio LAMal, poiché se è vero che il conteggio originale non portava sull'importo di Fr. 279,55, per contro tutti i successivi scritti relativi a questa mensilità - e alle seguenti - vi facevano chiaramente riferimento. L'assicurata ha perciò avuto ulteriori occasioni per conoscere la natura del credito vantato dall'assicuratore e per agire di conseguenza, mentre non ha contestato nel loro contenuto questi conteggi e neppure li ha, in toto od in parte, soluti (a mezzo della polizza di versamento allegata alla decisione di rigetto dell'opposizione oppure ai singoli conteggi di sollecito e/o richiamo). L'assicurata non ha quindi comprovato, in questa sede, il pagamento del suo debito relativo al premio LAMal di maggio 2024, pertanto l'importo ancora a suo carico, come stabilito dalla decisione su opposizione, è di Fr. 279,55. La procedura esecutiva avviata dalla resistente il 25 settembre 2024 in virtù dell'art. 64a LAMal è perciò corretta, oltre che fondata, e come tale va tutelata. 2.7. Con la decisione impugnata l'assicuratore ha inoltre chiesto all'assicurata gli importi di Fr. 50.- per spese di sollecito e di Fr. 50.- per spese di elaborazione, di cui l'insorgente non contesta la legittimità. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nel l'art. 105b cpv. 2 OAMal, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. Nel caso di specie, l'art. __________ delle Condizioni generali d'assicurazione __________ di CO 1, edizione 1° gennaio 2024 (doc. III/2), prevede che le spese causate dagli arretrati nel pagamento dei premi e dalla partecipazione ai costi, come spese di sollecito, spese di incasso e altre spese amministrative, sono a carico della persona assicurata. Considerato che l'assicurata, non dando seguito ai vari solleciti e richiami inviatile dalla Cassa malati, ha personalmente causato il mancato pagamento del premio di maggio 2024, le spese per i solleciti e le ulteriori spese che ne sono derivate alla resistente devono essere ritenute come dovute per colpa della ricorrente. Ne consegue che le spese procedurali sopportate dall'assicuratore devono essere poste a carico dell'insorgente sulla base del l'art. 105b cpv. 2 OAMal e delle condizioni d'assicurazione citate. La pretesa creditoria della resistente di Fr. 100.- per spese, che va ad aggiungersi al capitale dovuto dalla ricorrente per il premio LAMal, deve dunque essere confermata nel principio, ma ridotta a Fr. 80.- (Fr. 30.- di spese di richiamo + Fr. 50.- di spese di elaborazione, come indicato nel richiamo del 19 giugno 2024 e nell'ultimo richiamo dell'8 luglio 2024), siccome costituisce un importo più adeguato e più proporzionato al debito in essere. 2.8. L'assicuratore ha chiesto che il pagamento dei costi delle spese esecutive ( Fr. 34.- ) sia posto a carico della debitrice. Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato: "
E. 10 All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF 70.-, che contesta. (…).
E. 10.3 L 'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03). " . Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16 marzo 2022, consid. 8 con riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz, Dominik Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schludbetreibung und Konkurs SchKG, Schulthess, 4a edizione, 2017,
n. 22 ad art. 68, pag. 411; K. Ammon / F. Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: " Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128) " ). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto ( STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Per cui queste spese ( Fr. 34.- ) non fanno, a giusta ragione, parte del rigetto dell'opposizione ordinato dalla Cassa, ma rimangono a carico della debitrice escussa (art. 68 cpv. 1 LEF). 2.9. Infine va rammentato, per l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), che l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle Casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197), la giurisprudenza per cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF 9C_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF 9C_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 5). 2.10. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3 e giurisprudenza ivi citata). In concreto non occorre procedere al richiamo dell'incarto completo della Cassa malati, siccome i documenti prodotti con la risposta di causa sono quelli attinenti all'oggetto del ricorso. Non è inoltre necessario acquisire ulteriore documentazione, quale l'istoriato dell'intero rapporto contrattuale esistente tra le parti dal 2006 o l'incarto concernente un'altra vertenza fra le parti (n. __________). La documentazione trasmessa è sufficiente per giungere a una convincente conclusione, risulta completa e non completabile con altra di rilievo. 2.11. Da quanto precede discende che la decisione su opposizione deve essere confermata limitatamente al capitale di Fr. 279,55 oltre interessi di mora del 5% dal 1° maggio 2024, a Fr. 30.- di spese di richiamo e a Fr. 50.- di spese di elaborazione che la Cassa malati ha dovuto sostenere per ottenere il pagamento del predetto importo. L'assicurata è perciò condannata a pagare alla resistente di Fr. 359,55 per il premio LAMal di maggio 2024. L'opposizione della ricorrente al precetto esecutivo n. __________ del 25 settembre 2024 emanato dall'Ufficio di esecuzione di __________ è dunque rigettata in via definitiva limitatamente al predetto importo. Il costo della procedura esecutiva (Fr. 34.-) segue invece l'esecuzione stessa e non deve perciò essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo. 2.12. Parzialmente vincente in causa, non essendo patrocinata da un legale la ricorrente non ha diritto a indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Secondo l’art. 61 lett. f bis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, l’oggetto della lite è il versamento di premi LAMal. Si tratta quindi di contributi e n on si è in presenza di controversia relativa all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni (cfr. Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd: Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser , Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione, 2024 n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e Susanne Bollinger : BSK ATSG, 2 ed. 2025, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, ad art. 61 n. 72 pag. 957). Va poi osservato come il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG , 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nello stesso senso Susanne Bollinger op. cit. loc. cit.). Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” . Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.36.2025.13
TB
Lugano
19 maggio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 febbraio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Secondo lart. 61 lett. fbisLPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, loggetto della lite è il versamento di premi LAMal. Si tratta quindi di contributi e nonsi è in presenza di controversia relativa allassegnazione o al rifiuto di prestazioni (cfr.Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd:Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3;Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione, 2024 n. 197 ad art. 61, pag. 1192 eSusanne Bollinger: BSK ATSG, 2 ed. 2025, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, ad art. 61 n. 72 pag. 957).
Va poi osservato comeil Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che( ) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127Cost.;DTF 145 I 52consid.5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).Nello stesso sensoSusanne Bollingerop. cit. loc. cit.). Nel Cantone Ticino, come rilevato dallAlta Corte nella STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni