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36.2024.13

Indennità giornaliere per perdita di guadagno. Interpretazione di una norma contrattuale. In concreto non sono date le condizioni per versare le prestazioni richieste

Ticino · 2024-06-20 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 ottobre 2023 __________ ha informato l’assicuratore che l’attrice, dal 14 agosto 2023, era incapace al lavoro ed ha prodotto due certificati medici generici del dr. med. __________ che attestava una completa incapacità lavorativa fino al 15 ottobre 2023 (doc. 8).

Il curante ha indicato 5 disturbi che sarebbero stati alla base dell’incapacità lavorativa.

Il disturbo “respiratorio su asma allergico mal controllato con crisi dispnoiche necessitanti rivalutazione in pronto soccorso + nuova presa a carico specialistica”, non può essere preso in considerazione, giacché nel referto del 21 settembre 2023 della Clinica __________ figura “possibile asma bronchiale allergica da indagare” e “insorgenza/esacerbazione dei disturbi da quando in febbraio è rientrata in TI da __________ e vive provvisoriamente dalla madre” (doc. 11).

La patologia era di conseguenza già presente al momento dell’inizio dell’attività lucrativa il 1° aprile 2023 e considerata l’esacerbazione nel mese di febbraio 2023 quando è rientrata in Ticino, non vi può essere nessun dubbio che l’interessata fosse consapevole che la malattia avrebbe potuto causare un’inabilità lavorativa nei primi 6 mesi di attività. La malattia è inoltre in relazione con la patologia ansiosa, così come i “Dolori toracici con rialzo del D-Dimero, con successive angioTac negative per embolia, accertamenti ematologici sulla coagulazione in corso” (cfr. doc. 12, referto del 3 ottobre 2023 della Clinica __________: “dispnea soggettiva e riferite apnee notturnein contesto di stati d’ansia” e “Trattasi di una dispneaverosimilmente subordinata al quadro ansioso-depressivo di cui era nota la paziente”, dove vengono pure indicati gli esami angiologici [sottolineature del redattore]; cfr. anche doc. 13: “Segnaliamo che all’Angio-TAC viene segnalata una minuta ipoperfusione talamo-capsulare sinistra di non sicuro valore patologico, con anatomia vascolare normale. All’esame clinico abbiamo riscontrato diversi elementi di inconsistenza clinica, come oscillazioni ai 4 arti, cedimenti bilaterali agli arti inferiori e cedimento completo dell’arto superiore in assenza di pronazione e con distraibilità”; cfr. anche doc. U/3: “Tilt-test nei limiti di norma, con normale risposta pressoria e cronotropa senza comparsa di sintomi durante il test”), che ha pure concorso a provocare un sospetto disturbo neurologico funzionale (emisindrome motoria brachio-crurale destra lieve con emisindrome sensitiva facio-brachio-crurale omolaterale). Gli specialisti hanno “spiegato e condiviso con la paziente a più riprese tale diagnosi, spiegando che si tratta di un problema del funzionamento dei circuiti nervosi, senza anomalie strutturali cerebrali visibili. In questo contesto alla base c’è spesso un certo“sovraccarico” a livello psichico,cosa che peraltro la paziente stessa riconosce” (sottolineature del redattore).

I dolori articolari “diffusi invalidanti sia a piccole che a grandi articolazioni DD malattia reumatica infiammatoria in primo luogo Spondiloartropatia, Fibromialgia”, dal punto di vista reumatologico non comportano un’incapacità lavorativa. Il 7 febbraio 2024 il dr. med. __________, specialista, a differenza del medico curante, in reumatologia, ossia proprio nella patologia qui in discussione, non ha rilevato alcuna diagnosi reumatologica con conseguenze sulla capacità lavorativa, mentre ha spiegato, indicandone approfonditamente le ragioni, per quale motivo vi sono diagnosi reumatologiche senza conseguenza sulla capacità lavorativa: “la sindrome fibromialgica generalizzata primaria, equivale, come anche le sindromi del dolore cronico generalizzato aspecifiche, quindi senza correlato strutturale, dal lato medico assicurativo ad una sindrome del dolore cronico somatoforme, per cui eventuali deficit funzionali derivanti dalla stessa, devono essere stabiliti in ambito peritale psichiatrico specialistico, come previsto dall’assicurazione, aspetto pure importante in quanto l’assicurata, stando agli atti risulta affetta anche da una malattia psichiatrica. Il decondizionamento e sbilancio muscolare, i disturbi statici della colonna vertebrale come pure le minime alterazioni degenerative al rachide cervicale e lombare, risultano patologie non portanti a limiti funzionali e di carico di lunga durata, per cui non vanno considerati come cause dell’inabilità lavorativa attualmente in corso”.

Per quanto concerne più specificatamente la fibromialgia, diagnosticata anche dal dr. med. __________ come “sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F:45.4”, secondo il quale è verosimilmente “evoluto dal nucleo personologico nella sua ricerca di dare una spiegazione somatica ad un malessere psichico di lunga durata”, va evidenziato come tale malattia è stata diagnosticata solo nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2023 dal dr. med. __________, nel citato certificato, e dal dr. med. __________, ossia dopo l’uscita dalla cerchia degli assicurati dell’attrice in seguito al suo licenziamento per fine ottobre 2023.

Pertanto, in ogni caso, non darebbe diritto ad alcuna prestazione (cfr. __________ delle condizioni contrattuali).

È vero che il dr. med. __________ il 19 dicembre 2023 ha poi affermato che l’interessata “presenta dei dolori diffusi con una probabile fibromialgia generalizzata” e che questa “problematica è attualmente alla base della sua incapacità lavorativa a decorrere dal mese di agosto 2023”. Tuttavia lo specialista non indica elementi medici oggettivi alla base della sua conclusione che non trova conforto nella valutazione dei medici dell’Ospedale __________. Gli specialisti nell’ambito della degenza, durata dal 27 settembre 2023 al 5 ottobre 2023, nel corso della quale hanno potuto osservare personalmente l’interessata su un lungo periodo di tempo ed esaminare in maniera approfondita il suo stato di salute, non hanno rilevato la presenza di una fibromialgia, malgrado tale patologia sia anche di competenza psichiatrica. Ciò di cui la convenuta ha correttamente tenuto conto, sottoponendo il caso, conformemente alla giurisprudenza, ad uno specialista in reumatologia e ad uno specialista in psichiatria (cfr. STCA 32.2023.59 del 2 ottobre 2023, consid. 2.7 con rinvio alla STF 9C_435/2022 del 20 giugno 2023 consid. 5.1).

Non va poi dimenticato che il dr. med. __________ ha affermato che il disturbo somatoforme è verosimilmente evoluto dal nucleo personologico nella ricerca dell’attrice di dare una spiegazione somatica ad un malessere psichico di lunga data (pag. 9, doc. AA). Per cui, in ogni caso, alla base c’è sempre la (già presente) patologia psichiatrica.

Anche lo psicologo e terapeuta __________ pur sostenendo che prima si è sviluppata la fibromialgia e poi la sindrome ansioso depressiva, ha evidenziato il legame tra le due patologie (doc. O/4: l’interessata “presenta dolore diffuso a livello muscolo scheletrico con un quadro sindromico ascrivibile alla sindrome fibromialgica secondo i criteri ICD (…) con classificazione F 79.7 Tale condizione di sofferenza l’ha portata, nel tempo, a sviluppare una risposta ansioso depressiva (F41.2, disturbo misto ansioso depressivo) determinata dall’insofferenza verso tale condizione cresciuta nel tempo.”). Inoltre, sostenendo che la fibromialgia è sorta precedentemente allo stato ansioso-depressivo, il quale era già presente al momento dell’inizio dell’attività lavorativa, quanto affermato dallo psicologo tende semmai a confermare che l’incapacità lavorativa del 14 agosto 2023 deriva da una patologia di cui l’interessata era già affetta al 1° aprile 2023.

Nel successivo referto del 27 marzo 2024 lo psicologo e psicoterapeuta ha genericamente indicato che a suo parere la condizione psicologica di cui soffre l’attrice non “appare collegabile alle precedenti esperienze negative vissute e riportate dalla paziente ma all’attuale condizione fisica e invalidante, oggetto di indagini mediche, di cui soffre”. __________, che peraltro non è un medico, non si confronta tuttavia con le risultanze della degenza avvenuta presso l’Ospedale __________ e con le valutazioni del dr. med. __________, che giungono a conclusioni diverse. Le sue affermazioni, non motivate e non fondate su elementi medici oggettivi, non sono atte a mettere in discussione quanto accertato invece dai medici FMH specialisti in psichiatria e psicoterapia dell’Ospedale __________ e dal dr. med. __________.

Di nessun aiuto per l’attrice è il certificato del 9 febbraio 2024 del dr. med. __________, giacché lo specialista rileva un “problema di sospetta fibromialgia”, ma solo quale dato anamnestico, senza precisare da quando è insorto, non essendo il suo ambito.

Per quanto concerne le altre patologie citate dal dr. med. __________ nel referto del 23 novembre 2023, ossia, i dolori “del tratto digerente con origine non chiara DD colonspastico-irritabile, Malattia infiammatoria cronica intestinale” e le “gravi crisi emicraniche deficitarie necessitanti valutazione in urgenza in Pronto Soccorso e presa a carico specialistica”, dagli atti non emerge che esse abbiano un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’attrice. Non vi sono infatti atti medici, oltre a quello generico del dr. med. __________, che attestano l’impossibilità per l’attrice di lavorare a causa di queste sole patologie.

Per quanto concerne più specificatamente le cefalee del resto la dr.ssa med. __________, FMH neurologia, malgrado gli esami effettuati, nel referto del 20 dicembre 2023 non ha rilevato alcuna particolare problematica neurologica (“l’esame neurologico è nella norma. In principio non prevedo controlli se non sporadici per la cefalea a distanza, il primo tra 6 mesi”). Ella ha del resto concluso che per “quanto riguarda la cefalea la situazione attualmente è migliorata, sotto assunzione regolare di Riboflavina che concordo di proseguire” (“Avevo valutato la paziente ad ottobre ’23 a seguito della comparsa di dolore in regione latero-cervicale e frontale a destra, dopo manipolazioni cervicali. Da allora il dolore tendeva a migliorare spontaneamente, ora cefalea molto saltuaria, carattere abituale. (…) La cefalea appare ora migliorata con le sedute di fisioterapia a scopo antalgico ed assunzione regolare di Riboflavina (Magnesio poco tollerato)”).

Non va poi dimenticato che il nuovo medico curante, dr. med. __________, il 25 marzo 2024, esaminati gli atti, ha rilevato come l’attrice ha“iniziato ad avere i primi problemi di salute ad agosto 2023 con problemi di respirazione in cui poi veniva fatta diagnosi di asma bronchiale e messa a beneficio dal dr. __________ con terapia broncodilatoria”, ossia, come visto in precedenza, una patologia alla cui base vi sono i disturbi psichici di cui AT 1 è da tempo affetta. In seguito sono subentrati“dolori osteo-muscolo-articolari diffusi in cui il reumatologo Dr. __________ riscontra una sindrome fibromialgica”, anch’essa dovuta ai disturbi psichici.

Poi nel mese di “novembre 2023” insorgono ulteriori patologie, dovute al COVID 19 o in relazione, come visto sopra, con la già nota patologia psichica (l’assicurata, “viene colpita da un importante infezione da COVID 19 da cui guarisce non senza sequele a carico polmonare, dei dolori diffusi e dell’astenia. Nello stesso periodo inoltre compaiono dei sintomi cardiologici a cui seguiranno delle investigazioni specialistiche contestuali che riscontrano una sindrome bradi-tachicardica sinusale.Esegue dopo di ciò una gastroscopia per dolori epigastrici con reflusso gastro-esofageo marcato in cui viene impostata una terapia con inibitori di pompa protonica che non sempre riescono ad arginare tali sintomi. Subentrano problemi d’equilibrio, di dolori della sfera della muscolatura facciale, emicranica e problemi al visus. Una valutazione oftalmologica riscontra dubbia sindrome di Sjogren. Per tale motivo essendo tale sindrome collegata a più organi viene inviata all’università di __________ presso il reparto di immunologia e reumatologia per indagare tale ambito insieme al riscontro di proteina spike, correlata al Covid che ha avuto a novembre 2023”).

Trattandosi di patologie subentrate dopo l’uscita dalla cerchia degli assicurati (31 ottobre 2023) oppure derivanti dalla patologia psichica di cui era già affetta all’inizio della sua attività lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro, ella non può far valere alcun diritto ad indennità giornaliere sulla base di quanto affermato dal dr. med. __________ il 25 marzo 2024.

Anche nel referto allegato allo scritto del 20 febbraio 2024 (doc. V), il dr. med. __________ ha confermato che il “quadro clinico è da attribuire alla fibromialgia”, che come visto, è comunque insorta in seguito ai noti disturbi psichici dell’attrice (cfr. la già citata valutazione del dr. med. __________), “e al successivo ripresentarsi del COVID”, insorto tuttavia nel mese di novembre 2023 e dunque quando l’interessata non era più coperta contro il rischio malattia presso CV 1.

Gli ulteriori documenti medici agli atti non modificano l’esito della procedura, trattandosi per lo più di generiche attestazioni di incapacità lavorative, di convocazioni per altri esami o di esiti di visite mediche (cfr. RM colonna lombare e articolazione sacro-iliache del 4 dicembre 2023 [doc. O/2]; Tilt test del 24 gennaio 2024 [doc. U/3] o il referto del 14 febbraio 2024 dell’__________ [doc. U/6]) senza tuttavia che sia accertata una incapacità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc. O7, doc. T, doc. U/1, U/2, U4, U7, U8, doc. AD, doc. AE, doc. AF, doc. XV/1, doc. XV/2; cfr. anche i già citati doc. 11, 12 e 13).

Va infine evidenziato che l’attrice, malgrado quanto preannunciato in sede di petizione, non ha prodotto il referto relativo alla degenza stazionaria presso l’__________ di __________ dal 2 aprile 2024.

2.15.  Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale deve concludere che le condizioni per applicare l’art. __________ delle condizioni contrattuali sono adempiute.

L’attrice era già malata (disturbo ansioso-depressivo) al momento dell’inizio dell’attività lucrativa il 1° aprile 2023 ed era consapevole che la medesima patologia molto probabilmente nei primi sei mesi dopo la sua entrata in servizio avrebbe causato un’incapacità lavorativa.

Accertato che la patologia psichica alla base dell’incapacità lavorativa iniziata il 14 agosto 2023 (cfr. in particolare doc. 14: “[…]lamenta la presenza di uno stato ansioso cronico, esacerbato negli ultimi mesi, specialmente in concomitanza con il trasloco presso il domicilio della madre e il riferito mobbing sul luogo di lavoro, con conseguente interruzione dell’attività lavorativa per malattia da agosto 2023 […]”)era già presente quando l’attrice ha iniziato a lavorare il 1° aprile 2023, a giusta ragione la convenuta ha negato il diritto alle prestazioni.

L’assicuratore, conformemente al proprio onere probatorio, è dunque riuscito a comprovarei fatti che gli permettono di rifiutare la prestazione contrattuale.

Ritenuto che già solo questo motivo esclude il versamento delle indennità giornaliere, non è necessario stabilire se, come sostiene CV 1, l’assicurata ha commesso una frode ai sensi dell’art. 40 LCA (su questo aspetto cfr. anche STF 4A_243/2017 del 30 giugno 2017, consid. 3.2.3).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la petizione deve essere respinta.

Questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti, per i motivi esposti in precedenza, è sufficiente per statuire nel merito della lite.

La chiesta deposizione dell’attrice non apporterebbe elementi di novità, ritenuto che la medesima si è ampiamente espressa per iscritto con la petizione per il tramite della sua rappresentante. Ella non potrebbe che riferire elementi soggettivi in relazione alle sue patologie ma non potrebbe portare personalmente elementi medici oggettivi atti a far dubitare del contenuto della numerosa documentazione medica prodotta dalle parti.

Non è neppure necessario sentire il dr. med. __________ e lo psicologo e psicoterapeuta __________. Per i motivi ampiamente esposti ai considerandi precedenti ed anche sulla base dei certificati da loro emessi, è infatti comprovato che la patologia che ha causato l’incapacità lavorativa a partire dal 14 agosto 2023 era già presente anche al momento dell’inizio dell’attività lavorativa il 1° aprile 2023. Una loro audizione non modificherebbe l’esito della procedura.

Inoltre, lo psicologo e psicoterapeuta __________ non è un medico e pertanto non potrebbe mettere in discussione le conclusioni degli specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia che hanno visitato l’attrice nell’ambito della degenza presso l’Ospedale __________ e nell’ambito della valutazione psichiatrica redatta dal dr. med. __________.

Infine, questo Tribunale respinge anche la richiesta di allestire una perizia pluridisciplinare, ritenuto che i periti non potrebbero che riscostruire quanto accaduto sulla base degli atti medici prodotti dalle parti, allorché dal loro attento esame, per le ragioni sopra esposte, emerge con sufficiente chiarezza che la patologia che ha causato l’incapacità lavorativa a partire dal 14 agosto 2023 era già presente anche al momento dell’inizio dell’attività lavorativa il 1° aprile 2023.

Per quanto concerne le numerose prove chieste dalla convenuta, alla luce dell’esito della procedura, una loro assunzione si rivela superflua.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche sentenza 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 4, sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.17.  Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. ancheViktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione,

n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).

2.18.  L’attrice chiede tuttavia di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Con la petizione l’attrice ha chiestola condanna di CV 1 al versamento di fr. 25'407.20 a titolo di indennità giornaliere per perdita di guadagno da novembre 2023 ad aprile 2024 (fr. 139.60 al giorno per 182 giorni), oltre interessi al 5% dalle singole scadenze, a cui vanno aggiunti fr. 139.60 al giorno fino al riacquisto dell’abilità lavorativa, alternativamente fino ad esaurimento del diritto a percepire tali indennità, per un massimo di 730 aliquote, pari a fr. 101'908.

Le ripetibili ammonterebbero di conseguenza a fr. 6'115 (6% di fr. 101'908).

Tuttavia, per l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.

La dottrina(Trezzini, op. cit., n. 30 seg. ad art. 107), rammenta chequesta soluzione non era sconosciuta alla giurisprudenza precedente, tanto che in una decisione del 10 ottobre 2005 (STF 5P.270/2005), il Tribunale federale ha giudicato che delle eccezioni al principio della soccombenza sono ammissibili "wo die Umstände dies nahelegen" (DTF 113 II 323 consid. 9c), ciò che lascia ampi spazi di manovra al giudice. Ad esempio, può entrare in gioco il comportamento pre-processuale tenuto da una parte, in caso di soccombenza reciproca (STF 4P.225/2003 del 3.5.2004); oppure il comportamento di una parte, che incita l'altra ad agire in giustizia (STF 5D_43/2007 del 3.10.2007 consid. 6) o che è volto a ritardare e/o complicare senza giustificazione il processo (DTF 143 III 46 consid. 3; 139 III 33 consid. 4.2; TF 4D_65/2017 del 24.10.2017 consid. 3.4).

Secondo la dottrina, “questo spazio d'apprezzamento va applicato restrittivamente dal giudice e soltanto in presenza di circostanze particolari, onde non sovvertire le logiche di buona fede e prevedibilità dell'attività statale. In particolare, chi può calcolare i rischi processuali prima di presentare causa, non può pretendere di sfuggire facilmente alla logica della soccombenza, in caso di reiezione della stessa. Ad esempio, questa norma non torna applicabile quando sono in gioco soltanto gl'interessi propri della parte che domanda l'annullamento di una decisione” (STF 5D_69/2017 del 14.7.2017 consid. 3.3.1; STF 5A_482/2014 del 14.1.2015 consid. 6).

La dottrina rammenta che fra le circostanze giustificanti l'applicazione di questo correttivo, il Messaggio (cfr. FF 2006, pag. 6593 e seguenti, in particolare pag. 6669) menziona anche la disparità dei mezzi economici a disposizione delle parti (STF 5D_69/2017 del 14.7.2017 consid. 3.3.1). La concessione del gratuito patrocinio non può costituire, a lei sola, un motivo che giustifica di derogare al principio della soccombenza, siccome la parte che ne beneficia e che è soccombente sopporta lei stessa l'onere di pagare delle ripetibili in favore della controparte (art. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 lett. d (STF 5P.314/2003 del 24.11.2003). Tuttavia, il giudice non può prescindere dal considerare lo stato d'indigenza di quella parte nel ripartire le spese processuali.

Nel caso di specie la disparità economica tra l’attrice, che si trova in uno stato di indigenza in quanto al beneficio dell’assistenza sociale, e l’assicuratore privato, rappresentato in causa da due avvocati del medesimo studio legale, è palese.

Ritenuto inoltre che l’assicurata è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, le ripetibili vanno ridotte.

In applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC l’attrice è pertanto condannata a versare all’assicuratore fr. 1'800 a titolo di ripetibili.

2.21.  Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

E. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).” Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § AT 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.36.2024.13

cs

Lugano

20 giugno 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’11 aprile 2024 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr.Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che citaIvano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail:Liber Amicorumpour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda ancheAdrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

Per l’art. __________ delle condizioni contrattuali, l’evento assicurato è l’incapacità lavorativa in seguito a una malattia definita in percentuale della capacità lavorativa totale. Il grado di incapacità lavorativa deve essere di almeno il 25% (cpv. 1). È considerata una malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale, o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità lavorativa (cpv. 2). È considerata incapacità lavorativa qualsiasi incapacità, totale o parziale, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d’incapacità lavorativa di lunga durata sono prese in considerazione anche le attività ragionevolmente esigibili in un’altra professione o campo di attività. Sono considerate tali le attività che, in base all’esperienza, sono realmente accessibili sul mercato del lavoro per la persona assicurata tenendo conto della sua formazione, delle sue attitudini fisiche e intellettuali (cpv. 3).

Ai sensi dell’art. __________ delle condizioni contrattuali l’assicuratore versa un’indennità giornaliera al verificarsi dell’evento assicurato, dopo la scadenza del periodo di attesa che decorre con il verificarsi dell’incapacità lavorativa derivante da malattia, per un massimo di 730 giorni. Il periodo di attesa concordato contrattualmente viene dedotto dalla durata massima delle prestazioni.

Per l’art. __________ delle condizioni contrattuali la copertura assicurativa per le persone assicurate termina con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate.

Secondo l’art. __________ delle condizioni contrattuali non vengono erogate prestazioni quando la persona assicurata era già malata al momento dell’entrata in servizio e che all’inizio del rapporto di lavoro doveva essere consapevole del fatto che molto probabilmente nei primi sei mesi dopo la sua entrata in servizio si sarebbe verificata un’incapacità al lavoro riconducibile a tale malattia.

Va ancora evidenziato che l’interpretazione delle clausole contrattuali secondo il principio dell’affidamento non tiene conto di come il lavoratore, che non è giuridicamente parte al contratto, comprenda la norma (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1); occorre determinare come un destinatario di buona fede possa e debba comprendere le clausole (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1).

2.6.  Quando un assicuratore, al momento di concludere un contratto, presenta delle condizioni generali, manifesta la volontà di impegnarsi secondo i termini di queste condizioni; se una volontà reale e concordante non è constatata, occorre domandarsi come il destinatario di questa manifestazione di volontà poteva comprenderla in buona fede (cfr. sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.2.2)

Nel referto del 5 dicembre 2023 il dr. med. __________, ha affermato:

Nel caso evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare fosse un mezzo di prova ai sensi del Codice di procedura civile.

Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid.2.5.3: “[…]Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato o dall’assicuratore. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).

2.9.  Va ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept pages.Ce rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction.Le moyen est infondé.”).

Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

Su questi temi si veda anche STF 4A_544/2019 del 26 maggio 2020.

Per dei casi in cui il Tribunale federale ha citato la giurisprudenza valida nell’ambito delle assicurazioni sociali ci si riferisca alle STF 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019, in particolare consid. 3.1 e 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 3.1.2.

Relativamente alle modifiche dell’art. 177 CPC che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025 (RU 2023, pag. 491 e seguenti), cfr. il Messaggio concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in FF 2020, pag. 2407 e seguenti, in particolare pag. 2459 – 2460 (sul tema cfr.: Laura Kunz/ Pia Meier: Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, pag. 32).

2.10.  L’assicurato che chiede il versamento delle indennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante (sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3, con riferimento alla DTF 141 III 241 consid. 3.1).

La posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova, l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III 321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).

In una sentenza 4A_117/2021 del 31 agosto 2021, pubblicata in DTF 148 III 105 (cfr. anche STF 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 3.1.1; STF 4A_144/2021 del 13 settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha confermato la predetta giurisprudenza, precisando chesecondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA) e cioè segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto. Per una pretesa incapacità lavorativa legata all'insorgenza del caso di assicurazione vale il grado della prova ordinario. Di conseguenza la prova è apportata, se il tribunale è convinto secondo criteri oggettivi dell'esattezza dell'allegazione fattuale. È sufficiente che non sussistano più seri dubbi sull'esistenza del fatto allegato o che i dubbi eventualmente rimanenti appaiano leggeri (consid. 3.3.1).

2.12.  Alla luce della documentazione agli atti, occorre innanzitutto concludere che l’interessata al momento dell’inizio dell’attività lucrativa il 1° aprile 2023 presso il suo nuovo datore di lavoro, __________, era affetta da un disturbo psichico, ossia da uno stato ansioso-depressivo, che durava da diverso tempo, per il quale era in cura da anni e che ne era consapevole (doc. 4, email dell’8 marzo 2023 dall’attrice alla convenuta: “[…]Dann bin ich zu einer Familientrauer nach Hause gefahren und dann hat die Krankheit überhand genommen, die sowieso schon seit einiger Zeit andauert,da es sich um eine schweren depressiven Zustand handelt[…]”sottolineatura del redattore; doc. 6, email di __________ alla convenuta: “[…] Laut meinen Aufzeichnungen gab es eine Überzahlung, da die Absenz vom 12 – 17.01.2023 eine Grippe war und die Absenzwegen psychischer Beschwerden erst am 30.01.2023 begann[…]”sottolineatura del redattore; doc. 5, certificato del 9 marzo 2023 del dr. med. __________ secondo cui “dal 30.1.23 a data da destinarsi, risulta inabile al lavo[ro] al 100% per sindrome ansiosa generalizzata”; doc. 3; doc. 14, referto del 6 ottobre 2023 dell’Ospedale __________: “[…]La paziente lamenta la presenza di uno stato ansioso cronico, esacerbato negli ultimi mesi,specialmente in concomitanza con il trasloco presso il domicilio della madre e il riferito mobbing sul luogo di lavoro, con conseguente interruzione dell’attività lavorativa per malattia da agosto 2023. La paziente manifesterebbe intensi attacchi d’ansia caratterizzati da tremori, dispnea segno di Trousseau, confusione e sensazione di morte imminente […]”, sottolineature del redattore;cfr. anchela valutazione del dr. med. __________ del 21 febbraio 2024: “[…]L’anamnesi raccolta a __________ dimostra inequivocabilmente un disagio psichico di lunga data; l’anamnesi psichiatrica remota è significativa: la paziente riferisce di essere stata seguita per anni dallo psicologo dr __________ per delle sessioni di psicoterapia terminate circa un paio di anni fa. Da allora si sarebbe affidata ad un sito italiano di psicologi on-line. Recentemente durante un ricovero presso l’Ospedale __________ avrebbe beneficiato di due consultazioni con una psichiatra di liaison, affiancata da una psicologa (dr.ssa __________), che si direbbe disponibile ad una presa a carico ambulatoriale al termine del ricovero. Si sottolinea il pregresso utilizzo di Fluoxetina e Tranxilium come uniche farmacoterapie psichiatriche. Sarebbe stato suggerito Escitalopram recentemente, mai assunto dalla paziente[…]”).

La presenza della patologia all’inizio del nuovo contratto di lavoro presso __________ è confermata anche dal certificato del 24 marzo 2023 del dr. med. __________ (allegato doc. 6) il quale, indicando che l’interessata “risulta inabile al lavoro al 100% per malattia” (sindrome ansiosa generalizzata, cfr. doc. 5) e che dal 1° aprile 2023 “deve interrompere la sua attività lavorativa pressol’attuale posto di lavoro”(ndr: ____________________; sottolineatura del redattore), ha confermato la presenza di una patologia all’entrata in servizio presso il nuovo datore di lavoro, seppur non (ancora) invalidante per la nuova attività.

Pur considerando che né il medico curante, né l’attrice hanno fatto capo ad una classificazione internazionale riconosciuta (ad esempio ICD-10) nella diagnosi della malattia, dai loro scritti emerge con sufficiente chiarezza che AT 1 era affetta da una patologia psichica con le caratteristiche di uno stato ansioso-depressivo.

Del resto l’art. __________ delle condizioni contrattuali non impone la conoscenza dell’esatta classificazione scientifica della patologia, ma presuppone unicamente che la persona assicurata sia malata.

Il fatto che in data 22 novembre 2023, il curante, dr. med. __________ abbia affermato che l’attrice dal “24.01.23 al 31.03.23 era inabile al lavoro per crollo emotivo causa lutto, gli accertamenti non hanno evidenziato un problema depressivo-ansioso. Abile dunque al lavoro dal 01.04.23, ma nel frattempo è stata licenziata”, non modifica la valutazione.

Da una parte l’inabilità al lavoro al momento dell’entrata in servizio non è una condizione per l’applicazione dell’art. __________ delle condizioni contrattuali.

D’altra parte il curante sostiene genericamente che vi sarebbero stati accertamenti che non avrebbero evidenziato una problematica ansioso-depressiva, senza tuttavia indicare alcun elemento medico oggettivo a sostegno delle sue parole.

Infine, anche se l’incapacità lavorativa dal 24 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 fosse dovuta ad un’altra patologia o ad un “crollo emotivo causa lutto” la medesima attrice ha comunque ammesso che una problematica ansioso-depressiva era presente da tempo (doc. 4: “[…] die sowieso schon seit einiger Zeit andauert, da es sich um eine schweren depressiven Zustand handelt […]”; doc. 14: “[…] La paziente lamenta la presenza di uno stato ansioso cronico, esacerbato negli ultimi mesi, specialmente in concomitanza con il trasloco presso il domicilio della madre e il riferito mobbing sul luogo di lavoro, con conseguente interruzione dell’attività lavorativa per malattia da agosto 2023 […]”).

Il certificato del 22 novembre 2023 del dr. med. __________, allestito dopo che la convenuta aveva rifiutato le prestazioni poiché l’incapacità lavorativa, secondo CV 1, derivava dalla medesima patologia già presente all’inizio dell’attività lucrativa ed apparentemente in contraddizione con quanto sostenuto nei mesi da gennaio a marzo 2023 quando lo stesso curante aveva diagnosticato una sindrome ansiosa generalizzata, non è pertanto d’aiuto all’attrice.

2.13.  Accertata la presenza di una patologia psichica (disturbo ansioso depressivo, rispettivamente grave disturbo depressivo e/o disturbo d’ansia generalizzato) occorre stabilire se l’interessata era consapevole che tale patologia nei primi sei mesi di attività lavorativa avrebbe potuto sfociare in un’incapacità lavorativa.

La risposta è positiva.

Nei certificati medici emessi dal dr. med. __________ il 7 ed il 9 marzo 2023 (doc. 3 e 5) figura che l’attrice era incapace al lavoro a causa di una sindrome ansiosa generalizzata. La stessa assicurata aveva rilevato che l’inabilità lavorativa era dovuta ad una depressione (doc. 4: “[…] die sowieso schon seit einiger Zeit andauert, da es sich um eine schweren depressiven Zustand handelt […]”) e nel corso della degenza presso l’Ospedale __________, dove era già stata ricoverata nel 2009 (doc. 14: “[…] nota al nostro servizio per un precedente ricovero datato al 2009 […]”) si era lamentata della “presenza di uno stato ansioso cronico, esacerbato negli ultimi mesi, specialmente in concomitanza con il trasloco presso il domicilio della madre e il riferito mobbing sul luogo di lavoro”ed ha riferito “di essere stata seguita per anni dallo psicologo dr __________ per delle sessioni di psicoterapia terminate circa un paio di anni fa. Da allora si sarebbe affidata ad un sito italiano di psicologi on-line” (doc. 14).

Anche se poi, secondo quanto affermato il 22 novembre 2023 dal dr. med. __________, secondo accertamenti tuttavia non esplicitati, a posteriori l’incapacità lavorativa dal 24 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 sarebbe dovuta ad un’altra causa, l’attrice, visto quanto da lei stessa affermato e quanto attestato all’epoca dal dr. med. __________, era sicuramente consapevole che nei primi sei mesi di attività lucrativa avrebbe potuto essere incapace al lavoro a causa della sua sindrome ansioso-depressiva.

Sia gli elementi soggettivi (doc. 4: “[…] die sowieso schon seit einiger Zeit andauert, da es sich um eine schweren depressiven Zustand handelt […]”, doc. 14) che oggettivi (doc. 3, 5, 6) convergono verso questa conclusione.

Resta da stabilire se l’incapacità lavorativa iniziata il 14 agosto 2023 deriva da tale malattia (disturbo ansioso depressivo, rispettivamente grave disturbo depressivo e/o disturbo d’ansia generalizzato).

2.14.  Il 3 ottobre 2023 __________ ha informato l’assicuratore che l’attrice, dal 14 agosto 2023, era incapace al lavoro ed ha prodotto due certificati medici generici del dr. med. __________ che attestava una completa incapacità lavorativa fino al 15 ottobre 2023 (doc. 8).

Il curante ha indicato 5 disturbi che sarebbero stati alla base dell’incapacità lavorativa.

Il disturbo “respiratorio su asma allergico mal controllato con crisi dispnoiche necessitanti rivalutazione in pronto soccorso + nuova presa a carico specialistica”, non può essere preso in considerazione, giacché nel referto del 21 settembre 2023 della Clinica __________ figura “possibile asma bronchiale allergica da indagare” e “insorgenza/esacerbazione dei disturbi da quando in febbraio è rientrata in TI da __________ e vive provvisoriamente dalla madre” (doc. 11).

La patologia era di conseguenza già presente al momento dell’inizio dell’attività lucrativa il 1° aprile 2023 e considerata l’esacerbazione nel mese di febbraio 2023 quando è rientrata in Ticino, non vi può essere nessun dubbio che l’interessata fosse consapevole che la malattia avrebbe potuto causare un’inabilità lavorativa nei primi 6 mesi di attività. La malattia è inoltre in relazione con la patologia ansiosa, così come i “Dolori toracici con rialzo del D-Dimero, con successive angioTac negative per embolia, accertamenti ematologici sulla coagulazione in corso” (cfr. doc. 12, referto del 3 ottobre 2023 della Clinica __________: “dispnea soggettiva e riferite apnee notturnein contesto di stati d’ansia” e “Trattasi di una dispneaverosimilmente subordinata al quadro ansioso-depressivo di cui era nota la paziente”, dove vengono pure indicati gli esami angiologici [sottolineature del redattore]; cfr. anche doc. 13: “Segnaliamo che all’Angio-TAC viene segnalata una minuta ipoperfusione talamo-capsulare sinistra di non sicuro valore patologico, con anatomia vascolare normale. All’esame clinico abbiamo riscontrato diversi elementi di inconsistenza clinica, come oscillazioni ai 4 arti, cedimenti bilaterali agli arti inferiori e cedimento completo dell’arto superiore in assenza di pronazione e con distraibilità”; cfr. anche doc. U/3: “Tilt-test nei limiti di norma, con normale risposta pressoria e cronotropa senza comparsa di sintomi durante il test”), che ha pure concorso a provocare un sospetto disturbo neurologico funzionale (emisindrome motoria brachio-crurale destra lieve con emisindrome sensitiva facio-brachio-crurale omolaterale). Gli specialisti hanno “spiegato e condiviso con la paziente a più riprese tale diagnosi, spiegando che si tratta di un problema del funzionamento dei circuiti nervosi, senza anomalie strutturali cerebrali visibili. In questo contesto alla base c’è spesso un certo“sovraccarico” a livello psichico,cosa che peraltro la paziente stessa riconosce” (sottolineature del redattore).

I dolori articolari “diffusi invalidanti sia a piccole che a grandi articolazioni DD malattia reumatica infiammatoria in primo luogo Spondiloartropatia, Fibromialgia”, dal punto di vista reumatologico non comportano un’incapacità lavorativa. Il 7 febbraio 2024 il dr. med. __________, specialista, a differenza del medico curante, in reumatologia, ossia proprio nella patologia qui in discussione, non ha rilevato alcuna diagnosi reumatologica con conseguenze sulla capacità lavorativa, mentre ha spiegato, indicandone approfonditamente le ragioni, per quale motivo vi sono diagnosi reumatologiche senza conseguenza sulla capacità lavorativa: “la sindrome fibromialgica generalizzata primaria, equivale, come anche le sindromi del dolore cronico generalizzato aspecifiche, quindi senza correlato strutturale, dal lato medico assicurativo ad una sindrome del dolore cronico somatoforme, per cui eventuali deficit funzionali derivanti dalla stessa, devono essere stabiliti in ambito peritale psichiatrico specialistico, come previsto dall’assicurazione, aspetto pure importante in quanto l’assicurata, stando agli atti risulta affetta anche da una malattia psichiatrica. Il decondizionamento e sbilancio muscolare, i disturbi statici della colonna vertebrale come pure le minime alterazioni degenerative al rachide cervicale e lombare, risultano patologie non portanti a limiti funzionali e di carico di lunga durata, per cui non vanno considerati come cause dell’inabilità lavorativa attualmente in corso”.

Per quanto concerne più specificatamente la fibromialgia, diagnosticata anche dal dr. med. __________ come “sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F:45.4”, secondo il quale è verosimilmente “evoluto dal nucleo personologico nella sua ricerca di dare una spiegazione somatica ad un malessere psichico di lunga durata”, va evidenziato come tale malattia è stata diagnosticata solo nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2023 dal dr. med. __________, nel citato certificato, e dal dr. med. __________, ossia dopo l’uscita dalla cerchia degli assicurati dell’attrice in seguito al suo licenziamento per fine ottobre 2023.

Pertanto, in ogni caso, non darebbe diritto ad alcuna prestazione (cfr. __________ delle condizioni contrattuali).

È vero che il dr. med. __________ il 19 dicembre 2023 ha poi affermato che l’interessata “presenta dei dolori diffusi con una probabile fibromialgia generalizzata” e che questa “problematica è attualmente alla base della sua incapacità lavorativa a decorrere dal mese di agosto 2023”. Tuttavia lo specialista non indica elementi medici oggettivi alla base della sua conclusione che non trova conforto nella valutazione dei medici dell’Ospedale __________. Gli specialisti nell’ambito della degenza, durata dal 27 settembre 2023 al 5 ottobre 2023, nel corso della quale hanno potuto osservare personalmente l’interessata su un lungo periodo di tempo ed esaminare in maniera approfondita il suo stato di salute, non hanno rilevato la presenza di una fibromialgia, malgrado tale patologia sia anche di competenza psichiatrica. Ciò di cui la convenuta ha correttamente tenuto conto, sottoponendo il caso, conformemente alla giurisprudenza, ad uno specialista in reumatologia e ad uno specialista in psichiatria (cfr. STCA 32.2023.59 del 2 ottobre 2023, consid. 2.7 con rinvio alla STF 9C_435/2022 del 20 giugno 2023 consid. 5.1).

Non va poi dimenticato che il dr. med. __________ ha affermato che il disturbo somatoforme è verosimilmente evoluto dal nucleo personologico nella ricerca dell’attrice di dare una spiegazione somatica ad un malessere psichico di lunga data (pag. 9, doc. AA). Per cui, in ogni caso, alla base c’è sempre la (già presente) patologia psichiatrica.

Anche lo psicologo e terapeuta __________ pur sostenendo che prima si è sviluppata la fibromialgia e poi la sindrome ansioso depressiva, ha evidenziato il legame tra le due patologie (doc. O/4: l’interessata “presenta dolore diffuso a livello muscolo scheletrico con un quadro sindromico ascrivibile alla sindrome fibromialgica secondo i criteri ICD (…) con classificazione F 79.7 Tale condizione di sofferenza l’ha portata, nel tempo, a sviluppare una risposta ansioso depressiva (F41.2, disturbo misto ansioso depressivo) determinata dall’insofferenza verso tale condizione cresciuta nel tempo.”). Inoltre, sostenendo che la fibromialgia è sorta precedentemente allo stato ansioso-depressivo, il quale era già presente al momento dell’inizio dell’attività lavorativa, quanto affermato dallo psicologo tende semmai a confermare che l’incapacità lavorativa del 14 agosto 2023 deriva da una patologia di cui l’interessata era già affetta al 1° aprile 2023.

Nel successivo referto del 27 marzo 2024 lo psicologo e psicoterapeuta ha genericamente indicato che a suo parere la condizione psicologica di cui soffre l’attrice non “appare collegabile alle precedenti esperienze negative vissute e riportate dalla paziente ma all’attuale condizione fisica e invalidante, oggetto di indagini mediche, di cui soffre”. __________, che peraltro non è un medico, non si confronta tuttavia con le risultanze della degenza avvenuta presso l’Ospedale __________ e con le valutazioni del dr. med. __________, che giungono a conclusioni diverse. Le sue affermazioni, non motivate e non fondate su elementi medici oggettivi, non sono atte a mettere in discussione quanto accertato invece dai medici FMH specialisti in psichiatria e psicoterapia dell’Ospedale __________ e dal dr. med. __________.

Di nessun aiuto per l’attrice è il certificato del 9 febbraio 2024 del dr. med. __________, giacché lo specialista rileva un “problema di sospetta fibromialgia”, ma solo quale dato anamnestico, senza precisare da quando è insorto, non essendo il suo ambito.

Per quanto concerne le altre patologie citate dal dr. med. __________ nel referto del 23 novembre 2023, ossia, i dolori “del tratto digerente con origine non chiara DD colonspastico-irritabile, Malattia infiammatoria cronica intestinale” e le “gravi crisi emicraniche deficitarie necessitanti valutazione in urgenza in Pronto Soccorso e presa a carico specialistica”, dagli atti non emerge che esse abbiano un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’attrice. Non vi sono infatti atti medici, oltre a quello generico del dr. med. __________, che attestano l’impossibilità per l’attrice di lavorare a causa di queste sole patologie.

Per quanto concerne più specificatamente le cefalee del resto la dr.ssa med. __________, FMH neurologia, malgrado gli esami effettuati, nel referto del 20 dicembre 2023 non ha rilevato alcuna particolare problematica neurologica (“l’esame neurologico è nella norma. In principio non prevedo controlli se non sporadici per la cefalea a distanza, il primo tra 6 mesi”). Ella ha del resto concluso che per “quanto riguarda la cefalea la situazione attualmente è migliorata, sotto assunzione regolare di Riboflavina che concordo di proseguire” (“Avevo valutato la paziente ad ottobre ’23 a seguito della comparsa di dolore in regione latero-cervicale e frontale a destra, dopo manipolazioni cervicali. Da allora il dolore tendeva a migliorare spontaneamente, ora cefalea molto saltuaria, carattere abituale. (…) La cefalea appare ora migliorata con le sedute di fisioterapia a scopo antalgico ed assunzione regolare di Riboflavina (Magnesio poco tollerato)”).

Non va poi dimenticato che il nuovo medico curante, dr. med. __________, il 25 marzo 2024, esaminati gli atti, ha rilevato come l’attrice ha“iniziato ad avere i primi problemi di salute ad agosto 2023 con problemi di respirazione in cui poi veniva fatta diagnosi di asma bronchiale e messa a beneficio dal dr. __________ con terapia broncodilatoria”, ossia, come visto in precedenza, una patologia alla cui base vi sono i disturbi psichici di cui AT 1 è da tempo affetta. In seguito sono subentrati“dolori osteo-muscolo-articolari diffusi in cui il reumatologo Dr. __________ riscontra una sindrome fibromialgica”, anch’essa dovuta ai disturbi psichici.

Poi nel mese di “novembre 2023” insorgono ulteriori patologie, dovute al COVID 19 o in relazione, come visto sopra, con la già nota patologia psichica (l’assicurata, “viene colpita da un importante infezione da COVID 19 da cui guarisce non senza sequele a carico polmonare, dei dolori diffusi e dell’astenia. Nello stesso periodo inoltre compaiono dei sintomi cardiologici a cui seguiranno delle investigazioni specialistiche contestuali che riscontrano una sindrome bradi-tachicardica sinusale.Esegue dopo di ciò una gastroscopia per dolori epigastrici con reflusso gastro-esofageo marcato in cui viene impostata una terapia con inibitori di pompa protonica che non sempre riescono ad arginare tali sintomi. Subentrano problemi d’equilibrio, di dolori della sfera della muscolatura facciale, emicranica e problemi al visus. Una valutazione oftalmologica riscontra dubbia sindrome di Sjogren. Per tale motivo essendo tale sindrome collegata a più organi viene inviata all’università di __________ presso il reparto di immunologia e reumatologia per indagare tale ambito insieme al riscontro di proteina spike, correlata al Covid che ha avuto a novembre 2023”).

Trattandosi di patologie subentrate dopo l’uscita dalla cerchia degli assicurati (31 ottobre 2023) oppure derivanti dalla patologia psichica di cui era già affetta all’inizio della sua attività lavorativa presso l’ultimo datore di lavoro, ella non può far valere alcun diritto ad indennità giornaliere sulla base di quanto affermato dal dr. med. __________ il 25 marzo 2024.

Anche nel referto allegato allo scritto del 20 febbraio 2024 (doc. V), il dr. med. __________ ha confermato che il “quadro clinico è da attribuire alla fibromialgia”, che come visto, è comunque insorta in seguito ai noti disturbi psichici dell’attrice (cfr. la già citata valutazione del dr. med. __________), “e al successivo ripresentarsi del COVID”, insorto tuttavia nel mese di novembre 2023 e dunque quando l’interessata non era più coperta contro il rischio malattia presso CV 1.

Gli ulteriori documenti medici agli atti non modificano l’esito della procedura, trattandosi per lo più di generiche attestazioni di incapacità lavorative, di convocazioni per altri esami o di esiti di visite mediche (cfr. RM colonna lombare e articolazione sacro-iliache del 4 dicembre 2023 [doc. O/2]; Tilt test del 24 gennaio 2024 [doc. U/3] o il referto del 14 febbraio 2024 dell’__________ [doc. U/6]) senza tuttavia che sia accertata una incapacità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc. O7, doc. T, doc. U/1, U/2, U4, U7, U8, doc. AD, doc. AE, doc. AF, doc. XV/1, doc. XV/2; cfr. anche i già citati doc. 11, 12 e 13).

Va infine evidenziato che l’attrice, malgrado quanto preannunciato in sede di petizione, non ha prodotto il referto relativo alla degenza stazionaria presso l’__________ di __________ dal 2 aprile 2024.

2.15.  Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale deve concludere che le condizioni per applicare l’art. __________ delle condizioni contrattuali sono adempiute.

L’attrice era già malata (disturbo ansioso-depressivo) al momento dell’inizio dell’attività lucrativa il 1° aprile 2023 ed era consapevole che la medesima patologia molto probabilmente nei primi sei mesi dopo la sua entrata in servizio avrebbe causato un’incapacità lavorativa.

Accertato che la patologia psichica alla base dell’incapacità lavorativa iniziata il 14 agosto 2023 (cfr. in particolare doc. 14: “[…]lamenta la presenza di uno stato ansioso cronico, esacerbato negli ultimi mesi, specialmente in concomitanza con il trasloco presso il domicilio della madre e il riferito mobbing sul luogo di lavoro, con conseguente interruzione dell’attività lavorativa per malattia da agosto 2023 […]”)era già presente quando l’attrice ha iniziato a lavorare il 1° aprile 2023, a giusta ragione la convenuta ha negato il diritto alle prestazioni.

L’assicuratore, conformemente al proprio onere probatorio, è dunque riuscito a comprovarei fatti che gli permettono di rifiutare la prestazione contrattuale.

Ritenuto che già solo questo motivo esclude il versamento delle indennità giornaliere, non è necessario stabilire se, come sostiene CV 1, l’assicurata ha commesso una frode ai sensi dell’art. 40 LCA (su questo aspetto cfr. anche STF 4A_243/2017 del 30 giugno 2017, consid. 3.2.3).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la petizione deve essere respinta.

Questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti, per i motivi esposti in precedenza, è sufficiente per statuire nel merito della lite.

La chiesta deposizione dell’attrice non apporterebbe elementi di novità, ritenuto che la medesima si è ampiamente espressa per iscritto con la petizione per il tramite della sua rappresentante. Ella non potrebbe che riferire elementi soggettivi in relazione alle sue patologie ma non potrebbe portare personalmente elementi medici oggettivi atti a far dubitare del contenuto della numerosa documentazione medica prodotta dalle parti.

Non è neppure necessario sentire il dr. med. __________ e lo psicologo e psicoterapeuta __________. Per i motivi ampiamente esposti ai considerandi precedenti ed anche sulla base dei certificati da loro emessi, è infatti comprovato che la patologia che ha causato l’incapacità lavorativa a partire dal 14 agosto 2023 era già presente anche al momento dell’inizio dell’attività lavorativa il 1° aprile 2023. Una loro audizione non modificherebbe l’esito della procedura.

Inoltre, lo psicologo e psicoterapeuta __________ non è un medico e pertanto non potrebbe mettere in discussione le conclusioni degli specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia che hanno visitato l’attrice nell’ambito della degenza presso l’Ospedale __________ e nell’ambito della valutazione psichiatrica redatta dal dr. med. __________.

Infine, questo Tribunale respinge anche la richiesta di allestire una perizia pluridisciplinare, ritenuto che i periti non potrebbero che riscostruire quanto accaduto sulla base degli atti medici prodotti dalle parti, allorché dal loro attento esame, per le ragioni sopra esposte, emerge con sufficiente chiarezza che la patologia che ha causato l’incapacità lavorativa a partire dal 14 agosto 2023 era già presente anche al momento dell’inizio dell’attività lavorativa il 1° aprile 2023.

Per quanto concerne le numerose prove chieste dalla convenuta, alla luce dell’esito della procedura, una loro assunzione si rivela superflua.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche sentenza 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 4, sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.17.  Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. ancheViktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione,

n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).

2.18.  L’attrice chiede tuttavia di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Con la petizione l’attrice ha chiestola condanna di CV 1 al versamento di fr. 25'407.20 a titolo di indennità giornaliere per perdita di guadagno da novembre 2023 ad aprile 2024 (fr. 139.60 al giorno per 182 giorni), oltre interessi al 5% dalle singole scadenze, a cui vanno aggiunti fr. 139.60 al giorno fino al riacquisto dell’abilità lavorativa, alternativamente fino ad esaurimento del diritto a percepire tali indennità, per un massimo di 730 aliquote, pari a fr. 101'908.

Le ripetibili ammonterebbero di conseguenza a fr. 6'115 (6% di fr. 101'908).

Tuttavia, per l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.

La dottrina(Trezzini, op. cit., n. 30 seg. ad art. 107), rammenta chequesta soluzione non era sconosciuta alla giurisprudenza precedente, tanto che in una decisione del 10 ottobre 2005 (STF 5P.270/2005), il Tribunale federale ha giudicato che delle eccezioni al principio della soccombenza sono ammissibili "wo die Umstände dies nahelegen" (DTF 113 II 323 consid. 9c), ciò che lascia ampi spazi di manovra al giudice. Ad esempio, può entrare in gioco il comportamento pre-processuale tenuto da una parte, in caso di soccombenza reciproca (STF 4P.225/2003 del 3.5.2004); oppure il comportamento di una parte, che incita l'altra ad agire in giustizia (STF 5D_43/2007 del 3.10.2007 consid. 6) o che è volto a ritardare e/o complicare senza giustificazione il processo (DTF 143 III 46 consid. 3; 139 III 33 consid. 4.2; TF 4D_65/2017 del 24.10.2017 consid. 3.4).

Secondo la dottrina, “questo spazio d'apprezzamento va applicato restrittivamente dal giudice e soltanto in presenza di circostanze particolari, onde non sovvertire le logiche di buona fede e prevedibilità dell'attività statale. In particolare, chi può calcolare i rischi processuali prima di presentare causa, non può pretendere di sfuggire facilmente alla logica della soccombenza, in caso di reiezione della stessa. Ad esempio, questa norma non torna applicabile quando sono in gioco soltanto gl'interessi propri della parte che domanda l'annullamento di una decisione” (STF 5D_69/2017 del 14.7.2017 consid. 3.3.1; STF 5A_482/2014 del 14.1.2015 consid. 6).

La dottrina rammenta che fra le circostanze giustificanti l'applicazione di questo correttivo, il Messaggio (cfr. FF 2006, pag. 6593 e seguenti, in particolare pag. 6669) menziona anche la disparità dei mezzi economici a disposizione delle parti (STF 5D_69/2017 del 14.7.2017 consid. 3.3.1). La concessione del gratuito patrocinio non può costituire, a lei sola, un motivo che giustifica di derogare al principio della soccombenza, siccome la parte che ne beneficia e che è soccombente sopporta lei stessa l'onere di pagare delle ripetibili in favore della controparte (art. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 lett. d (STF 5P.314/2003 del 24.11.2003). Tuttavia, il giudice non può prescindere dal considerare lo stato d'indigenza di quella parte nel ripartire le spese processuali.

Nel caso di specie la disparità economica tra l’attrice, che si trova in uno stato di indigenza in quanto al beneficio dell’assistenza sociale, e l’assicuratore privato, rappresentato in causa da due avvocati del medesimo studio legale, è palese.

Ritenuto inoltre che l’assicurata è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, le ripetibili vanno ridotte.

In applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC l’attrice è pertanto condannata a versare all’assicuratore fr. 1'800 a titolo di ripetibili.

2.21.  Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ AT 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti