Sachverhalt
doveva provare.
Il TF rileva tuttavia che la perizia è stata richiesta dallassicuratore per completare i suoi mezzi di prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento anticipato arbitrario delle prove. Secondo lAlta Corte non vi era alcunché di insostenibile nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo stato di salute passato dellassicurato, poiché il perito avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni dei medici curanti.
Neppure la mancata audizione del medico fiduciario è arbitraria.
Infatti la sua opinione non si fondava su una visita dellassicurato ma solo sugli atti e dunque sui rapporti dei medici curanti.
Il Tribunale federale ha poi apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante dellassicurato sulla base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune circostanze le allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono portare la prova della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò è il caso quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle allegazioni manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid. 3.2). Ora, le indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto stabilito dallo psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di avere seguito lassicurato in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza settimanale, in ragione di una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo lanamnesi del paziente, in seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014 nellambito del suo lavoro. Lulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4 novembre 2016 conferma quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati. Considerato poi che lassicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento tempestivo presso lassicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva concludere, senza cadere nellarbitrio, alla correttezza dellincapacità al lavoro allegata.
Su questi temi si veda anche STF 4A_544/2019 del 26 maggio 2020.
Per un caso in cui il Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nellambito delle assicurazioni sociali ci si riferisca alle STF 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019, in particolare consid. 3.1 e 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 3.1.2.
2.10. Lassicurato che chiede il versamento delle indennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 141 III 241 consid. 3.1; sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3).
La posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene contestata lincapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta tuttavia allassicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della capacità lavorativa. Nellambito del suo diritto alla controprova, lassicuratore deve tuttal più apportare degli elementi propri ad insinuare dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che lassicurato si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III 321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).
In una sentenza 4A_117/2021 del 31 agosto 2021, pubblicata in DTF 148 III 105 (cfr. anche STF 4A_144/2021 del 13 settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha confermato la predetta giurisprudenza, precisando chesecondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA) e cioè segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto. Per una pretesa incapacità lavorativa legata all'insorgenza del caso di assicurazione vale il grado della prova ordinario. Di conseguenza la prova è apportata, se il tribunale è convinto secondo criteri oggettivi dell'esattezza dell'allegazione fattuale. È sufficiente che non sussistano più seri dubbi sull'esistenza del fatto allegato o che i dubbi eventualmente rimanenti appaiano leggeri (consid. 3.3.1).
2.11. In concreto con la petizione lattore, dopo aver riassunto la fattispecie ed aver rammentato il contenuto dello scritto del 4 settembre 2015 con cui lassicuratore ha negato il diritto a prestazioni dal 1° settembre 2015 (pag. 1-3) si limita ad affermare che la precitata decisione è stata tempestivamente contestata dallassicurato, il quale, in particolare, ha suffragato la sua contestazione mediante la produzione di diverse perizie che concludono per una piena e continua IL dellassicurato in misura completa anche oltre la chiusura del caso disposta dalla convenuta (punto 6, pag. 4), senza tuttavia spendere alcuna parola in merito al contenuto dei referti, senza contestare compiutamente e secondo quanto pretende la giurisprudenza le valutazioni in senso contrario del dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, cui lassicuratore ha affidato lincarico di valutare la capacità lavorativa dellassicurato e senza indicare in alcun modo gli asseriti periodi di incapacità lavorativa e gli invocati periodi durante i quali lassicuratore dovrebbe ancora erogare le prestazioni.
La petizione, manifestamente non motivata, andrebbe respinta già solo per questo motivo. La questione non merita ulteriore approfondimento. Lattore, per i motivi che seguono, non è infatti stato in grado di comprovare, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante, il persistere della sua incapacità al lavoro dal 1° settembre 2015.
2.12. Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge innanzitutto che il dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, ha redatto una perizia reumatologica-ortopedica, nella quale, dopo aver descrittolanamnesi famigliare, personale remota, sociale ed attuale, i dati soggettivi dellassicurato e le constatazioni obiettive, poste le diagnosi di panalgia con dolorabilità diffusa delle parti molli alla palpazione e disturbi mal sistemati della sensibilità, impedimenti soggettivi specialmente per il braccio e la gamba destra senza limitazioni funzionali oggettivabili, stato dopo neurolisi del nervo ulnare ad entrambi i gomiti (21.11.2014) per neuropatia compressiva specialmente a sinistra e alterazioni degenerative cervicali secondo gli atti (TAC del 27.10.2014), ha stabilito che dal profilo reumatologico-ortopedico non vi sono patologie che potrebbero giustificare unincapacità lavorativa nemmeno parziale né per lattività svolta di contabile né per qualsiasi altro lavoro compatibile con la costituzione e la formazione dellinteressato (abile al 100% per rendimento e presenza; doc. 6).
Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali (cfr. anche la già citata STF 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, al consid. 3.1.2). Lo specialista si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate dallassicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dellattore sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata. I punti litigiosi importanti sono stati oggetto di uno studio approfondito, il rapporto si fonda su esami completi, che considera parimenti le censure espresse dallinteressato, è stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), la descrizione del contesto medico è chiara e le conclusioni sono ben motivate.
Lo specialista ha in particolare rilevato che la dolorabilità diffusa delle parti molli e lassociazione della sintomatologia algica a disturbi extra-reumatologici suggerisce la presenza di una fibromialgia generalizzata in un contesto somatoforme senza che lesame reumatologico-ortopedico mostrasse alterazioni funzionali atte a impedire lassicurato di svolgere la sua attività lucrativa (doc. 6, pag. 8).
Certo, il dr. med. __________ ha anche affermato che la sua valutazione non prende in considerazione eventuali aspetti psichici per i quali sarebbe stato necessario sottoporre lassicurato ad una perizia psichiatrica onde verificare lesistenza o meno di unaffezione primariamente psichica che potrebbe spiegare il disturbo di percezione del dolore, rispettivamente limpatto di esso sulla capacità lavorativa.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta con la petizione, di cui si dirà meglio in seguito, è emerso che lattore non è affetto da alcuna patologia psichica (cfr. doc. G, referto del 9 febbraio 2016 del dr. __________,psichiatria e psicoterapia,di __________ e doc. F, referto del Prof. dott. __________,medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni,di __________).
Il dr. med. __________, si è ulteriormente espresso in data 9 novembre 2015, prendendo posizione sui successivi referti prodotti dallattore e confermando la sua valutazione (doc. 7).
AT 1, come visto, nella petizione non spende alcuna parola in merito alle valutazioni del dr. med. __________, segnatamente quelle contenute nel referto del 31 agosto 2015, da lui stesso prodotto, ma si limita a rinviare genericamente alla documentazione medica allegata, ossia:
- referto del Prof. dott. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, di __________ (Italia), del 10 marzo 2016, che esclude la sussistenza di patologie psichiatriche ma ritiene la diagnosi di fibromialgia gravemente invalidante che impedisce al 100% la sua attività lucrativa (doc. F);
- referto del 9 febbraio 2016 del dr. __________, psichiatria e psicoterapia, di __________ (Italia) che attesta la presenza di una invalidante sindrome fibromialgica (doc. G);
- referto del dott. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, __________ (Italia) del 30 dicembre 2015, che certifica la diagnosi di fibromialgia (doc. H);
- due referti dell8 ottobre 2015 del dr. __________, dellUnità operativa di reumatologia dellospedale __________ (Italia), che conferma la presenza di una fibromialgia (doc. I).
Sennonché, tali documenti non sono atti a comprovare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, il persistere di una incapacità lavorativa dellattore dal 1° settembre 2015 (sul tema cfr. anche la sentenza del TAF relativa al qui ricorrente: __________ del __________ 2021, al consid. 12.5.4).
Il dr. __________, sui cui referti aveva già preso posizione anche il dr. med. __________ in data 9 novembre 2015 (doc. 7), si limita a certificare la presenza della fibromialgia, indicandone le caratteristiche, e a descrivere unanamnesi sommaria. Il medico, che rileva come nel suo complesso la patologia determina grave riduzione della capacità di svolgere le abituali attività della vita quotidiana e attività lavorative anche non impegnative dal punto di vista fisico e come la terapia in atto sia omeopatica, non indica tuttavia alcunché circa linsorgenza e levoluzione nel tempo della malattia, né circa leventuale grado di incapacità lavorativa dellinteressato nella precedente attività ed in attività adatte al suo stato di salute.
I due referti, scarni, poco motivati, privi di una qualsiasi motivazione medica oggettiva e sui quali il medico dellassicuratore ha già preso posizione, non apportano alcun elemento medico oggettivo in favore della tesi attorea.
Per quanto concerne la relazione clinico-specialistica del 30 dicembre 2015 del dr. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, questo TCA evidenzia che, dopo aver descritto in poche righe lanamnesi, il medico riporta i sintomi soggettivi dellattore e quelli oggettivi al rachide, allarto superiore destro ed a quello inferiore sinistro, confermando la diagnosi di fibromialgia, senza tuttavia esprimersi in merito alla capacità lavorativa dellinteressato nellattività di contabile, alle possibili cure, alle limitazioni funzionali nellattività svolta, ma limitandosi genericamente ad affermare che la patologia è caratterizzata da interessamento algodisfunzionale di tutto il sistema muscolo-articolare con gravi e invalidanti limitazioni (doc. H).
Neppure lattestato del dr. __________ permette quindi di ritenere che lattore dal 1° settembre 2015 era ancora incapace al lavoro.
Da parte sua lo psichiatra, dr. __________, conferma la presenza di una sindrome fibromialgica, ma non descrive alcuna anamnesi, non elenca gli elementi oggettivi e soggettivi e si limita ad affermare genericamente che numerose appaiono le limitazioni funzionali sia agli arti superiori che a quelli inferiori con algie diffuse anche a minime sollecitazioni e pressioni ed a rinviare a quanto affermato da dr. __________. Egli, pur sostenendo di trovarsi di fronte ad una patologia algica e disfunzionale marcatamente invalidante che necessiterà di ulteriori approfondimenti clinici e nella quale lassenza di riscontri oggettivi non ne giustifica la negazione, rileva checi troviamo di fronte allassenza totale di elementi della sfera psicopatologica clinicamente evidenziabili, anche in assoluta mancanza di elementi di familiarità e quindi risulta valido lindirizzo diagnostico di una sintomatologia inquadrabile in una invalidante sindrome fibromialgica.
Anche il dr. __________, tuttavia, non indica quando sarebbe sorta tale patologia, quale sarebbe stata la sua evoluzione, quale incidenza avrebbe sulla capacità lavorativa dellattore, in che modo essa influirebbe sullattività di contabile o quali cure potrebbero essere mese in atto per migliorare lo stato di salute dellinteressato.
Privo di qualsiasi motivazione, neppure il certificato del dr. __________ mette in dubbio le valutazioni del dr. med. __________.
Infine, relativamente alla relazione medico-legale sulla valutazione dellinvalidità da malattia da cui è affetto lattore, redatta dal Prof. dott. __________ il 10 marzo 2016, questo TCA evidenzia che lo specialista, dopo aver descritto lanamnesi familiare, fisiologica, patologica remota, sociale, lavorativa, patologica prossima, i disturbi soggettivi e lesame obiettivo, ha confermato la diagnosi di fibromialgia di particolare gravità e dopo aver affermato che la visita psichiatrica effettuata ha escluso la possibilità di una correlazione delle attuali condizioni con un quadro psicopatologico che risulta assente, si è limitato a concludere che esclusa una condizione legata a problemi di natura psico-patologica,si può affermare che la condizione vista allesame obiettivo e diagnosticata dagli specialisti che lo hanno in cura, è una fibromialgia gravemente invalidante ed impedisce al 100% la sua attività lucrativa, senza tuttavia apportare alcuna spiegazione particolare in merito.
Nelle conclusioni non vi è inoltre alcuna indicazione circa il sorgere della patologia, levoluzione dellasserita incapacità lavorativa nel corso del tempo e più specificatamente in merito al grado dincapacità lavorativa dal 1° settembre 2015.
Neppure il referto del Prof. dott. __________ è di conseguenza atto a comprovare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, unincapacità lavorativa dellattore dal 1° settembre 2015.
Questo TCA rileva del resto che con sentenza __________ del __________ 2021 il Tribunale amministrativo federale (TAF) si è chinato sul ricorso inoltrato dallinteressato, sempre rappresentato dallavv. RA 1, contro la decisione dell8 giugno 2020 dellUAIE che aveva negato il diritto ad una rendita AI.
Nella lunga ed articolata motivazione i giudici federali rilevano che in seguito alla pronunzia di rinvio del __________ 2016, lUAIE ha proceduto a numerosi ed approfonditi accertamenti di natura medica. Dopo aver esaminato nel dettaglio i referti rilevanti, al consid. 12.2.1 il TAF ha evidenziato come le diagnosi esposte nella perizia pluridisciplinare del 15 marzo 2018 (doc. 101 p. 20), riconfermate per quanto riguarda le affezioni con influsso sulla capacità lavorativa nella perizia di decorso del 9 aprile 2020 (doc. 156, pp 42-43), concordano sostanzialmente con quelle ritenute da tutti gli specialisti consultati dallassicurato e da quelle a suo tempo esposte dal perito dellCV 1 (cfr. rapporti del dott. __________ del 31 agosto e del 9 novembre 2015 [doc. 221, 229], sui quali si era inizialmente fondato il SMR [doc. 59, 61]).
A consid. 12.6.2 i Giudici federali hanno affermato che lautorità inferiore ha esperito tutti gli accertamenti che le erano stati richiesti da questo Tribunale, sottoponendo il caso addirittura quattro volte ai periti del __________ e raccogliendo tutte le indicazioni mediche utili per valutare la fattispecie. ().
Il TAF, al consid. 13.2, ha poi concluso che risulta quindi provato, con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che dal 1° luglio 2014 lo stato di salute del ricorrente, così come le conseguenze sulla capacità lavorativa hanno subito un peggioramento, per poi migliorare quandanche non più ai livelli precedenti levento infortunistico (persistendo una riduzione del rendimento in qualsiasi attività del 20% per ragioni reumatologiche) a partire dal 1° settembre 2014. Un ulteriore peggioramento protrattosi fino a fine dicembre 2014, è intervenuto a partire dal 21 novembre 2014, in occasione del ricovero per intervento di neurolisi bilaterale del nervo ulnare al gomito. A decorrere dal 1° gennaio 2015, lo stato di salute del ricorrente è risultato sostanzialmente stabile, con la sola eccezione del temporaneo peggioramento tra il 1° e il 9 giugno 2015, in occasione del ricovero per accertamenti specialistici. A partire da tale momento, da un punto di vista reumatologico, neurologico, internistico, e psichiatrico una ripresa lavorativa nellattività abituale, in attività sostitutive semplici, come pure nelle attività domestiche, è stato ritenuto esigibile nella misura dell80%, inteso come rendimento ridotto sullarco di un intera giornata, senza alcuna limitazione funzionale, se non quelle di ordine psichiatrico, considerate a partire dal mese di settembre 2018, benché non suscettibili di aggravare ulteriormente lincapacità lavorativa.
Anche dalla sentenza federale del __________ 2021, che lattore non ha peraltro mai spontaneamente prodotto né innanzi alla Pretura, né in questa sede, emerge pertanto che linteressato non ha più diritto ad alcuna prestazione dal 1° settembre 2015 poiché la sua incapacità lavorativa, intesa come riduzione del rendimento, non raggiunge il 25% previsto dallart. __________ CGA per il versamento delle prestazioni (cfr. consid. 2.12 in fine).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la petizione, rivelatasi manifestamente infondata, deve essere respinta.
2.13. Quali prove, in sede di petizione lattore ha chiesto genericamente il suo interrogatorio e il richiamo dalla Pretura degli incarti __________ e __________ (doc. I, pag. 7).
Lincarto __________ della Pretura di __________ relativo alla procedura di conciliazione è stato prodotto.
Lincarto __________ della medesima Pretura, relativo ad una vertenza con il suo ex datore di lavoro (cfr. doc. I), è stato richiamato in relazione al contratto di lavoro dellattore (doc. I, pag. 3), che tuttavia, in concreto, non è necessario, non essendo contestato né il suo ruolo di contabile, né la data di assunzione e di licenziamento, né il salario conseguito.
Ritenuto che nel caso di specie si tratta di accertare unicamente laspetto medico, risulta inoltre superfluo, ai fini dellesito della procedura, interrogare lattore.
Infine, questo TCA rinuncia pure allacquisizione dallUAIE dellintero incarto AI, chiesto dalla convenuta, sia in considerazione dellesito della procedura a lei favorevole, sia ritenuto che gli atti prodotti dalle parti e le sentenze del TAF sono sufficienti per determinarsi in merito e lincarto dellUAIE non apporterebbe elementi di novità.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto allincarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche sentenza 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 4.2; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.14. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
Allassicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. ancheViktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2022.23 del 28 ottobre 2022; sentenza 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente a quanto previsto dallart. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui per le cause aventi un valore oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante lapplicazione di una percentuale variabile tra l8% ed il 15%.
In concreto lattore ha quantificato in fr. 62475 il valore di causa (doc. I, pag. 6 e doc. XI).
Egli è condannato a versare fr. 5000 di ripetibili (IVA inclusa) alla convenuta.
2.15. Lattore chiede tuttavia di essere posto al beneficio dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.16. Per quanto concerne lammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), lAlta Corte ha affermato che:
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dellattore.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 9 novembre 2015 (doc. 7), si limita a certificare la presenza della fibromialgia, indicandone le caratteristiche, e a descrivere unanamnesi sommaria. Il medico, che rileva come nel suo complesso la patologia determina grave riduzione della capacità di svolgere le abituali attività della vita quotidiana e attività lavorative anche non impegnative dal punto di vista fisico e come la terapia in atto sia omeopatica, non indica tuttavia alcunché circa linsorgenza e levoluzione nel tempo della malattia, né circa leventuale grado di incapacità lavorativa dellinteressato nella precedente attività ed in attività adatte al suo stato di salute.
I due referti, scarni, poco motivati, privi di una qualsiasi motivazione medica oggettiva e sui quali il medico dellassicuratore ha già preso posizione, non apportano alcun elemento medico oggettivo in favore della tesi attorea.
Per quanto concerne la relazione clinico-specialistica del 30 dicembre 2015 del dr. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, questo TCA evidenzia che, dopo aver descritto in poche righe lanamnesi, il medico riporta i sintomi soggettivi dellattore e quelli oggettivi al rachide, allarto superiore destro ed a quello inferiore sinistro, confermando la diagnosi di fibromialgia, senza tuttavia esprimersi in merito alla capacità lavorativa dellinteressato nellattività di contabile, alle possibili cure, alle limitazioni funzionali nellattività svolta, ma limitandosi genericamente ad affermare che la patologia è caratterizzata da interessamento algodisfunzionale di tutto il sistema muscolo-articolare con gravi e invalidanti limitazioni (doc. H).
Neppure lattestato del dr. __________ permette quindi di ritenere che lattore dal 1° settembre 2015 era ancora incapace al lavoro.
Da parte sua lo psichiatra, dr. __________, conferma la presenza di una sindrome fibromialgica, ma non descrive alcuna anamnesi, non elenca gli elementi oggettivi e soggettivi e si limita ad affermare genericamente che numerose appaiono le limitazioni funzionali sia agli arti superiori che a quelli inferiori con algie diffuse anche a minime sollecitazioni e pressioni ed a rinviare a quanto affermato da dr. __________. Egli, pur sostenendo di trovarsi di fronte ad una patologia algica e disfunzionale marcatamente invalidante che necessiterà di ulteriori approfondimenti clinici e nella quale lassenza di riscontri oggettivi non ne giustifica la negazione, rileva checi troviamo di fronte allassenza totale di elementi della sfera psicopatologica clinicamente evidenziabili, anche in assoluta mancanza di elementi di familiarità e quindi risulta valido lindirizzo diagnostico di una sintomatologia inquadrabile in una invalidante sindrome fibromialgica.
Anche il dr. __________, tuttavia, non indica quando sarebbe sorta tale patologia, quale sarebbe stata la sua evoluzione, quale incidenza avrebbe sulla capacità lavorativa dellattore, in che modo essa influirebbe sullattività di contabile o quali cure potrebbero essere mese in atto per migliorare lo stato di salute dellinteressato.
Privo di qualsiasi motivazione, neppure il certificato del dr. __________ mette in dubbio le valutazioni del dr. med. __________.
Infine, relativamente alla relazione medico-legale sulla valutazione dellinvalidità da malattia da cui è affetto lattore, redatta dal Prof. dott. __________ il 10 marzo 2016, questo TCA evidenzia che lo specialista, dopo aver descritto lanamnesi familiare, fisiologica, patologica remota, sociale, lavorativa, patologica prossima, i disturbi soggettivi e lesame obiettivo, ha confermato la diagnosi di fibromialgia di particolare gravità e dopo aver affermato che la visita psichiatrica effettuata ha escluso la possibilità di una correlazione delle attuali condizioni con un quadro psicopatologico che risulta assente, si è limitato a concludere che esclusa una condizione legata a problemi di natura psico-patologica,si può affermare che la condizione vista allesame obiettivo e diagnosticata dagli specialisti che lo hanno in cura, è una fibromialgia gravemente invalidante ed impedisce al 100% la sua attività lucrativa, senza tuttavia apportare alcuna spiegazione particolare in merito.
Nelle conclusioni non vi è inoltre alcuna indicazione circa il sorgere della patologia, levoluzione dellasserita incapacità lavorativa nel corso del tempo e più specificatamente in merito al grado dincapacità lavorativa dal 1° settembre 2015.
Neppure il referto del Prof. dott. __________ è di conseguenza atto a comprovare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, unincapacità lavorativa dellattore dal 1° settembre 2015.
Questo TCA rileva del resto che con sentenza __________ del __________ 2021 il Tribunale amministrativo federale (TAF) si è chinato sul ricorso inoltrato dallinteressato, sempre rappresentato dallavv. RA 1, contro la decisione dell8 giugno 2020 dellUAIE che aveva negato il diritto ad una rendita AI.
Nella lunga ed articolata motivazione i giudici federali rilevano che in seguito alla pronunzia di rinvio del __________ 2016, lUAIE ha proceduto a numerosi ed approfonditi accertamenti di natura medica. Dopo aver esaminato nel dettaglio i referti rilevanti, al consid. 12.2.1 il TAF ha evidenziato come le diagnosi esposte nella perizia pluridisciplinare del 15 marzo 2018 (doc. 101 p. 20), riconfermate per quanto riguarda le affezioni con influsso sulla capacità lavorativa nella perizia di decorso del 9 aprile 2020 (doc. 156, pp 42-43), concordano sostanzialmente con quelle ritenute da tutti gli specialisti consultati dallassicurato e da quelle a suo tempo esposte dal perito dellCV 1 (cfr. rapporti del dott. __________ del 31 agosto e del 9 novembre 2015 [doc. 221, 229], sui quali si era inizialmente fondato il SMR [doc. 59, 61]).
A consid. 12.6.2 i Giudici federali hanno affermato che lautorità inferiore ha esperito tutti gli accertamenti che le erano stati richiesti da questo Tribunale, sottoponendo il caso addirittura quattro volte ai periti del __________ e raccogliendo tutte le indicazioni mediche utili per valutare la fattispecie. ().
Il TAF, al consid. 13.2, ha poi concluso che risulta quindi provato, con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che dal 1° luglio 2014 lo stato di salute del ricorrente, così come le conseguenze sulla capacità lavorativa hanno subito un peggioramento, per poi migliorare quandanche non più ai livelli precedenti levento infortunistico (persistendo una riduzione del rendimento in qualsiasi attività del 20% per ragioni reumatologiche) a partire dal 1° settembre 2014. Un ulteriore peggioramento protrattosi fino a fine dicembre 2014, è intervenuto a partire dal 21 novembre 2014, in occasione del ricovero per intervento di neurolisi bilaterale del nervo ulnare al gomito. A decorrere dal 1° gennaio 2015, lo stato di salute del ricorrente è risultato sostanzialmente stabile, con la sola eccezione del temporaneo peggioramento tra il 1° e il 9 giugno 2015, in occasione del ricovero per accertamenti specialistici. A partire da tale momento, da un punto di vista reumatologico, neurologico, internistico, e psichiatrico una ripresa lavorativa nellattività abituale, in attività sostitutive semplici, come pure nelle attività domestiche, è stato ritenuto esigibile nella misura dell80%, inteso come rendimento ridotto sullarco di un intera giornata, senza alcuna limitazione funzionale, se non quelle di ordine psichiatrico, considerate a partire dal mese di settembre 2018, benché non suscettibili di aggravare ulteriormente lincapacità lavorativa.
Anche dalla sentenza federale del __________ 2021, che lattore non ha peraltro mai spontaneamente prodotto né innanzi alla Pretura, né in questa sede, emerge pertanto che linteressato non ha più diritto ad alcuna prestazione dal 1° settembre 2015 poiché la sua incapacità lavorativa, intesa come riduzione del rendimento, non raggiunge il 25% previsto dallart. __________ CGA per il versamento delle prestazioni (cfr. consid. 2.12 in fine).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la petizione, rivelatasi manifestamente infondata, deve essere respinta.
2.13. Quali prove, in sede di petizione lattore ha chiesto genericamente il suo interrogatorio e il richiamo dalla Pretura degli incarti __________ e __________ (doc. I, pag. 7).
Lincarto __________ della Pretura di __________ relativo alla procedura di conciliazione è stato prodotto.
Lincarto __________ della medesima Pretura, relativo ad una vertenza con il suo ex datore di lavoro (cfr. doc. I), è stato richiamato in relazione al contratto di lavoro dellattore (doc. I, pag. 3), che tuttavia, in concreto, non è necessario, non essendo contestato né il suo ruolo di contabile, né la data di assunzione e di licenziamento, né il salario conseguito.
Ritenuto che nel caso di specie si tratta di accertare unicamente laspetto medico, risulta inoltre superfluo, ai fini dellesito della procedura, interrogare lattore.
Infine, questo TCA rinuncia pure allacquisizione dallUAIE dellintero incarto AI, chiesto dalla convenuta, sia in considerazione dellesito della procedura a lei favorevole, sia ritenuto che gli atti prodotti dalle parti e le sentenze del TAF sono sufficienti per determinarsi in merito e lincarto dellUAIE non apporterebbe elementi di novità.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto allincarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche sentenza 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 4.2; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.14. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
Allassicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. ancheViktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2022.23 del 28 ottobre 2022; sentenza 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente a quanto previsto dallart. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui per le cause aventi un valore oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante lapplicazione di una percentuale variabile tra l8% ed il 15%.
In concreto lattore ha quantificato in fr. 62475 il valore di causa (doc. I, pag. 6 e doc. XI).
Egli è condannato a versare fr. 5000 di ripetibili (IVA inclusa) alla convenuta.
2.15. Lattore chiede tuttavia di essere posto al beneficio dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.16. Per quanto concerne lammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), lAlta Corte ha affermato che:
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dellattore.
E. 41 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è riservato.
Per il
cpv. 2 sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l’assicuratore ad
una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane ferma la disposizione
dell’articolo 39 capoverso 2 numero 2 della legge.
Secondo
l’art. 46 cpv. 1 LCA, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, fatto salvo il
capoverso 3, i crediti derivanti dal contratto di assicurazione di prescrivono
in cinque anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.
L’articolo 41 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è riservato.
Per
l’art. 46 cpv. 3 LCA, in vigore dal 1° gennaio 2022, i crediti derivanti dal
contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di
malattia si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di
fornire la prestazione.
Per quanto concerne la
prescrizione delle indennità giornaliere derivanti dall’assicurazione contro la
perdita di guadagno in caso di malattia, con sentenza pubblicata in DTF 139 III
418 il Tribunale federale, modificando la precedente giurisprudenza (di cui
alla DTF 127 III 268), ha stabilito che se un assicurato può pretendere la
prestazione di singole indennità giornaliere, queste si prescrivono,
dopo
che l’incapacità lavorativa è stata attestata medicalmente e il termine di
attesa decorso
, non complessivamente ma una per una a partire dal giorno
per il quale sono state richieste (sul tema cfr. STCA 36.2018.54 del 6 febbraio
2019).
Secondo
l’art. 135 cpv. 2 CO, in vigore dal 1° gennaio 2011, la prescrizione è
interrotta mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o
eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante
insinuazione nel fallimento.
Per
l’art. 138 cpv. 1 CO, in vigore dal 1° gennaio 2011, quando la prescrizione sia
interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova
prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità
adita.
A
questo proposito in DTF 147 III 419 (cfr. anche STF 4A_298 dell’8 novembre
2022, destinata a pubblicazione) il Tribunale federale ha stabilito che la lite
davanti all’autorità adita è conclusa quando questa ha emanato una decisione
finale che non può più essere impugnata mediante un appello o un ricorso. Solo
questa interpretazione del riveduto art. 138 cpv. 1 CO è conforme alla
ratio
legis
secondo cui una pretesa non deve più prescriversi se è in mano al
tribunale (consid. 7.2). La prescrizione non inizia nuovamente nemmeno quanto
il Tribunale federale rinvia la causa all’autorità inferiore, poiché in questo
caso il corso delle istanze non è esaurito. Rimedi di diritto straordinari come
la revisione o l’interpretazione non hanno per contro alcun influsso sulla
prescrizione (consid. 7.3).
2.4. Nel
caso di specie le CGA non prevedono un termine di prescrizione più lungo (cfr.
doc. D e seguenti), per cui si applica il termine di prescrizione di due anni
(cfr. art. 98 LCA).
In
concreto l’attore chiede il versamento di prestazioni dal 1° settembre 2015,
fino al loro esaurimento (ossia ancora 430 indennità; cfr. doc. XI).
L’istanza
di conciliazione, che di principio interrompe (cfr. art. 135 cpv. 2 CO) e fa
decorrere
una nuova prescrizione se la lite è conclusa davanti
all’autorità adita
(art. 138 cpv. 1 CO), è stata inoltrata alla
Pretura di __________ il 5 luglio 2016, ossia entro il termine di due anni di
cui all’art. 46 cpv. 1 CO (cpv. 3 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022;
cfr. DTF 139 III 418).
All’epoca
la Pretura, in casu quella di __________, era competente per giudicare nel
merito delle vertenze inerenti le indennità giornaliere di assicuratori che non
praticavano, anche in forme giuridiche diverse, la LAMal (cfr. STCA
36.2004.85
del 21 marzo 2005
;
Messaggio n. 7199 del 28 giugno 2016 del
Consiglio di Stato; art. 75 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2016 e nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017). Detta autorità giudiziaria ha
perso però
ex lege
, come indicato in precedenza, la sua competenza e gli
atti, nonostante la sospensione in atto della procedura di tentativo di
conciliazione, avrebbero dovuto essere trasmessi d’ufficio al Tribunale
cantonale delle assicurazioni divenuto competente a trattare il caso (sul tema,
nel caso in cui il Tribunale adito non sia competente:
Carlo E. Hamburger
, Fehlerhafte Schlichtungsgesuche und
Verjährung, in: ZStV – Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 189, 2019,
pag. 84 ss., in particolare pag. 108 e DTF 142 III 782, consid. 3.1.3.2 e 3.1.4).
La
questione della prescrizione non merita, in ogni caso, ulteriore e più
specifico approfondimento giacché la pretesa va comunque respinta per i
seguenti motivi.
2.5. Per
quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato
che
l
'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito
senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la
malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,
compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il
rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi
(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del
26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr.
Adrian Von Kaenel
,
Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo
2007
, pag. 109-131,
in particolare pag. 111-115).
La durata del
pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a
cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr.
Adrian Von Kaenel
, op.
cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione
contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la
fine del rapporto di lavoro (
Hans-Rudolf
Müller
, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach
VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo
2007
, pag. 19-45,
in particolare pag. 20).
Queste norme
configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono
una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.
362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO
prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto
mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca
un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5
agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF
146 III 339 consid. 5.2.3 che cita
Ivano
Ranzanici
, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une
maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés
sur le droit du travail:
Liber Amicorum
pour Gabriel Aubert, 2015, pag.
271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si
veda anche
Adrian Von Kaenel
, op.
cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di
regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di
lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa
riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore
di lavoro procede al versamento (
Gabriel
Aubert
, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime
di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un
accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i
punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.6. Nel caso
di specie l’attore, tramite il proprio datore di lavoro, è assicurato contro la
perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1 con un contratto
d’assicurazione collettiva (cfr. doc. C), a cui si applicano le condizioni
generali d’assicurazione (CGA), edizione __________ (doc. D), che prevedono il
versamento di 730 indennità nell’arco di 900 giorni consecutivi.
Per
l’art. __________ CGA è considerato malattia qualsiasi danno alla salute
fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio, che
richieda un esame o una cura medica o provochi un’incapacità lavorativa.
Secondo
l’art. __________ CGA è considerata incapacità lavorativa qualsiasi inabilità,
totale o parziale, derivante da infortunio o malattia, di svolgere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In
caso d’incapacità lavorativa di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche mansioni ragionevolmente esigibili in un’altra professione
o un altro campo d’attività.
Ai
sensi dell’art__________ CGA se l’assicurato, secondo l’attestazione del
medico, è inabile al lavoro, una volta trascorso il termine d’attesa pattuito,
l’assicuratore corrisponde l’indennità giornaliera, ma al massimo per la durata
che è indicata nella polizza. Per il __________ in caso di totale inabilità al
lavoro, l’assicuratore paga l’indennità giornaliere che è indicata nella polizza.
In caso di parziale inabilità al lavoro, l’ammontare dell’indennità giornaliera
sarà calcolato in base al grado dell’inabilità stessa;
il diritto
all’indennità non sussiste se l’inabilità è inferiore al 25%
(sottolineatura del redattore). Quando l’inabilità al lavoro sia di almeno il
25%, i rispettivi giorni contano interamente ai fini del calcolo della durata
sia del termine d’attesa che delle prestazioni.
2.7. Circa
l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11
settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha
stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi
dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (
Privatgutachten
)
devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di
parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti
dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior
parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali
(cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).
Nel caso
evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al beneficio di
un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al
lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua assicurazione
privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha fatto
eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale si è
basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non
ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in
giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la
causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la
perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del
curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui
l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla
capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte
dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno
ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è
basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta
esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr.
consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile
presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire
dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo
del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132
III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di
prova (cfr. consid. 2.2).
Il TF ha
dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla
quale si è fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare
fosse un mezzo di prova ai sensi del Codice di procedura civile.
Nelle sue
considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni
sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice
fatto che la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia
di parte a domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio
il valore probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova.
Per contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di
parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140
III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto
privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di
prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a
un’interpretazione sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183
segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1
lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).
Una parte
della dottrina considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta
al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e
dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il
Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova,
poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in
generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi
dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid.
2.5.3: “[…]
Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel
i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art.
168 Abs. 1 lit. d ZPO ab
”).
Di
conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni
sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È
piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica,
in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma
costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132
III 83).
Le
allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono generalmente
considerate essere particolarmente motivate (
substanziiert)
, di modo che
la controparte non può contestare in maniera generica (
pauschale Bestreitung
)
queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali sono gli
elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte
può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali
giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato o
dall’assicuratore. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente
contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per
nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella
fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale
aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su
questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al
lavoro.
Di
conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella
misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di prova che
permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid.
2.6).
Il ricorso
dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati
all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo
conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).
2.8. Va ancora evidenziato che con
sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito che
in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il
contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando
elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“
Dans
le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée
du 1er juillet 2015, comportant sept pages.
Ce
rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à
considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23
juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la
contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord.
Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le
traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de l'expert
privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr
A.________ relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr
B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les
plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de
travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans
l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations
factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas
l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence
susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son
patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à
sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les
allégations précises de l'expertise privée - contestées de manière globale -
peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des
indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a
estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la
capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En
conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que
l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction.
Le moyen est infondé
.”).
2.9.
Inoltre,
per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare
riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla
sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.
Quest’ultimo caso
tratta una fattispecie che trae origine da una sentenza del 15 dicembre 2016
della Corte di Giustizia ginevrina che aveva condannato un assicuratore al
versamento dell’importo di fr. 84'747.60 oltre interessi all’attore ritenendo,
in sostanza, che l’incapacità lavorativa dell’assicurato era stata
correttamente attestata dal medico curante, mentre non poteva essere attribuita
alcuna forza probante agli avvisi emessi dal medico di fiducia
dell’assicuratore poiché rivestivano un carattere estremamente sommario e il
medico non aveva visitato l’assicurato. L’incapacità al lavoro era inoltre
corroborata dal fatto che l’interessato aveva inoltrato una richiesta di
rilevamento tempestivo presso l’AI.
Il Tribunale federale
ha respinto il ricorso inoltrato dall’assicuratore.
Quest’ultimo
rimproverava innanzitutto la circostanza che il Tribunale cantonale aveva
scartato le conclusioni del medico fiduciario e si era fondato unicamente sulle
considerazioni del medico curante. Secondo l’assicuratore se il Tribunale non
avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla convenuta avrebbe dovuto
sentire il medico fiduciario ed allestire una perizia medica.
L’Alta Corte (consid.
3.2) ha rammentato che il diritto alla prova è parte del diritto di essere sentito
garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2); il diritto alla prova
deriva parimenti dall’art. 8 CC e dall’art. 152 CPC. Ciò implica che ogni parte
ha diritto, per stabilire un fatto pertinente contestato, di chiedere
l’assunzione dei mezzi di prova adeguati, ritenuto che la domanda deve essere
proposta regolarmente e nei tempi e modi adeguati secondo la legge di procedura
applicabile.
Gli art. 8 CC e 152
CC non regolano l’apprezzamento delle prove e non dicono quali prove devono
essere ordinate, né dettano al giudice civile come deve forgiare la sua
opinione. Inoltre, il diritto alla prova non impedisce al giudice di mettere un
termine all’istruttoria quando le prove acquisite gli permettono di prendere
una decisione e che in applicazione dell’apprezzamento anticipato delle prove
che sono state richieste, ha la certezza che queste ultime non lo porterebbero
a cambiare la sua opinione.
Il Tribunale federale
al consid. 3.3 ha poi evidenziato che, secondo il Tribunale cantonale, l’incapacità
lavorativa era stata attestata sia dal medico curante sia dal suo psichiatra
curante. Non ha attribuito alcuna forza probatoria alle prese di posizione del
medico di fiducia perché sommarie e non motivate. Il medico fiduciario si era
inoltre determinato sulla sola base degli atti. La Corte cantonale ha
rinunciato a sentire il medico poiché non aveva mai visto l’assicurato e dunque
una sua audizione sarebbe stata inutile. Quanto alla perizia giudiziaria, essa
avrebbe unicamente permesso di costatare lo stato di salute in quel momento
senza potersi determinare sul passato. Il perito, inoltre, avrebbe dovuto
fondarsi sulle informazioni fornite dai curanti.
Al consid. 3.3.1
l’Alta Corte ha rilevato che il Tribunale cantonale non ha ignorato che l’art.
247 cpv. 2 lett. a CPC gli impone di stabilire i fatti d’ufficio. Esso l’ha
citato al consid. 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale federale rammenta
tuttavia che la massima inquisitoria sociale non permette di estendere
l’assunzione delle prove a piacimento e di raccogliere tutte le prove
possibili. Non impedisce al giudice di rinunciare ad un mezzo di prova in
applicazione del principio dell’apprezzamento anticipato delle prove.
Il TF, al consid.
3.3.2, ha ribadito che una perizia privata non è un mezzo di prova ai sensi
dell’art. 168 cpv. 1 CPC e deve essere assimilata ad una semplice allegazione
della parte che l’ha prodotta. In applicazione dell’art. 150 cpv. 1 CPC devono
essere comprovate solo le allegazioni che sono espressamente contestate. Tale
contestazione deve essere sufficientemente precisa per raggiungere il suo
scopo, ossia permettere alla controparte di comprendere quali allegazioni deve
comprovare. Il grado di precisione di un’allegazione incide sul grado di
motivazione che deve rivestire la sua contestazione. Più le affermazioni di una
parte sono dettagliate, più elevate sono le esigenze quanto alla precisione
della loro contestazione. Una reiezione in blocco delle argomentazioni non è
sufficiente. Il fardello della contestazione non comporta tuttavia
un’inversione dell’onere della prova.
Il Tribunale federale
al consid. 3.3.2 ha poi esaminato il merito della vertenza, rilevando che
l’assicurato ha fondato le sue pretese sui numerosi documenti del proprio
medico curante. Se la maggior parte di essi si limitano a menzionare la
percentuale e la durata dell’incapacità lavorativa, ve ne sono due che sono
maggiormente dettagliati, ossia le corrispondenze del 17 maggio 2015 e del 18
marzo 2016. Nel primo il curante risponde alle domande del medico di fiducia
dell’assicuratore, descrive la malattia di cui è affetto l’assicurato, le
cause, il trattamento medicamentoso somministrato, la psicoterapia seguita con
il proprio collega, l’evoluzione della patologia e la prognosi, riservata
perché doveva essere discussa con lo psichiatra.
Da parte sua
l’assicuratore contesta in blocco queste allegazioni riferendosi al proprio
medico fiduciario. Le sue affermazioni sono tuttavia prive di qualsiasi
motivazione. Esse sono state rilasciate dapprima in un formulario non firmato
del 1° giugno 2015 dove il medico fiduciario ha affermato, senza alcuna
spiegazione e sulla sola base degli atti, che l’assicurato avrebbe potuto
riprendere l’attività lavorativa al 50% dal 1° luglio 2015 e poi al 100% dal 1°
settembre 2015; in seguito lo stesso medico fiduciario, in un altro documento,
datato 2 novembre 2015, si è limitato ad affermare “
Ok de non-entrée en
matière et lettre A. SA
” ed infine ha emesso un avviso il 30 novembre 2015
dove ha in sostanza affermato che malgrado la lettera del 2 novembre 2015
dell’assicurato e del 12 ottobre 2015 del medico curante non vi è alcuna
limitazione funzionale suscettibile di modificare la decisione di non entrata
nel merito dal 1° settembre 2015.
In queste condizioni,
rileva il Tribunale federale, non può essere esatto dall’assicurato di
dimostrare la sua incapacità lavorativa tramite una perizia medica, poiché non
poteva sapere, in assenza di qualsiasi contestazione concreta, quali fatti
doveva provare.
Il TF rileva tuttavia
che la perizia è stata richiesta dall’assicuratore per completare i suoi mezzi
di prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento
anticipato arbitrario delle prove. Secondo l’Alta Corte non vi era alcunché di
insostenibile nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo
stato di salute passato dell’assicurato, poiché il perito avrebbe dovuto
fondarsi sulle informazioni dei medici curanti.
Neppure la mancata
audizione del medico fiduciario è arbitraria.
Infatti la sua
opinione non si fondava su una visita dell’assicurato ma solo sugli atti e
dunque sui rapporti dei medici curanti.
Il Tribunale federale
ha poi apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante
dell’assicurato sulla base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune
circostanze le allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono
portare la prova della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò
è il caso quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle
allegazioni manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid.
3.2). Ora, le indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto
stabilito dallo psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di avere
seguito l’assicurato in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza
settimanale, in ragione di una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo
l’anamnesi del paziente, in seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014
nell’ambito del suo lavoro. L’ulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4
novembre 2016 conferma quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati.
Considerato poi che l’assicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento
tempestivo presso l’assicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva
concludere, senza cadere nell’arbitrio, alla correttezza dell’incapacità al
lavoro allegata.
Su questi temi si
veda anche STF 4A_544/2019 del 26 maggio 2020.
Per un caso in cui il
Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali ci si riferisca alle STF 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019,
in particolare consid. 3.1 e 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 3.1.2.
2.10. L
’assicurato che
chiede il versamento delle indennità giornaliere deve comprovare il persistere
della sua incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza
preponderante (DTF 141 III 241 consid. 3.1; sentenza 4A_578/2018 del 25
novembre 2019, consid. 3).
La posizione della persona
assicurata è favorita dal fatto che non viene contestata l’incapacità al lavoro
fino ad una determinata data. Non spetta tuttavia all’assicuratore comprovare
il ripristino totale o parziale della capacità lavorativa. Nell’ambito del suo
diritto alla controprova, l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli
elementi propri ad insinuare dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza
preponderante che l’assicurato si sforza di stabilire; questo genere di dubbi
può sgorgare già dalle allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private
(sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF
130 III 321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017,
consid. 2.3).
In una sentenza 4A_117/2021 del 31
agosto 2021, pubblicata in DTF 148 III 105 (cfr. anche STF 4A_144/2021 del 13
settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha confermato la predetta
giurisprudenza, precisando che
secondo la
regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di
assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la
pretesa assicurativa" (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA)
e cioè segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di
un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe
invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la
prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non
vincolante nei confronti dell'avente diritto. Per una pretesa incapacità lavorativa
legata all'insorgenza del caso di assicurazione vale il grado della prova
ordinario. Di conseguenza la prova è apportata, se il tribunale è convinto
secondo criteri oggettivi dell'esattezza dell'allegazione fattuale. È
sufficiente che non sussistano più seri dubbi sull'esistenza del fatto allegato
o che i dubbi eventualmente rimanenti appaiano leggeri (consid. 3.3.1).
2.11. In concreto con la
petizione l’attore, dopo aver riassunto la fattispecie ed aver rammentato il
contenuto dello scritto del 4 settembre 2015 con cui l’assicuratore ha negato
il diritto a prestazioni dal 1° settembre 2015 (pag. 1-3) si limita ad
affermare che la “
precitata decisione è stata tempestivamente contestata
dall’assicurato, il quale, in particolare, ha suffragato la sua contestazione
mediante la produzione di diverse perizie che concludono per una piena e
continua IL dell’assicurato in misura completa anche oltre la chiusura del caso
disposta dalla convenuta
” (punto 6, pag. 4), senza tuttavia spendere alcuna
parola in merito al contenuto dei referti, senza contestare compiutamente e
secondo quanto pretende la giurisprudenza le valutazioni in senso contrario del
dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, cui
l’assicuratore ha affidato l’incarico di valutare la capacità lavorativa
dell’assicurato e senza indicare in alcun modo gli asseriti periodi di
incapacità lavorativa e gli invocati periodi durante i quali l’assicuratore
dovrebbe ancora erogare le prestazioni.
La petizione, manifestamente
non motivata, andrebbe respinta già solo per questo motivo. La questione non
merita ulteriore approfondimento. L’attore, per i motivi che seguono, non è
infatti stato in grado di comprovare, neppure secondo il principio della
verosimiglianza preponderante, il persistere della sua incapacità al lavoro dal
1° settembre 2015.
2.12. Dalla documentazione
prodotta dalle parti emerge innanzitutto che il dr. med. __________, malattie
reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, ha redatto una perizia reumatologica-ortopedica,
nella quale, dopo aver descritto
l’anamnesi famigliare, personale
remota, sociale ed attuale, i dati soggettivi dell’assicurato e le
constatazioni obiettive, poste le diagnosi di panalgia con dolorabilità diffusa
delle parti molli alla palpazione e disturbi mal sistemati della sensibilità,
impedimenti soggettivi specialmente per il braccio e la gamba destra senza
limitazioni funzionali oggettivabili, stato dopo neurolisi del nervo ulnare ad
entrambi i gomiti (21.11.2014) per neuropatia compressiva specialmente a
sinistra e alterazioni degenerative cervicali secondo gli atti (TAC del
27.10.2014), ha stabilito che dal profilo reumatologico-ortopedico non vi sono
patologie che potrebbero giustificare un’incapacità lavorativa nemmeno parziale
né per l’attività svolta di contabile né per qualsiasi altro lavoro compatibile
con la costituzione e la formazione dell’interessato (abile al 100% per
rendimento e presenza; doc. 6).
Il referto è da considerare dettagliato,
approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali (cfr. anche la
già citata STF 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, al consid. 3.1.2). Lo
specialista si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’attore sulla base delle
indicazioni risultanti dalla visita effettuata. I punti litigiosi importanti
sono stati oggetto di uno studio approfondito, il rapporto si fonda su esami
completi, che considera parimenti le censure espresse dall’interessato, è stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), la descrizione del
contesto medico è chiara e le conclusioni sono ben motivate.
Lo specialista ha in particolare
rilevato che la dolorabilità diffusa delle parti molli e l’associazione della
sintomatologia algica a disturbi extra-reumatologici suggerisce la presenza di
una fibromialgia generalizzata in un contesto somatoforme senza che l’esame
reumatologico-ortopedico mostrasse alterazioni funzionali atte a impedire
l’assicurato di svolgere la sua attività lucrativa (doc. 6, pag. 8).
Certo, il dr. med. __________ ha
anche affermato che la sua valutazione non prende in considerazione eventuali
aspetti psichici per i quali sarebbe stato necessario sottoporre l’assicurato
ad una perizia psichiatrica onde verificare l’esistenza o meno di un’affezione
primariamente psichica che potrebbe spiegare il disturbo di percezione del
dolore, rispettivamente l’impatto di esso sulla capacità lavorativa.
Tuttavia, dalla documentazione
prodotta con la petizione, di cui si dirà meglio in seguito, è emerso che
l’attore non è affetto da alcuna patologia psichica (cfr. doc. G, referto del 9
febbraio 2016 del dr. __________,
psichiatria e psicoterapia,
di __________ e doc. F, referto del Prof. dott. __________,
medico
chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni,
di __________).
Il dr. med. __________, si è
ulteriormente espresso in data 9 novembre 2015, prendendo posizione sui successivi
referti prodotti dall’attore e confermando la sua valutazione (doc. 7).
AT 1, come visto,
nella petizione non spende alcuna parola in merito alle valutazioni del dr.
med. __________, segnatamente quelle contenute nel referto del 31 agosto 2015,
da lui stesso prodotto, ma si limita a rinviare genericamente alla
documentazione medica allegata, ossia:
- referto del Prof.
dott. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, di __________ (Italia), del 10 marzo 2016, che esclude la
sussistenza di patologie psichiatriche ma ritiene la diagnosi di fibromialgia
gravemente invalidante che “
impedisce al 100% la sua attività lucrativa
”
(doc. F);
- referto del 9
febbraio 2016 del dr. __________, psichiatria e psicoterapia, di __________
(Italia) che attesta la presenza di una “
invalidante sindrome fibromialgica
”
(doc. G);
- referto del dott. __________,
medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, __________ (Italia)
del 30 dicembre 2015, che certifica la diagnosi di fibromialgia (doc. H);
- due referti dell’8
ottobre 2015 del dr. __________, dell’Unità operativa di reumatologia
dell’ospedale __________ (Italia), che conferma la presenza di una fibromialgia
(doc. I).
Sennonché, tali
documenti non sono atti a comprovare, secondo il principio della
verosimiglianza preponderante, il persistere di una incapacità lavorativa
dell’attore dal 1° settembre 2015 (sul tema cfr. anche la sentenza del TAF
relativa al qui ricorrente: __________ del __________ 2021, al consid. 12.5.4).
Il dr. __________,
sui cui referti aveva già preso posizione anche il dr. med. __________ in data
9 novembre 2015 (doc. 7), si limita a certificare la presenza della fibromialgia,
indicandone le caratteristiche, e a descrivere un’anamnesi sommaria. Il medico,
che rileva come nel “
suo complesso la patologia determina grave riduzione
della capacità di svolgere le abituali attività della vita quotidiana e
attività lavorative anche non impegnative dal punto di vista fisico
” e come
la terapia in atto sia omeopatica, non indica tuttavia alcunché circa
l’insorgenza e l’evoluzione nel tempo della malattia, né circa l’eventuale
grado di incapacità lavorativa dell’interessato nella precedente attività ed in
attività adatte al suo stato di salute.
I due referti,
scarni, poco motivati, privi di una qualsiasi motivazione medica oggettiva e
sui quali il medico dell’assicuratore ha già preso posizione, non apportano
alcun elemento medico oggettivo in favore della tesi attorea.
Per quanto concerne la
relazione clinico-specialistica del 30 dicembre 2015 del dr. __________, medico
chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, questo TCA evidenzia che,
dopo aver descritto in poche righe l’anamnesi, il medico riporta i sintomi
soggettivi dell’attore e quelli oggettivi al rachide, all’arto superiore destro
ed a quello inferiore sinistro, confermando la diagnosi di fibromialgia, senza
tuttavia esprimersi in merito alla capacità lavorativa dell’interessato
nell’attività di contabile, alle possibili cure, alle limitazioni funzionali
nell’attività svolta, ma limitandosi genericamente ad affermare che la
patologia è “
caratterizzata da interessamento algodisfunzionale di tutto il
sistema muscolo-articolare con gravi e invalidanti limitazioni
” (doc. H).
Neppure l’attestato
del dr. __________ permette quindi di ritenere che l’attore dal 1° settembre
2015 era ancora incapace al lavoro.
Da parte sua lo
psichiatra, dr. __________, conferma la presenza di una sindrome fibromialgica,
ma non descrive alcuna anamnesi, non elenca gli elementi oggettivi e soggettivi
e si limita ad affermare genericamente che “
numerose appaiono le limitazioni
funzionali sia agli arti superiori che a quelli inferiori con algie diffuse
anche a minime sollecitazioni e pressioni
” ed a rinviare a quanto affermato
da dr. __________. Egli, pur sostenendo di trovarsi di fronte ad una patologia
algica e disfunzionale marcatamente invalidante che necessiterà di ulteriori
approfondimenti clinici e “
nella quale l’assenza di riscontri oggettivi non
ne giustifica la negazione
”, rileva che
“ci troviamo di fronte
all’assenza totale di elementi della sfera psicopatologica clinicamente
evidenziabili, anche in assoluta mancanza di elementi di familiarità
” e
quindi risulta “
valido l’indirizzo diagnostico di una sintomatologia inquadrabile
in una invalidante sindrome fibromialgica
”.
Anche il dr. __________,
tuttavia, non indica quando sarebbe sorta tale patologia, quale sarebbe stata
la sua evoluzione, quale incidenza avrebbe sulla capacità lavorativa
dell’attore, in che modo essa influirebbe sull’attività di contabile o quali
cure potrebbero essere mese in atto per migliorare lo stato di salute
dell’interessato.
Privo di qualsiasi
motivazione, neppure il certificato del dr. __________ mette in dubbio le
valutazioni del dr. med. __________.
Infine, relativamente
alla “
relazione medico-legale sulla valutazione dell’invalidità da malattia
da cui è affetto
” l’attore, redatta dal Prof. dott. __________ il 10 marzo
2016, questo TCA evidenzia che lo specialista, dopo aver descritto l’anamnesi
familiare, fisiologica, patologica remota, sociale, lavorativa, patologica
prossima, i disturbi soggettivi e l’esame obiettivo, ha confermato la diagnosi
di fibromialgia “
di particolare gravità
” e dopo aver affermato che la “
visita
psichiatrica effettuata ha escluso la possibilità di una correlazione delle
attuali condizioni con un quadro psicopatologico che risulta assente
”, si è
limitato a concludere che “
esclusa una condizione legata a problemi di
natura psico-patologica
,
si può affermare che la condizione vista
all’esame obiettivo e diagnosticata dagli specialisti che lo hanno in cura, è
una fibromialgia gravemente invalidante ed impedisce al 100% la sua attività
lucrativa
”, senza tuttavia apportare alcuna spiegazione particolare in
merito.
Nelle conclusioni non
vi è inoltre alcuna indicazione circa il sorgere della patologia, l’evoluzione dell’asserita
incapacità lavorativa nel corso del tempo e più specificatamente in merito al
grado d’incapacità lavorativa dal 1° settembre 2015.
Neppure il referto
del Prof. dott. __________ è di conseguenza atto a comprovare, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, un’incapacità lavorativa
dell’attore dal 1° settembre 2015.
Questo TCA rileva del
resto che con sentenza __________ del __________ 2021 il Tribunale
amministrativo federale (TAF) si è chinato sul ricorso inoltrato dall’interessato,
sempre rappresentato dall’avv. RA 1, contro la decisione dell’8 giugno 2020
dell’UAIE che aveva negato il diritto ad una rendita AI.
Nella lunga ed
articolata motivazione i giudici federali rilevano che in seguito alla
pronunzia di rinvio del __________ 2016, l’UAIE ha proceduto a numerosi ed
approfonditi accertamenti di natura medica. Dopo aver esaminato nel dettaglio i
referti rilevanti, al consid. 12.2.1 il TAF ha evidenziato come le “
diagnosi
esposte nella perizia pluridisciplinare del 15 marzo 2018 (doc. 101 p. 20),
riconfermate per quanto riguarda le affezioni con influsso sulla capacità
lavorativa nella perizia di decorso del 9 aprile 2020 (doc. 156, pp 42-43),
concordano sostanzialmente con quelle ritenute da tutti gli specialisti consultati
dall’assicurato e da quelle a suo tempo esposte dal perito dell’CV 1 (cfr.
rapporti del dott. __________ del 31 agosto e del 9 novembre 2015 [doc. 221,
229], sui quali si era inizialmente fondato il SMR [doc. 59, 61])
.”
A consid. 12.6.2 i
Giudici federali hanno affermato che “
l’autorità inferiore ha esperito tutti
gli accertamenti che le erano stati richiesti da questo Tribunale, sottoponendo
il caso addirittura quattro volte ai periti del __________ e raccogliendo tutte
le indicazioni mediche utili per valutare la fattispecie. (…)
”.
Il TAF, al consid.
13.2, ha poi concluso che “
risulta quindi provato, con il grado di
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che dal 1°
luglio 2014 lo stato di salute del ricorrente, così come le conseguenze sulla
capacità lavorativa hanno subito un peggioramento, per poi migliorare –
quand’anche non più ai livelli precedenti l’evento infortunistico (persistendo
una riduzione del rendimento in qualsiasi attività del 20% per ragioni
reumatologiche) – a partire dal 1° settembre 2014. Un ulteriore peggioramento
protrattosi fino a fine dicembre 2014, è intervenuto a partire dal 21 novembre
2014, in occasione del ricovero per intervento di neurolisi bilaterale del
nervo ulnare al gomito. A decorrere dal 1° gennaio 2015, lo stato di salute del
ricorrente è risultato sostanzialmente stabile, con la sola eccezione del
temporaneo peggioramento tra il 1° e il 9 giugno 2015, in occasione del
ricovero per accertamenti specialistici. A partire da tale momento, da un punto
di vista reumatologico, neurologico, internistico, e psichiatrico una ripresa
lavorativa nell’attività abituale, in attività sostitutive semplici, come pure
nelle attività domestiche, è stato ritenuto esigibile nella misura dell’80%,
inteso come rendimento ridotto sull’arco di un intera giornata, senza alcuna
limitazione funzionale, se non quelle di ordine psichiatrico, considerate a
partire dal mese di settembre 2018, benché non suscettibili di aggravare
ulteriormente l’incapacità lavorativa
.”
Anche dalla sentenza
federale del __________ 2021, che l’attore non ha peraltro mai spontaneamente
prodotto né innanzi alla Pretura, né in questa sede, emerge pertanto che
l’interessato non ha più diritto ad alcuna prestazione dal 1° settembre 2015
poiché la sua incapacità lavorativa, intesa come riduzione del rendimento, non
raggiunge il 25% previsto dall’art. __________ CGA per il versamento delle
prestazioni (cfr. consid. 2.12 in fine).
Alla luce di tutto
quanto sopra esposto la petizione, rivelatasi manifestamente infondata, deve
essere respinta.
2.13. Quali prove, in sede di
petizione l’attore ha chiesto genericamente il suo interrogatorio e il richiamo
dalla Pretura degli incarti __________ e __________ (doc. I, pag. 7).
L’incarto __________
della Pretura di __________ relativo alla procedura di conciliazione è stato
prodotto.
L’incarto __________
della medesima Pretura, relativo ad una vertenza con il suo ex datore di lavoro
(cfr. doc. I), è stato richiamato in relazione al contratto di lavoro
dell’attore (doc. I, pag. 3), che tuttavia, in concreto, non è necessario, non
essendo contestato né il suo ruolo di contabile, né la data di assunzione e di
licenziamento, né il salario conseguito.
Ritenuto che nel caso
di specie si tratta di accertare unicamente l’aspetto medico, risulta inoltre
superfluo, ai fini dell’esito della procedura, interrogare l’attore.
Infine, questo TCA
rinuncia pure all’acquisizione dall’UAIE dell’intero incarto AI, chiesto dalla
convenuta, sia in considerazione dell’esito della procedura a lei favorevole,
sia ritenuto che gli atti prodotti dalle parti e le sentenze del TAF sono
sufficienti per determinarsi in merito e l’incarto dell’UAIE non apporterebbe
elementi di novità.
Ne
segue che la causa può essere decisa senza la necessità di assumere ulteriori
prove.
Va qui rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova
se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di
fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova
non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle
prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche sentenza 4A_218/2023 del 22
giugno 2023, consid. 4.2; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4;
sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del
15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013,
consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,
consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016
del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016,
consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2;
sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.14. Non vanno prelevate spese processuali
(art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore, rappresentato da
un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b
CPC; cfr. anche
Viktor Rüegg/Michael
Rüegg
, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag.
645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre
2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del
1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2022.23 del 28 ottobre
2022; sentenza 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; sentenza 36.2020.24 del 17
agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del
5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente
a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui per le cause aventi
un valore oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono
stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile tra l’8% ed il 15%.
In concreto l’attore ha
quantificato in fr. 62’475 il valore di causa (doc. I, pag. 6 e doc. XI).
Egli è condannato a versare fr. 5’000
di ripetibili (IVA inclusa) alla convenuta.
2.15. L’attore chiede tuttavia di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di
possibilità di successo (lett. b).
Per
l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o
durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua
posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di
prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore
desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La
controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se
il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le
ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere
concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di
gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5). Secondo l’art. 123 CPC la
parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione
appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si prescrive in
dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2).
In
concreto, come emerge dalla motivazione, la petizione dell’attore era fin
dall’inizio priva di esito favorevole. Egli non ha infatti motivato le sue
richieste, non ha prodotto documentazione medica atta a comprovare, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, la sua incapacità lavorativa dal
1° settembre 2015 tale da consentirgli di percepire delle indennità ed ha
insistito nel mantenere le sue richieste malgrado le chiare risultanze della
sentenza del TAF __________ del __________ 2021. Già solo per questo motivo i
presupposti per ottenere l’assistenza giudiziaria non sono adempiuti.
2.16. Per quanto concerne l’ammissibilità di
un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza
4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023,
consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:
"
(…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la
pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la
presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.La petizione èrespinta. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.36.2023.19
cs
Lugano
6 novembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 23 giugno 2023 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenutoin fatto
1.15. Con scritto del 17 ottobre 2023, ricevuto dal TCA il 20 ottobre 2023, lavv. __________ ha trasmesso una copia non anonimizzata della sentenza __________ del __________ 2021 del TAF (doc. XIV+1).
consideratoin diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se lattore ha diritto ad indennità giornaliere per malattia dal 1° settembre 2015.
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr.Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che citaIvano Ranzanici, Les effets de lincapacité de travailler pour cause dune maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail:Liber Amicorumpour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda ancheAdrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
Nel caso evaso dallAlta Corte, si trattava di un assicurato al beneficio di unassicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha visitato personalmente linteressato, non ritenendo infine unincapacità lavorativa. Lassicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su mandato dellassicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui lUfficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dellassicurato, si sono basati sulla perizia di parte dellassicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che lassicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta esperire dallassicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). Lassicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire dallassicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).
Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è fondato lassicuratore malattia nellassicurazione complementare fosse un mezzo di prova ai sensi del Codice di procedura civile.
Nelle sue considerazioni, lAlta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga nellambito di una perizia di parte a domanda dellassicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, lart. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a uninterpretazione sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui allart. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).
Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dellart. 168 cpv. 1 lett. b e dellart. 177 segg. CPC. Unaltra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai sensi dellart. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dellart. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid.2.5.3: [ ]Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ab).
Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132 III 83).
Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta lart. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito dallassicurato o dallassicuratore. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato lart. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dellinteressato (cfr. consid. 2.6).
Il ricorso dellassicurato è quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati allautorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).
2.8. Va ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una critica generica (Dans le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept pages.Ce rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction.Le moyen est infondé.).
2.9.Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.
Questultimo caso tratta una fattispecie che trae origine da una sentenza del 15 dicembre 2016 della Corte di Giustizia ginevrina che aveva condannato un assicuratore al versamento dellimporto di fr. 84'747.60 oltre interessi allattore ritenendo, in sostanza, che lincapacità lavorativa dellassicurato era stata correttamente attestata dal medico curante, mentre non poteva essere attribuita alcuna forza probante agli avvisi emessi dal medico di fiducia dellassicuratore poiché rivestivano un carattere estremamente sommario e il medico non aveva visitato lassicurato. Lincapacità al lavoro era inoltre corroborata dal fatto che linteressato aveva inoltrato una richiesta di rilevamento tempestivo presso lAI.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato dallassicuratore.
Questultimo rimproverava innanzitutto la circostanza che il Tribunale cantonale aveva scartato le conclusioni del medico fiduciario e si era fondato unicamente sulle considerazioni del medico curante. Secondo lassicuratore se il Tribunale non avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla convenuta avrebbe dovuto sentire il medico fiduciario ed allestire una perizia medica.
LAlta Corte (consid. 3.2) ha rammentato che il diritto alla prova è parte del diritto di essere sentito garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2); il diritto alla prova deriva parimenti dallart. 8 CC e dallart. 152 CPC. Ciò implica che ogni parte ha diritto, per stabilire un fatto pertinente contestato, di chiedere lassunzione dei mezzi di prova adeguati, ritenuto che la domanda deve essere proposta regolarmente e nei tempi e modi adeguati secondo la legge di procedura applicabile.
Gli art. 8 CC e 152 CC non regolano lapprezzamento delle prove e non dicono quali prove devono essere ordinate, né dettano al giudice civile come deve forgiare la sua opinione. Inoltre, il diritto alla prova non impedisce al giudice di mettere un termine allistruttoria quando le prove acquisite gli permettono di prendere una decisione e che in applicazione dellapprezzamento anticipato delle prove che sono state richieste, ha la certezza che queste ultime non lo porterebbero a cambiare la sua opinione.
Il Tribunale federale al consid. 3.3 ha poi evidenziato che, secondo il Tribunale cantonale, lincapacità lavorativa era stata attestata sia dal medico curante sia dal suo psichiatra curante. Non ha attribuito alcuna forza probatoria alle prese di posizione del medico di fiducia perché sommarie e non motivate. Il medico fiduciario si era inoltre determinato sulla sola base degli atti. La Corte cantonale ha rinunciato a sentire il medico poiché non aveva mai visto lassicurato e dunque una sua audizione sarebbe stata inutile. Quanto alla perizia giudiziaria, essa avrebbe unicamente permesso di costatare lo stato di salute in quel momento senza potersi determinare sul passato. Il perito, inoltre, avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni fornite dai curanti.
Al consid. 3.3.1 lAlta Corte ha rilevato che il Tribunale cantonale non ha ignorato che lart. 247 cpv. 2 lett. a CPC gli impone di stabilire i fatti dufficio. Esso lha citato al consid. 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale federale rammenta tuttavia che la massima inquisitoria sociale non permette di estendere lassunzione delle prove a piacimento e di raccogliere tutte le prove possibili. Non impedisce al giudice di rinunciare ad un mezzo di prova in applicazione del principio dellapprezzamento anticipato delle prove.
Il TF, al consid. 3.3.2, ha ribadito che una perizia privata non è un mezzo di prova ai sensi dellart. 168 cpv. 1 CPC e deve essere assimilata ad una semplice allegazione della parte che lha prodotta. In applicazione dellart. 150 cpv. 1 CPC devono essere comprovate solo le allegazioni che sono espressamente contestate. Tale contestazione deve essere sufficientemente precisa per raggiungere il suo scopo, ossia permettere alla controparte di comprendere quali allegazioni deve comprovare. Il grado di precisione di unallegazione incide sul grado di motivazione che deve rivestire la sua contestazione. Più le affermazioni di una parte sono dettagliate, più elevate sono le esigenze quanto alla precisione della loro contestazione. Una reiezione in blocco delle argomentazioni non è sufficiente. Il fardello della contestazione non comporta tuttavia uninversione dellonere della prova.
Il Tribunale federale al consid. 3.3.2 ha poi esaminato il merito della vertenza, rilevando che lassicurato ha fondato le sue pretese sui numerosi documenti del proprio medico curante. Se la maggior parte di essi si limitano a menzionare la percentuale e la durata dellincapacità lavorativa, ve ne sono due che sono maggiormente dettagliati, ossia le corrispondenze del 17 maggio 2015 e del 18 marzo 2016. Nel primo il curante risponde alle domande del medico di fiducia dellassicuratore, descrive la malattia di cui è affetto lassicurato, le cause, il trattamento medicamentoso somministrato, la psicoterapia seguita con il proprio collega, levoluzione della patologia e la prognosi, riservata perché doveva essere discussa con lo psichiatra.
Da parte sua lassicuratore contesta in blocco queste allegazioni riferendosi al proprio medico fiduciario. Le sue affermazioni sono tuttavia prive di qualsiasi motivazione. Esse sono state rilasciate dapprima in un formulario non firmato del 1° giugno 2015 dove il medico fiduciario ha affermato, senza alcuna spiegazione e sulla sola base degli atti, che lassicurato avrebbe potuto riprendere lattività lavorativa al 50% dal 1° luglio 2015 e poi al 100% dal 1° settembre 2015; in seguito lo stesso medico fiduciario, in un altro documento, datato 2 novembre 2015, si è limitato ad affermare Ok de non-entrée en matière et lettre A. SA ed infine ha emesso un avviso il 30 novembre 2015 dove ha in sostanza affermato che malgrado la lettera del 2 novembre 2015 dellassicurato e del 12 ottobre 2015 del medico curante non vi è alcuna limitazione funzionale suscettibile di modificare la decisione di non entrata nel merito dal 1° settembre 2015.
In queste condizioni, rileva il Tribunale federale, non può essere esatto dallassicurato di dimostrare la sua incapacità lavorativa tramite una perizia medica, poiché non poteva sapere, in assenza di qualsiasi contestazione concreta, quali fatti doveva provare.
Il TF rileva tuttavia che la perizia è stata richiesta dallassicuratore per completare i suoi mezzi di prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento anticipato arbitrario delle prove. Secondo lAlta Corte non vi era alcunché di insostenibile nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo stato di salute passato dellassicurato, poiché il perito avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni dei medici curanti.
Neppure la mancata audizione del medico fiduciario è arbitraria.
Infatti la sua opinione non si fondava su una visita dellassicurato ma solo sugli atti e dunque sui rapporti dei medici curanti.
Il Tribunale federale ha poi apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante dellassicurato sulla base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune circostanze le allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono portare la prova della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò è il caso quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle allegazioni manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid. 3.2). Ora, le indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto stabilito dallo psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di avere seguito lassicurato in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza settimanale, in ragione di una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo lanamnesi del paziente, in seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014 nellambito del suo lavoro. Lulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4 novembre 2016 conferma quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati. Considerato poi che lassicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento tempestivo presso lassicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva concludere, senza cadere nellarbitrio, alla correttezza dellincapacità al lavoro allegata.
Su questi temi si veda anche STF 4A_544/2019 del 26 maggio 2020.
Per un caso in cui il Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nellambito delle assicurazioni sociali ci si riferisca alle STF 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019, in particolare consid. 3.1 e 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 3.1.2.
2.10. Lassicurato che chiede il versamento delle indennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 141 III 241 consid. 3.1; sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3).
La posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene contestata lincapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta tuttavia allassicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della capacità lavorativa. Nellambito del suo diritto alla controprova, lassicuratore deve tuttal più apportare degli elementi propri ad insinuare dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che lassicurato si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III 321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).
In una sentenza 4A_117/2021 del 31 agosto 2021, pubblicata in DTF 148 III 105 (cfr. anche STF 4A_144/2021 del 13 settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha confermato la predetta giurisprudenza, precisando chesecondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA) e cioè segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto. Per una pretesa incapacità lavorativa legata all'insorgenza del caso di assicurazione vale il grado della prova ordinario. Di conseguenza la prova è apportata, se il tribunale è convinto secondo criteri oggettivi dell'esattezza dell'allegazione fattuale. È sufficiente che non sussistano più seri dubbi sull'esistenza del fatto allegato o che i dubbi eventualmente rimanenti appaiano leggeri (consid. 3.3.1).
2.11. In concreto con la petizione lattore, dopo aver riassunto la fattispecie ed aver rammentato il contenuto dello scritto del 4 settembre 2015 con cui lassicuratore ha negato il diritto a prestazioni dal 1° settembre 2015 (pag. 1-3) si limita ad affermare che la precitata decisione è stata tempestivamente contestata dallassicurato, il quale, in particolare, ha suffragato la sua contestazione mediante la produzione di diverse perizie che concludono per una piena e continua IL dellassicurato in misura completa anche oltre la chiusura del caso disposta dalla convenuta (punto 6, pag. 4), senza tuttavia spendere alcuna parola in merito al contenuto dei referti, senza contestare compiutamente e secondo quanto pretende la giurisprudenza le valutazioni in senso contrario del dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, cui lassicuratore ha affidato lincarico di valutare la capacità lavorativa dellassicurato e senza indicare in alcun modo gli asseriti periodi di incapacità lavorativa e gli invocati periodi durante i quali lassicuratore dovrebbe ancora erogare le prestazioni.
La petizione, manifestamente non motivata, andrebbe respinta già solo per questo motivo. La questione non merita ulteriore approfondimento. Lattore, per i motivi che seguono, non è infatti stato in grado di comprovare, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante, il persistere della sua incapacità al lavoro dal 1° settembre 2015.
2.12. Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge innanzitutto che il dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, ha redatto una perizia reumatologica-ortopedica, nella quale, dopo aver descrittolanamnesi famigliare, personale remota, sociale ed attuale, i dati soggettivi dellassicurato e le constatazioni obiettive, poste le diagnosi di panalgia con dolorabilità diffusa delle parti molli alla palpazione e disturbi mal sistemati della sensibilità, impedimenti soggettivi specialmente per il braccio e la gamba destra senza limitazioni funzionali oggettivabili, stato dopo neurolisi del nervo ulnare ad entrambi i gomiti (21.11.2014) per neuropatia compressiva specialmente a sinistra e alterazioni degenerative cervicali secondo gli atti (TAC del 27.10.2014), ha stabilito che dal profilo reumatologico-ortopedico non vi sono patologie che potrebbero giustificare unincapacità lavorativa nemmeno parziale né per lattività svolta di contabile né per qualsiasi altro lavoro compatibile con la costituzione e la formazione dellinteressato (abile al 100% per rendimento e presenza; doc. 6).
Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali (cfr. anche la già citata STF 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, al consid. 3.1.2). Lo specialista si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate dallassicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dellattore sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata. I punti litigiosi importanti sono stati oggetto di uno studio approfondito, il rapporto si fonda su esami completi, che considera parimenti le censure espresse dallinteressato, è stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), la descrizione del contesto medico è chiara e le conclusioni sono ben motivate.
Lo specialista ha in particolare rilevato che la dolorabilità diffusa delle parti molli e lassociazione della sintomatologia algica a disturbi extra-reumatologici suggerisce la presenza di una fibromialgia generalizzata in un contesto somatoforme senza che lesame reumatologico-ortopedico mostrasse alterazioni funzionali atte a impedire lassicurato di svolgere la sua attività lucrativa (doc. 6, pag. 8).
Certo, il dr. med. __________ ha anche affermato che la sua valutazione non prende in considerazione eventuali aspetti psichici per i quali sarebbe stato necessario sottoporre lassicurato ad una perizia psichiatrica onde verificare lesistenza o meno di unaffezione primariamente psichica che potrebbe spiegare il disturbo di percezione del dolore, rispettivamente limpatto di esso sulla capacità lavorativa.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta con la petizione, di cui si dirà meglio in seguito, è emerso che lattore non è affetto da alcuna patologia psichica (cfr. doc. G, referto del 9 febbraio 2016 del dr. __________,psichiatria e psicoterapia,di __________ e doc. F, referto del Prof. dott. __________,medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni,di __________).
Il dr. med. __________, si è ulteriormente espresso in data 9 novembre 2015, prendendo posizione sui successivi referti prodotti dallattore e confermando la sua valutazione (doc. 7).
AT 1, come visto, nella petizione non spende alcuna parola in merito alle valutazioni del dr. med. __________, segnatamente quelle contenute nel referto del 31 agosto 2015, da lui stesso prodotto, ma si limita a rinviare genericamente alla documentazione medica allegata, ossia:
- referto del Prof. dott. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, di __________ (Italia), del 10 marzo 2016, che esclude la sussistenza di patologie psichiatriche ma ritiene la diagnosi di fibromialgia gravemente invalidante che impedisce al 100% la sua attività lucrativa (doc. F);
- referto del 9 febbraio 2016 del dr. __________, psichiatria e psicoterapia, di __________ (Italia) che attesta la presenza di una invalidante sindrome fibromialgica (doc. G);
- referto del dott. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, __________ (Italia) del 30 dicembre 2015, che certifica la diagnosi di fibromialgia (doc. H);
- due referti dell8 ottobre 2015 del dr. __________, dellUnità operativa di reumatologia dellospedale __________ (Italia), che conferma la presenza di una fibromialgia (doc. I).
Sennonché, tali documenti non sono atti a comprovare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, il persistere di una incapacità lavorativa dellattore dal 1° settembre 2015 (sul tema cfr. anche la sentenza del TAF relativa al qui ricorrente: __________ del __________ 2021, al consid. 12.5.4).
Il dr. __________, sui cui referti aveva già preso posizione anche il dr. med. __________ in data 9 novembre 2015 (doc. 7), si limita a certificare la presenza della fibromialgia, indicandone le caratteristiche, e a descrivere unanamnesi sommaria. Il medico, che rileva come nel suo complesso la patologia determina grave riduzione della capacità di svolgere le abituali attività della vita quotidiana e attività lavorative anche non impegnative dal punto di vista fisico e come la terapia in atto sia omeopatica, non indica tuttavia alcunché circa linsorgenza e levoluzione nel tempo della malattia, né circa leventuale grado di incapacità lavorativa dellinteressato nella precedente attività ed in attività adatte al suo stato di salute.
I due referti, scarni, poco motivati, privi di una qualsiasi motivazione medica oggettiva e sui quali il medico dellassicuratore ha già preso posizione, non apportano alcun elemento medico oggettivo in favore della tesi attorea.
Per quanto concerne la relazione clinico-specialistica del 30 dicembre 2015 del dr. __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, questo TCA evidenzia che, dopo aver descritto in poche righe lanamnesi, il medico riporta i sintomi soggettivi dellattore e quelli oggettivi al rachide, allarto superiore destro ed a quello inferiore sinistro, confermando la diagnosi di fibromialgia, senza tuttavia esprimersi in merito alla capacità lavorativa dellinteressato nellattività di contabile, alle possibili cure, alle limitazioni funzionali nellattività svolta, ma limitandosi genericamente ad affermare che la patologia è caratterizzata da interessamento algodisfunzionale di tutto il sistema muscolo-articolare con gravi e invalidanti limitazioni (doc. H).
Neppure lattestato del dr. __________ permette quindi di ritenere che lattore dal 1° settembre 2015 era ancora incapace al lavoro.
Da parte sua lo psichiatra, dr. __________, conferma la presenza di una sindrome fibromialgica, ma non descrive alcuna anamnesi, non elenca gli elementi oggettivi e soggettivi e si limita ad affermare genericamente che numerose appaiono le limitazioni funzionali sia agli arti superiori che a quelli inferiori con algie diffuse anche a minime sollecitazioni e pressioni ed a rinviare a quanto affermato da dr. __________. Egli, pur sostenendo di trovarsi di fronte ad una patologia algica e disfunzionale marcatamente invalidante che necessiterà di ulteriori approfondimenti clinici e nella quale lassenza di riscontri oggettivi non ne giustifica la negazione, rileva checi troviamo di fronte allassenza totale di elementi della sfera psicopatologica clinicamente evidenziabili, anche in assoluta mancanza di elementi di familiarità e quindi risulta valido lindirizzo diagnostico di una sintomatologia inquadrabile in una invalidante sindrome fibromialgica.
Anche il dr. __________, tuttavia, non indica quando sarebbe sorta tale patologia, quale sarebbe stata la sua evoluzione, quale incidenza avrebbe sulla capacità lavorativa dellattore, in che modo essa influirebbe sullattività di contabile o quali cure potrebbero essere mese in atto per migliorare lo stato di salute dellinteressato.
Privo di qualsiasi motivazione, neppure il certificato del dr. __________ mette in dubbio le valutazioni del dr. med. __________.
Infine, relativamente alla relazione medico-legale sulla valutazione dellinvalidità da malattia da cui è affetto lattore, redatta dal Prof. dott. __________ il 10 marzo 2016, questo TCA evidenzia che lo specialista, dopo aver descritto lanamnesi familiare, fisiologica, patologica remota, sociale, lavorativa, patologica prossima, i disturbi soggettivi e lesame obiettivo, ha confermato la diagnosi di fibromialgia di particolare gravità e dopo aver affermato che la visita psichiatrica effettuata ha escluso la possibilità di una correlazione delle attuali condizioni con un quadro psicopatologico che risulta assente, si è limitato a concludere che esclusa una condizione legata a problemi di natura psico-patologica,si può affermare che la condizione vista allesame obiettivo e diagnosticata dagli specialisti che lo hanno in cura, è una fibromialgia gravemente invalidante ed impedisce al 100% la sua attività lucrativa, senza tuttavia apportare alcuna spiegazione particolare in merito.
Nelle conclusioni non vi è inoltre alcuna indicazione circa il sorgere della patologia, levoluzione dellasserita incapacità lavorativa nel corso del tempo e più specificatamente in merito al grado dincapacità lavorativa dal 1° settembre 2015.
Neppure il referto del Prof. dott. __________ è di conseguenza atto a comprovare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, unincapacità lavorativa dellattore dal 1° settembre 2015.
Questo TCA rileva del resto che con sentenza __________ del __________ 2021 il Tribunale amministrativo federale (TAF) si è chinato sul ricorso inoltrato dallinteressato, sempre rappresentato dallavv. RA 1, contro la decisione dell8 giugno 2020 dellUAIE che aveva negato il diritto ad una rendita AI.
Nella lunga ed articolata motivazione i giudici federali rilevano che in seguito alla pronunzia di rinvio del __________ 2016, lUAIE ha proceduto a numerosi ed approfonditi accertamenti di natura medica. Dopo aver esaminato nel dettaglio i referti rilevanti, al consid. 12.2.1 il TAF ha evidenziato come le diagnosi esposte nella perizia pluridisciplinare del 15 marzo 2018 (doc. 101 p. 20), riconfermate per quanto riguarda le affezioni con influsso sulla capacità lavorativa nella perizia di decorso del 9 aprile 2020 (doc. 156, pp 42-43), concordano sostanzialmente con quelle ritenute da tutti gli specialisti consultati dallassicurato e da quelle a suo tempo esposte dal perito dellCV 1 (cfr. rapporti del dott. __________ del 31 agosto e del 9 novembre 2015 [doc. 221, 229], sui quali si era inizialmente fondato il SMR [doc. 59, 61]).
A consid. 12.6.2 i Giudici federali hanno affermato che lautorità inferiore ha esperito tutti gli accertamenti che le erano stati richiesti da questo Tribunale, sottoponendo il caso addirittura quattro volte ai periti del __________ e raccogliendo tutte le indicazioni mediche utili per valutare la fattispecie. ().
Il TAF, al consid. 13.2, ha poi concluso che risulta quindi provato, con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che dal 1° luglio 2014 lo stato di salute del ricorrente, così come le conseguenze sulla capacità lavorativa hanno subito un peggioramento, per poi migliorare quandanche non più ai livelli precedenti levento infortunistico (persistendo una riduzione del rendimento in qualsiasi attività del 20% per ragioni reumatologiche) a partire dal 1° settembre 2014. Un ulteriore peggioramento protrattosi fino a fine dicembre 2014, è intervenuto a partire dal 21 novembre 2014, in occasione del ricovero per intervento di neurolisi bilaterale del nervo ulnare al gomito. A decorrere dal 1° gennaio 2015, lo stato di salute del ricorrente è risultato sostanzialmente stabile, con la sola eccezione del temporaneo peggioramento tra il 1° e il 9 giugno 2015, in occasione del ricovero per accertamenti specialistici. A partire da tale momento, da un punto di vista reumatologico, neurologico, internistico, e psichiatrico una ripresa lavorativa nellattività abituale, in attività sostitutive semplici, come pure nelle attività domestiche, è stato ritenuto esigibile nella misura dell80%, inteso come rendimento ridotto sullarco di un intera giornata, senza alcuna limitazione funzionale, se non quelle di ordine psichiatrico, considerate a partire dal mese di settembre 2018, benché non suscettibili di aggravare ulteriormente lincapacità lavorativa.
Anche dalla sentenza federale del __________ 2021, che lattore non ha peraltro mai spontaneamente prodotto né innanzi alla Pretura, né in questa sede, emerge pertanto che linteressato non ha più diritto ad alcuna prestazione dal 1° settembre 2015 poiché la sua incapacità lavorativa, intesa come riduzione del rendimento, non raggiunge il 25% previsto dallart. __________ CGA per il versamento delle prestazioni (cfr. consid. 2.12 in fine).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la petizione, rivelatasi manifestamente infondata, deve essere respinta.
2.13. Quali prove, in sede di petizione lattore ha chiesto genericamente il suo interrogatorio e il richiamo dalla Pretura degli incarti __________ e __________ (doc. I, pag. 7).
Lincarto __________ della Pretura di __________ relativo alla procedura di conciliazione è stato prodotto.
Lincarto __________ della medesima Pretura, relativo ad una vertenza con il suo ex datore di lavoro (cfr. doc. I), è stato richiamato in relazione al contratto di lavoro dellattore (doc. I, pag. 3), che tuttavia, in concreto, non è necessario, non essendo contestato né il suo ruolo di contabile, né la data di assunzione e di licenziamento, né il salario conseguito.
Ritenuto che nel caso di specie si tratta di accertare unicamente laspetto medico, risulta inoltre superfluo, ai fini dellesito della procedura, interrogare lattore.
Infine, questo TCA rinuncia pure allacquisizione dallUAIE dellintero incarto AI, chiesto dalla convenuta, sia in considerazione dellesito della procedura a lei favorevole, sia ritenuto che gli atti prodotti dalle parti e le sentenze del TAF sono sufficienti per determinarsi in merito e lincarto dellUAIE non apporterebbe elementi di novità.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto allincarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. anche sentenza 4A_218/2023 del 22 giugno 2023, consid. 4.2; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.14. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
Allassicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. ancheViktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2022.23 del 28 ottobre 2022; sentenza 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente a quanto previsto dallart. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui per le cause aventi un valore oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante lapplicazione di una percentuale variabile tra l8% ed il 15%.
In concreto lattore ha quantificato in fr. 62475 il valore di causa (doc. I, pag. 6 e doc. XI).
Egli è condannato a versare fr. 5000 di ripetibili (IVA inclusa) alla convenuta.
2.15. Lattore chiede tuttavia di essere posto al beneficio dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.16. Per quanto concerne lammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), lAlta Corte ha affermato che:
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dellattore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione èrespinta.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti