Erwägungen (1 Absätze)
E. 42 e 43.).
2.5. Affinché la riduzione del premio sia concessa per tutto lanno civile da sussidiare, la domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro la fine dellanno che precede quello per il quale la RIPAM è richiesta. La dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 465) ricorda chequesto termine è imposto sostanzialmente da ragioni amministrative, al fine di emanare per tempo le decisioni e comunicare limporto riconosciutospecificando poi che (pag. 466):Molto diverse, rispetto al precedente diritto, sono le conseguenze delle domande formulate successivamente alla fine dellanno che precede quello da sussidiare. Le norme che reggevano la materia sino a fine 2011 prevedevano, in caso di richiesta tardiva, la preclusione dallaiuto sociale, conseguenza estremamente severa ed a nostro avviso ingiustificata nel suo rigore, alla luce della natura dellaiuto sociale. La medesima dottrina precisa poi cheCon le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 il legislatore ha attenuato le conseguenze del ritardo nella formulazione della domanda. In caso di richiesta formulata dopo la fine dellanno che precede quello di competenza, la riduzione non è preclusa ma è concessa (se dati i presupposti) solo a partire dallinizio del mese seguente quello della presentazione della domanda (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ciò impone dunque che la RIPAM sia, al più tardi, postulata nel corso del novembre dellanno da sussidiare (con possibilità di conseguirla per il mese di dicembre). Questa soluzione è decisamente meno penalizzante ed ha migliorato molto le conseguenze per gli assicurati ritardatari con palese riverbero positivo sullattività giudiziaria del TCA che in passato, in moltissime occasioni, si è chinato su contestazioni relative al ritardo nella presentazione della richiesta e sulla sufficienza della giustificazione invocata dallassicurato instaurando una prassi decisamente rigorosa.
2.6. Se laiuto sociale è postulato successivamente alla fine dellanno in cui dovrebbe essere servito ci si trova confrontati con un caso di sussidio retroattivo. La dottrina, a tal proposito, precisa che: La modifica delle norme relative alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha toccato solo marginalmente le richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti a quello di competenza, la regolamentazione della matteria riflette infatti gli art. art. 53 a 56 vLCAMal in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento a loro precisazione. ()Lart. 46 LCAMal regola in maniera più precisa il computo dei termini di perenzione del diritto al versamento di sussidi retroattivi, fissandolo in 5 anni a contare dalla data di presentazione dellistanza. Con il nuovo sistema infatti le domande di riduzione del premio possono essere formulate anche nelcorso dellanno di competenza (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche il dies a quo per la decorrenza del termine di perenzione doveva essere adattato.(Ranzaniciop. cit. pag. 468).Anche per le richieste retroattive la forma è quella scritta e la richiesta deve emanare da uno dei componenti lUR interessata fatta salva leccezione della revoca delle prestazioni complementari ove il Servizio prestazioni della Cassa procede dufficio. Come indica la dottrina (Ranzanici,op. cit. pag. 469): Come per il previgente ordinamento listanza di riduzione riferita ai premi degli anni precedenti quello di competenza deve contenere e rendere verosimili adeguati motivi giustificativi che hanno impedito lassicurato, o lUR interessata, di agire nei termini. Solo a fronte di motivi fondati listanza può essere accolta (STCA 36.2007.89, in re L., del 10 ottobre 2007, consid. 4.). La dottrina ha considerato esclusa esplicitamente la negligenza (lavere dimenticato linoltro della richiesta derivata da impegni di lavoro, studio, malattie di famigliari). Per essere riconosciuta una riduzione nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni oggettive che abbiano impedito il rispetto dei tempi dinoltro della richiesta. Alla luce della giurisprudenza del TCA in materia, riferita al previgente diritto, si tratta di prova difficile da apportare siccome la procedura è in sé semplice, non abbisogna di complesse acquisizione di documenti, e comporta un onere amministrativo contenuto per gli assicurati (Ranzanici, op. cit. pag. 469).
Con riferimento alle norme previgenti la modifica del 2012, riprese nella citata STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019, questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella STCA 36.2005.12 del 3 ottobre 2005 ha osservato come:
"Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
Questo TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre 2002 in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo atto a giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Nella sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella fattispecie giudicata il 5 settembre 2005 in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ha ammesso il ritardo derivante dallignoranza della legge e dalla convinzione errata che fosse necessario produrre una decisione di tassazione riferita ad un periodo diverso da quella determinata dal Consiglio di Stato per la determinazione del sussidio. ()
In questa sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ritenuto, a proposito del mancato invio dei formulari a un potenziale beneficiario del sussidio, quanto segue:
"La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dellistanza. Largomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi dufficio ai potenziali beneficiari da parte dellamministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dellimponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dellemanazione della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. Linvio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nellinc. B. 36.2005.78). Infatti linvio errato non può fare ritenere agli assicurati lesistenza degli estremi per la concessione del sussidio. Leventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nellinoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe allassicurato cui è noto per le campagne informative che da anni lUfficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente lamministrazione cantonale conducono gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione dufficio.
Sempre in merito alla domanda di sussidio retroattiva questa Corte, nella sua composizione completa, si è espressa in data 6 agosto 2015 nella STCA 36.2015.11, in cui (al considerando 2.11.), ha ritenuto esplicitamente quanto, per completezza, occorre riportare qui di seguito:
"l'art. 46 LCAMal regola il tema,, della riduzione dei premi nella forma retroattiva, ossia riferita ai premi per gli "anni precedenti quello di competenza" (così la marginale).
In tale costellazione il diritto alla riduzione, che decade dopo 5 anni a partire dalla richiesta, è "escluso se all'assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede" (così l'art. 46 cpv. 3 LCAMal). L'istanza formale, che la legge impone salvo che si tratti dell'ipotesi di soppressione di prestazioni complementari AVS/AI/IPG (art. 47 LCAMal) deve essere inoltrata.
Nel caso in esame la domanda di riduzione del premio è stata presentata nell'anno stesso di competenza e non si tratta dunque di un'istanza di sussidio retroattiva. La marginale, su questo aspetto, è chiara.
Ne deriva che l'istanza retroattiva non può essere riferita ai mesi dell'anno di competenza che lamministrazione non può riconoscere siccome la domanda di riduzione inoltrata in corso dell'anno. In concreto le norme della Sezione II del Capitolo IV della LCAMal non trovano applicazione diretta regolando, per volontà esplicita del legislatore, una fattispecie particolare e precisamente contestualizzata, diversa da quelle in discussione.
In sostanza linterpretazione delle norme eseguita da questa Corte esclude la possibilità di inoltrare una domanda di sussidio retroattivo se non riferita ad anni precedenti quello di competenza.
2.7. Per giustificare il diritto alla concessione del sussidio a contare dal mese di gennaio e non da quello di febbraio 2021, lassicurato invoca implicitamente la violazione della sua buona fede riferendosi alla richiesta formulata alla Cassa di ottenere il modulo e lattesa con il successivo sollecito (che ha riscontro nel doc. 5).
In base a costante prassi del TF (per tutte si faccia riferimento alla STF 9C_287/2017 del 27 agosto 2017 con i riferimenti in essa citati):
"un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid.5 p. 480).
2.8. Nel caso concreto il ricorrente si è rivolto alla Cassa telefonicamente, segnalando di non avere ricevuto il modulo per presentare la sua domanda di aiuto sociale. Lo ha fatto (doc. 5) il 18 dicembre 2020, ben prima della scadenza del termine per linoltro della domanda che gli avrebbe permesso di ottenere la RIPAM per tutto il 2021. Il ricorrente indica di non avere ricevuto tempestivamente il formulario richiesto e, visto il trascorrere del tempo, ha ricontattato lamministrazione che gli ha trasmesso il modulo domandato il 4 gennaio 2021. Il signor RI 1 ha indicato che il formulario speditogli il 18 dicembre 2021 gli sarebbe pervenuto il 7 gennaio 2021 unitamente a quello pervenuto in seguito al sollecito del 4 gennaio 2021.
Da queste evidenze non può essere certamente ritenuta la buona fede dellassicurato tale da imporre allamministrazione di riconoscergli, nonostante loggettivo ritardo nellinoltro del formulario di richiesta della RIPAM 2021, laiuto sociale anche per il mese di gennaio 2021. Il signor RI 1 era pienamente consapevole del fatto che la domanda di sussidio doveva, per conseguire una RIPAM per tutto lanno 2021, pervenire allamministrazione entro la fine del 2020. Il mancato invio del modulo dufficio allassicurato, come appare dalla giurisprudenza citata, non costituisce elemento che consenta di ritenere violata la buona fede dellassicurato. La trasmissione del modulo, richiesto alla Cassa da parte del signor RI 1, è avvenuta il 18 dicembre 2020, apparentemente il medesimo giorno della richiesta. Verosimilmente per la concomitanza con il carico dei servizi postali derivante dalle festività di fine anno e della pandemia che ha colpito il paese, sembra sia giunto al destinatario solo nel corso del nuovo anno. Da questo fatto non può derivare la protezione della buona fede dellassicurato. È responsabilità e compito del cittadino ossequiare i termini. La richiesta del modulo solo oltre la metà del mese di dicembre presentava certamente le incognite connesse allapprossimarsi della fine dellanno civile entro il quale la domanda andava inoltrata per avere la riduzione piena. Il qui ricorrente doveva prestare attenzione ai tempi e, non ricevendo il formulario nei tempi utili, avrebbe dovuto sollecitarne subito linvio (il doc. 5 attesta un nuovo invio del modulo il 4 gennaio 2021 a fronte di richiesta dellassicurato) eventualmente facendo uso del sito apposito (https://www4.ti.ch/dss/-ias/prestazioni-e-contributi/ alle pagine riferite alla RIPAM), rispettivamente avrebbe potuto recarsi di persona presso gli sportelli dellamministrazione per ritirare il modulo.
Purtroppo lassicurato, in base alla sua esposizione dei fatti, ha atteso linvio del formulario e solo nel corso del nuovo anno ne ha postulato nuovamente linvio (doc. 5) ricevendo i due moduli contemporaneamente.
Da quanto precede non si può dedurre che lamministrazione abbia fornito al signor RI 1 uninformazione errata o che abbia adottato un comportamento che labbia indotto allerrore. Era compito dellassicurato rispettare il termine della scadenza dellanno per conseguire la RIPAM 2021 piena. La buona fede dellassicurato non può sorreggerne la pretesa.
2.10. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto, senza carico di spese alla parte ricorrente pur in assenza di esito favorevole. La procedura, cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone lart. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente allarticolo 66, è gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca) e non sono percepite, conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.36.2021.37
IR/sc
Lugano
16 agosto 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2021 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 25 maggio 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto,in fatto
in diritto
2.1. A norma dellart. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dellamministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo allorgano che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dellautorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dellassicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda:Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dellassicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dallamministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dellassicurato. In altri termini non è la decisione formale resa dallamministrazione che può fare loggetto di un diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo dellassicurato.
2.2. Il ricorso formulato da RI 1 è tempestivo, siccome inoltrato nel termine di 30 giorni dalla decisione emanata su reclamo, le conclusioni del gravame, pur se implicite, sono sufficientemente chiare così come le motivazioni a fondamento delle stesse.
2.3. Nel caso allesame la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la richiesta del qui ricorrente, inoltrata nel gennaio 2021, relativa alla riduzione dei premi del medesimo anno, limitando il sussidio al periodo corrente da febbraio a dicembre 2021. Lassicurato contesta questa decisione e ritiene che lamministrazione, erroneamente, non gli riconosca il sussidio anche per il mese di gennaio 2021. Egli ha chiesto il modulo per la domanda di RIPAM 2021 nel dicembre 2020 e, non ottenendolo, lo ha sollecitato, ricevendo i formulari (quello richiesto e quello sollecitato) solo nel gennaio 2021.
In tale contesto questa Corte è chiamata a verificare se, correttamente o meno, la Cassa abbia attribuito al ricorrente il sussidio 2021 solo a partire dal mese di febbraio o se doveva, in base alle norme della buona fede implicitamente invocate dal ricorrente, riconoscere laiuto sociale per tutto lanno.
2.4. Va precisato, come questa Corte ha fatto nelle STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019 e 36.2019.111 del 20 gennaio 2021, con richiamo alla dottrina, che: Per attribuire la RIPAM sono concepibili due diversi sistemi: la riduzione può essere riconosciuta in maniera automatica sulla scorta di dati fiscali verificati dufficio dallautorità cantonale preposta; oppure può essere condizionata alla presentazione di unistanza da parte dellassicurato. Questultimo sistema pone a carico dellistante la responsabilità dellavvio della procedura e, conseguentemente, il rischio del ritardo o del mancato inoltro della domanda. Per mitigare questi effetti, diversi cantoni prevedono lobbligo di uninformazione accresciuta ai potenziali beneficiari, mediante una personale (e non solo generale) comunicazione agli assicurati ad opera dellamministrazione cantonale incaricata(IvanoRanzanici, op. cit., capitolo. 13.3.4.1. p. 344).
Il Ticino ha scelto questultima modalità. La riduzione dei premi è concessa allassicurato a fronte della presentazione di una istanza scritta accompagnata dalla documentazione necessaria come impongono le norme applicabili. In base alle regole in vigore dal 2012 la volontà del legislatore ha ribadito la necessità di unistanza per il conseguimento della RIPAM, come ricorda la dottrina (Ranzaniciop. cit. pag., cap. 14.11.1. pag. 460): Anche con le nuove norme la RIPAM continua ad essere concessa soltanto a seguito della presentazione di una domanda dellassicurato e ciò ad esclusione (ancora) delle persone poste al beneficio di prestazioni complementari in base alla LPC, cui sono stati affiancati (ed è una novità) i beneficiari di prestazioni armonizzate a norma della Laps (art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal e 9 RLCAMal) cui la RIPAM massima viene accordata dufficio.Il legislatore non ha voluto modificare il sistema e concedere dufficio la riduzione del premio a coloro che rientrano nei parametri, visto il numero elevato delle richieste e le possibili incertezze sui dati fiscali rilevabili. La scelta va senzaltro condivisa alla luce comunque della buona prova data dal sistema e visto che lesigenza della domanda scritta è accompagnata da una informazione sia personale che generale. Le norme impongono luso di un modulo particolare per la domanda di riduzione del premio. La dottrina citata ricorda infatti che: La richiesta di riduzione del premio deve essere inoltrata allUfficio prestazioni della Cassa Cantonale AVS, mediante lutilizzo di appositi moduli e corredata da precisa documentazione. Nel formulario vanno specificati, oltre ai dati personali dei componenti lUR, lesistenza di sostanza nonché la cessione o laggravio, mediante usufrutto, della stessa. Vanno inoltre prodotti la polizza assicurativa e la decisione di tassazione relativa allIC dellanno di riferimento. Deve essere inoltrata ununica domanda per tutti i membri dellunità di riferimento ed il richiedente deve esserne un membro maggiorenne (art. 8 cpv. 1 RLCAMal). Lamministrazione recapita i formulari per la necessaria richiesta quando sia stata emanata una decisione (anche negativa) relativa alla RIPAM dellanno precedente. Il recapito dei formulari concretizza lobbligo informativo dellamministrazione:Linvio automatico dei formulari contribuisce a concretizzare lobbligo di informare periodicamente (ed individualmente) gli assicurati circa i loro diritti in materia di riduzione del premio, ribadito allart. 44 LCAMal. Lamministrazione concretizza inoltre questo dovere attraverso campagne informative, conferenze stampa e con la pubblicazione del decreto esecutivo annualmente promulgato dal Consiglio di Stato sul Foglio Ufficiale cantonale.(Ranzaniciop. cit., pag. 462 nota 1412). La dottrina rammenta che se i potenziali beneficiari della RIPAM non ricevono i formulari spediti dallamministrazione per i motivi più diversi (carenza nel rilevamento dei dati, modifica della situazione economica, assenza dei dati per il trasferimento nel cantone o altro), i moduli possono essere richiesti alla Cassa cantonale (art. 8 cpv. 2 RLCAMal), non più invece presso le cancellerie comunali come in precedenza. Il legislatore ha infatti ritenuto che un contatto con lamministrazione preposta alla decisione consenta lottenimento di sufficienti e concludenti informazioni ciò che permette anche di filtrare le richieste ed evitare linoltro di istanze cautelative poi ritirate (in questo senso anche il Messaggio 6264 di accompagnamento alla novella legislativa, p. 42 e 43.).
2.5. Affinché la riduzione del premio sia concessa per tutto lanno civile da sussidiare, la domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro la fine dellanno che precede quello per il quale la RIPAM è richiesta. La dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 465) ricorda chequesto termine è imposto sostanzialmente da ragioni amministrative, al fine di emanare per tempo le decisioni e comunicare limporto riconosciutospecificando poi che (pag. 466):Molto diverse, rispetto al precedente diritto, sono le conseguenze delle domande formulate successivamente alla fine dellanno che precede quello da sussidiare. Le norme che reggevano la materia sino a fine 2011 prevedevano, in caso di richiesta tardiva, la preclusione dallaiuto sociale, conseguenza estremamente severa ed a nostro avviso ingiustificata nel suo rigore, alla luce della natura dellaiuto sociale. La medesima dottrina precisa poi cheCon le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 il legislatore ha attenuato le conseguenze del ritardo nella formulazione della domanda. In caso di richiesta formulata dopo la fine dellanno che precede quello di competenza, la riduzione non è preclusa ma è concessa (se dati i presupposti) solo a partire dallinizio del mese seguente quello della presentazione della domanda (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ciò impone dunque che la RIPAM sia, al più tardi, postulata nel corso del novembre dellanno da sussidiare (con possibilità di conseguirla per il mese di dicembre). Questa soluzione è decisamente meno penalizzante ed ha migliorato molto le conseguenze per gli assicurati ritardatari con palese riverbero positivo sullattività giudiziaria del TCA che in passato, in moltissime occasioni, si è chinato su contestazioni relative al ritardo nella presentazione della richiesta e sulla sufficienza della giustificazione invocata dallassicurato instaurando una prassi decisamente rigorosa.
2.6. Se laiuto sociale è postulato successivamente alla fine dellanno in cui dovrebbe essere servito ci si trova confrontati con un caso di sussidio retroattivo. La dottrina, a tal proposito, precisa che: La modifica delle norme relative alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha toccato solo marginalmente le richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti a quello di competenza, la regolamentazione della matteria riflette infatti gli art. art. 53 a 56 vLCAMal in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento a loro precisazione. ()Lart. 46 LCAMal regola in maniera più precisa il computo dei termini di perenzione del diritto al versamento di sussidi retroattivi, fissandolo in 5 anni a contare dalla data di presentazione dellistanza. Con il nuovo sistema infatti le domande di riduzione del premio possono essere formulate anche nelcorso dellanno di competenza (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche il dies a quo per la decorrenza del termine di perenzione doveva essere adattato.(Ranzaniciop. cit. pag. 468).Anche per le richieste retroattive la forma è quella scritta e la richiesta deve emanare da uno dei componenti lUR interessata fatta salva leccezione della revoca delle prestazioni complementari ove il Servizio prestazioni della Cassa procede dufficio. Come indica la dottrina (Ranzanici,op. cit. pag. 469): Come per il previgente ordinamento listanza di riduzione riferita ai premi degli anni precedenti quello di competenza deve contenere e rendere verosimili adeguati motivi giustificativi che hanno impedito lassicurato, o lUR interessata, di agire nei termini. Solo a fronte di motivi fondati listanza può essere accolta (STCA 36.2007.89, in re L., del 10 ottobre 2007, consid. 4.). La dottrina ha considerato esclusa esplicitamente la negligenza (lavere dimenticato linoltro della richiesta derivata da impegni di lavoro, studio, malattie di famigliari). Per essere riconosciuta una riduzione nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni oggettive che abbiano impedito il rispetto dei tempi dinoltro della richiesta. Alla luce della giurisprudenza del TCA in materia, riferita al previgente diritto, si tratta di prova difficile da apportare siccome la procedura è in sé semplice, non abbisogna di complesse acquisizione di documenti, e comporta un onere amministrativo contenuto per gli assicurati (Ranzanici, op. cit. pag. 469).
Con riferimento alle norme previgenti la modifica del 2012, riprese nella citata STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019, questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella STCA 36.2005.12 del 3 ottobre 2005 ha osservato come:
"Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
Questo TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre 2002 in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo atto a giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Nella sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella fattispecie giudicata il 5 settembre 2005 in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ha ammesso il ritardo derivante dallignoranza della legge e dalla convinzione errata che fosse necessario produrre una decisione di tassazione riferita ad un periodo diverso da quella determinata dal Consiglio di Stato per la determinazione del sussidio. ()
In questa sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ritenuto, a proposito del mancato invio dei formulari a un potenziale beneficiario del sussidio, quanto segue:
"La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dellistanza. Largomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi dufficio ai potenziali beneficiari da parte dellamministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dellimponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dellemanazione della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. Linvio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nellinc. B. 36.2005.78). Infatti linvio errato non può fare ritenere agli assicurati lesistenza degli estremi per la concessione del sussidio. Leventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nellinoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe allassicurato cui è noto per le campagne informative che da anni lUfficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente lamministrazione cantonale conducono gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione dufficio.
Sempre in merito alla domanda di sussidio retroattiva questa Corte, nella sua composizione completa, si è espressa in data 6 agosto 2015 nella STCA 36.2015.11, in cui (al considerando 2.11.), ha ritenuto esplicitamente quanto, per completezza, occorre riportare qui di seguito:
"l'art. 46 LCAMal regola il tema,, della riduzione dei premi nella forma retroattiva, ossia riferita ai premi per gli "anni precedenti quello di competenza" (così la marginale).
In tale costellazione il diritto alla riduzione, che decade dopo 5 anni a partire dalla richiesta, è "escluso se all'assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede" (così l'art. 46 cpv. 3 LCAMal). L'istanza formale, che la legge impone salvo che si tratti dell'ipotesi di soppressione di prestazioni complementari AVS/AI/IPG (art. 47 LCAMal) deve essere inoltrata.
Nel caso in esame la domanda di riduzione del premio è stata presentata nell'anno stesso di competenza e non si tratta dunque di un'istanza di sussidio retroattiva. La marginale, su questo aspetto, è chiara.
Ne deriva che l'istanza retroattiva non può essere riferita ai mesi dell'anno di competenza che lamministrazione non può riconoscere siccome la domanda di riduzione inoltrata in corso dell'anno. In concreto le norme della Sezione II del Capitolo IV della LCAMal non trovano applicazione diretta regolando, per volontà esplicita del legislatore, una fattispecie particolare e precisamente contestualizzata, diversa da quelle in discussione.
In sostanza linterpretazione delle norme eseguita da questa Corte esclude la possibilità di inoltrare una domanda di sussidio retroattivo se non riferita ad anni precedenti quello di competenza.
2.7. Per giustificare il diritto alla concessione del sussidio a contare dal mese di gennaio e non da quello di febbraio 2021, lassicurato invoca implicitamente la violazione della sua buona fede riferendosi alla richiesta formulata alla Cassa di ottenere il modulo e lattesa con il successivo sollecito (che ha riscontro nel doc. 5).
In base a costante prassi del TF (per tutte si faccia riferimento alla STF 9C_287/2017 del 27 agosto 2017 con i riferimenti in essa citati):
"un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid.5 p. 480).
2.8. Nel caso concreto il ricorrente si è rivolto alla Cassa telefonicamente, segnalando di non avere ricevuto il modulo per presentare la sua domanda di aiuto sociale. Lo ha fatto (doc. 5) il 18 dicembre 2020, ben prima della scadenza del termine per linoltro della domanda che gli avrebbe permesso di ottenere la RIPAM per tutto il 2021. Il ricorrente indica di non avere ricevuto tempestivamente il formulario richiesto e, visto il trascorrere del tempo, ha ricontattato lamministrazione che gli ha trasmesso il modulo domandato il 4 gennaio 2021. Il signor RI 1 ha indicato che il formulario speditogli il 18 dicembre 2021 gli sarebbe pervenuto il 7 gennaio 2021 unitamente a quello pervenuto in seguito al sollecito del 4 gennaio 2021.
Da queste evidenze non può essere certamente ritenuta la buona fede dellassicurato tale da imporre allamministrazione di riconoscergli, nonostante loggettivo ritardo nellinoltro del formulario di richiesta della RIPAM 2021, laiuto sociale anche per il mese di gennaio 2021. Il signor RI 1 era pienamente consapevole del fatto che la domanda di sussidio doveva, per conseguire una RIPAM per tutto lanno 2021, pervenire allamministrazione entro la fine del 2020. Il mancato invio del modulo dufficio allassicurato, come appare dalla giurisprudenza citata, non costituisce elemento che consenta di ritenere violata la buona fede dellassicurato. La trasmissione del modulo, richiesto alla Cassa da parte del signor RI 1, è avvenuta il 18 dicembre 2020, apparentemente il medesimo giorno della richiesta. Verosimilmente per la concomitanza con il carico dei servizi postali derivante dalle festività di fine anno e della pandemia che ha colpito il paese, sembra sia giunto al destinatario solo nel corso del nuovo anno. Da questo fatto non può derivare la protezione della buona fede dellassicurato. È responsabilità e compito del cittadino ossequiare i termini. La richiesta del modulo solo oltre la metà del mese di dicembre presentava certamente le incognite connesse allapprossimarsi della fine dellanno civile entro il quale la domanda andava inoltrata per avere la riduzione piena. Il qui ricorrente doveva prestare attenzione ai tempi e, non ricevendo il formulario nei tempi utili, avrebbe dovuto sollecitarne subito linvio (il doc. 5 attesta un nuovo invio del modulo il 4 gennaio 2021 a fronte di richiesta dellassicurato) eventualmente facendo uso del sito apposito (https://www4.ti.ch/dss/-ias/prestazioni-e-contributi/ alle pagine riferite alla RIPAM), rispettivamente avrebbe potuto recarsi di persona presso gli sportelli dellamministrazione per ritirare il modulo.
Purtroppo lassicurato, in base alla sua esposizione dei fatti, ha atteso linvio del formulario e solo nel corso del nuovo anno ne ha postulato nuovamente linvio (doc. 5) ricevendo i due moduli contemporaneamente.
Da quanto precede non si può dedurre che lamministrazione abbia fornito al signor RI 1 uninformazione errata o che abbia adottato un comportamento che labbia indotto allerrore. Era compito dellassicurato rispettare il termine della scadenza dellanno per conseguire la RIPAM 2021 piena. La buona fede dellassicurato non può sorreggerne la pretesa.
2.10. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto, senza carico di spese alla parte ricorrente pur in assenza di esito favorevole. La procedura, cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone lart. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente allarticolo 66, è gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca) e non sono percepite, conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti