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36.2021.14

RIPAM 2021. Composizione UR. Figlio in formazione che ha conseguito, nell'ultimo anno di computo, un reddito per lo svolgimento della SR. Reddito superiore al limite del fabbisogno. Non presenti gli estremi per stabilire il diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione applicabile

Ticino · 2021-04-19 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a)   cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del capoverso 1;

b)   diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c)   diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

d)   diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

e)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.” La norma prevede ulteriormente che: " (…)

E. 3 Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

E. 4 I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

E. 5 Per le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.” In particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento. 2.8.   Va indicato che per l’anno 2021 , l’esecutivo cantonale ha fissato le basi di calcolo nel Decreto esecutivo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal del 14 ottobre 2020 secondo cui il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è la classificazione dell’imposta cantonale per l’anno 2018. Il premio medio di riferimento per gli adulti assomma a CHF 6’019 mentre per i minorenni è di CHF 1’390. La costante per il calcolo del reddito disponibile massimo per un’unità senza figli è del 3.8 e per un’unità con figli è del 4.7. 2.9.   Nel caso sottoposto a giudizio è contestata dall’assicurata la composizione dell’unità di riferimento così come ritenuta dall’amministrazione. La Cassa ha, infatti, ritenuto il figlio della ricorrente, __________, quale persona sola e gli ha riconosciuto il diritto alla riduzione dei premi sulla base degli elementi rilevati nella tassazione applicabile e la cui applicazione è obbligatoria (art. 40 LCAMal). D’avviso della ricorrente l’UR dovrebbe essere composta da lei stessa insieme al figlio. 2.10.   Come rammenta la dottrina ( Ranzanici , op. cit. n. 693 p. 365) le nuove norme vigenti in Ticino dal 2012 prevedono “una valutazione non più individuale del diritto alla RIPAM ma orientata all’unità di riferimento, in genere coincidente con la famiglia” (si veda anche il Messaggio, p. 11), che consideri quindi non solo i figli minorenni a carico, ma anche quelli maggiorenni in formazione, ciò che appare maggiormente consono al tenore dell’art. 65 cpv. 1 bis LAMal. In base alle norme oggi applicabili, compongono l’UR anche “i figli maggiorenni se a carico della famiglia siccome in formazione. L’UR è quindi un concetto più ampio rispetto alla famiglia del precedente diritto” ( Ranzanici , op. cit., n. 709 p. 373). Con l’art. 27 LCAmal, come evoca la medesima dottrina ( Ranzanici , op. cit., n. 713 p. 375 e 376), “ il legislatore ha introdotto una sostanziale innovazione rispetto ai concetti del precedente diritto integrando nell’UR anche le “persone sole economicamente dipendenti” (così la marginale), comprendendo cioè nell’unità anche i figli maggiorenni in formazione o comunque con introiti limitati, ma solo sino all’età di 30 anni. Con questa norma viene realizzata la volontà politica di favorire le famiglie comprendendo nelle stesse i figli maggiorenni, ed oggi sono la maggior parte, che seguono formazioni professionali che si protraggono nel tempo. Non necessariamente si tratta di studi universitari o post universitari ma le possibilità di formazione si sono particolarmente moltiplicate negli ultimi due decenni per soddisfare le esigenze sempre maggiori del mercato del lavoro ed i curricula formativi si sono allungati. L’integrazione nell’UR dei figli conviventi maggiorenni in formazione tende a considerare adeguatamente gli oneri a carico della famiglia che essi cagionano (anche con riferimento ai premi dell’assicurazione malattie obbligatoria) e ciò malgrado le norme del diritto tributario prevedano importanti sgravi in questa costellazione” . Le condizioni per integrare il figlio maggiorenne in formazione nell’UR del o dei genitori che provvedono al suo sostentamento sono tre: da un lato il giovane in formazione deve essere una persona sola, ossia non coniugata e comunque senza figli a carico; deve poi trattarsi di persona che ancora non ha compiuto i 30 anni e “ deve trattarsi di giovane che dipende in maniera effettiva, dal profilo economico, dalla famiglia. La norma prevede che la persona interessata possa conseguire redditi, ma quelli registrati nella tassazione applicabile (ossia quella determinata annualmente dal Consiglio di Stato nel decreto esecutivo imposto dall’art. 40 LCAMal) devono essere inferiori al “limite di fabbisogno esistenziale definito” dalla Laps. Questo importo, nel Messaggio di accompagnamento, è definito quale reddito limite per sopperire al fabbisogno esistenziale ai sensi della Laps e costituisce un parametro riconosciuto di minimo vitale, al di sotto del quale sussiste il diritto ad un intervento sociale di complemento” ( Ranzanici , op. cit., n. 715 p. 376). Se una delle tre condizioni cumulative non è data in un caso concreto il figlio in formazione non può entrare a far parte dell’UR dei genitori (o del genitore) e deve essere considerato quale persona sola. 2.11.   In concreto __________, figlio di RI 1, è nato nel 1997, ha quindi 24 anni ed è in formazione, egli non ha una famiglia propria e non è a sua volta genitore. La Cassa rileva comunque che il giovane studente, a seguito dello svolgimento del servizio militare, ha conseguito nell’anno di computo, ossia nell’anno la cui tassazione deve essere presa in considerazione per la valutazione del diritto alla riduzione del premio, un reddito di una certa entità che risulta essere superiore al limite del fabbisogno. Come correttamente evidenzia la Cassa il limite del fabbisogno per il 2021 è di CHF 17'598 mentre nella tassazione di riferimento è registrato un reddito di CHF 23’611 certamente superiore al limite citato. Fa quindi palesemente difetto la terza condizione per potere riconoscere a __________ lo statuto di persona sola economicamente dipendente. L’agire della Cassa appare quindi corretto. Il giovane è stato considerato quale persona sola non dipendente economicamente dalla madre stante il limite di reddito superato. L’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto alla riduzione del premio e, parallelamente, non lo ha contemplato nell’UR della madre, che è pure stata considerata persona sola. 2.12.   In concreto la Cassa ha proceduto mediante l’applicazione del metodo ordinario per l’accertamento del diritto alla RIPAM della signora RI 1, non considerando soddisfatti gli estremi per applicare l’art. 14 RLCAMal che saranno analizzati più oltre. La Cassa ha applicato quindi la tassazione 2018 che il Consiglio di Stato ha fissato quale parametro per la determinazione del diritto alla RIPAM 2021 (come indicato nel precedente punto 2.8.). Va ribadito qui, come ritenuto nella recente STCA 36.2021.8 del 22 marzo 2021, che “ analogamente a quanto avviene nel sistema fiscale e proprio per l’ancoraggio della RIPAM ai valori considerati annualmente dalle autorità fiscali, che la procedura di riduzione dei premi è annuale e unica per ogni anno. La Cassa deve apprezzare, per ogni specifico periodo di sussidio, gli elementi che deduce dalle decisioni di tassazione applicabili di ogni periodo fiscale, conformemente alla legge, e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe e riferito ad altri anni di sussidio. La Cassa non è quindi vincolata, per le decisioni in materia di RIPAM relative agli anni successivi, a quanto da essa stessa ritenuto in decisioni relative ad anni precedenti siccome il suo procedere fondato su dati accertati dall’autorità fiscale annualmente nelle decisioni di tassazione del periodo di riferimento (art. 40 LCAMal). Dal canto suo, per costante prassi, (anche) l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. In ambito fiscale la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost. fed.). Il diritto tributario è caratterizzato dal principio della legalità, non meno di quanto avvenga per la materia qui in discussione. In virtù di ciò l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2) ”. Detto altrimenti è certamente possibile, come rilevabile dagli atti, che per gli anni precedenti il 2021, e in particolare per il 2020, la Cassa abbia considerato __________ componente un’UR unitamente alla madre siccome, in base alla tassazione applicabile per quell’anno di RIPAM, la tassazione del giovane non comprendesse alcun reddito o un reddito inferiore a quello ritenuto dall’art. 27 LCAMal citato. È altrettanto verosimile che, se il giovane dovesse continuare i suoi studi il prossimo anno, per il 2022, in assenza di redditi superiori ai limiti fissati mediante rinvio dall’art. 27 LCAMal ritenuti nella tassazione che il Consiglio di Stato indicherà come applicabile (art. 40 LCAMal), __________ possa ulteriormente essere ritenuto comporre, unitamente alla madre, un’unica UR (se dati i presupposti dell’art. 27 LCAMal). In concreto i redditi ritenuti al giovane, come indicato, sono superiori ai limiti del fabbisogno e non consentono di considerare lo studente quale persona sola economicamente dipendente e facente quindi parte dell’UR composta da madre e figlio per l’anno 2021 come ha correttamente considerato la Cassa. 2.13.   L’amministrazione, di fronte alle specifiche indicazioni della qui ricorrente, ha verificato se non sussistessero nel caso concreto gli estremi per la determinazione del diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione applicabile per una possibile diminuzione del reddito. Come rilevato in precedenza, se dati i presupposti dell’art. 14 RLCAMal, d’ufficio (cpv. 1) rispettivamente a richiesta dell’assicurato interessato (cpv. 2), l’amministrazione determina il diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali applicabili. Come ricordano le osservazioni al ricorso formulate dall’amministrazione, e non contestate dall’assicurata, il reddito da lavoro della signora RI 1 assomma a 44'746,85. A questo importo si giunge sommando i redditi mensili dell’assicurata (doc. 7/5, attestato di salario annuo 2020: CHF 47'505,45) da cui dedurre gli assegni famigliari per CHF 3'000 percepiti dal figlio maggiorenne non compreso nell’UR della mamma, e dedotti CHF 241,40 a titolo di assicurazione per la perdita di guadagno che, non essendo assicurazione sociale obbligatoria, non sono da ritenere. Questo importo è superiore, ancorché non di molto, rispetto all’importo del reddito contemplato nella tassazione di riferimento (2018) che ritiene la cifra di CHF 43'758 (doc. 7/2). In virtù di quanto espresso in precedenza, anche se l’importo di 44'746,85 è inferiore alla cifra conseguita nel 2019 (la tassazione di quell’anno ritiene redditi della signora RI 1 per CHF 47'229), il parametro che l’amministrazione deve ritenere è quello della tassazione 2018 per la verifica di una eventuale diminuzione del reddito per il calcolo del diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali imposti secondo l’art. 40 LCAMal. In questa costellazione correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha considerato non realizzati i presupposti dell’art. 14 cpv. 1 RLCAMal ed ha applicato i dati dedotti dalla tassazione 2018 per accertare il diritto al sussidio della signora RI 1 singolarmente. 2.14.   Occorre qui verificare se, correttamente o meno, la Cassa ha determinato il diritto alla RIPAM 2021 della signora RI 1 applicando i criteri indicati di reddito. Stante un reddito di CHF 43'758 dedotto dalla tassazione 2018, allo stesso va aggiunta la quota di sostanza ritenibile (dalla tassazione 2018 emerge una sostanza netta di CHF 1'606 di cui occorre ritenere 1/15, ossia CHF 107). Da questo importo devono essere dedotti il PMR di CHF 6'018 e le spese professionali per CHF 4'000 (in totale CHF 10'018) per un RD di CHF 33'847. Considerata l’UR senza figli va applicata la formula di calcolo indicata in precedenza ma con la costante (per il calcolo del reddito disponibile massimo) del 3.8 come imposto dal Consiglio di Stato (cfr. consid. 2.8.). Ne discende che il calcolo per determinare l’importo massimo sussidiabile è il seguente: 3,8 x 50% (CHF 17'598) = CHF 33'436,20 Questo importo è inferiore, purtroppo e solo per poche centinaia di franchi, al RD della signora RI 1 (CHF 33'847). Ciò non consente di riconoscerle l’aiuto sociale siccome il suo reddito disponibile leggermente superiore al reddito massimo che consente, per legge, di riconoscere un sussidio. 2.15.   Da quanto precede emerge che la Cassa ha operato correttamente. La decisione emessa su reclamo va confermata con il respingimento del ricorso. La procedura, cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui “ Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66 ”, è gratuita e non sono percepite, conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.36.2021.14

IR/sc

Lugano

19 aprile 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2021 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 12 febbraio 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,in fatto

in diritto

Con l’art. 27 LCAmal, come evoca la medesima dottrina (Ranzanici, op. cit., n. 713 p. 375 e 376), “il legislatore ha introdotto una sostanziale innovazione rispetto ai concetti del precedente diritto integrando nell’UR anche le “persone sole economicamente dipendenti” (così la marginale), comprendendo cioè nell’unità anche i figli maggiorenni in formazione o comunque con introiti limitati, ma solo sino all’età di 30 anni. Con questa norma viene realizzata la volontà politica di favorire le famiglie comprendendo nelle stesse i figli maggiorenni, ed oggi sono la maggior parte, che seguono formazioni professionali che si protraggono nel tempo. Non necessariamente si tratta di studi universitari o post universitari ma le possibilità di formazione si sono particolarmente moltiplicate negli ultimi due decenni per soddisfare le esigenze sempre maggiori del mercato del lavoro ed i curricula formativi si sono allungati.L’integrazione nell’UR dei figli conviventi maggiorenni in formazione tende a considerare adeguatamente gli oneri a carico della famiglia che essi cagionano (anche con riferimento ai premi dell’assicurazione malattie obbligatoria) e ciò malgrado le norme del diritto tributario prevedano importanti sgravi in questa costellazione”. Le condizioni per integrare il figlio maggiorenne in formazione nell’UR del o dei genitori che provvedono al suo sostentamento sono tre: da un lato il giovane in formazione deve essere una persona sola, ossia non coniugata e comunque senza figli a carico; deve poi trattarsi di persona che ancora non ha compiuto i 30 anni e “deve trattarsi di giovane che dipende in maniera effettiva, dal profilo economico, dalla famiglia. La norma prevede che la persona interessata possa conseguire redditi, ma quelli registrati nella tassazione applicabile (ossia quella determinata annualmente dal Consiglio di Stato nel decreto esecutivo imposto dall’art. 40 LCAMal) devono essere inferiori al “limite di fabbisogno esistenziale definito” dalla Laps. Questo importo, nel Messaggio di accompagnamento,è definito quale reddito limite per sopperire al fabbisogno esistenziale ai sensi della Laps e costituisce un parametro riconosciuto di minimo vitale, al di sotto del quale sussiste il diritto ad un intervento sociale di complemento”(Ranzanici, op. cit., n. 715 p. 376).

Se una delle tre condizioni cumulative non è data in un caso concreto il figlio in formazione non può entrare a far parte dell’UR dei genitori (o del genitore) e deve essere considerato quale persona sola.

2.11.   In concreto __________, figlio di RI 1, è nato nel 1997, ha quindi 24 anni ed è in formazione, egli non ha una famiglia propria e non è a sua volta genitore. La Cassa rileva comunque che il giovane studente, a seguito dello svolgimento del servizio militare, ha conseguito nell’anno di computo, ossia nell’anno la cui tassazione deve essere presa in considerazione per la valutazione del diritto alla riduzione del premio, un reddito di una certa entità che risulta essere superiore al limite del fabbisogno. Come correttamente evidenzia la Cassa il limite del fabbisogno per il 2021 è di CHF 17'598 mentre nella tassazione di riferimento è registrato un reddito di CHF 23’611 certamente superiore al limite citato.

Fa quindi palesemente difetto la terza condizione per potere riconoscere a __________ lo statuto di persona sola economicamente dipendente. L’agire della Cassa appare quindi corretto. Il giovane è stato considerato quale persona sola non dipendente economicamente dalla madre stante il limite di reddito superato. L’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto alla riduzione del premio e, parallelamente, non lo ha contemplato nell’UR della madre, che è pure stata considerata persona sola.

2.12.   In concreto la Cassa ha proceduto mediante l’applicazione del metodo ordinario per l’accertamento del diritto alla RIPAM della signora RI 1, non considerando soddisfatti gli estremi per applicare l’art. 14 RLCAMal che saranno analizzati più oltre. La Cassa ha applicato quindi la tassazione 2018 che il Consiglio di Stato ha fissato quale parametro per la determinazione del diritto alla RIPAM 2021 (come indicato nel precedente punto 2.8.).

Va ribadito qui, come ritenuto nella recente STCA 36.2021.8 del 22 marzo 2021, che “analogamente a quanto avviene nel sistema fiscale e proprio per l’ancoraggio della RIPAM ai valori considerati annualmente dalle autorità fiscali, che la procedura di riduzione dei premi è annuale e unica per ogni anno. La Cassa deve apprezzare, per ogni specifico periodo di sussidio, gli elementi che deduce dalle decisioni di tassazione applicabili di ogni periodo fiscale, conformemente alla legge, e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe e riferito ad altri anni di sussidio.La Cassa non è quindi vincolata, per le decisioni in materia di RIPAM relative agli anni successivi, a quanto da essa stessa ritenuto in decisioni relative ad anni precedenti siccome il suo procedere fondato su dati accertati dall’autorità fiscale annualmente nelle decisioni di tassazione del periodo di riferimento (art. 40 LCAMal). Dal canto suo, per costante prassi, (anche) l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. In ambito fiscale la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost. fed.). Il diritto tributario è caratterizzato dal principio della legalità, non meno di quanto avvenga per la materia qui in discussione. In virtù di ciò l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2)”.

Detto altrimenti è certamente possibile, come rilevabile dagli atti, che per gli anni precedenti il 2021, e in particolare per il 2020, la Cassa abbia considerato __________ componente un’UR unitamente alla madre siccome, in base alla tassazione applicabile per quell’anno di RIPAM, la tassazione del giovane non comprendesse alcun reddito o un reddito inferiore a quello ritenuto dall’art. 27 LCAMal citato. È altrettanto verosimile che, se il giovane dovesse continuare i suoi studi il prossimo anno, per il 2022, in assenza di redditi superiori ai limiti fissati mediante rinvio dall’art. 27 LCAMal ritenuti nella tassazione che il Consiglio di Stato indicherà come applicabile (art. 40 LCAMal), __________ possa ulteriormente essere ritenuto comporre, unitamente alla madre, un’unica UR (se dati i presupposti dell’art. 27 LCAMal).

In concreto i redditi ritenuti al giovane, come indicato, sono superiori ai limiti del fabbisogno e non consentono di considerare lo studente quale persona sola economicamente dipendente e facente quindi parte dell’UR composta da madre e figlio per l’anno 2021 come ha correttamente considerato la Cassa.

2.13.   L’amministrazione, di fronte alle specifiche indicazioni della qui ricorrente, ha verificato se non sussistessero nel caso concreto gli estremi per la determinazione del diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione applicabile per una possibile diminuzione del reddito.

Come rilevato in precedenza, se dati i presupposti dell’art. 14 RLCAMal, d’ufficio (cpv. 1) rispettivamente a richiesta dell’assicurato interessato (cpv. 2), l’amministrazione determina il diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali applicabili.

Come ricordano le osservazioni al ricorso formulate dall’amministrazione, e non contestate dall’assicurata, il reddito da lavoro della signora RI 1 assomma a 44'746,85. A questo importo si giunge sommando i redditi mensili dell’assicurata (doc. 7/5, attestato di salario annuo 2020: CHF 47'505,45) da cui dedurre gli assegni famigliari per CHF 3'000 percepiti dal figlio maggiorenne non compreso nell’UR della mamma, e dedotti CHF 241,40 a titolo di assicurazione per la perdita di guadagno che, non essendo assicurazione sociale obbligatoria, non sono da ritenere. Questo importo è superiore, ancorché non di molto, rispetto all’importo del reddito contemplato nella tassazione di riferimento (2018) che ritiene la cifra di CHF 43'758 (doc. 7/2). In virtù di quanto espresso in precedenza, anche se l’importo di 44'746,85 è inferiore alla cifra conseguita nel 2019 (la tassazione di quell’anno ritiene redditi della signora RI 1 per CHF 47'229), il parametro che l’amministrazione deve ritenere è quello della tassazione 2018 per la verifica di una eventuale diminuzione del reddito per il calcolo del diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali imposti secondo l’art. 40 LCAMal.

Ne discende che il calcolo per determinare l’importo massimo sussidiabile è il seguente:

3,8 x 50% (CHF 17'598) = CHF 33'436,20

Questo importo è inferiore, purtroppo e solo per poche centinaia di franchi, al RD della signora RI 1 (CHF 33'847). Ciò non consente di riconoscerle l’aiuto sociale siccome il suo reddito disponibile leggermente superiore al reddito massimo che consente, per legge, di riconoscere un sussidio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti