Ricorso per denegata giustizia. Assenza di sostanziali richiami alla Cassa. Invio di certificati a valere quale sollecito. Mancata prova dell'invio di un sollecito. Ritardo oggettivo
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si
veda
Ivano Ranzanici
: La
possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico
del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad
4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto
simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per
l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che
ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto.
Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (
Ranzanici
,
op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato infatti che l’art. 30
cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto
d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,
indipendente e imparziale. Nell’organizzazione dei Tribunali i cantoni
gioiscono di competenza, e quando un Cantone consideri composizioni alternative
per la medesima materia, a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e
oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e
in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto
(ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l’entità dei
valori in gioco), l’intervento di controllo dell’autorità giudiziaria superiore
deve avvenire con doverosa cautela.
Nel
caso in esame il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte
(sussistenza di un ritardo nell’emanazione di una decisione e sua conseguenze)
non è nuovo ed è stato oggetto di esame a più riprese da parte di questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni, basti qui il generico rinvio alle STCA
reperibili sul sito: sentenze.ti.ch, per tutte si vedano la STCA 36.2020.3 del
27 aprile 2020; la STCA 36.2019.59 del 9 settembre 2019 rispettivamente la STCA
36.2021.3 in re M del 12 febbraio 2021. L’aspetto della denegata
rispettivamente della ritardata giustizia è tema giuridico ampiamente noto e
oggetto di vasta giurisprudenza federale e approfonditamente analizzato anche
dalla più importante dottrina (per tutti si veda L.
Meyer
, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985). Il presente giudizio può quindi essere emanato monocraticamente.
L’esame
della documentazione prodotta, la rilevanza del sollecito 28 ottobre 2020 (doc.
A1) e l’accertamento sulla sua corretta trasmissione all’assicuratore, come
pure la rilevanza dell’invio di certificati medici attestanti il perdurare di
una IL, la lettura delle mail e degli scritti costituiscono compiti che,
manifestamente, possono essere assolti anche da un giudice unico.
nel
merito
2. Alle
parti è noto che, in base all’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole
entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare
per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una
domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il
richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA).
Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono
interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una
decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
A
norma dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che
non sono contemplati nell’articolo 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una
procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può
esigere che sia emanata una decisione. A questo proposito secondo l’art. 127
OAMal l’assicuratore è tenuto ad emanare entro 30 giorni le decisioni richieste
secondo l’articolo 51 cpv. 2 LPGA.
Per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. In base all’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione devono essere pronunciate entro un termine adeguato,
in maniera motivata, e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che
per denegata giustizia.
3. Per
riprendere considerazioni già esposte in precedenti giudizi (in specie nella
STCA 36.2019.59 del 9 settembre 2019 e 36.2021.3 del 12 febbraio 2021), a
conferma di quanto sub. 1., va ricordato come, per l’Alta Corte, vi è diniego
di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di
una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 c. 3a
e riferimenti ivi menzionati).
Il
ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di
giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in
presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità
amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete
entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura
dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come
ragionevole (DTF 131 V 407 c. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono
determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in
gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle
autorità competenti (DTF 130 I 312 c. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). In
particolare l’Alta Corte, nella DTF 125 V 188 resa in ambito di assicurazione
malattia (e riferita alla Cost. fed. precedentemente in vigore), ha precisato
come:
"
Il reste
que la procédure d'opposition est soumise aux garanties de procédure de l'art.
E. 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. Nel giudizio
pubblicato in RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una
ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto
completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e
suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di
un atto di ricusa). In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni
precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una
ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,
I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10.
März 1993,
M 1/92)."
(RAMI succitata)
L’Alta
Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009
del 28 settembre 2009).
5. Nel
caso all’esame va evidenziato come RI 1 abbia notificato all’assicuratore
malattie la sua inabilità lavorativa dall’8 maggio 2020, la sua incapacità
lavorativa è iniziata oltre 11 mesi fa. Le prestazioni sono state rifiutate
dall’assicuratore, da ultimo con decisione formale del 25 giugno 2020, ossia di
quasi 10 mesi fa. Agli atti, dopo l’emanazione della decisione formale è
contenuta l’opposizione del 17 luglio 2020 cui ha fatto seguito l’invio di
ulteriore documentazione medica a CO 1 e, secondo l’esponente, lo scritto del
28 ottobre 2020. Ora la prova dell’invio di tale lettera non è stata portata, e
la stessa incombeva al ricorrente che non può essere seguito laddove ritiene
che altri servizi dell’assicuratore l’abbiano ricevuta in luogo e vece di
quello preposto alla materia. L’onere probatorio, in caso di contestazione
della ricevuta di uno scritto quale quello in oggetto, è dell’assicurato che
reclama la denegata rispettivamente ritardata giustizia. Il fatto di produrre
una copia dello scritto 28 ottobre 2020 agli atti non è sufficiente per
dimostrare l’invio e la ricevuta dello stesso da parte di CO 1.
6. L’opposizione,
contrariamente a quanto ritiene l’assicuratore, non è però l’ultimo atto
compiuto dall’assicurato dopo l’emanazione della decisione formale. CO 1 erra
laddove ritiene che l’assicurato non avrebbe sollecitato l’assicuratore a dare
seguito alle proprie incombenze. A prescindere dal fatto che è inammissibile
partire dal presupposto che l’assenza di un sollecito giustifichi la completa
dimenticanza della pratica, e consenta all’assicuratore di omettere
completamente qualsiasi intervento e di condurre a fine la procedura. Ciò
significherebbe condizionare la sussistenza degli estremi di una denegata o
ritardata giustizia all’inoltro di un sollecito, o peggio ancora che una
procedura, quale quella in discussione, debba essere condotta e proseguita solo
se un assicurato lo richiede e sollecita, in difetto di che può giacere
silente. La “
Mitwirkungspflicht
” cui fa riferimento l’assicuratore ha
certamente un risvolto: se a fronte di numerosi e ripetuti solleciti
l’assicuratore rimane silente e non reagisce (cfr. STCA 36.2021.3 del 12 febbraio
2021), ovviamente sarà più rigoroso l’esame della giustificazione del ritardo.
Se non sono consegnati agli atti solleciti, se l’assicurato è rimasto passivo,
siccome non patrocinato o non adeguatamente patrocinato, ciò non significa che
non possa essere ritenuta una ritardata giustizia. Il ricorso stesso è atto che
tende alla sollecita emanazione della decisione attesa, e qui l’assicuratore è
rimasto, incomprensibilmente, silente. L’invio di documentazione medica dopo
l’opposizione costituisce inoltre, implicitamente, un sollecito a emanare una
decisione. Qui quella documentazione è rimasta passivamente nel dossier senza
che l’assicuratore l’abbia in qualche modo analizzata, approfondita, verificata
e posta alla base di quella decisione che l’assicurato attende.
Opporre
all’assicurato la sua passività per giustificare la totale inerzia e passività
dell’assicuratore è inammissibile. Questo particolarmente nelle procedure
assicurativo sociali, dove l’assicurato è spesso non assistito giuridicamente
(o, come in casu, assistito da un’associazione per cui è attiva persona che non
ha una formazione giuridica) e provvede mediante atti propri. Gli atti
dell’assicurato vanno letti per ciò che rappresentano oltre che per il loro
precipuo contenuto. In casu, lo si ribadisce, l’assicurato ha trasmesso all’assicuratore,
dopo l’opposizione, delle certificazioni mediche, una dettagliata allestita dallo
psichiatra curante e l’altra più sintetica stesa dal suo medico curante, a
valere quale manifesta conferma dello stato di patologia giustificante
l’erogazione di prestazioni a suo favore, e a valere, quindi, quale implicito
sollecito a evadere l’opposizione inoltrata.
Formalizzarsi,
come fa l’assicuratore, sull’assenza di un sollecito indicante una precisa data
per l’emanazione del provvedimento amministrativo atteso dall’assicurato,
significa (lo si ribadisce) nell’ambito delle assicurazioni sociali, rovesciare
sostanzialmente i ruoli delle parti, dove attore deve essere l’assicuratore
all’assicurato bastando formulare una pretesa giustificandola. In altri termini
l’assicuratore sociale deve agire d’ufficio, accertare d’’ufficio, provvedere
d’ufficio quando una procedura sia incoata, e non esegue i suoi compiti solo se
sollecitato “ad istanza di parte”. Ricordiamo che l’art. 27 LPGA impone
all’assicuratore sociale un ruolo proattivo e attivo, quello di informare,
mediante un’informazione generale, l’assicurato dei suoi diritti e doveri (cpv.
1) nonché alla consulenza in merito ai propri diritti con competenza degli assicuratori
nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi.
L’assicuratore
sociale, cui incombono particolari obblighi (sconosciuti in altri settori del
diritto pubblico siccome non imposti all’amministrazione), non può omettere di procedere
all’istruzione di una procedura e emanare la sua decisione, assumendo un atteggiamento
passivo, attendendo semplicemente i solleciti quell’assicurato. L’obbligo di
agire d’ufficio nell’accertamento dei fatti e nell’applicazione del diritto, impone
sollecita evasione delle procedure all’amministrazione. Un’omissione può
certamente costituire una denegata o ritardata giustizia anche in assenza di
formali e strutturate richieste di evasione e di solleciti, soprattutto, come
in concreto, dove l’assicuratore ha valutato la situazione al momento dell’emanazione
della decisione formale, ha ricevuto delle certificazioni mediche ulteriori che
potevano essere facilmente e senza formalità particolari, essere sottoposte al
servizio medico fiduciario per una valutazione. L’importanza delle IG per un
lavoratore, indennità sostitutive del salario e rilevanti ai fini del
sostentamento del beneficiario dell’assicurazione, è circostanza che
all’assicuratore sociale non può sfuggire.
Va ribadito
che, in concreto, dopo la decisione e ancora prima della formale opposizione
l’assicurato si è rivolto all’assicuratore implicitamente contestando il
provvedimento e cercando di comprovare la sua IL e il suo buon diritto alle
prestazioni. L’opposizione (eccessivamente prolissa) permetteva di comprendere
bene l’importanza delle IG per il ricorrente.
Ma vi è di
più: il ricorso del 24 febbraio 2021 non ha sortito quella reazione che ci si
poteva e doveva attendere dall’assicuratore. Scusarsi per la dimenticanza e per
avere omesso la trattazione del caso in sede di risposta non basta. Il 1° marzo
2021 l’assicuratore aveva nelle mani il gravame. Il 22 marzo 2021 (tre
settimane dopo), ha redatto la sua risposta di causa. In questo lasso di tempo
non risulta che CO 1 abbia eseguito alcunché. Non ha prodotto nessuna richiesta
a un medico di fiducia di procedere a una verifica della certificazione dello
psichiatra curante, non ha interpellato il curante per delle precisazioni, non
ha proceduto ad alcuna richiesta neppure al dott. __________, non risulta avere
eseguito accertamenti presso lo stipulante la polizza o interpellato
l’assicurato medesimo. Limitarsi, con la risposta di causa, a domandare
l’acquisizione della prova dell’avvenuta trasmissione del sollecito 28 ottobre
2020 è troppo poco. Infatti un atto positivo d’accertamento doveva intervenire
nelle more della procedura, dopo le scuse formulate con la risposta di causa, e
dopo 9 mesi di assoluta inattività.
Neppure dopo
la presentazione della risposta di causa (doc. III del 22 marzo 2021) risulta
che l’assicuratore si sia in qualche modo attivato per evadere l’opposizione. CO
1 è rimasta ancora silente e passiva ciò di cui ci si deve rammaricare.
7. Alla
luce di quanto precede, il ricorso va quindi accolto e all’assicuratore CO 1 è
fatto obbligo di emanare nei tempi più contenuti la decisione su opposizione
che l’assicurato attende ormai da troppi mesi. Un termine di 20 giorni appare
congruo alla luce anche del gravame e dei tempi che lo stesso ha comportato.
L’assicuratore emanerà quindi il provvedimento di sua competenza nel termine
indicato di 20 giorni dalla ricevuta della presente, fatta salva la concessione
dell’eventuale effetto sospensivo ad un possibile ricorso al Tribunale federale
contro questa decisione.
8. L’assicurato
è rappresentato da una associazione senza scopo di lucro (così la carta
intestata di RA 1) e, all’interno della stessa, da persona senza specifica
formazione giuridica. Diversamente da un patrocinatore che svolge il mandato a
titolo oneroso (quale un avvocato) RA 1 agisce in favore dei suoi associati a
scopo ideale (“a tutela dei cittadini”).
A
questa associazione non possono qui essere riconosciute indennità per
ripetibili (neppure ridotte) nonostante l’esito favorevole del gravame, e ciò in
considerazione non solo dello scopo ideale dell’associazione, del suo ruolo in
favore delle persone che alla stessa sono associate (ed alla quale pagano
verosimilmente una quota), ma siccome, come rettamente ha evidenziato
l’assicuratore, dopo la trasmissione a CO 1 della documentazione medica dei
dott. __________ e __________ (doc. 13 e 14) nel luglio 2020, ossia nei giorni
immediatamente successivi alla presentazione dell’opposizione alla decisione
formale del 25 giugno 2020, all’assicuratore non è mai stato richiesto di
emanare un provvedimento. Nessun sollecito è mai stato validamente trasmesso a CO
1. RA 1 non ha dimostrato, a fronte della contestazione dell’assicuratore, di
avere spedito a CO 1 un sollecito il 28 ottobre 2020. Detto invio è stato
apparentemente trasmesso per raccomandata (secondo quanto appare dal doc. 1),
ed era quindi tracciabile. Il rappresentante dell’assicurato avrebbe dovuto e potuto
verificarne la consegna nelle mani dell’assicuratore. L’assenza totale di
reazione di CO 1 dopo il 28 ottobre 2020 avrebbe dovuto indurre il
rappresentante dell’assicurato ad una verifica puntuale e, prima di adire
l’autorità giudiziaria (peraltro ben 7 mesi dopo la trasmissione dei doc. 13 e
14, il 21 febbraio 2021, e quindi dopo un silenzio che non è privo di rilevanza
nel ritardo dell’assicuratore), un contatto con CO 1 si imponeva. In assenza
totale di richiami, e solo con la trasmissione nel luglio 2020 di documenti
medici a CO 1, un ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale il 21
febbraio 2021, dopo 7 mesi di silente attesa, ricorso di per sé legittimo e
senz’altro fondato, non permette il riconoscimento di ripetibili. La totale
mancanza di interventi presso CO 1 durante un lungo lasso di tempo avrebbe
dovuto indurre il ricorrente, prima di ricorrere al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, a sollecitare l’assicuratore, a contattarlo per comprendere le
ragioni del suo silenzio. Il rapporto tra assicuratore e assicurato deve, in
queste situazioni, essere interlocutorio e lo scopo di procedure quali quella
qui all’esame è unicamente quello di conseguire l’emanazione del provvedimento
atteso senza perdite di tempo inutili. Per tale ragione, pur se CO 1 è
oggettivamente in ritardo nell’emanare la decisione su opposizione e qui obbligata
a porre rimedio a tale lacuna, il comportamento del ricorrente non è privo di
rilevanza, ciò che ha effetto in materia di riconoscimento delle ripetibili.
9. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e
gratuita per le parti
;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. f
bis
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni,
la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se
la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “
La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”
).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è stato presentato nel 2021, ma deve essere ritenuto avere
per oggetto delle prestazioni assicurative per le quali la LAMal non prevede
che la procedura sia soggetta a spese.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2021 36.2021.12 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2021 36.2021.12 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.04.2021 36.2021.12
Ricorso per denegata giustizia. Assenza di sostanziali richiami alla Cassa. Invio di certificati a valere quale sollecito. Mancata prova dell'invio di un sollecito. Ritardo oggettivo
Raccomandata Incarto n. 36.2021.12 IR / sc Lugano 19 aprile 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2021 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie considerato in fatto A. Con ricorso del 24 febbraio 2021 (doc. I), RI 1, __________, ho chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di accertare l’esistenza di un diniego di giustizia rispettivamente di una ritardata giustizia, facendo ordine all’assicuratore malattie sociale CO 1 (CO 1 qui di seguito) di emanare una decisione da tempo attesa. B. A fondamento del proprio ricorso l’assicurato ricorda come CO 1 assicuri la sua perdita di guadagno (polizza contratta da __________ di __________ sua datrice di lavoro, doc. 1A che indica nominativamente quale assicurato il titolare dell’azienda e, senza indicarli nominativamente, i collaboratori). In data 25 giugno 2020 (doc. B) l’assicuratore, dopo numerosi solleciti e reclami dell’assicurato (doc. 5, 6 e 8) ha emesso una decisione formale con cui ha respinto la domanda di prestazioni assicurative (inoltrata il precedente 11 maggio 2020, doc. 1, oggetto di precedente comunicazione di rifiuto del 26 maggio 2020, doc. 4) siccome non fondate su una malattia ma su motivi precauzionali, situazione che non soddisferebbe le condizioni per riconoscere l’IG. La decisione formale indica correttamente i rimedi di diritto (opposizione). C. Il provvedimento è stato contestato dall’assicurato mediante e-mail del 6 luglio 2020 (doc. 11) e, formalmente, con una lunga e dettagliata opposizione, formulata dal rappresentante RA 1 il 17 luglio 2020 (doc. 12), cui ha fatto seguito la trasmissione all’assicuratore di un rapporto medico 20 luglio 2020 del curante psichiatra dott. __________ (doc. 13) e l’invio di un certificato medico 23 luglio 2020 del dott. __________, medico di medicina generale curante l’assicurato (doc. 14) a conferma delle condizioni di salute e a valere, implicitamente, quale sollecito. Gli atti dell’assicuratore contemplano ulteriori certificati medici attestanti la pretesa IL dell’assicurato (plico doc. 15). Il 28 ottobre 2020, ossia oltre 100 giorni dopo l’opposizione, l’assicuratore, in assenza di sua reazione, sarebbe stato sollecitato dal patrocinatore del qui ricorrente (“ Come ben potete capire, abbiamo bisogno di una decisione su opposizione … nel caso entro 8 giorni non emettete una decisione dovremo inoltrare una istanza per denegata giustizia … ”). L’assicuratore ha contestato la ricevuta di questo sollecito. D. Vista la mancata emanazione della decisione su opposizione domandata, RI 1, sempre tramite RA 1, ha inoltrato (come indicato sub. A) un ricorso per denegata e ritardata giustizia con cui lamenta il ritardo nell’emanazione della decisione su opposizione e l’attitudine dell’assicuratore, protestando spese e ripetibili. L’atto è stato notificato all’assicuratore il 26 febbraio 2021 (doc. II) e CO 1, mediante scritto del 22 marzo 2021 (doc. III), ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni l’incarto completo formulando le proprie osservazioni. In sostanza CO 1 rileva come diversi scambi di corrispondenza sono intervenuti prima dell’emanazione della decisione formale del 25 giugno 2020 (ossia di oltre 9 mesi fa), osserva come l’assicurato abbia trasmesso ulteriore documentazione medica, l’ultimo documento essendo un certificato medico del dott. __________ del 23 luglio 2020 (doc. 14) cui avrebbe fatto seguito il sollecito del patrocinatore dell’assicurato del 28 ottobre 2020 che l’assicuratore indica però di non avere mai ricevuto. Dopo avere esposto il diritto che regola la materia CO 1 indica come l’assicurato non possa rivolgersi al Tribunale direttamente senza prima fare presente il ritardo all’assicuratore e imporgli un termine per reagire. CO 1 ammette di essere stata silente per 8 mesi (sino all’inoltro del ricorso), di non avere svolto accertamento alcuno e di non essere in grado (senza indicarne le ragioni) di “ emettere immediatamente la suddetta decisione ” pur avendo “ ripreso in mano il caso ” promettendo una futura emanazione di un provvedimento presentando nel contempo le sue scuse all’assicurato. CO 1 ha quindi ribadito l’assenza di solleciti da parte dell’assicurato, non considerando comunque i rapporti medici trasmessi (doc. 13 e 14) quali atti sollecitanti l’emanazione di un provvedimento atteso. E. L’atto è stato debitamente trasmesso il 23 marzo 2021 al patrocinatore del ricorrente, con l’assegnazione del termine di legge per l’esercizio dei diritti processuali (diritto di essere sentito sull’allegato di risposta con l’eventuale postulazione di nuove prove, doc. III). Il Giudice delegato ha, il 29 marzo 2021 (doc. V), chiesto al patrocinatore dell’assicurato di volere comprovare l’invio dello scritto 28 ottobre 2020 all’assicuratore (a mazzo raccomandata come recita il doc. A1). Il 31 marzo 2021 è pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni una comunicazione di RA 1 con cui non è stato possibile reperire la ricevuta dell’invio raccomandato del sollecito 28 ottobre 2020 a CO 1 (forse per un errore dell’apprendista d’ufficio). In pari data il rappresentante del ricorrente ha formulato una generica presa di posizione sulla risposta di causa (doc. VI e VII) trasmessa all’assicuratore con facoltà di esprimersi in merito (doc. VIII), ciò che CO 1 ha fatto il 9 aprile 2021 (doc. IX), comunicazione trasmessa al rappresentante del ricorrente. Non sono state raccolte ulteriori prove. in diritto in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non complessa a livello d’istruttoria o per la valutazione delle prove sicché Il TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici : La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato infatti che l’art. 30 cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Nell’organizzazione dei Tribunali i cantoni gioiscono di competenza, e quando un Cantone consideri composizioni alternative per la medesima materia, a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto (ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l’entità dei valori in gioco), l’intervento di controllo dell’autorità giudiziaria superiore deve avvenire con doverosa cautela. Nel caso in esame il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte (sussistenza di un ritardo nell’emanazione di una decisione e sua conseguenze) non è nuovo ed è stato oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, basti qui il generico rinvio alle STCA reperibili sul sito: sentenze.ti.ch, per tutte si vedano la STCA 36.2020.3 del 27 aprile 2020; la STCA 36.2019.59 del 9 settembre 2019 rispettivamente la STCA 36.2021.3 in re M del 12 febbraio 2021. L’aspetto della denegata rispettivamente della ritardata giustizia è tema giuridico ampiamente noto e oggetto di vasta giurisprudenza federale e approfonditamente analizzato anche dalla più importante dottrina (per tutti si veda L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985). Il presente giudizio può quindi essere emanato monocraticamente. L’esame della documentazione prodotta, la rilevanza del sollecito 28 ottobre 2020 (doc. A1) e l’accertamento sulla sua corretta trasmissione all’assicuratore, come pure la rilevanza dell’invio di certificati medici attestanti il perdurare di una IL, la lettura delle mail e degli scritti costituiscono compiti che, manifestamente, possono essere assolti anche da un giudice unico. nel merito
2. Alle parti è noto che, in base all’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA). Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato. A norma dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una decisione. A questo proposito secondo l’art. 127 OAMal l’assicuratore è tenuto ad emanare entro 30 giorni le decisioni richieste secondo l’articolo 51 cpv. 2 LPGA. Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. In base all’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere pronunciate entro un termine adeguato, in maniera motivata, e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.
3. Per riprendere considerazioni già esposte in precedenti giudizi (in specie nella STCA 36.2019.59 del 9 settembre 2019 e 36.2021.3 del 12 febbraio 2021), a conferma di quanto sub. 1., va ricordato come, per l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 c. 3a e riferimenti ivi menzionati). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 c. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 c. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). In particolare l’Alta Corte, nella DTF 125 V 188 resa in ambito di assicurazione malattia (e riferita alla Cost. fed. precedentemente in vigore), ha precisato come: " Il reste que la procédure d'opposition est soumise aux garanties de procédure de l'art. 4 al. 1 Cst. (voir à ce sujet RUMO-JUNGO, Das Verwaltungsverfahren in der Unfallversicherung, in: Schaffhauser/ Schlauri (éd.), Verfahrensrecht in der Sozialversicherung, St. Gall 1996, p. 204 sv.), qui exige notamment qu'une procédure soit achevée dans un délai raisonnable (ATF 119 II 389 consid. 1b et les références; cf. aussi l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999). Ainsi, en l'absence de dispositions spéciales sur le délai dans lequel l'assureur-maladie doit statuer sur l'opposition, il faut appliquer les principes développés par la jurisprudence en matière de retard injustifié. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable (ATF 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées; RAMA 1997 no U 286, p. 339; SJ 1998, p. 247), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité.” Spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 c. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati). Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
p. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, citata, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale). Nell’ambito di una procedura di ricorso per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 c. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 c. 4.1).
4. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188 ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. Nel giudizio pubblicato in RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata) L’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
5. Nel caso all’esame va evidenziato come RI 1 abbia notificato all’assicuratore malattie la sua inabilità lavorativa dall’8 maggio 2020, la sua incapacità lavorativa è iniziata oltre 11 mesi fa. Le prestazioni sono state rifiutate dall’assicuratore, da ultimo con decisione formale del 25 giugno 2020, ossia di quasi 10 mesi fa. Agli atti, dopo l’emanazione della decisione formale è contenuta l’opposizione del 17 luglio 2020 cui ha fatto seguito l’invio di ulteriore documentazione medica a CO 1 e, secondo l’esponente, lo scritto del 28 ottobre 2020. Ora la prova dell’invio di tale lettera non è stata portata, e la stessa incombeva al ricorrente che non può essere seguito laddove ritiene che altri servizi dell’assicuratore l’abbiano ricevuta in luogo e vece di quello preposto alla materia. L’onere probatorio, in caso di contestazione della ricevuta di uno scritto quale quello in oggetto, è dell’assicurato che reclama la denegata rispettivamente ritardata giustizia. Il fatto di produrre una copia dello scritto 28 ottobre 2020 agli atti non è sufficiente per dimostrare l’invio e la ricevuta dello stesso da parte di CO 1.
6. L’opposizione, contrariamente a quanto ritiene l’assicuratore, non è però l’ultimo atto compiuto dall’assicurato dopo l’emanazione della decisione formale. CO 1 erra laddove ritiene che l’assicurato non avrebbe sollecitato l’assicuratore a dare seguito alle proprie incombenze. A prescindere dal fatto che è inammissibile partire dal presupposto che l’assenza di un sollecito giustifichi la completa dimenticanza della pratica, e consenta all’assicuratore di omettere completamente qualsiasi intervento e di condurre a fine la procedura. Ciò significherebbe condizionare la sussistenza degli estremi di una denegata o ritardata giustizia all’inoltro di un sollecito, o peggio ancora che una procedura, quale quella in discussione, debba essere condotta e proseguita solo se un assicurato lo richiede e sollecita, in difetto di che può giacere silente. La “ Mitwirkungspflicht ” cui fa riferimento l’assicuratore ha certamente un risvolto: se a fronte di numerosi e ripetuti solleciti l’assicuratore rimane silente e non reagisce (cfr. STCA 36.2021.3 del 12 febbraio 2021), ovviamente sarà più rigoroso l’esame della giustificazione del ritardo. Se non sono consegnati agli atti solleciti, se l’assicurato è rimasto passivo, siccome non patrocinato o non adeguatamente patrocinato, ciò non significa che non possa essere ritenuta una ritardata giustizia. Il ricorso stesso è atto che tende alla sollecita emanazione della decisione attesa, e qui l’assicuratore è rimasto, incomprensibilmente, silente. L’invio di documentazione medica dopo l’opposizione costituisce inoltre, implicitamente, un sollecito a emanare una decisione. Qui quella documentazione è rimasta passivamente nel dossier senza che l’assicuratore l’abbia in qualche modo analizzata, approfondita, verificata e posta alla base di quella decisione che l’assicurato attende. Opporre all’assicurato la sua passività per giustificare la totale inerzia e passività dell’assicuratore è inammissibile. Questo particolarmente nelle procedure assicurativo sociali, dove l’assicurato è spesso non assistito giuridicamente (o, come in casu, assistito da un’associazione per cui è attiva persona che non ha una formazione giuridica) e provvede mediante atti propri. Gli atti dell’assicurato vanno letti per ciò che rappresentano oltre che per il loro precipuo contenuto. In casu, lo si ribadisce, l’assicurato ha trasmesso all’assicuratore, dopo l’opposizione, delle certificazioni mediche, una dettagliata allestita dallo psichiatra curante e l’altra più sintetica stesa dal suo medico curante, a valere quale manifesta conferma dello stato di patologia giustificante l’erogazione di prestazioni a suo favore, e a valere, quindi, quale implicito sollecito a evadere l’opposizione inoltrata. Formalizzarsi, come fa l’assicuratore, sull’assenza di un sollecito indicante una precisa data per l’emanazione del provvedimento amministrativo atteso dall’assicurato, significa (lo si ribadisce) nell’ambito delle assicurazioni sociali, rovesciare sostanzialmente i ruoli delle parti, dove attore deve essere l’assicuratore all’assicurato bastando formulare una pretesa giustificandola. In altri termini l’assicuratore sociale deve agire d’ufficio, accertare d’’ufficio, provvedere d’ufficio quando una procedura sia incoata, e non esegue i suoi compiti solo se sollecitato “ad istanza di parte”. Ricordiamo che l’art. 27 LPGA impone all’assicuratore sociale un ruolo proattivo e attivo, quello di informare, mediante un’informazione generale, l’assicurato dei suoi diritti e doveri (cpv.
1) nonché alla consulenza in merito ai propri diritti con competenza degli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. L’assicuratore sociale, cui incombono particolari obblighi (sconosciuti in altri settori del diritto pubblico siccome non imposti all’amministrazione), non può omettere di procedere all’istruzione di una procedura e emanare la sua decisione, assumendo un atteggiamento passivo, attendendo semplicemente i solleciti quell’assicurato. L’obbligo di agire d’ufficio nell’accertamento dei fatti e nell’applicazione del diritto, impone sollecita evasione delle procedure all’amministrazione. Un’omissione può certamente costituire una denegata o ritardata giustizia anche in assenza di formali e strutturate richieste di evasione e di solleciti, soprattutto, come in concreto, dove l’assicuratore ha valutato la situazione al momento dell’emanazione della decisione formale, ha ricevuto delle certificazioni mediche ulteriori che potevano essere facilmente e senza formalità particolari, essere sottoposte al servizio medico fiduciario per una valutazione. L’importanza delle IG per un lavoratore, indennità sostitutive del salario e rilevanti ai fini del sostentamento del beneficiario dell’assicurazione, è circostanza che all’assicuratore sociale non può sfuggire. Va ribadito che, in concreto, dopo la decisione e ancora prima della formale opposizione l’assicurato si è rivolto all’assicuratore implicitamente contestando il provvedimento e cercando di comprovare la sua IL e il suo buon diritto alle prestazioni. L’opposizione (eccessivamente prolissa) permetteva di comprendere bene l’importanza delle IG per il ricorrente. Ma vi è di più: il ricorso del 24 febbraio 2021 non ha sortito quella reazione che ci si poteva e doveva attendere dall’assicuratore. Scusarsi per la dimenticanza e per avere omesso la trattazione del caso in sede di risposta non basta. Il 1° marzo 2021 l’assicuratore aveva nelle mani il gravame. Il 22 marzo 2021 (tre settimane dopo), ha redatto la sua risposta di causa. In questo lasso di tempo non risulta che CO 1 abbia eseguito alcunché. Non ha prodotto nessuna richiesta a un medico di fiducia di procedere a una verifica della certificazione dello psichiatra curante, non ha interpellato il curante per delle precisazioni, non ha proceduto ad alcuna richiesta neppure al dott. __________, non risulta avere eseguito accertamenti presso lo stipulante la polizza o interpellato l’assicurato medesimo. Limitarsi, con la risposta di causa, a domandare l’acquisizione della prova dell’avvenuta trasmissione del sollecito 28 ottobre 2020 è troppo poco. Infatti un atto positivo d’accertamento doveva intervenire nelle more della procedura, dopo le scuse formulate con la risposta di causa, e dopo 9 mesi di assoluta inattività. Neppure dopo la presentazione della risposta di causa (doc. III del 22 marzo 2021) risulta che l’assicuratore si sia in qualche modo attivato per evadere l’opposizione. CO 1 è rimasta ancora silente e passiva ciò di cui ci si deve rammaricare.
7. Alla luce di quanto precede, il ricorso va quindi accolto e all’assicuratore CO 1 è fatto obbligo di emanare nei tempi più contenuti la decisione su opposizione che l’assicurato attende ormai da troppi mesi. Un termine di 20 giorni appare congruo alla luce anche del gravame e dei tempi che lo stesso ha comportato. L’assicuratore emanerà quindi il provvedimento di sua competenza nel termine indicato di 20 giorni dalla ricevuta della presente, fatta salva la concessione dell’eventuale effetto sospensivo ad un possibile ricorso al Tribunale federale contro questa decisione.
8. L’assicurato è rappresentato da una associazione senza scopo di lucro (così la carta intestata di RA 1) e, all’interno della stessa, da persona senza specifica formazione giuridica. Diversamente da un patrocinatore che svolge il mandato a titolo oneroso (quale un avvocato) RA 1 agisce in favore dei suoi associati a scopo ideale (“a tutela dei cittadini”). A questa associazione non possono qui essere riconosciute indennità per ripetibili (neppure ridotte) nonostante l’esito favorevole del gravame, e ciò in considerazione non solo dello scopo ideale dell’associazione, del suo ruolo in favore delle persone che alla stessa sono associate (ed alla quale pagano verosimilmente una quota), ma siccome, come rettamente ha evidenziato l’assicuratore, dopo la trasmissione a CO 1 della documentazione medica dei dott. __________ e __________ (doc. 13 e 14) nel luglio 2020, ossia nei giorni immediatamente successivi alla presentazione dell’opposizione alla decisione formale del 25 giugno 2020, all’assicuratore non è mai stato richiesto di emanare un provvedimento. Nessun sollecito è mai stato validamente trasmesso a CO
1. RA 1 non ha dimostrato, a fronte della contestazione dell’assicuratore, di avere spedito a CO 1 un sollecito il 28 ottobre 2020. Detto invio è stato apparentemente trasmesso per raccomandata (secondo quanto appare dal doc. 1), ed era quindi tracciabile. Il rappresentante dell’assicurato avrebbe dovuto e potuto verificarne la consegna nelle mani dell’assicuratore. L’assenza totale di reazione di CO 1 dopo il 28 ottobre 2020 avrebbe dovuto indurre il rappresentante dell’assicurato ad una verifica puntuale e, prima di adire l’autorità giudiziaria (peraltro ben 7 mesi dopo la trasmissione dei doc. 13 e 14, il 21 febbraio 2021, e quindi dopo un silenzio che non è privo di rilevanza nel ritardo dell’assicuratore), un contatto con CO 1 si imponeva. In assenza totale di richiami, e solo con la trasmissione nel luglio 2020 di documenti medici a CO 1, un ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale il 21 febbraio 2021, dopo 7 mesi di silente attesa, ricorso di per sé legittimo e senz’altro fondato, non permette il riconoscimento di ripetibili. La totale mancanza di interventi presso CO 1 durante un lungo lasso di tempo avrebbe dovuto indurre il ricorrente, prima di ricorrere al Tribunale cantonale delle assicurazioni, a sollecitare l’assicuratore, a contattarlo per comprendere le ragioni del suo silenzio. Il rapporto tra assicuratore e assicurato deve, in queste situazioni, essere interlocutorio e lo scopo di procedure quali quella qui all’esame è unicamente quello di conseguire l’emanazione del provvedimento atteso senza perdite di tempo inutili. Per tale ragione, pur se CO 1 è oggettivamente in ritardo nell’emanare la decisione su opposizione e qui obbligata a porre rimedio a tale lacuna, il comportamento del ricorrente non è privo di rilevanza, ciò che ha effetto in materia di riconoscimento delle ripetibili.
9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “ La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”). Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto il ricorso è stato presentato nel 2021, ma deve essere ritenuto avere per oggetto delle prestazioni assicurative per le quali la LAMal non prevede che la procedura sia soggetta a spese. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto e conseguentemente: 1.1. È accertato un ingiustificato ritardato commesso da CO 1, __________, in danno dell’assicurato ricorrente. 1.2. CO 1, __________, dovrà emanare, nei 20 giorni seguenti l’intimazione della presente sentenza, la decisione su opposizione richiesta dall’assicurato. 2. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti