Erwägungen (2 Absätze)
E. 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, lart. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a uninterpretazione sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui allart. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).
Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dellart. 168 cpv. 1 lett. b e dellart. 177 segg. CPC. Unaltra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai sensi dellart. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dellart. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid.2.5.3: [ ]Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ab).
Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132 III 83).
Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta lart. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito dallassicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato lart. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dellinteressato (cfr. consid. 2.6).
Il ricorso dellassicurato è quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati allautorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).
2.4.2. Va ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una critica generica (Dans le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept pages.Ce rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait emporté sa conviction.Le moyen est infondé.).
2.4.3.Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.
Questultimo caso tratta una fattispecie che trae origine da una sentenza del 15 dicembre 2016 della Corte di Giustizia ginevrina che aveva condannato un assicuratore al versamento dellimporto di fr. 84'747.60 oltre interessi allattore ritenendo, in sostanza, che lincapacità lavorativa dellassicurato era stata correttamente attestata dal medico curante, mentre non poteva essere attribuita alcuna forza probante agli avvisi emessi dal medico di fiducia dellassicuratore poiché rivestivano un carattere estremamente sommario e il medico non aveva visitato lassicurato. Lincapacità al lavoro era inoltre corroborata dal fatto che linteressato aveva inoltrato una richiesta di rilevamento tempestivo presso lAI.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato dallassicuratore.
Questultimo rimproverava innanzitutto la circostanza che il Tribunale cantonale aveva scartato le conclusioni del medico fiduciario e si era fondato unicamente sulle considerazioni del medico curante. Secondo lassicuratore se il Tribunale non avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla convenuta avrebbe dovuto sentire il medico fiduciario ed allestire una perizia medica.
LAlta Corte (consid. 3.2) ha rammentato che il diritto alla prova è parte del diritto di essere sentito garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2); il diritto alla prova deriva parimenti dallart. 8 CC e dallart. 152 CPC. Ciò implica che ogni parte ha diritto, per stabilire un fatto pertinente contestato, di chiedere lassunzione dei mezzi di prova adeguati, ritenuto che la domanda deve essere proposta regolarmente e nei tempi e modi adeguati secondo la legge di procedura applicabile.
Gli art. 8 CC e 152 CC non regolano lapprezzamento delle prove e non dicono quali prove devono essere ordinate, né dettano al giudice civile come deve forgiare la sua opinione. Inoltre, il diritto alla prova non impedisce al giudice di mettere un termine allistruttoria quando le prove acquisite gli permettono di prendere una decisione e che in applicazione dellapprezzamento anticipato delle prove che sono state richieste, ha la certezza che queste ultime non lo porterebbero a cambiare la sua opinione.
Il Tribunale federale al consid. 3.3 ha poi evidenziato che, secondo il Tribunale cantonale, lincapacità lavorativa era stata attestata sia dal medico curante sia dal suo psichiatra curante. Non ha attribuito alcuna forza probatoria alle prese di posizione del medico di fiducia perché sommarie e non motivate. Il medico fiduciario si era inoltre determinato sulla sola base degli atti. La Corte cantonale ha rinunciato a sentire il medico poiché non aveva mai visto lassicurato e dunque una sua audizione sarebbe stata inutile. Quanto alla perizia giudiziaria, essa avrebbe unicamente permesso di costatare lo stato di salute in quel momento senza potersi determinare sul passato. Il perito, inoltre, avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni fornite dai curanti.
Al consid. 3.3.1 lAlta Corte ha rilevato che il Tribunale cantonale non ha ignorato che lart. 247 cpv. 2 lett. a CPC gli impone di stabilire i fatti dufficio. Esso lha citato al consid. 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale federale rammenta tuttavia che la massima inquisitoria sociale non permette di estendere lassunzione delle prove a piacimento e di raccogliere tutte le prove possibili. Non impedisce al giudice di rinunciare ad un mezzo di prova in applicazione del principio dellapprezzamento anticipato delle prove.
Il TF, al consid. 3.3.2, ha ribadito che una perizia privata non è un mezzo di prova ai sensi dellart. 168 cpv. 1 CPC e deve essere assimilata ad una semplice allegazione della parte che lha prodotta. In applicazione dellart. 150 cpv. 1 CPC devono essere comprovate solo le allegazioni che sono espressamente contestate. Tale contestazione deve essere sufficientemente precisa per raggiungere il suo scopo, ossia permettere alla controparte di comprendere quali allegazioni deve comprovare. Il grado di precisione di unallegazione incide sul grado di motivazione che deve rivestire la sua contestazione. Più le affermazioni di una parte sono dettagliate, più elevate sono le esigenze quanto alla precisione della loro contestazione. Una reiezione in blocco delle argomentazioni non è sufficiente. Il fardello della contestazione non comporta tuttavia uninversione dellonere della prova.
Il Tribunale federale al consid. 3.3.2 ha poi esaminato il merito della vertenza, rilevando che lassicurato ha fondato le sue pretese sui numerosi documenti del proprio medico curante. Se la maggior parte di essi si limitano a menzionare la percentuale e la durata dellincapacità lavorativa, ve ne sono due che sono maggiormente dettagliati, ossia le corrispondenze del 17 maggio 2015 e del 18 marzo 2016. Nel primo il curante risponde alle domande del medico di fiducia dellassicuratore, descrive la malattia di cui è affetto lassicurato, le cause, il trattamento medicamentoso somministrato, la psicoterapia seguita con il proprio collega, levoluzione della patologia e la prognosi, riservata perché doveva essere discussa con lo psichiatra.
Da parte sua lassicuratore contesta in blocco queste allegazioni riferendosi al proprio medico fiduciario. Le sue affermazioni sono tuttavia prive di qualsiasi motivazione. Esse sono state rilasciate dapprima in un formulario non firmato del 1° giugno 2015 dove il medico fiduciario ha affermato, senza alcuna spiegazione e sulla sola base degli atti, che lassicurato avrebbe potuto riprendere lattività lavorativa al 50% dal 1° luglio 2015 e poi al 100% dal 1° settembre 2015; in seguito lo stesso medico fiduciario, in un altro documento, datato 2 novembre 2015, si è limitato ad affermare Ok de non-entrée en matière et lettre A. SA ed infine ha emesso un avviso il 30 novembre 2015 dove ha in sostanza affermato che malgrado la lettera del 2 novembre 2015 dellassicurato e del 12 ottobre 2015 del medico curante non vi è alcuna limitazione funzionale suscettibile di modificare la decisione di non entrata nel merito dal 1° settembre 2015.
In queste condizioni, rileva il Tribunale federale, non può essere esatto dallassicurato di dimostrare la sua incapacità lavorativa tramite una perizia medica, poiché non poteva sapere, in assenza di qualsiasi contestazione concreta, quali fatti doveva provare.
Il TF rileva tuttavia che la perizia è stata richiesta dallassicuratore per completare i suoi mezzi di prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento anticipato arbitrario delle prove. Secondo lAlta Corte non vi era alcunché di insostenibile nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo stato di salute passato dellassicurato, poiché il perito avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni dei medici curanti.
Neppure la mancata audizione del medico fiduciario è arbitraria.
Infatti la sua opinione non si fondava su una visita dellassicurato ma solo sugli atti e dunque sui rapporti dei medici curanti.
Il Tribunale federale ha poi apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante dellassicurato sulla base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune circostanze le allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono portare la prova della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò è il caso quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle allegazioni manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid. 3.2). Ora, le indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto stabilito dallo psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di aver seguito lassicurato in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza settimanale, in ragione di una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo lanamnesi del paziente, in seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014 nellambito del suo lavoro. Lulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4 novembre 2016 conferma quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati. Considerato poi che lassicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento tempestivo presso lassicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva concludere, senza cadere nellarbitrio, alla correttezza dellincapacità al lavoro allegata.
Cfr. anche STF 4A_544/2019 del
E. 26 maggio 2020.
Per un caso in cui il Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nellambito delle assicurazioni sociali cfr. la sentenza 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019, in particolare consid. 3.1.
2.5.
2.5.1. In una sentenza 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 destinata a pubblicazione il Tribunale federale, in un caso di indennità giornaliera a causa di malattia, al consid. 4.2 ha rammentato che nei litigi concernenti le assicurazioni complementari alla LAMal, il Tribunale accerta i fatti dufficio (art. 247 cpv. 2 lett. a CPC in combinazione con lart. 243 cpv. 2 lett. f CPC). Queste vertenze sono rette dalla massima inquisitoria sociale.
Essa si applica tuttavia con riserbo laddove le parti, come in concreto, sono rappresentate da un avvocato (DTF 141 III 569, consid. 2.3.1: [ ]Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple, et non de la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC (von Amtes wegen erforschen); la doctrine et la jurisprudence la qualifient aussi de maxime inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après: Message CPC], FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16 ad art. 242 et 243 avec référence à l'arrêt 4C.211/2004 du 7 septembre 2004 consid. 2.1; cf. également sous l'empire de l'art. 274d al. 3 CO, l'arrêt 4A_397/2011 du 11 février 2014 consid. 4.4) [ ];cfr. anche sentenza 4A_354/2014 del 14 gennaio 2015, consid. 3).
Lalta Corte nella citata sentenza4A_563/2019 del 14 luglio 2020, al consid. 4.2, ha rammentato che le parti sono tenute a sottoporre al Tribunale i fatti sui quali porterà il giudizio.
Il giudice, in particolare quando è confrontato a parti rappresentate da avvocati, non deve investigare nella documentazione per tentare di trovare un argomento favorevole alla parte che lha prodotta.
In presenza di persone assistite da un professionista il giudice deve semmai far prova di riserbo, alla stessa stregua di quanto accade nella procedura ordinaria (sentenza 4A_477/2018 del 16 luglio 2019 consid. 3.4.1.1; DTF 141 III 569 consid. 2.3.1). La portata della massima inquisitoria sociale va considerata in combinazione con il principio di cui allart. 58 cpv. a CPC. Il giudice interviene solo in caso di richiesta delle parti, alle quali incombe di definire i limiti del processo e di determinare in quale misura vogliono far valere i mezzi e le pretese che appartengono loro (sentenza 4A_36/2017 del 2 marzo 2017, consid. 7; DTF 141 III 596 consid. 1.4.5).
2.5.2. In concreto entrambe le parti sono rappresentate da un avvocato (la convenuta dal servizio giuridico interno dellassicuratore).
In sede di udienza lattrice, dopo che con la petizione aveva chiesto lallestimento di una perizia giudiziaria, ha affermato che a parte quanto già prodotto agli atti, non ha altre prove da chiedere. La convenuta ha affermato che non postula lacquisizione di alcuna prova oltre ai documenti già agli atti (doc. XIII).
Esse hanno inoltre rinunciato alludienza finale (doc. XIII) e, successivamente, alla presentazione delle conclusioni (doc. XIV e XVI).
Il TCA non deve pertanto effettuare accertamenti di propria iniziativa (cfr. DTF141 III 569, consid. 2.3.1: [ ]Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative [ ]) edeve decidere sulla sola base degli atti prodotti dalle parti.
2.6.Nel caso di specie non è contestato che lattrice è stata totalmente incapace al lavoro nella sua attività sino al 7 ottobre 2019 e che lassicuratore ha versato le prestazioni pattuite fino al 31 gennaio 2020.
Oggetto del litigio è la questione di sapere se linteressata ha unincapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno, di almeno il 50% (cfr. art. __________ CGA) dal 1° febbraio 2020.
Lassicurato che chiede il versamento dindennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 141 III 241 consid. 3.1; sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3).
La posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene contestata lincapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta tuttavia allassicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della capacità lavorativa. Nellambito del suo diritto alla controprova, lassicuratore deve tuttal più apportare degli elementi propri ad insinuare dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che lassicurato si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III 321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).
2.7.In concreto, lattrice ha prodotto numerosi certificati medici della curante, dr.ssa med. __________, medicina interna FMH, omeopatia classica SSMO, che attestano, regolarmente, dal 4 gennaio 2019, in maniera generica, lincapacità lavorativa totale dellassicurata a causa di malattia (doc. da C1 a C8), linabilità al 70% dal 1° giugno 2019 (doc. da C9 a C10), al 60% dal 16 luglio 2019 (doc. C11), al 100% dal 31 luglio 2019 (doc. C12), al 60% dal 12 agosto 2019 (doc. C13) e nuovamente al 100% dal 21 agosto 2019 al 31 marzo 2020 (doc. da C14 a C21). Dal 1° aprile 2020 al 31 luglio 2020 i certificati di incapacità lavorativa al 100% sono stati emessi dalla __________ di __________ (doc. da C22 a C24).
Il 19 febbraio 2019 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, medico perito assicurativo certificato SIM, su incarico della convenuta ha visitato lattrice, ha posto la diagnosi di sindrome lombo-spondilogena con faccettopatie lombari basse in paziente con decondizionamento muscolare ed ha confermato lincapacità lavorativa totale. Il medico ha precisato che è da prevedere un arresto lavorativo nellordine di 2-3 mesi al termine dei quali si giustifica una progressiva ripresa lavorativa nella sua attività (doc. 5).
Dopo unulteriore visita del 24 aprile 2019 il dr. med. __________ ha concluso affermando che alla luce dellattuale stato funzionale e del decorso ritengo adeguato e realistico giustificare un periodo ancora di un mese di arresto lavorativo completo mentre dal 01.06.2019 un tentativo di ripresa parziale progressiva di circa 2 ore al giorno fino ad un 50% del usuale pensum entro il 01.09.2019 ( ) Evidentemente a partire dal 01.06.2019 in attività ritenute adeguate ergonomicamente si è in presenza della massima esigibilità lavorativa. Si deve trattare di attività dove si possa cambiare posizione al bisogno, dove non si debba portare/sollevare/spostare pesi > 10kg e non si debba in posizione seduta regolarmente ruotare/anteflettere il rachide (doc. 6).
Il 9 marzo 2019 la curante, dr.ssa med. __________, medicina interna FMH, ha attestato una incapacità lavorativa completa dal 4 gennaio 2019 a causa di una lombalgia persistente (doc. 4).
Il 6 settembre 2019, dopo la visita del 4 settembre 2019, il medico incaricato dalla convenuta, dr. med. __________, rammentato che dal 1° giugno 2019 lattrice aveva ripreso al 30% e che da circa 2 settimane è nuovamente completamente inabile al lavoro, ha evidenziato come il decorso ad oggi appare altalenante e non favorevole riguardo ad un ulteriore incremento lavorativo nellattività svolta di tipo inergonomico sempre in piedi e con necessità anche di significativi carichi al bisogno. A seguito della recrudescenza algica la paziente nelle ultime 2 settimane ha dovuto sospendere il rientro lavorativo al 30% avvenuto in estate ( ) Ho consigliato una rivalutazione obbiettiva tramite MRI a circa 9 mesi dalla prima per rivalutare la discopatia in L3-L4 considerando losteofitosi presente pur in assenza di instabilità radiologica. Mi domando a questo punto se anche un nuovo approccio/tentativo presso il centro del dolore allospedale __________ sia anche indicato. La paziente è conscia della precaria problematica lavorativa ma ciononostante non appare per il momento poter implementare la ripresa anche se minima considerandosi non idonea alle mansioni svolte. Personalmente da ultimo non posso che riconvalidare quanto già detto nella mia antecedente valutazione dellaprile 2019 per quanto riguarda lesigibilità in attività lavorativa adeguata che a mio avviso è da ritenersi massimale (doc. 7).
Il 12 settembre 2019 il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha redatto un referto facente seguito alle visite del 29 agosto 2019 e del 5 settembre 2019, dove ha descritto gli esami effettuati, senza esprimersi circa la capacità lavorativa dellattrice (doc. H).
In data 2 ottobre 2019 lassicuratore ha informato linteressata di ritenerla abile in misura completa in attività confacente dal 7 ottobre 2019 e che per poter permettere a lei ed al suo datore di lavoro di trovare una soluzione adeguata, le indennità giornaliere sarebbero state corrisposte fino al 30 novembre 2019 (doc. 10).
Il 17 ottobre 2019 il dr. med. __________, dopo aver nuovamente visitato linteressata il 10 ottobre 2019 ed il 17 ottobre 2019, descritti i referti, rilevata la possibile presenza di una sindrome fibromialgica, ha affermato che per il medico reumatologo esprimersi circa la capacità lavorativa residua in tale tipo di paziente diventa difficile se il paziente non viene sottoposto a prove di carico per cui di solito ci si basa sulla soggettività del paziente e questo non mi pare corretto in quanto in base a questo la capacità lavorativa segnalata è pari a 0: posso però esprimermi per quanto riguarda lo stato della colonna per cui la paziente in una attività con mansioni adattate potrebbe lavorare anche in misura completa escludendo dalle mansioni posture erette prolungate e cioè con pause ogni ora e soprattutto i carichi che vadano oltre i venti chili e per tempi ridotti che non vadano oltre la quindicina di secondi. È comunque evidente anche una componente somatica ma il problema vertebrale va considerato visto anche che esistono le sindromi fibromialgiche secondarie e di solito dipendono appunto a trattamenti non sufficienti per questo tipo di patologie della colonna in pazienti ancora giovani, patologie che condizionano la postura, la deambulazione e il porto di pesi. Pertanto, a mio avviso, per una valutazione corretta di cui la paziente ha diritto, escludendo da questo discorso le terapie che ancora oggi sono controverse per la sindrome miofasciale ma che possono essere adottate in problematiche di questo tipo della colonna e che ho appena iniziato, dovrebbe essere valutata con specifici tests di carico come sopra segnalato, anche se in ogni caso per lo status della colonna la paziente non è in grado di proseguire con la propria attività se non adattata, ma nel contempo deve anche essere trattata dal punto di vista medico (allegato doc. H).
Il 10 dicembre 2019, in seguito alla visita del giorno precedente, la dr.ssa med. __________, medico assistente e il PD Dr. med. __________, Oberarzt, attivi presso la __________ di __________, posta la diagnosi di Myofaszial bedingte Lumbalgien, hanno concluso: Frau AT 1 präsentiert sich mit am ehesten myofaszial bedingten Lumbalgien bei unauffälliger radiologischen Darstellung der I WS, sowohl im Röntgen als auch in der MRI-Untersuchung Klinisch präsentiert sich die Patientin unauffällig. In Anbetracht der kilinischen Konsultation werden wir die Patientin den Kollegen der manuellen Medizin für die weitere Betreuung und Therapieempfehlung zuweisen (doc. I).
Il 15 gennaio 2020 il dr. med. __________, medico assistente medicina manuale presso la __________, ha posto le diagnosi di Lumbales Schmerzsyndrom links ( ) DD am ehesten muskulär, ausgehend von M. erector spinae und M. quadratus lumborum links, möglicherweise zusätzliche Schmerzkomponente ausgehend von Facettengelenk L5/S1 links ( ) anamnestisch: Lumbale Rückenschmerzen links seit anderthalb Jahren, Zunahme jeweils vor allem durch längeres Sitzen und längeres Stehen ( ) klinisch: Reproduzierbarkeit der Schmerzen mittels Palpation der M. erector spinae und des M. quadratus lumborum und des M. gluteus medius/minums links ( ) MRI 14.11.2019: kein morphologisches Korrelat bzw. Strukturelle Pathologie für die Schmerzen darstellbar (allegato doc. I). Lo specialista non si è espresso circa la capacità lavorativa dellinteressata.
Il 27 gennaio 2020 il medesimo sanitario ha rilevato che es hat sich in der Tendenz eine Besserung gezeigt, ma non ha detto nulla circa labilità lavorativa dellattrice (allegato doc. I).
Il 22 febbraio 2020 il dr. med. __________, preso atto delle due valutazioni della __________ di __________ del reparto di neurochirurgia del 9 dicembre 2019 e del reparto di terapia manuale del 14 gennaio 2020 ha rilevato lassenza di problemi morfologici compressivi o instabilità lombare, lassenza di segni clinici irritativi radiculopatici, ma ciononostante una problematica miofasciale lombare per la quale si propone terapia conservativa con infiltrazioni e dry needling ed eventualmente infiltrazioni faccettarie. Lesame clinico funzionale eseguito è praticamente analogo senza obbiettivare nuove patologie rispetto a quanto già noto. Per il medico incaricato dallassicuratore non vi è obbiettività di nuove patologie che permettono di modificare le esigibilità già espresse il 4 settembre 2019 (allegato doc. F).
Il 6 marzo 2020 lassicuratore, rammentato il tenore dellart. 61 LCA e dellart. __________ CGA ha confermato la presa di posizione del 2 ottobre 2019, e ha informato lattrice che dal 1° dicembre 2019 è ritenuta abile al lavoro in misura completa in attività adeguata. La convenuta ha comunicato allinteressata che le indennità versate nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020 non erano dovute ma che avrebbe rinunciato alla richiesta di restituzione (doc. 12).
Il 3 aprile 2020 il dr. med. __________ e il dr. med. __________, hanno indicato che lattrice ha chiesto loro di prendere posizione sullo scritto dellassicuratore del 6 marzo 2020. Riassunte le precedenti visite, i medici hanno affermato:
Il 4 giugno 2020 il dr. med. __________ medico assistente di medicina manuale presso la __________, ritenuto che lattrice si lamentava per lassenza di miglioramenti, ha visitato linteressata concludendo che bei der Patientin finden wir einen positiven femoralis Dehntest bei Konvergenz- und Divergenzschmerz auf Höhe L4/5 linksseitig. Dieses Ausstrahlungssgebiet könnte zur L4 Radikulopathie passen. Im MRI sieht auch eine deutliche foraminale Einenging. Wir werden die Patientin für eine sequenzielle Infiltration mit Lidocain und anschliessender Belastungsprobe einbestellen. Vorangehend werden wir die Berichte von Dr. __________ einfordern, da die Patientin bereits sequenzielle Infiltration durchgeführt hat (allegato doc. I).
Il 6 luglio 2020 il dr. med. __________ ha risposto ad alcune domande poste dallassicuratore:
Il 16 luglio 2020 la dr.ssa med. __________, medicina interna FMH, ha affermato che lattrice a causa di una problematica alla schiena è in cura presso la clinica ortopedica __________ di __________ e rimane al momento inabile al lavoro al 100% per malattia per tutti i tipi di lavoro. Le terapie sono in atto e ci sono le probabilità di miglioramento della sintomatologia dolorosa e pure le possibilità di recupero della funzionalità con le cure programmate (doc. J).
Il 13 agosto 2020 la __________ ha attestato che lattrice è inabile al lavoro al 100% dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2020 a causa di malattia (doc. K).
2.8.Preliminarmente va rammentato chein relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute (art. 61 LCA).
A norma dellart. 61 LCA:
"In caso di sinistro, lavente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.
Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."
Con sentenza 5C.176/1998, del 23 ottobre 1998, al consid. 2c, lAlta Corte ha affermato:
"( ) L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer (Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che, per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per nuova decisione. (...)."
In concreto, lart. __________ CGA prevede il medesimo concetto.
Secondo tale disposto infatti in caso di presumibile incapacità prolungata al lavoro, totale o parziale, nella precedente professione o sfera di competenza, la persona assicurata ha lobbligo di valorizzare le proprie possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che si prenderà in considerazione. In questo ambito lassicuratore ha la facoltà di concedere un adeguato periodo di transizione e di richiedere alla persona di iscriversi allassicurazione contro la disoccupazione. Se la persona assicurata non valorizza le proprie possibilità di guadagno e/o non ottempera alla richiesta di iscrizione allassicurazione contro la disoccupazione, lassicuratore ha la facoltà di interrompere le prestazioni.
Per cui, in caso dincapacità lavorativa durevole nellambito dellattività abituale, come nel caso di specie, in ossequio allobbligo di ridurre il danno, lassicurato è tenuto a cambiare professione (cfr. DTF 114 V 283). Per quanto concerne la determinazione del termine che può essere assegnato allattore per procedere al cambiamento di professione nellambito delle assicurazioni sociali lallora Tribunale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p. 113ss). In questo contesto, è opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2).
Va qui ricordato che nella sentenza pubblicata inRAMI 2000 KV 112, pag. 122 seg., lallora TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando ancora era in vigore la LAMI. La giurisprudenza è stata confermata con sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006.
Il Tribunale federale ha applicato la medesima giurisprudenza alle assicurazioni complementari contro le malattie rette dal dritto privato. Con sentenza del 7 maggio 2002 (5C.74/2002), lAlta Corte ha ritenuto ammissibile assegnare un termine di 3-5 mesi per il riadattamento professionale.