Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1). Per una critica della dottrina sulla STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a <giudice unico>, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici : La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg. Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi ( Ranzanici , op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Il tema qui all’esame (incasso di premi e partecipazioni) ha ampiamente fatto l’oggetto di esame sia dottrinale, sia giurisprudenziale, così come l’eccezione sollevata dall’assicurata e ripresa nelle considerazioni di fatto che precedono. La causa non impone inoltre l’acquisizione di prove specifiche e non è complessa nella sua valutazione. La decisione può conseguentemente essere emanata monocraticamente. nel merito
2. In base all'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal. L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. In virtù dell'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende: a. un importo fisso per anno (franchigia) e b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale). Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L'art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. I n caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
3. La ricorrente non ha contestato il fondamento sostanziale della richiesta dell’assicuratore, domandando al Tribunale di sospendere le procedure e aspettare a giudicare sulle decisioni su opposizione impugnate sospendendo l'esecutività dei due precetti esecutivi, nell'attesa che sia il Municipio di __________ ad assumersi il pagamento dei premi e partecipazioni LAMal. Compito del TCA è quello di verificare la correttezza delle decisioni su opposizione del 6 e del 25 maggio 2020 emesse da CO 1 e accertare l’esecutività delle stesse, ossia se le pretese sono effettivamente esigibili. Si ricorda qui che le decisioni contestate, rese su opposizione, hanno per oggetto il mancato pagamento, da parte dell'assicurata, dei premi LAMal da luglio 2018 a ottobre 2019 (Fr. 1'888,65 + Fr. 127,80) e delle partecipazioni ai costi per delle prestazioni di cura di cui ha beneficiato da luglio 2018 a settembre 2019 (Fr. 666,15 + Fr. 255,05). Per questi importi la ricorrente è stata separatamente escussa con i precetti esecutivi n. __________ del 12 dicembre 2019 e n. __________ del 12 marzo 2020, per un totale dovuto di Fr. 2'554,80 rispettivamente di Fr. 382,85, a cui si aggiungono le spese amministrative di Fr. 730.- (spese di diffida di Fr. 520.- e spese di apertura dell'incarto di Fr. 210.-) e le spese esecutive. Non è compito del Tribunale cantonale delle assicurazioni valutare e decidere, in questa procedura, in merito a quanto asserito dalla signora RI 1 circa i suoi diritti in tema di assistenza sociale o a sue pretese nei confronti del Comune di __________. Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007). Di conseguenza, il TCA non può esaminare nel merito la questione riguardante il mancato riconoscimento da parte del Comune di __________ dell'intenzione della ricorrente di stabilirsi durevolmente per costituire il centro della propria vita in quel luogo e quindi di dimorarvi, ciò che le avrebbe permesso di usufruire dei servizi assistenziali e di quelli dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che si sarebbe assunto il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi LAMal. Nemmeno v'è dunque motivo di rimettere la procedura al Municipio di __________, come postulato dalla ricorrente (doc. I pag. 14), che ritiene il Comune responsabile per l'insorgenza dei debiti per i quali è stata escussa. Non può essere seguita la signora RI 1 laddove domanda al Tribunale cantonale delle assicurazioni di sospendere le procedure esecutive in oggetto " e per l'effetto rimettere la causa in sede civile, stante la pendenza della procedura dinanzi la Pretura di __________ con il Municipio di __________, unico debitore e responsabile del pagamento dei crediti precettati alla sottoscritta dalla CO 1 " (doc. I pag. 15). In merito a questi temi si è espressa la nostra Massima Istanza con STF 9C_291/2019 il 24 giugno 2019, confermando l'agire di un assicuratore malattie che ha domandato all'assicurato l'importo dei premi non più coperto dai sussidi erogati dalla Cassa cantonale di compensazione nell'ambito delle prestazioni complementari. Secondo il TF la Cassa malati ha correttamente ritenuto, in quel caso, che l’assenza del diritto alle prestazioni complementari non avesse incidenza sulla procedura di incasso avviata dalla Cassa malati. Come per il caso trattato dalla giurisprudenza anche la qui ricorrente resta diretta debitrice dei premi e delle partecipazioni dovute. Per tale ragione l'assicuratore malattia può procedere all'incasso delle partecipazioni ai costi LAMal. Ininfluenti sono pure i Regolamenti comunitari e l'ALC invocati dall'assicurata, esulando dal tema qui in esame.
4. Nella STCA 36.2019.106-107 dell'8 maggio 2020, il TCA ha ricordato il principio dell'obbligo assicurativo per tutte le persone che vivono in Svizzera (DTF 134 V 34 consid. 5.5) e quindi anche per i cittadini stranieri senza permesso di dimora (DTF 129 V 77). Non occorre qui indagare il motivo per cui tra il 22 luglio 2018 e il 25 ottobre 2019 l'assicurata non sia più stata considerata dimorante nel Comune di __________ malgrado essa possa avere continuato a risiedervi. Anche se si volesse ritenere una presenza in territorio del Comune di __________ senza valido titolo, ossia senza permesso di dimora, lo statuto di sans-papiers che ne deriverebbe non muterebbe la situazione siccome la ricorrente assoggettata all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAMal in connessione con l'art. 1 cpv. 1 OAMal. RI 1 è dunque validamente assicurata presso CO 1 e pertanto deve pagare i premi e partecipare ai costi fissati dalla LAMal, circostanza del resto non contestata dalle parti.
5. In concreto è accertato che la ricorrente non ha onorato i premi e le partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati per il periodo da luglio 2018 ad ottobre 2019 compresi, circostanza pacificamente riconosciuta. La ricorrente si è limitata a chiedere al TCA di non evadere le decisioni su opposizione finché il Municipio di __________ o l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si assumeranno il pagamento dei suoi debiti contratti nei confronti della Cassa malati, richiesta che – come indicato – non può essere assecondata. Non avendo dunque l'assicurata saldato gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi, poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento, l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare delle procedure esecutive volte a recuperare quanto di sua spettanza. Gli importi relativi alle partecipazioni ai costi ancora dovuti (Fr. 399,10), chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (cfr. a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e la sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché l'art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dall'assicuratore malattia e sono pertanto indubbiamente dovuti dalla ricorrente.
6. Resta da esaminare, per il resto, la correttezza dell’agire dell’assicuratore. Con le decisioni impugnate e con i due precetti esecutivi, l’assicuratore ha inoltre preteso dall'assicurata l'importo di Fr. 730.- per spese amministrative, e meglio Fr. 520.- a titolo di spese di diffida e in Fr. 210.- per spese di apertura incarto. Anche se la ricorrente non ha contestato la legittimità della pretesa, occorre verificare gli importi richiesti siccome, già di primo acchito, decisamente elevati a fronte del debito.
7. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato codificato all’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012. La norma prevede che, qualora l'assicurato, per propria causa, cagioni spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
8. In concreto le " Disposizioni d'esecuzione complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal ", nel tenore del 01.04.2016, applicabile al 2018 (doc. 2), e nella versione del 01.09.2018, da considerare per l'anno 2019 (doc. 2), all'art. 3.1 prevedono che i premi, le franchigie o le aliquote devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura e che, trascorso tale termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure d'esecuzione. Le spese di diffida di Fr. 520.- corrispondono esattamente agli importi fatturati dalla Cassa malati per ogni diffida di pagamento (varianti dai Fr. 20.- ai Fr. 50.- a seconda dell'importo del debito) e sono dovute per colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato. Esse trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato d’avviso della Cassa. In concreto è preteso l’importo di Fr. 520.- , a fronte di un totale del credito cifrato in Fr. 2'937,65, quali spese amministrative derivate dai richiami e solleciti. Per le spese di apertura di due incarti sono inoltre richiesti complessivamente Fr. 210 (Fr. 120.- + Fr. 90.-) . Questi importi sono decisamente eccessivi e non possono essere ammessi. Solo le spese di richiamo costituiscono quasi il 17,7% dell’importo del debito. Se alle stesse si assommano le spese dei dossier la percentuale sale a quasi ¼ della somma del debito. Ciò appare del tutto inammissibile. Le spese sono sproporzionate e vanno ridotte a complessivi Fr. 360.- alla luce anche degli importi minimi delle partecipazioni ai costi che, singolarmente, hanno però comportato ogni volta una tassa di diffida di Fr. 20.-. Le spese di apertura dell’incarto devono essere ridotte di un terzo dell’importo preteso, ossia complessivamente Fr. 140.-(Fr. 80.- e Fr. 60 per i due dossier).
9. Alla luce di quanto sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate devono essere riformate e il ricorso va parzialmente accolto. L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 12 dicembre 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 2'554,80, oltre alle spese di diffida di Fr. 280.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 80.- e agli interessi di mora del 5% sui premi LAMal di Fr. 1'883,40 dal 9 dicembre 2019. L'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 12 marzo 2020 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 382,85, oltre alle spese di diffida di Fr. 80.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 60.- come pure agli interessi di mora del 5% su Fr. 127,80 sul premio LAMal di ottobre 2019 dal 9 marzo 2020. All'assicurata, parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinata, non vanno riconosciute ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.36.2020.37
36.2020.38
TB
Lugano
14 settembre 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 maggio 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Per una critica della dottrina sulla STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a , apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr.Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dallart. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell11 novembre 2015, lAlta Corte ha confermato la sua costante prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
Il tema qui allesame (incasso di premi e partecipazioni) ha ampiamente fatto loggetto di esame sia dottrinale, sia giurisprudenziale, così come leccezione sollevata dallassicurata e ripresa nelle considerazioni di fatto che precedono. La causa non impone inoltre lacquisizione di prove specifiche e non è complessa nella sua valutazione. La decisione può conseguentemente essere emanata monocraticamente.
2. In base all'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Secondol'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
Non è compito del Tribunale cantonale delle assicurazioni valutare e decidere, in questa procedura, in merito a quanto asserito dalla signora RI 1 circa i suoi diritti in tema di assistenza sociale o a sue pretese nei confronti del Comune di __________. Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007).
6. Resta da esaminare, per il resto, la correttezza dellagire dellassicuratore. Con le decisioni impugnate e con i due precetti esecutivi, lassicuratore ha inoltre preteso dall'assicurata l'importo di Fr. 730.- per spese amministrative, e meglio Fr. 520.- a titolo di spese di diffida e in Fr. 210.- per spese di apertura incarto. Anche se la ricorrente non ha contestato la legittimità della pretesa, occorre verificare gli importi richiesti siccome, già di primo acchito, decisamente elevati a fronte del debito.
7. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
8. In concreto le "Disposizioni d'esecuzione complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal", nel tenore del 01.04.2016, applicabile al 2018 (doc. 2), e nella versione del 01.09.2018, da considerare per l'anno 2019 (doc. 2), all'art. 3.1 prevedono che i premi, le franchigie o le aliquote devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura e che, trascorso tale termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure d'esecuzione.
Le spese di diffida di Fr. 520.- corrispondono esattamente agli importi fatturati dalla Cassa malati per ogni diffida di pagamento (varianti dai Fr. 20.- ai Fr. 50.- a seconda dell'importo del debito) e sonodovute per colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato. Esse trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato davviso della Cassa.
In concreto è preteso limporto di Fr. 520.- , a fronte di un totale del credito cifrato in Fr. 2'937,65, quali spese amministrative derivate dai richiami e solleciti. Per le spese di apertura di due incarti sono inoltre richiesti complessivamente Fr. 210(Fr. 120.- + Fr. 90.-). Questi importi sono decisamente eccessivi e non possono essere ammessi. Solo le spese di richiamo costituiscono quasi il 17,7% dellimporto del debito. Se alle stesse si assommano le spese dei dossier la percentuale sale a quasi ¼ della somma del debito. Ciò appare del tutto inammissibile. Le spese sono sproporzionate e vanno ridotte a complessivi Fr. 360.- alla luce anche degli importi minimi delle partecipazioni ai costi che, singolarmente, hanno però comportato ogni volta una tassa di diffida di Fr. 20.-. Le spese di apertura dellincarto devono essere ridotte di un terzo dellimporto preteso, ossia complessivamente Fr. 140.-(Fr. 80.- e Fr. 60 per i due dossier).
9. Alla luce di quanto sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate devono essere riformate e il ricorso va parzialmente accolto.
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti