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36.2019.113

Studente UE esonerato dall'obbligo assicurativo LAMal inizia un'attività lucrativa accessoria. Buona fede riconosciuta. Assenza di informazioni generali e concrete circa il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza da esercitare entro tre mesi da inizio attività

Ticino · 2020-04-27 · Italiano TI
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Sachverhalt

salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).

Lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).

2.5.   Sono però possibili eccezioni a questo principio.

In effetti, l’allegato XI, per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione) prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra cui le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta dev’essere depositata (lett. aa)entro i tre mesisuccessivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed era già prevista nel regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).

In virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

Sul tema cfr. anche la sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid.6.1 dove applicabile era ancora il Regolamento (CEE) n. 1408/71.

2.6.   In concreto l’insorgente ha iniziato la sua attivit lucrativa accessoria di al massimo 15 ore settimanali il 1° gennaio 2019. Questa circostanza è stata notificata all’Ufficio della migrazione (doc. C4), che dal 1° ottobre 2018 ha modificato il permesso B con l’aggiunta: “attività autorizzata (15 ore settimanali)” (doc. C6). Egli evidenzia di non essere stato informato circa la facoltà di esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza.

A questo proposito l’amministrazione sostiene che l’insorgente avrebbe dovuto far valere il suo diritto di opzione entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa e che l’assicurato doveva essere al corrente di questa circostanza poiché nelle informazioni generali pubblicate in internet figura che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS soggiornanti in Svizzera “unicamente”a scopo di formazione. Dalle informazioni periodiche si può pertanto desumere che, dal momento che uno studente proveniente da uno Stato UE /AELS non beneficia più unicamente di un permesso per sola formazione, di principio sottostà all’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera ed è pertanto tenuto ad affiliarsi all’assicurazione di base (LAMal, doc. XIII).

Inoltre la Cassa afferma di aver ragguagliato tutti gli istituti scolastici ticinesi circa l’esercizio del diritto di opzione in caso di avvio di un’attività lucrativa accessoria. Questi ultimi avrebbero dovuto fornire la corretta informazione all’assicurato che non può di conseguenza far valere la propria buona fede.

È “vero che il diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa e che non può essere fatto valere per atti concludenti” (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2 e sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3). “Tuttavia, la giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l’assicurato sia stato impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la possibilità di esercitare il diritto di opzione” (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2).

In concreto il 20 settembre 2018 la Cassa cantonale ha informato l’insorgente che dalla documentazione prodotta “si evince che lei è studente presso la __________ di __________ ed è in possesso della tessera europea di assicurazione malattia italiana. Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera” (doc. 2).

Nello scritto non figura che in caso di inizio di un’attività lucrativa accessoria allo studio, l’interessato avrebbe di principio dovuto affiliarsi in Svizzera con la facoltà, tuttavia, di far valere, entro tre mesi, il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza.

La stessa Cassa ammette inoltre che il diritto di opzione, a determinate condizioni e provenienti da Paesi ben determinati, per gli studenti al beneficio di un permesso B per formazione con attività autorizzata (15 ore settimanali) non figura neppure nell’informativa annua pubblicata in internet (doc. XIII: “Come già indicato, per quanto concerne gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS, la Cassa non ha inserito indicazioni inerenti il diritto di opzione, poiché ha fornito tutte le informazioni dettagliate riguardanti i differenti obblighi d’assicurazione, rispettivamente le diverse possibilità di esenzione, direttamente agli Istituti scolastici, giacché maggiormente sollecitati da parte degli studenti stessi per l’ottenimento di tutte le informazioni relative ai vari obblighi a cui sono sottoposti durante il loro soggiorno in Svizzera”) e, a differenza di quanto avviene con il permesso G, tale possibilità non è neppure prevista nei formulari per l’ottenimento del permesso B (doc. XIII: “In merito all’integrazione nella richiesta di rilascio del permesso “B” per formazione con attività lucrativa accessoria di un modulo ufficiale per poter svolgere tempestivamente il diritto di opzione, la Cassa non ha adottato questa possibilità e non è nemmeno al corrente se tale opportunità sia tecnicamente adottabile da parte della Sezione della popolazione”).

L’amministrazione si limita a sostenere di aver informato gli istituti scolastici di tale facoltà, senza tuttavia comprovare in alcun modo, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l’insorgente, il quale contesta di aver mai ottenuto indicazioni al proposito dalla __________, allegando la documentazione ricevuta dall’istituto (cfr. doc. V/B), fosse poi stato concretamente messo al corrente di questo suo diritto. Del resto, come fa giustamente osservare l’assicurato, se lo avesse saputo, non avrebbe avuto alcun motivo per non optare immediatamente in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, ritenuto che aveva subito inoltrato la “richiesta di non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie”.

Sulla base dello scritto del 20 settembre 2018 della Cassa (“Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera”), della notifica tempestiva dell’inizio dell’attività lucrativa accessoria all’Ufficio della migrazione (doc. C4) e dell’assenza di qualsiasi indicazione circa la possibilità per gli studenti in possesso di un permesso B per formazione, a determinate condizioni, di poter optare in favore del sistema sanitario italiano entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa accessoria, il ricorrente poteva ritenere di non dover nuovamente chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo con l’inizio di un’attività accessoria alla formazione, avendo già inoltrato specifica domanda e, pur non trattandosi del medesimo istituto giuridico, avendo ottenuto l’esonero quale studente in formazione. Ciò vale a maggior ragione in un ambito particolare e complesso quale l’applicazione del diritto internazionale in ambito di assicurazioni sociali. Il ricorrente, cittadino comune, a digiuno di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali, che ha chiesto ed ottenuto l’esonero in quanto studente, andava infatti informato adeguatamente che in caso di inizio di attività accessoria accanto alla sua formazione, avrebbe potuto optare per il sistema sanitario del suo Paese di residenza entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa ed avrebbe così dovuto inoltrare un’ulteriore richiesta (cfr., circa la complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento all’assicurazione malattie anche la DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliero italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]; cfr. anche la sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 relativa alla buona fede riconosciuta ad un assicurato per delle cure dentarie effettuate all’estero).

In concreto non è stata data alcuna spiegazione in merito alla natura e alle modalità del diritto di opzione (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2) e già con la richiesta di non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie del 12 settembre 2018 era chiaro che il ricorrente non intendeva essere affiliato all’assicurazione svizzera (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2). Egli del resto era stato esonerato fino al 31 agosto 2019 senza alcuna condizione (cfr. doc. 2).

Occorre pertanto ritenere che l’insorgente non è stato sufficientemente informato né sul suo obbligo di affiliazione in Svizzera in caso di inizio di un’attività lucrativa accessoria nel nostro Paese (anche se di soli 15 ore a settimana) accanto alla sua formazione, né, soprattutto, sul suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale del suo Paese di residenza.

All’assicurato dovrebbe essere data a posteriori la possibilità di esercitare il suo diritto di opzione. Tuttavia vista la sua chiara volontà di optare in favore del sistema sanitario italiano, volontà suffragata dalla produzione della tessera sanitaria italiana, si può rinunciare a rinviare la causa per consentirgli di esercitare il suo diritto (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3).

Ne segue che in riforma della decisione su reclamo impugnata al ricorrente “va riconosciuta l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria malattia in Svizzera” a partire dal 1° gennaio 2019 (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3) e fino al 31 agosto 2020 (data di scadenza del permesso B per formazione e attività autorizzata [15 ore settimanali]), riservate eventuali modifiche del suo statuto precedenti la data di scadenza del permesso.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 In genere gli studenti provenienti dallo spazio europeo dispongono di una sufficiente copertura assicurativa, dato che di regola possono rimanere assicurati presso l’assicurazione malattia sociale del loro Paese d’origine. Il Consiglio federale non ritiene pertanto vi sia necessità d’intervenire in questo ambito.” (consid. 1.14 dellasentenza36.2016.70 del 14 novembre 2016)

Anche l’Istituzione comune LAMal, sempre nell’ambito della sentenza36.2016.70 del 14 novembre 2016 (consid. 1.13),aveva affermato che:

"(…) Partiamo dal presupposto che la studentessa in questione risiede in Svizzera solo a titolo provvisorio. Per studenti con permesso di soggiorno temporaneo per la Svizzera non si pone la domanda dell’equivalenza della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 2 cpv.

E. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

E. 3 Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

E. 4 OAMal. Questi studenti sono soggetti all’assicurazione nello stato di dimora (EU/AELS). Durante un soggiorno temporaneo in Svizzera sono coperti dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). La Tessera garantisce le cure medico-sanitarie in Svizzera, alla pari degli assicurati LAMAL svizzeri.

L’equivalenza sarebbe solamente da esaminare se la persona ha un’assicurazione privata o è assicurata in uno stato non EU/EFTA.”

Va ancora evidenziato che nella lettera circolare del 16 dicembre 2016 all’attenzione degli assicuratori LAMal, dei loro riassicuratori e dell’istituzione LAMal, in francese, a pag. 7, figura:

"(…)

6.3 étudiants issus d’un état de l’UE/AELE

Les étudiants qui sont issus d’un état de l’UE/AELE ne transfèrent pas leur domicile en Suisse et sont assurés dans leur pays d’origine via le régime légal d’assurance-maladie. Ils ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse, mais doivent simplement posséder une carte européenne d’assurance-maladie en cours de validité pour être couverts pour les soins qu’ils y reçoivent. Dès qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse à côté de leurs études, il y a lieu de déterminer la législation à laquelle ils sont soumis, conformément aux règles applicables aux personnes exerçant une activité salariée (art. 11 ss du règlement (CE) 883/2004). Ils sont tenus de souscrire une assurance-maladie lorsqu’ils exercent leur activité en Suisse uniquement”

2.4.   In concreto, l’insorgente, cittadino italiano, al beneficio di un permesso “B” di formazione, valido dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, ha chiesto ed ottenuto l’esonero dall’obbligo assicurativo fino al 31 agosto 2019 (doc. 1 e 2).

Ciò è conforme a quanto già stabilito dal TCA in altri casi analoghi ed alle direttive dell’UFSP (cfr. sentenza 36.2016.110 del 3 ottobre 2017 e 36.2016.70 del 14 novembre 2016).

Con il 1° gennaio 2019 l’insorgente, oltre a continuare la sua formazione presso la __________, ha iniziato un’attività lucrativa in Svizzera. Egli ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale ausiliario e autista dell’esercizio pubblico __________ con un salario orario di fr. 22 all’ora, compresi i festivi e la tredicesima (allegato doc. 6). Nel nuovo permesso “B” valido fino al 31 agosto 2020 figura ora: “Attività autorizzata (15 ore settimanali)” e “formazione” (allegato doc. 8).

Egli, di principio, con l’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera, anche se accessoria, va affiliato nel nostro Paese contro le malattie (principio della “lex loci laboris”).

Infatti l’art. 11 n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.

Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).

Lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).

2.5.   Sono però possibili eccezioni a questo principio.

In effetti, l’allegato XI, per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione) prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra cui le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta dev’essere depositata (lett. aa)entro i tre mesisuccessivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed era già prevista nel regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).

In virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

Sul tema cfr. anche la sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid.6.1 dove applicabile era ancora il Regolamento (CEE) n. 1408/71.

2.6.   In concreto l’insorgente ha iniziato la sua attivit lucrativa accessoria di al massimo 15 ore settimanali il 1° gennaio 2019. Questa circostanza è stata notificata all’Ufficio della migrazione (doc. C4), che dal 1° ottobre 2018 ha modificato il permesso B con l’aggiunta: “attività autorizzata (15 ore settimanali)” (doc. C6). Egli evidenzia di non essere stato informato circa la facoltà di esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza.

A questo proposito l’amministrazione sostiene che l’insorgente avrebbe dovuto far valere il suo diritto di opzione entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa e che l’assicurato doveva essere al corrente di questa circostanza poiché nelle informazioni generali pubblicate in internet figura che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS soggiornanti in Svizzera “unicamente”a scopo di formazione. Dalle informazioni periodiche si può pertanto desumere che, dal momento che uno studente proveniente da uno Stato UE /AELS non beneficia più unicamente di un permesso per sola formazione, di principio sottostà all’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera ed è pertanto tenuto ad affiliarsi all’assicurazione di base (LAMal, doc. XIII).

Inoltre la Cassa afferma di aver ragguagliato tutti gli istituti scolastici ticinesi circa l’esercizio del diritto di opzione in caso di avvio di un’attività lucrativa accessoria. Questi ultimi avrebbero dovuto fornire la corretta informazione all’assicurato che non può di conseguenza far valere la propria buona fede.

È “vero che il diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa e che non può essere fatto valere per atti concludenti” (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2 e sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3). “Tuttavia, la giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l’assicurato sia stato impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la possibilità di esercitare il diritto di opzione” (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2).

In concreto il 20 settembre 2018 la Cassa cantonale ha informato l’insorgente che dalla documentazione prodotta “si evince che lei è studente presso la __________ di __________ ed è in possesso della tessera europea di assicurazione malattia italiana. Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera” (doc. 2).

Nello scritto non figura che in caso di inizio di un’attività lucrativa accessoria allo studio, l’interessato avrebbe di principio dovuto affiliarsi in Svizzera con la facoltà, tuttavia, di far valere, entro tre mesi, il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza.

La stessa Cassa ammette inoltre che il diritto di opzione, a determinate condizioni e provenienti da Paesi ben determinati, per gli studenti al beneficio di un permesso B per formazione con attività autorizzata (15 ore settimanali) non figura neppure nell’informativa annua pubblicata in internet (doc. XIII: “Come già indicato, per quanto concerne gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS, la Cassa non ha inserito indicazioni inerenti il diritto di opzione, poiché ha fornito tutte le informazioni dettagliate riguardanti i differenti obblighi d’assicurazione, rispettivamente le diverse possibilità di esenzione, direttamente agli Istituti scolastici, giacché maggiormente sollecitati da parte degli studenti stessi per l’ottenimento di tutte le informazioni relative ai vari obblighi a cui sono sottoposti durante il loro soggiorno in Svizzera”) e, a differenza di quanto avviene con il permesso G, tale possibilità non è neppure prevista nei formulari per l’ottenimento del permesso B (doc. XIII: “In merito all’integrazione nella richiesta di rilascio del permesso “B” per formazione con attività lucrativa accessoria di un modulo ufficiale per poter svolgere tempestivamente il diritto di opzione, la Cassa non ha adottato questa possibilità e non è nemmeno al corrente se tale opportunità sia tecnicamente adottabile da parte della Sezione della popolazione”).

L’amministrazione si limita a sostenere di aver informato gli istituti scolastici di tale facoltà, senza tuttavia comprovare in alcun modo, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l’insorgente, il quale contesta di aver mai ottenuto indicazioni al proposito dalla __________, allegando la documentazione ricevuta dall’istituto (cfr. doc. V/B), fosse poi stato concretamente messo al corrente di questo suo diritto. Del resto, come fa giustamente osservare l’assicurato, se lo avesse saputo, non avrebbe avuto alcun motivo per non optare immediatamente in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, ritenuto che aveva subito inoltrato la “richiesta di non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie”.

Sulla base dello scritto del 20 settembre 2018 della Cassa (“Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera”), della notifica tempestiva dell’inizio dell’attività lucrativa accessoria all’Ufficio della migrazione (doc. C4) e dell’assenza di qualsiasi indicazione circa la possibilità per gli studenti in possesso di un permesso B per formazione, a determinate condizioni, di poter optare in favore del sistema sanitario italiano entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa accessoria, il ricorrente poteva ritenere di non dover nuovamente chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo con l’inizio di un’attività accessoria alla formazione, avendo già inoltrato specifica domanda e, pur non trattandosi del medesimo istituto giuridico, avendo ottenuto l’esonero quale studente in formazione. Ciò vale a maggior ragione in un ambito particolare e complesso quale l’applicazione del diritto internazionale in ambito di assicurazioni sociali. Il ricorrente, cittadino comune, a digiuno di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali, che ha chiesto ed ottenuto l’esonero in quanto studente, andava infatti informato adeguatamente che in caso di inizio di attività accessoria accanto alla sua formazione, avrebbe potuto optare per il sistema sanitario del suo Paese di residenza entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa ed avrebbe così dovuto inoltrare un’ulteriore richiesta (cfr., circa la complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento all’assicurazione malattie anche la DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliero italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]; cfr. anche la sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 relativa alla buona fede riconosciuta ad un assicurato per delle cure dentarie effettuate all’estero).

In concreto non è stata data alcuna spiegazione in merito alla natura e alle modalità del diritto di opzione (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2) e già con la richiesta di non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie del 12 settembre 2018 era chiaro che il ricorrente non intendeva essere affiliato all’assicurazione svizzera (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2). Egli del resto era stato esonerato fino al 31 agosto 2019 senza alcuna condizione (cfr. doc. 2).

Occorre pertanto ritenere che l’insorgente non è stato sufficientemente informato né sul suo obbligo di affiliazione in Svizzera in caso di inizio di un’attività lucrativa accessoria nel nostro Paese (anche se di soli 15 ore a settimana) accanto alla sua formazione, né, soprattutto, sul suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale del suo Paese di residenza.

All’assicurato dovrebbe essere data a posteriori la possibilità di esercitare il suo diritto di opzione. Tuttavia vista la sua chiara volontà di optare in favore del sistema sanitario italiano, volontà suffragata dalla produzione della tessera sanitaria italiana, si può rinunciare a rinviare la causa per consentirgli di esercitare il suo diritto (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3).

Ne segue che in riforma della decisione su reclamo impugnata al ricorrente “va riconosciuta l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria malattia in Svizzera” a partire dal 1° gennaio 2019 (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3) e fino al 31 agosto 2020 (data di scadenza del permesso B per formazione e attività autorizzata [15 ore settimanali]), riservate eventuali modifiche del suo statuto precedenti la data di scadenza del permesso.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.36.2019.113

cs

Lugano

27 aprile 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 18 ottobre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,in fatto

in diritto

2.2.   Secondo l'art. 3 LAMal:

"1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."

Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.

In concreto, trattandosi di una fattispecie che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso deve essere deciso non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).

A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

In concreto l’inizio dell’obbligo assicurativo in Svizzera è stato fissato al 1° gennaio 2019. Al caso di specie si applica di conseguenza il Regolamento (CE)

n. 883/2004 nella versione aggiornata.

Per l’art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

Ai sensi dell’art. 11 n. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 “ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata” (cfr. RS 0.831.109.268.1).

Secondo l’art. 11 n. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004:

"Fatti salvi gli articoli 12–16:

a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.”

(cfr. RS 0.831.109.268.1)

2.3.   Come stabilito con sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016, un assicurato, cittadino di uno Stato membro dell’UE, in soggiorno di formazione in Svizzera, senza attività lucrativa alcuna, detentore della tessera europea di assicurazione malattia e che giunge nel nostro Paese da solo, va, di regola, esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera fintanto che studia e non svolge alcuna attività lucrativa.

In quell’occasione il TCA aveva interpellato l’UFSP, che aveva affermato (cfr. consid. 1.14 della sentenza 36.2016.70 del 14 novembre 2016):

"(…)

Innanzitutto La informiamo che gli studenti provenienti da uno dei 28 Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein o Norvegia e che sono in possesso di una tessera europea di assicurazione malattia non sottostanno all’obbligo assicurativo in Svizzera. L’articolo 2 capoverso 4 OAMal non viene applicato in questo caso. Non è quindi necessario esaminare se l’assicurazione di questi paesi è equivalente. La presentazione della tessera comprova automaticamente l’equivalenza con l’assicurazione per le cure medico-sanitarie svizzere. (…)”

Nell’allegata (dall’UFSP) risposta del 16 maggio 2007 del Consiglio federale ad un’interpellanza 07.3167 del 22 marzo 2007 della Consigliera agli Stati socialista Gisèle Ory figurava:

"(…) Di regola gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS possono rimanere assicurati presso l’assicurazione sociale del loro Paese d’origine e durante il loro soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni e alle cure mediche ai sensi della legge svizzera sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

Gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che non hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni, e gli studenti provenienti da Stati terzi hanno l’obbligo di assicurarsi in Svizzera contro le malattie se il loro permesso di dimora è valevole almeno tre mesi (art. 1 cpv. 2 lett. e ed f dell’ordinanza sull’assicurazione malattie; RS 832.102). Se sono affiliati a un’assicurazione privata possono essere esentati dall’obbligo d’assicurazione, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 4 OAMal). (…)

1. In genere gli studenti provenienti dallo spazio europeo dispongono di una sufficiente copertura assicurativa, dato che di regola possono rimanere assicurati presso l’assicurazione malattia sociale del loro Paese d’origine. Il Consiglio federale non ritiene pertanto vi sia necessità d’intervenire in questo ambito.” (consid. 1.14 dellasentenza36.2016.70 del 14 novembre 2016)

Anche l’Istituzione comune LAMal, sempre nell’ambito della sentenza36.2016.70 del 14 novembre 2016 (consid. 1.13),aveva affermato che:

"(…) Partiamo dal presupposto che la studentessa in questione risiede in Svizzera solo a titolo provvisorio. Per studenti con permesso di soggiorno temporaneo per la Svizzera non si pone la domanda dell’equivalenza della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal. Questi studenti sono soggetti all’assicurazione nello stato di dimora (EU/AELS). Durante un soggiorno temporaneo in Svizzera sono coperti dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). La Tessera garantisce le cure medico-sanitarie in Svizzera, alla pari degli assicurati LAMAL svizzeri.

L’equivalenza sarebbe solamente da esaminare se la persona ha un’assicurazione privata o è assicurata in uno stato non EU/EFTA.”

Va ancora evidenziato che nella lettera circolare del 16 dicembre 2016 all’attenzione degli assicuratori LAMal, dei loro riassicuratori e dell’istituzione LAMal, in francese, a pag. 7, figura:

"(…)

6.3 étudiants issus d’un état de l’UE/AELE

Les étudiants qui sont issus d’un état de l’UE/AELE ne transfèrent pas leur domicile en Suisse et sont assurés dans leur pays d’origine via le régime légal d’assurance-maladie. Ils ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse, mais doivent simplement posséder une carte européenne d’assurance-maladie en cours de validité pour être couverts pour les soins qu’ils y reçoivent. Dès qu’ils exercent une activité lucrative en Suisse à côté de leurs études, il y a lieu de déterminer la législation à laquelle ils sont soumis, conformément aux règles applicables aux personnes exerçant une activité salariée (art. 11 ss du règlement (CE) 883/2004). Ils sont tenus de souscrire une assurance-maladie lorsqu’ils exercent leur activité en Suisse uniquement”

2.4.   In concreto, l’insorgente, cittadino italiano, al beneficio di un permesso “B” di formazione, valido dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, ha chiesto ed ottenuto l’esonero dall’obbligo assicurativo fino al 31 agosto 2019 (doc. 1 e 2).

Ciò è conforme a quanto già stabilito dal TCA in altri casi analoghi ed alle direttive dell’UFSP (cfr. sentenza 36.2016.110 del 3 ottobre 2017 e 36.2016.70 del 14 novembre 2016).

Con il 1° gennaio 2019 l’insorgente, oltre a continuare la sua formazione presso la __________, ha iniziato un’attività lucrativa in Svizzera. Egli ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale ausiliario e autista dell’esercizio pubblico __________ con un salario orario di fr. 22 all’ora, compresi i festivi e la tredicesima (allegato doc. 6). Nel nuovo permesso “B” valido fino al 31 agosto 2020 figura ora: “Attività autorizzata (15 ore settimanali)” e “formazione” (allegato doc. 8).

Egli, di principio, con l’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera, anche se accessoria, va affiliato nel nostro Paese contro le malattie (principio della “lex loci laboris”).

Infatti l’art. 11 n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 n. 2 a 16, dichiarando di principio determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.

Fatti salvi gli articoli 12-16, di norma, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192, consid. 3.1).

Lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 11 n. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004; DTF 142 V 192 consid. 3.1; cfr. anche DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti).

2.5.   Sono però possibili eccezioni a questo principio.

In effetti, l’allegato XI, per quanto concerne la Svizzera, al n. 3 (assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione) prevede alla lettera b che le persone di cui alla lettera a), tra cui le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento, possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo. Detta richiesta dev’essere depositata (lett. aa)entro i tre mesisuccessivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione e (lett. bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 142 V 192, consid. 3.2) ed era già prevista nel regolamento (CEE) n. 1408/71 (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344).

In virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3).

Sul tema cfr. anche la sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid.6.1 dove applicabile era ancora il Regolamento (CEE) n. 1408/71.

2.6.   In concreto l’insorgente ha iniziato la sua attivit lucrativa accessoria di al massimo 15 ore settimanali il 1° gennaio 2019. Questa circostanza è stata notificata all’Ufficio della migrazione (doc. C4), che dal 1° ottobre 2018 ha modificato il permesso B con l’aggiunta: “attività autorizzata (15 ore settimanali)” (doc. C6). Egli evidenzia di non essere stato informato circa la facoltà di esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza.

A questo proposito l’amministrazione sostiene che l’insorgente avrebbe dovuto far valere il suo diritto di opzione entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa e che l’assicurato doveva essere al corrente di questa circostanza poiché nelle informazioni generali pubblicate in internet figura che non sono soggetti all’obbligo di assicurazione gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS soggiornanti in Svizzera “unicamente”a scopo di formazione. Dalle informazioni periodiche si può pertanto desumere che, dal momento che uno studente proveniente da uno Stato UE /AELS non beneficia più unicamente di un permesso per sola formazione, di principio sottostà all’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera ed è pertanto tenuto ad affiliarsi all’assicurazione di base (LAMal, doc. XIII).

Inoltre la Cassa afferma di aver ragguagliato tutti gli istituti scolastici ticinesi circa l’esercizio del diritto di opzione in caso di avvio di un’attività lucrativa accessoria. Questi ultimi avrebbero dovuto fornire la corretta informazione all’assicurato che non può di conseguenza far valere la propria buona fede.

È “vero che il diritto di opzione deve essere di regola esercitato entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa e che non può essere fatto valere per atti concludenti” (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2 e sentenza 9C_801/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3). “Tuttavia, la giurisprudenza ha anche ammesso che qualora l’assicurato sia stato impossibilitato a esercitare il suo diritto di opzione, per carenza di informazione, deve essergli riconosciuto, anche dopo il termine di 3 mesi, la possibilità di esercitare il diritto di opzione” (sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.2).

In concreto il 20 settembre 2018 la Cassa cantonale ha informato l’insorgente che dalla documentazione prodotta “si evince che lei è studente presso la __________ di __________ ed è in possesso della tessera europea di assicurazione malattia italiana. Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera” (doc. 2).

Nello scritto non figura che in caso di inizio di un’attività lucrativa accessoria allo studio, l’interessato avrebbe di principio dovuto affiliarsi in Svizzera con la facoltà, tuttavia, di far valere, entro tre mesi, il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario del Paese di residenza.

La stessa Cassa ammette inoltre che il diritto di opzione, a determinate condizioni e provenienti da Paesi ben determinati, per gli studenti al beneficio di un permesso B per formazione con attività autorizzata (15 ore settimanali) non figura neppure nell’informativa annua pubblicata in internet (doc. XIII: “Come già indicato, per quanto concerne gli studenti provenienti da uno Stato UE/AELS, la Cassa non ha inserito indicazioni inerenti il diritto di opzione, poiché ha fornito tutte le informazioni dettagliate riguardanti i differenti obblighi d’assicurazione, rispettivamente le diverse possibilità di esenzione, direttamente agli Istituti scolastici, giacché maggiormente sollecitati da parte degli studenti stessi per l’ottenimento di tutte le informazioni relative ai vari obblighi a cui sono sottoposti durante il loro soggiorno in Svizzera”) e, a differenza di quanto avviene con il permesso G, tale possibilità non è neppure prevista nei formulari per l’ottenimento del permesso B (doc. XIII: “In merito all’integrazione nella richiesta di rilascio del permesso “B” per formazione con attività lucrativa accessoria di un modulo ufficiale per poter svolgere tempestivamente il diritto di opzione, la Cassa non ha adottato questa possibilità e non è nemmeno al corrente se tale opportunità sia tecnicamente adottabile da parte della Sezione della popolazione”).

L’amministrazione si limita a sostenere di aver informato gli istituti scolastici di tale facoltà, senza tuttavia comprovare in alcun modo, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che l’insorgente, il quale contesta di aver mai ottenuto indicazioni al proposito dalla __________, allegando la documentazione ricevuta dall’istituto (cfr. doc. V/B), fosse poi stato concretamente messo al corrente di questo suo diritto. Del resto, come fa giustamente osservare l’assicurato, se lo avesse saputo, non avrebbe avuto alcun motivo per non optare immediatamente in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, ritenuto che aveva subito inoltrato la “richiesta di non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie”.

Sulla base dello scritto del 20 settembre 2018 della Cassa (“Visto quanto precede, confermiamo che lei sino al 31 agosto 2019 data di scadenza del suo permesso di dimora, non sottostà all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera”), della notifica tempestiva dell’inizio dell’attività lucrativa accessoria all’Ufficio della migrazione (doc. C4) e dell’assenza di qualsiasi indicazione circa la possibilità per gli studenti in possesso di un permesso B per formazione, a determinate condizioni, di poter optare in favore del sistema sanitario italiano entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa accessoria, il ricorrente poteva ritenere di non dover nuovamente chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo con l’inizio di un’attività accessoria alla formazione, avendo già inoltrato specifica domanda e, pur non trattandosi del medesimo istituto giuridico, avendo ottenuto l’esonero quale studente in formazione. Ciò vale a maggior ragione in un ambito particolare e complesso quale l’applicazione del diritto internazionale in ambito di assicurazioni sociali. Il ricorrente, cittadino comune, a digiuno di conoscenze in ambito di assicurazioni sociali, che ha chiesto ed ottenuto l’esonero in quanto studente, andava infatti informato adeguatamente che in caso di inizio di attività accessoria accanto alla sua formazione, avrebbe potuto optare per il sistema sanitario del suo Paese di residenza entro tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa ed avrebbe così dovuto inoltrare un’ulteriore richiesta (cfr., circa la complessità del diritto internazionale in materia di assoggettamento all’assicurazione malattie anche la DTF 136 V 295, dove il TF ha stabilito che in mancanza della prova della notifica [o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale] dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente [frontaliero italiano] poteva validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal [consid. 5.8-5.10]; cfr. anche la sentenza 9C_97/2009 del 14 ottobre 2009 relativa alla buona fede riconosciuta ad un assicurato per delle cure dentarie effettuate all’estero).

In concreto non è stata data alcuna spiegazione in merito alla natura e alle modalità del diritto di opzione (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2) e già con la richiesta di non assoggettamento / esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie del 12 settembre 2018 era chiaro che il ricorrente non intendeva essere affiliato all’assicurazione svizzera (cfr. anche sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.2). Egli del resto era stato esonerato fino al 31 agosto 2019 senza alcuna condizione (cfr. doc. 2).

Occorre pertanto ritenere che l’insorgente non è stato sufficientemente informato né sul suo obbligo di affiliazione in Svizzera in caso di inizio di un’attività lucrativa accessoria nel nostro Paese (anche se di soli 15 ore a settimana) accanto alla sua formazione, né, soprattutto, sul suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale del suo Paese di residenza.

All’assicurato dovrebbe essere data a posteriori la possibilità di esercitare il suo diritto di opzione. Tuttavia vista la sua chiara volontà di optare in favore del sistema sanitario italiano, volontà suffragata dalla produzione della tessera sanitaria italiana, si può rinunciare a rinviare la causa per consentirgli di esercitare il suo diritto (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3).

Ne segue che in riforma della decisione su reclamo impugnata al ricorrente “va riconosciuta l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria malattia in Svizzera” a partire dal 1° gennaio 2019 (cfr. sentenza 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020, consid. 6.3) e fino al 31 agosto 2020 (data di scadenza del permesso B per formazione e attività autorizzata [15 ore settimanali]), riservate eventuali modifiche del suo statuto precedenti la data di scadenza del permesso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti