Erwägungen (1 Absätze)
E. 32 cpv. 1 LAMal).
Una prestazione è efficace quando ci si può oggettivamente attendere il risultato terapeutico voluto dal trattamento della malattia, ossia leliminazione dellaffezione somatica o psichica (DTF 128 V 165 consid. 5c/aa; RAMI 2000 n. KV 132 pag. 281 consid. 2b). La questione dellappropriatezzadella prestazione si apprezza in funzione del beneficio diagnostico o terapeutico dellapplicazione nel caso particolare, tenendo conto dei rischi e dello scopo terapeutico (DTF 127 V 146 consid. 5). Lappropriatezzarileva di regola da criteri medici ed è strettamente legata alla questione dellindicazione medica; quando lindicazione medica è chiaramente stabilita, il carattere appropriato della prestazione lo è ugualmente (DTF 125 V 99 consid. 4a). Il criterio delleconomicità concerne il rapporto tra i costi e il beneficio della misura, quando nel caso concreto differenti forme e o metodi di trattamento efficaci e appropriati entrano in linea di conto per combattere la malattia (DTF 127 V 146 consid. 5).
2.2. Conformemente allart. 52 cpv. 1 lett. b LAMal (in relazione con lart. 34 OAMal), lUfficio federale, dopo aver sentito le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6, appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con lindicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere anche i prodotti generici a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i preparati originali.
Per lart. 73 OAMal lammissione in un elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità e le indicazioni mediche.
Queste limitazioni sono degli strumenti di controllo delleconomicità e non una forma di razionalizzazione delle prestazioni (RAMI 2001, KV 158 pag. 158 consid.2d). Hanno inoltre come scopo di escludere o limitare la possibilità di utilizzare abusivamente medicamenti dellelenco delle specialità (DTF 129 V 42 consid. 5.2 in fine; RAMI 2004 KV 272 p. 113 consid. 3.3.1; cfr. anche DTF 128 V 167 consid. 5c/bb/bbb).
Tra le disposizioni desecuzione emanate dal Consiglio federale agli art. 64a e seguenti OAMal, rispettivamente dal Dipartimento (sulla base dellart. 75 OAMal), agli art. 30 segg. OPre, lart. 65 cpv. 1 OAMal prevede che un medicamento può essere ammesso nellelenco delle specialità se è stato validamente omologato dallIstituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
Per lart. 1 cpv. 1 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer, RS 812.21), la legge, nellintento di tutelare la salute delle persone e degli animali, si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci.
Chi chiede lomologazione di un medicamento o di un procedimento è tenuto ad attestare che il medicamento o il procedimento è di elevato valore qualitativo, sicuro ed efficace (art. 10 cpv. 1 lett. a LATer nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019). Un medicamento non sarà autorizzato se emerge dalla documentazione che presenta un rapporto beneficio-rischio negativo al momento dellutilizzo al quale è destinato, se non ha lefficacia terapeutica voluta o se questa non è sufficientemente provata, o ancora se la sua composizione non corrisponde a quella indicata (Messaggio del 1° marzo 1999, FF 1999 3151 seg.).
Per lart. 11 cpv. 1 LATer, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019, la domanda di omologazione deve contenere tutti i dati e i documenti necessari alla valutazione, in particolare la designazione del medicamento (lett. a), il nome del fabbricante e del distributore (lett. b) e il metodo di fabbricazione, la composizione, la qualità e la conservabilità del medicamento (lett. c).
Ai sensi dellart. 11 cpv. 2 lett. a LATer nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019, per lomologazione dei medicamenti con menzione dellindicazione, occorre inoltre fornire i seguenti dati e documenti: 1. I risultati degli esami fisici, chimici, galenici e biologici o microbiologici; 2. I risultati degli esami farmacologici, tossicologici e clinici, compresi tutti i risultati riguardanti gli esami compiuti in gruppi particolari dalla popolazione; 3. Le proprietà terapeutiche e gli effetti indesiderati; 4. La caratterizzazione del prodotto, le informazioni relative al medicamento e le modalità di dispensazione e duso; 5. Una valutazione dei rischi e, se necessario, un piano di rilevamento, analisi e prevenzione sistematici dei rischi (piano di farmacovigilanza), 6. Il piano dindagine pediatrica ai sensi dellarticolo 54a.
Tra le esigenze relative allinformazione professionale sul medicamento destinata alle persone autorizzate alla prescrizione, alla dispensazione o allutilizzazione di medicamenti per uso umano (art. 13 dellOrdinanza dellIstituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per lomologazione di medicamenti; Ordinanza per lomologazione di medicamenti, OOMed, RS 812.212.22), il richiedente deve menzionare, tra i requisiti, le indicazioni e le possibilità dimpiego del medicamento (art. 3 punto 4 dellallegato 4 allOOMed).
Linformazione professionale è di principio pubblicata nel compendio svizzero dei medicamenti (cfr. DTF 130 V 532, consid. 3.2.1).
La procedura domologazione da parte di Swissmedic è retta dallOrdinanza sui medicamenti del 21 settembre 2018 (OM, RS 812.212.21).
2.3. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in DTF 130 V 532, ha evidenziato come dal sistema di ammissione nellelenco delle specialità la limitazione operata dallUfficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS; in seguito trasferita allUfficio federale della sanità pubblica: UFSP) in merito alle indicazioni mediche (art. 73 OAMal), può riferirsi soltanto alle indicazioni terapeutiche per le quali Swissmedic ha autorizzato la commercializzazione del prodotto (consid. 3.2, 3.3 e 5.2). Di principio un medicamento figurante nellelenco delle specialità può essere preso a carico dellassicurazione malattia sociale soltanto se è stato prescritto per delle indicazioni mediche conformi a quelle approvate da Swissmedic. Risulta in effetti dal sistema dammissione dei medicamenti nellelenco delle specialità che lesame dellUFAS (ora UFSP) e della Commissione federale dei medicamenti a proposito dellefficacia, dellappropriatezza e delleconomicità di un medicamento si riferisce unicamente alle indicazioni terapeutiche esaminate e approvate da Swissmedic (consid. 3.2 e 3.3). Un medicamento figurante nellelenco delle specialità, utilizzato al di fuori delletichetta per altre indicazioni rispetto a quelle autorizzate da Swissmedic e alle quali fa riferimento listruzione destinata agli specialisti, non è, di regola, assunto dallassicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie.
Lelenco delle specialità ha un carattere esaustivo e vincolante (DTF 130 V 532 consid. 3.4; cfr. anche DTF 128 V 161, consid. 3b/bb). Da una parte i costi dei medicamenti che non sono menzionati nellelenco non devono di regola essere assunti dallassicuratore (DTF 130 V 532 consid. 3.4, RAMI 2004 KV 272 pag. 112 consid. 3.2.1; SVR 2004 KV n. 9 pag. 30 consid. 4.2), daltra parte per quanto concerne il sistema delle liste dedotto dallart. 34 cpv. 1 LAMal, lelenco delle specialità contiene unenumerazione esaustiva delle differenti posizioni (DTF 130 V 532 consid. 3.4). Ne discende che un medicamento utilizzato per altre indicazioni oltre a quelle previste nellelenco delle specialità deve essere considerato un medicamento fuori lista e non è pertanto soggetto allobbligo di rimborso previsto dallassicurazione obbligatoria (DTF 130 V 532 consid 3.4).
In DTF 131 V 349 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha dovuto giudicare un caso di assunzione dei costi per un medicinale menzionato senza limitazioni nellelenco delle specialità e dispensato con un dosaggio superiore a quello autorizzato da Swissmedic.
LAlta Corte ha precisato che dal profilo dellammissione e quindi anche dellinserimento nellelenco delle specialità, lindicazione medica e il dosaggio di un medicinale sono strettamente e indissolubilmente legati tra loro. Lutilizzo del medicinale per indicazioni mediche non approvate da Swissmedic e/o in un dosaggio superiore non è atto, salvo eccezioni, a giustificare un obbligo di assunzione a carico dellassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
In DTF 136 V 395 il TF ha stabilito come il fatto che un medicinale (in concreto: Myozyme) sia stato autorizzato come farmaco orfano secondo la legislazione sugli agenti terapeutici non significa automaticamente che il suo impiego abbia una utilità terapeutica elevata poiché l'autorizzazione giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. f LATer non la richiede (consid. 5.3).
L'esistenza di una utilità terapeutica elevata - quale condizione per una presa a carico dei costi fuori dall'elenco delle specialità (consid. 5.1 e 5.2) - va valutata in generale come pure nel singolo caso di specie (consid. 6.4 e 6.5); in casu essa è stata negata in mancanza della prova di studi clinici e nel caso concreto (consid. 6.6-6.10).
Se anche fosse dimostrata una utilità terapeutica elevata, un obbligo di prestazione andrebbe negato per ragioni di economicità, vale a dire per difetto di un rapporto ragionevole tra costi e benefici (consid. 7). Ai consid. 7.7 e seguenti il TF ha enumerato i criteri applicabili per determinare questo rapporto, le esigenze di generalizzabilità di questi criteri e la loro applicazione anche ai casi di malattie genetiche rare.
La citata giurisprudenza è stata confermata in DTF 139 V 375 (cfr. anche sentenza 9C_572/2013 del 27 novembre 2013, consid. 2).
2.4.Il 1° marzo 2011 sono entrati in vigore gli art. 71a e 71b OAMal che hanno in sostanza codificato la giurisprudenza in merito allassunzionedei costi di un medicamento ammesso nellelenco delle specialità che non rientra nellinformazione professionale approvata o nella limitazione (art. 71a OAMal), rispettivamente lassunzione dei costi di un medicamento non ammesso nellelenco delle specialità (art. 71b OAMal).
Ai sensi dellart. 71a OAMal:
"1Lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento ammesso nellelenco delle specialità per un impiego che non rientra nellinformazione professionale approvata dallIstituto o nella limitazione stabilita nellelenco delle specialità secondo larticolo 73 se:
a. limpiego del medicamento costituisce un presupposto indispensabile per lesecuzione di unaltra prestazione assunta dallassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tale prestazione è chiaramente predominante;
oppure
b. limpiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che può avere esito letale per lassicurato o può provocare danni gravi e cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è disponibile.
2Lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia speciale dellassicuratore e previa consultazione del medico di fiducia.
3I costi assunti devono essere proporzionati al beneficio terapeutico. Lassicuratore stabilisce limporto della rimunerazione. Il prezzo iscritto nellelenco delle specialità è considerato il prezzo massimo.
Per lart. 71b OAMal:
"1Lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per luso omologato dallIstituto, non ammesso nellelenco delle specialità, per un impiego che rientra o non rientra nellinformazione professionale se sono adempiute le condizioni di cui allarticolo 71acapoverso 1 lettera a o b.
2Essa assume i costi di un medicamento non omologato dallIstituto, che devessere importato secondo la legge sugli agenti terapeutici, se le condizioni di cui allarticolo 71acapoverso 1 lettera a o b sono adempiute e il medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un sistema di omologazione equivalente riconosciuto dallIstituto.
3Lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia speciale dellassicuratore e previa consultazione del medico di fiducia.
4I costi assunti devono essere proporzionati al beneficio terapeutico. Lassicuratore stabilisce limporto della rimunerazione.
Il 1° marzo 2017 è entrata in vigore una modifica degli art. 71a e seguenti OAMal.
Per lart. 71a cpv. 2 OAMal lassicuratore stabilisce limporto della rimunerazione dintesa con il titolare dellomologazione. Il prezzo da rimunerare deve essere inferiore al prezzo massimo iscritto nellelenco delle specialità.
Lart. 71b OAMal (assunzione dei costi di un medicamento omologato dallIstituto non ammesso nellelenco delle specialità) prevede al cpv. 1 che lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per luso omologato dallIstituto, non ammesso nellelenco delle specialità, per un impiego che rientra o non rientra nellinformazione professionale se sono adempiute le condizioni di cui allarticolo 71a capoverso 1 lettera a o b. Per il cpv. 2 lassicuratore stabilisce limporto della remunerazione dintesa con il titolare dellomologazione.
Secondo lart. 71c OAMal (assunzione dei costi di un medicamento importato non omologato dallIstituto) il cpv. 1 prevede che lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per luso non omologato dallIstituto, che può essere importato secondo la legge sugli agenti terapeutici, se le condizioni di cui allarticolo 71a capoverso 1 lettera a o b sono adempiute e il medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un sistema di omologazione riconosciuto equivalente dallistituto.
Secondo il cpv. 2 lassicuratore rimunera i costi a cui il medicamento è importato dallestero. Il fornitore di prestazioni sceglie il Paese dimportazione del medicamento prestando attenzione ai costi.
Secondo lart. 71d OAMal (disposizioni comuni) lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia speciale dellassicuratore e previa consultazione del medico di fiducia (cpv. 1). Lassicuratore verifica se i costi assunti dallassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono proporzionate al beneficio (cpv. 2). Se le domanda di garanzia di assunzione dei costi è completa, lassicuratore decide in merito entro due settimane (cpv. 3). Il fornitore di prestazioni addebita allassicuratore i costi effettivi. Per i medicamenti di cui allarticolo 71a è addebitato il prezzo massimo figurante nellelenco delle specialità, mentre per i medicamenti di cui agli articoli 71b e 71c il prezzo al quale il fornitore di prestazioni ha acquistato il medicamento, maggiorato dalla parte propria alla distribuzione di cui allarticolo 67 capoverso 1quater e dallimposta sul valore aggiunto.
Il Consiglio federale ha così commentato le modifiche (cfr. www.admin.ch, comunicato stampa del 6 luglio 2016 nuove modalità per il riesame dei prezzi dei medicamenti):
"( ) Il Consiglio federale intende adeguare anche le disposizioni che concernono il rimborso nel singolo caso. Finora erano disciplinate le condizioni alle quali un medicamento poteva essere rimborsato dallAOMS se non era iscritto nellelenco delle specialità (ES), non era destinato al trattamento di una determinata malattia o non poteva essere omologato da Swissmedic (cosiddetti off-limitation-use oppure off-label-use). In questi casi un rimborso è possibile se non è disponibile un altro trattamento omologato efficace e se la malattia può avere esito letale o può provocare danni gravi e cronici alla salute. Per ogni medicamento in questione il medico curante deve presentare una domanda di garanzia di assunzione dei costi allassicuratore malattie, che decide dopo essersi consultato con il medico di fiducia. Dora in poi questa decisione dovrà essere presa entro due settimane. Lassicuratore malattie continuerà a decidere il prezzo al quale il medicamento sarà rimborsato, ma in futuro rimborserà al massimo soltanto il 90 per cento del prezzo figurante nellES. Per i medicamenti importati sarà rimborsato il prezzo effettivo. Unaltra novità è costituita dal disciplinamento più chiaro dellobbligo delle industrie farmaceutiche di partecipare al processo di fissazione dei prezzi.
Gli adeguamenti fanno parte dellattuazione del Programma nazionale malattie rare che, sotto legida dellUfficio federale della sanità pubblica (UFSP), intende garantire cure mediche di qualità alle persone che ne sono affette.