opencaselaw.ch

36.2019.1

Richiesta di cancellazione di precetti esecutivi, contestazione della procedura di pignoramento e di incanto e domanda di risarcimento. Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile e per incompetenza per materia del Tribunale

Ticino · 2019-01-03 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 A scanso di equivoci va precisato che le esecuzioni estinte per pagamento, come quella in rassegna, continuano a essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal pagamento (art 8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal procedente (v. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477 consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è ciò per precisa volontà del legislatore (FF 1991 III 23, DTF 128 III 336; sentenza del Tribunale federale del 21 luglio 1999 pubblicata in BISchK 2000, pag. 89, citata nella Circolare n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare n. 32/2005 sull’estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione [art. 8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell’Alta Vigilanza in materia di esecuzione e fallimento [estratto dal registro delle esecuzioni 2016] ad n. 7). Le sentenze citate dal primo giudice (DTF 141 III 68 segg.; 140 III 41 segg.) non giustificano una conclusione diversa. La prima precisa che una decisione giudiziale impedisce la comunicazione a terzi solo se accerta il carattere ingiustificato dell’esecuzione sin dall’inizio (DTF 141 III 75 consid. 2.6.1.1), ovvero se essa verte su un credito inesistente o estinto (anche per pagamento) già al momento del suo avvio; la seconda menziona incidentalmente il fatto che la decisione fondata sull’art. 85 LEF può giustificare la cessazione della comunicazione dell’esecuzione a terzi a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF (DTF 140 III 44 consid. 3.2.3), senza però precisarne le condizioni, che per invalsa giurisprudenza comprendono l’esigenza per cui l’esecuzione sia stata ingiustificata al momento della sua introduzione (DTF 125 III 336 consid. 3 con rinvii e 125 III 153 consid. 2/d), in altre parole che sia <<avvenuta indebitamente>> (v. FF 1991 III 23 […]). Un pagamento effettuato in corso di procedura conferma invece che l’esecuzione non era indebita (fatta salva una successiva azione di ripetizione dell’indebito esercitata con successo, che nella misura in cui accerta l’inesistenza o l’inesigibilità del credito posto in esecuzione legittima una limitazione dell’informazione in virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF). Oltre che irricevibile l’istanza si rivela dunque anche infondata nel merito. (…)” (sottolineatura del redattore), lo stesso concetto è stato espresso nella recente sentenza 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 della prima Camera civile del Tribunale d’appello che al consid.

E. 8 ha affermato: " (…) Sia come sia, la gestione del registro delle esecuzioni, inclusa la comunicazione di informazioni a terzi giusta l'art. 8 a LEF, rientra nell'esclusiva competenza del­l'Ufficio di esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure ove questi sia adito con un'azione di inesistenza del credito posto in esecuzione (sentenza del Tribunale federale 4A_440/2014 consid. 4.2, in: RSPC 2015 pag. 179). La richiesta di cancellazione di un'esecuzione – ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8 a cpv. 3 LEF – dev'essere diretta perciò all'Ufficio di esecuzione, il quale deciderà se sono date le condizioni per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8 a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se essa risulta ingiustificata sin dall'inizio in modo indiscutibile da una decisione giudiziale (per esempio di disconoscimento o di inesistenza di debito). La decisione dell'Uffi­cio potrà poi essere impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017 pag. 864; II CCA, sentenza inc. 12.2015.208 del 7 feb­braio 2017 consid. 11)”, alla stessa conclusione è giunto, in ambito amministrativo, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, in una sentenza VB.2016.00387 del 6 dicembre 2016, al consid. 1.2, di conseguenza questo Tribunale non è competente per ordinare all’Ufficiale dell’UE di __________ di procedere alla cancellazione immediata dei precetti in esame (cfr. anche sentenza dell’8 novembre 2006, pubblicata in BISchK 2008, a pag. 16, citata da Eric Muster, in BISchK 2014, pag. 161-178, “ Les renseignements (articles 8a LP)” ; Elisabeth Escher e Marco Levante, in: BISchK 2016, pag. 136-145: “ Aus der bundesrechtlicher Rechtsprechung zum Einsichtsrecht nach Art. 8a SchKG ”), questo Tribunale non è neppure competente per decidere in merito alla correttezza dell’asserita procedura di pignoramento, rispettivamente d’incanto previsto, secondo la ricorrente, il prossimo 14 gennaio 2019, infatti per l’art. 17 cpv. 1 LEF salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. Il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF), l’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF, nel Canton Ticino, è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 10 cpv. 4 LALEF), a cui va trasmesso il presente atto per competenza conformemente all’art. 4 cpv. 1 della Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) secondo cui l’Autorità cantonale incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente, in conclusione il “ ricorso ” del 2 gennaio 2019 si rivela irricevibile in assenza di una decisione impugnabile, rispettivamente in seguito ad incompetenza per materia di questo Tribunale, copia degli atti vanno trasmessi all’assicuratore per l’emanazione di una decisione formale in merito alla richiesta di risarcimento danni conformemente agli art. 78a LAMal e 78 LPGA, mentre gli atti in originale sono trasmessi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per competenza in merito alla contestazione della procedura di pignoramento e d’incanto,

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                Il segretario Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.36.2019.1

cs

Lugano

3 gennaio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2019 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,in fatto ed in diritto che

per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso,

giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati),

il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati),

il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid.4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),

dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto latrattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale),

nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbiamanifestamenteoltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio eramanifestamentesuperfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicatainRAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1),

nel caso di specie l’interessata non fa valere una denegata o ritardata giustizia dell’assicuratore, rilevando al contrario che dopo aver interposto opposizione alle decisioni dell’assicuratore, il medesimo spedisce “le solite lettere standard dove respingono le opposizioni senza neanche rispondere alle domande specifiche che vengono fatte per ogni caso (…)”,

neppure vi è traccia di una decisione impugnabile, presupposto per inoltrare ricorso al TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA), l’insorgente limitandosi a chiedere un risarcimento danni all’assicuratore, rispettivamente a domandare la cancellazione dei precetti esecutivi e del pignoramento all’origine dell’incanto che l’assicurata sostiene essere previsto per il 14 gennaio 2019,

per quanto concerne la richiesta di un risarcimento danni, l’incarto deve essere trasmesso all’assicuratore per l’emanazione di una decisione conformemente agli art. 78a LAMal e 78 LPGA,

circa la richiesta di cancellazione dei precetti esecutivi, come stabilito dalla recente sentenza 30.2018.31 del 20 dicembre 2018, per i motivi che seguono questo TCA non è competente per imporre la loro cancellazione all’UE,

alla stessa conclusione è giunto, in ambito amministrativo, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, in una sentenza VB.2016.00387 del 6 dicembre 2016, al consid.1.2,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti