Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende lobbligo per lautorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dallaltro, di permettere allautorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che lautorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie la questione può rimanere aperta.
Infatti, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Come noto, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Linsorgente, oltre ad essere stata sentita nel corso delle udienze tenutesi innanzi al TCA, ha potuto produrre ulteriore documentazione e prendere ampiamente posizione in merito alle valutazioni del medico fiduciario.
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
2.2.Con sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 pubblicata in DTF 143 V 130 il Tribunale federale ha stabilito che il medicamentoSCENESSE®ha unelevata utilità terapeutica generale (cfr. consid. 11.3.1 in fine: [ ]Si può quindi ammettere che questo farmaco abbia in generale un'utilità terapeutica molto elevata [ ]).
Nella misura in cui lassicuratore, ancora con le osservazioni del 20 agosto 2018 (doc. XXXIX), contesta lelevata utilità terapeutica generale del farmaco facendo riferimento alle decisioni prese in Italia, Germania e negli Stati Uniti, e, in sostanza, critica la sentenza del TF, le censure sono irricevibili poiché il TCA è vincolato dalle sentenze di rinvio dellAlta Corte (cfr. sentenza 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018).
2.3. Nella sentenza 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 al consid. 7 il TF ha rammentato che la richiesta formulata per la prima volta nel ricorso del 24 ottobre 2017 da RI 1 volta ad ottenere 6 impianti annui è una nuova conclusione ai sensi dellart. 99 cpv. 2 LTF e già per questo motivo inammissibile (cfr. DTF 136 V 362 consid. 3.4.2 pag. 365 con riferimenti). Nella precedente procedura davanti al Tribunale cantonale e al Tribunale federale, RI 1 si era infatti limitata a richiedere la presa a carico diCO 1di 5 impianti.
In concreto nella misura in cui linsorgente chiede un numero superiore a 5 somministrazioni annue del medicamento, la sua richiesta è irricevibile.
2.4. In seguito alla sentenza di rinvio 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 lassicuratore ha ricusato il Prof. dr. med. PE 1, professore ordinario e Primario del Service de dermatologie et vénéréologie presso il __________, per due motivi. In primo luogo a causa della collaborazione con la Prof. dr.ssa med. __________ nella redazione di un contributo sulla porfiria nel 2008. In secondo luogo poiché dal referto del 28 giugno 2018 è emerso che lo specialista ha avuto in cura lassicurata nel 2006.Lo specialista ha infatti affermato che Mon expertise se base sur cette consultation, le dossier juridique que vous mavez transmis, mon dossier personnel de la patiente qui mavait consultée provisoirement en 2006 e qui contient de documents de la part de la Dre __________, dermatologue et du Dr __________ généraliste pour les années précédentes [ ]).
Per quanto concerne il primo motivo di ricusa, esso, secondo le regole della buona fede, è manifestamente tardivo. Infatti, come emerge da ultimo dalla sentenza 8C_260/2018 del 12 giugno 2018, chi intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a unautorità deve presentare senza indugio la relativa domanda e deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda listanza. La tardività della domanda comporta la decadenza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (DTF 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; 138 I 1 consid. 2.2 pag. 4).
È infatti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva la critica per poi sollevarla solo successivamente (per esempio soltanto in sede di ricorso, quando la circostanza era nota), qualora lesito della procedura sia sfavorevole o linteressato si renda conto che listruzione non segue il corso desiderato (DTF 139 III 120, consid. 3.2.1; cfr. anche sentenza 8C_709/2017 del 27 aprile 2018 consid. 2.1.2).
In concreto, a pag. 37 della sentenza 36.2017.41 del 27 settembre 2017, poi annullata dal TF, questo Tribunale ha affermato:
Lassicuratore era pertanto al corrente, il 1° marzo 2018, quando il giudice delegato del TCA ha nominato il Prof. dr. med. PE 1 quale perito, che questi aveva collaborato con la Prof. dr.ssa med. __________ redigendo un contributo scientifico nel
2008. In seguito allassegnazione di un termine di 5 giorni per far valere eventuali motivi di ricusa, lassicuratore non solo non ne ha sollevati, ma ha espressamente affermato che CO 1non ha motivi particolari di ricusa da formulare in merito al perito proposto ( ) (doc. IX).
Anche per quanto concerne il secondo motivo di ricusa, visto il contenuto della sentenza 36.2017.41 del 27 settembre 2017 (pag. 37), ci si potrebbe chiedere se la censura non sia tardiva (Interpellato telefonicamente dal TCA lo specialista ha inoltre evidenziato che potrebbe conoscere la fattispecie per averla letta su riviste e/o giornali e che potrebbe anche aver già visto la ricorrente alcuni anni fa).
Essa, per i motivi che seguono, va comunque respinta.
In primo luogo il TCA rammenta che nellambito del precedente rinvio, in applicazione del principio di celerità che pervade lintero sistema delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 let. a LPGA), ritenuta anche la situazione valetudinaria in cui si trova la ricorrente, lo stesso giorno in cui è pervenuta la sentenza federale del 9 maggio 2017, ossia il 24 maggio 2017, ha immediatamente preso contatto con la dr.ssa med. __________, direttrice dellUnità Operativa di Medicina Interna presso la __________ di __________, una tra le maggiori esperte di porfiria in Italia, per chiederle se fosse disponibile per effettuare una perizia medica (doc. II, inc. 36.2017.41). Contestualmente, sempre lo stesso giorno, il TCA ha avvisato le parti (doc. III, inc. 36.2017.41), chiedendo loro di far valere eventuali obiezioni in merito e porre eventuali ulteriori domande oltre a quelle indicate dallAlta Corte.
La ricorrente ha ritenuto non sufficientemente solide le conoscenze in ambito di porfiria della dr.ssa med. __________ ed ha proposto quali alternative il prof. __________ di __________ (__________), il Prof. __________ di __________ (__________) ed una delle massime esperte europee, la dr.ssa med. __________ di __________ (__________).
Il 13 giugno 2017 il TCA ha informato le parti che la dr.ssa med. __________ aveva rinunciato allassunzione del mandato peritale per possibili conflitti dinteressi, mentre il Prof. __________ sarebbe stato disposto ad effettuare una visita ma non una perizia (doc. VIII, inc. 36.2017.41). Il Tribunale ha poi segnalato che il Centro per Porfirie __________ di __________ aveva di principio dato la sua disponibilità, ritenuto tuttavia che previamente avrebbero dovuto essere risolti alcuni problemi burocratici trattandosi di allestire un referto per un ente estero (doc. VIII, inc. 36.2017.41).
I contatti con listituto __________, al fine di allestire la perizia, sono proseguiti intensamente durante tutto il mese di giugno 2017 malgrado tutte le difficoltà insite nel trattare con enti esteri (cfr. doc. da XII a XIX, inc. 36.2017.41).
La soluzione romana avrebbe potuto essere la migliore poiché lassicurata è di madre lingua italiana.
Nellambito delludienza tenutasi il 26 giugno 2017 per discutere delle misure provvisionali (doc. XX, inc. 36.2017.41) e con maggior forza con scritto del 30 giugno 2017 (doc. XXIII, inc. 36.2017.41), la Cassa ha tuttavia ricusato sia il dr. med. __________ del Centro per Porfirie __________ di __________ (__________) che la dr.ssa __________, del __________ in __________, questultima attiva presso l__________ ed anchessa una delle maggiori esperte a livello mondiale della malattia che qui interessa (cfr. __________).
Lassicuratore ha in particolare ritenuto che entrambi gli esperti si troverebbero in rapporti troppo stretti con la Prof. Dr.ssa med. __________, con la quale avrebbero collaborato. Inoltre il perito italiano ha domicilio in un Paese lItalia che da subito si è mostrato molto aperto allintroduzione sul mercato del medicamento Scenesse, essendo stato il primo a curare in Italia (e uno dei primi in Europa) la malattia EPP con Scenesse e ha lui stesso un interesse a promuovere tale metodo di cura (doc. XXIII, inc. 36.2017.41; cfr. anche doc. XX, inc. 36.2017.41: [ ] Inoltre il prof. __________ di __________ è attivo in un paese molto liberale in materia di corresponsione dei medicamenti [ ]).
Il TCA aveva pure scartato, per i motivi sopra evocati, il Prof. dr. med. PE 1 e aveva rilevato che in __________ è attivo il Prof. dr. med. __________. Anche questultimo tuttavia, che ha fatto parte insieme alla Prof. dr.ssa med. __________ ed alla Dr.ssa med. __________ (che ha rinunciato alla perizia per possibili conflitti dinteressi) del comitato scientifico del congresso internazionale sulla porfiria tenutosi nel 2017 a Bordeaux (cfr. __________), ha collaborato a pubblicazioni scientifiche con la Prof. dr.ssa med. __________ (cfr. ad esempio: __________).
I più risconosciuti specialisti di EPP hanno pertanto cooperato con la Prof. dr.ssa med. __________, attivamente o tramite pubblicazioni comuni, o hanno comunque intrattenuto numerosi contatti con lei.
Lassicuratore ha ricusato i maggiori esperti europei in ambito di EPP e di applicazione del medicamentoSCENESSE®poiché troppo vicini alla Prof. dr.ssa med. __________ ed ha proposto il Prof. __________, docente nellUniversità __________ di __________, specialista in medicina interna, e con conoscenze nel settore dellematologia e oncologia, epatologia ed endocrinologia, di __________ (__________).
A pag. 54 della sentenza il TCA aveva inoltre affermato che gli esperti citati nello scritto del 14 settembre 2017, pervenuto al TCA il 25 settembre 2017, dal Prof. dr. med. __________, Chef de service del reparto di dermatologia del __________, o hanno loro stessi rinviato alla Prof. dr.ssa med. __________ (Prof. dr. med. __________,Chefarztdella clinica dermatologica dell__________ di __________, doc. LV, inc. 36.2017.41) o lavorano nella medesima struttura della Prof. dr.ssa med. __________ (Prof. dr. med. __________, Chefarzt presso lo __________ di __________) o hanno collaborato con la Prof. dr.ssa med. __________ (Prof. dr. med. PE 1) e li aveva di conseguenza scartati.
Con la sentenza di rinvio 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 al consid. 8.3.3 il TF ha rammentato che per quanto riguarda i motivi di ricusa degli esperti di regola non spetta alle parti scegliere lesperto e incombe al tribunale pronunciarsi sulla validità dei motivi di ricusa formulati, aggiungendo che circa gli esperti proposti, si rileva che il Tribunale cantonale non si è pronunciato su alcuni nomi proposti contro i quali non è stata presentata alcuna domanda di ricusa (cfr. lettera dello __________ di __________ del 25 settembre 2017).
La medesima Alta Corte ha pertanto ritenuto di principio ammissibile far capo ad uno dei tre specialisti citati dal __________, tra cui il Prof. dr. med. PE 1.
Per quanto concerne la circostanza che nel 2006 questo specialista ha visitato la ricorrente, va rilevato quanto segue.
Interpellata dalla cancelleria del TCA prima di affidare la perizia al Prof. dr. med. PE 1, la sua segretaria non ha individuato tra i pazienti, passati, dello specialista, lassicurata. Solo con la perizia questo Tribunale, come lassicuratore, è venuto a conoscenza che nel 2006 linsorgente era già stata visitata dal perito.
Questa circostanza tuttavia non è sufficiente per ricusare lo specialista.
Dalla documentazione trasmessa dal medesimo Prof. dr. med. PE 1 in seguito alle richieste dellassicuratore, emerge che linteressata, a quel tempo già assicurata presso __________, su richiesta del dr. med. __________, FMH cardiologia, di __________, si è presentata presso il Prof. dr. med. PE 1 il 24 maggio 2006 (cfr. dossier __________ 2006). Il cardiologo, in data 26 aprile 2006, aveva scritto al Prof. dr. med.PE 1 poiché linsorgente soffriva di une protoporphyrie érithropoietique assez invalidante sur le plan de la photosensibilité e ayant resisté è plusieurs essais thérapeutiques (bêta-carotène, résines) en Italie e au Tessin ne chiedeva un consulto.
Il 13 giugno 2006 il Prof. dr. med. PE 1 ha scritto al cardiologo, precisando che in seguito ad una risposta terapeutica insufficiente al trattamento con il betacarotene, con la colestiramina e con la vitamina B6, ha deciso di effettuare un trattamento di photo-hardening con lampade ultraviolette. Ciò alfine di permettere allinteressata, nel caso migliore, di potersi esporre al sole circa 8 volte più a lungo rispetto a quanto possibile attualmente. Linteressata ha subito delle analisi mediche segnatamente il 15 giugno 2006 ed il 17/18 luglio 2006.
Il 17 gennaio 2007 ha poi chiesto al Prof. dr. med. PE 1, tramite e-mail, di poter avere il nome della marca dei filtri UV da applicare sui vetri. Il medico ha risposto il 24 gennaio 2007.
Ulteriori contatti, fino al 9 maggio 2018, giorno della visita peritale, non sono protocollati.
Il Prof. Dr. med. PE 1 ha pertanto visto la ricorrente solo nel 2006, in poche occasioni, ed ha risposto ad una domanda della ricorrente ad inizio 2007.
Con sentenza I 832/04 del 3 febbraio 2006 (cfr. anche la sentenza I 29/04 del 17 agosto 2004, consid. 2.2), il TF ha dovuto giudicare il caso in cui il Tribunale cantonale aveva stabilito che la perizia aveva un valore probatorio insufficiente poiché allestita da un perito che era stato precedentemente medico curante dellassicurato con il quale la relazione terapeutica era terminata conflittualmente.
LAlta Corte ha rammentato che un perito è prevenuto quando esistono delle circostanze proprie a far sorgere un dubbio circa la sua imparzialità. In tal caso si tratta tuttavia di uno stato interiore la cui prova è difficile da portare. Per questo motivo non è necessario provare che la prevenzione è effettiva per ricusare un perito. È sufficiente che le circostanze diano lapparenza di prevenzione e facciano ritenere unattività parziale del perito. Questa giurisprudenza vale anche quando il perito è stato precedentemente consultato dalla persona assicurata nella sua qualità di medico curante. In questo contesto, pur essendo di principio auspicabile evitare di affidare una perizia ad un vecchio medico curante, visti i conflitti dinteresse che potrebbero sorgere dalla sua qualità di perito e di terapeuta, secondo la giurisprudenza ciò tuttavia non giustifica unesclusione dacchito di qualsiasi perizia allestita da un vecchio medico curante in assenza di altre circostanze oggettive che potrebbero far dubitare della sua imparzialità per esempio perché non ha redatto il suo rapporto in maniera neutra e fattuale.
Con sentenza I 88/06 del 12 febbraio 2007, al consid. 3.2.2 il TF ha ribadito che secondo la giurisprudenza la circostanza che una perizia sia stata allestita du un vecchio medico curante dellassicurato non giustifica lesclusione dacchito di tale perizia in assenza di altre circostanze oggettive che possano far dubitare dellimparzialità del perito, per esempio perché non ha redatto il suo rapporto in maniera neutra e fatturale (Selon la jurisprudence, le fait qu'une expertise a été réalisée par un ancien médecin traitant de l'assuré soumis à cette mesure d'instruction ne justifie pas d'exclure d'emblée une telle expertise, en l'absence d'autre circonstance objective jetant le doute sur l'impartialité de l'expert, par exemple parce qu'il n'a pas rédigé son rapport de manière neutre et factuelle (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 832/04 du 3 février 2006, consid. 2.3.1 et I 29/04 du 17 août 2004, consid. 2.2 et les références).).
Il TF ha ribadito la sua giurisprudenza in una sentenza 9C_733/2017 del 16 marzo 2018 al consid.4.2.1, rilevando che nel caso giudicato lesperto era stato consultato più di tre anni prima ma non vi erano motivi per ritenere unimparzialità del perito (Certes, la jurisprudence considère qu'en cas de litige, il ne convient pas de confier une expertise à un médecin traitant étant donné le conflit qui peut résulter de son rôle à la fois de fournisseur de soins, d'une part, et d'expert, d'autre part. Le simple fait qu'un médecin a déjà eu l'occasion d'examiner une personne ne l'empêche cependant pas d'emblée de se voir confier plus tard une expertise. Il n'y a pas non plus de prévention inadmissible lorsque l'expert aboutit à des conclusions défavorables à une partie. Il en va autrement si les circonstances donnent objectivement l'apparence de la prévention et font craindre une activité partiale, comme lorsque le rapport d'expertise n'est pas neutre ni objectif. Dans ce cas, il faut admettre l'existence d'un motif de récusation (ATF 127 I 196consid. 2b p. 198 s.; arrêt 8C_160/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 29/04 du 17 août 2004 consid. 2.2 et les références). En l'espèce, il n'existe aucune circonstance donnant l'apparence objective de la prévention du docteur F.________ et faisant redouter une activité partiale de sa part. L 'expertise a eu lieu le 6 août 2014, soit plus de trois ans après que l'assurée a consulté ce médecin. De simples soupçons - ne reflétant en l'occurrence que les impressions subjectives de la Fondation recourante - ne sauraient donc suffire, à défaut d'être étayés par des indices objectifs, à établir que le docteur F.________ ne disposait pas de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires pour remplir sa tâche. Au demeurant, on peut encore relever que les conclusions de l'expert F.________ sont partagées tant par les différents médecins qui ont examiné l'intéressée que par le SMR).
Va ancora segnalata la sentenza 4F_12/2014 del 15 dicembre 2014, in un caso in cui un ricorrente chiedeva la revisione di una pronunzia federale poiché lo studio legale in cui era attivo un giudice supplente aveva rappresenato una parte in due occasioni, lultima volta poco più di tre anni prima della conclusione dellistruttoria sfociata nel giudizio di cui è stato chiesto la revisione. LAlta Corte non ha rilevato alcun motivo di ricusa, affermando:
Con sentenza 5A_701/2017 del 14 maggio 2018, pubblicata in FamPra 3/2018 pag. 801 e seguenti e destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero, il TF ha respinto la domanda di ricusa di un ricorrente che aveva rilevato come un giudice che si è occupato della sua causa aveva accettato unamicizia su facebook della controparte.
In concreto, alla luce delle sentenze federali, listanza di ricusa del Prof. dr. med. PE 1 va respinta.
Lo specialista ha visto nel 2006, in poche occasioni, la ricorrente, e da ultimo ha risposto ad un suo e-mail ad inizio 2007.
La perizia è invece stata allestita nel 2018.
Il lasso di tempo trascorso tra lultimo contatto (2007) e la visita peritale (avvenuta nel 2018) è superiore a quello posto alla base del giudizio della sentenza 9C_733/2017 del 16 marzo 2018 al consid. 4.2.1, (tre anni prima) e che non ha condotto alla ricusa del perito.
Inoltre, come si vedrà ancora in seguito nellambito dellesame di merito della perizia (consid. 2.15), il referto del 28 giugno 2018 non contiene elementi che danno unapparenza oggettiva di prevenzione o che possano far ritenere una parzialità del Prof. dr. med. PE 1. Semplici considerazioni generiche soggettive come quelle sollevate dallassicuratore non sono sufficienti, in assenza di indizi oggettivi, per concludere che il Prof. dr. med. PE 1 non disponeva dellindipendenza ed imparzialità necessarie per adempiere al suo compito
La richiesta di ricusa va pertanto respinta.
Va ancora abbondanzialmente rilevato che la proposta, tardiva, formulata il 13 agosto 2018 dallassicuratore (doc. XXXVI), di assegnare la perizia al prof. dr. med. __________, Klinikdirektor und Chefarzt dell__________ di __________ va respinta dacchito, poiché il medesimo specialista, interpellato dal TCA, il 1° settembre 2007 ha affermato:
"( )In unserer Klinik gibt es leider keinen Experten für die Pflege und Behandlung von Erythropoetischer Protoporphyrie. Wir können jedoch Frau Prof. __________ vom __________ als potentielle Expertin empfehlen:
__________ Prof. dr. med. __________, Belegärztin ( ) (doc. LXIV,, inc. 36.2017.41,sottolineatura del redattore)
Per cui lo stesso dr. med. __________ afferma di non essere esperto nella patologia in esame e ritiene la curante, Prof. dr.ssa med. __________, maggiormente competente.
Inoltre, come emerge dalle osservazioni del 22 agosto 2018 della ricorrente (doc. XL), lo stesso dr. med. __________ ha anchesso redatto un articolo nella stessa rivista nella quale ha scritto la dr.ssa med. __________. Nel 2009 egli ha scritto un articolo con il dr. med. __________, che lavora con la dr.ssa med. __________ (__________).
Questo dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che tutti i massimi esperti in dermatologia sia a livello svizzero che mondiale, si conoscono, come è normale che sia. Ciò vale a maggior ragione nellambito di una malattia così rara come la protoporfiria eritropoietica.
Ogni volta che viene fatto un nome di un esperto nella materia è stato trovato un collegamento con la curante, Prof. dr.ssa med. __________ o con i suoi collaboratori. Essendo inoltre il caso della ricorrente, come si vedrà ancora in seguito, uno dei più gravi, anche la sua storia è già conosciuta da numerosi specialisti.
Quanto al dr. med. __________, anchegli citato dallassicuratore, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare, nella precedente sentenza, che lui stesso, rinviando alla Prof. dr.ssa med. __________, lha ritenuta essere maggiormente esperta e dunque si sarebbe trovato nella situazione di dover giudicare il lavoro di una persona da lui stesso considerata maggiormente competente (doc.LV, inc. 36.2017.41:( ) Ich empfehle Ihnen Frau Prof. __________, __________ in __________. Sie ist schweizweit die Expertin für dieses Problem; sottolineatura del redattore).
Questo specialista appare inoltre in una pubblicazione con il dr. med. __________ che lavora con la Prof. dr.ssa med. __________: __________.
Ne segue che il TCA può entrare nel merito della vertenza.
nel merito
2.5. Per lart. 25 cpv. 1 LAMal lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.
Queste prestazioni comprendono in particolare i medicamenti prescritti dal medico (art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal).
Conformemente allart. 34 cpv. 1 LAMal per lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25-33.
Le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche. Lefficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici (art. 32 cpv. 1 LAMal).
Una prestazione è efficace quando ci si può oggettivamente attendere il risultato terapeutico voluto dal trattamento della malattia, ossia leliminazione dellaffezione somatica o psichica (DTF 128 V 165 consid. 5c/aa; RAMI 2000 n. KV 132 pag. 281 consid. 2b). La questione dellappropriatezzadella prestazione si apprezza in funzione del beneficio diagnostico o terapeutico dellapplicazione nel caso particolare, tenendo conto dei rischi e dello scopo terapeutico (DTF 127 V 146 consid. 5). Lappropriatezzarileva di regola da criteri medici ed è strettamente legata alla questione dellindicazione medica; quando lindicazione medica è chiaramente stabilita, il carattere appropriato della prestazione lo è ugualmente (DTF 125 V 99 consid. 4a). Il criterio delleconomicità concerne il rapporto tra i costi e il beneficio della misura, quando nel caso concreto differenti forme e o metodi di trattamento efficaci e appropriati entrano in linea di conto per combattere la malattia (DTF 127 V 146 consid. 5).
2.6. Conformemente allart. 52 cpv. 1 lett. b LAMal (in relazione con lart. 34 OAMal), lUfficio federale, dopo aver sentito le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6, appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati, con lindicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Tale elenco deve contenere anche i prodotti generici a prezzi più vantaggiosi che possono sostituire i preparati originali.
Per lart. 73 OAMal lammissione in un elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità e le indicazioni mediche.
Queste limitazioni sono degli strumenti di controllo delleconomicità e non una forma di razionalizzazione delle prestazioni (RAMI 2001, KV 158 pag. 158 consid.2d). Hanno inoltre come scopo di escludere o limitare la possibilità di utilizzare abusivamente medicamenti dellelenco delle specialità (DTF 129 V 42 consid. 5.2 in fine; RAMI 2004 KV 272 p. 113 consid. 3.3.1; cfr. anche DTF 128 V 167 consid. 5c/bb/bbb).
Tra le disposizioni desecuzione emanate dal Consiglio federale agli art. 64a e seguenti OAMal, rispettivamente dal Dipartimento (sulla base dellart. 75 OAMal), agli art. 30 segg. OPre, lart. 65 cpv. 1 OAMal prevede che un medicamento può essere ammesso nellelenco delle specialità se è stato validamente omologato dallIstituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
Per lart. 1 cpv. 1 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer, RS 812.21), la legge, nellintento di tutelare la salute delle persone e degli animali, si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci.
Chi chiede lomologazione di un medicamento o di un procedimento è tenuto ad attestare che il medicamento o il procedimento è di qualità, sicuro e efficace (art. 10 cpv. 1 lett. a LATer). Un medicamento non sarà autorizzato se emerge dalla documentazione che presenta un rapporto beneficio-rischio negativo al momento dellutilizzo al quale è destinato, se non ha lefficacia terapeutica voluta o se questa non è sufficientemente provata, o ancora se la sua composizione non corrisponde a quella indicata (Messaggio del 1° marzo 1999, FF 1999 3151 seg.).
Per lart. 11 LATer la domanda di omologazione deve contenere tutti i dati e i documenti necessari alla valutazione, in particolare la designazione del medicamento (lett. a), le proprietà terapeutiche e gli effetti indesiderati (lett. e), la caratterizzazione del prodotto, le informazioni relative al medicamento, le modalità di dispensazione e duso (lett. f).
Tra le esigenze relative allinformazione professionale sul medicamento destinata alle persone autorizzate alla prescrizione, alla dispensazione o allutilizzazione di medicamenti per uso umano (art. 13 dellOrdinanza dellIstituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per lomologazione di medicamenti; Ordinanza per lomologazione di medicamenti, OOMed, RS 812.212.22), il richiedente deve menzionare, tra i requisiti, le indicazioni e le possibilità dimpiego del medicamento (art. 3 dellallegato 4 allOOMed).
Linformazione professionale è di principio pubblicata nel compendio svizzero dei medicamenti (cfr. art. 2 dellallegato 4 allOOMed e cifra 331.3 delle istruzioni dellUFAS sulle liste di specialità citata in DTF 130 V 532, consid. 3.2.1).
Swissmedic comunica al richiedente lesito positivo della perizia (art. 6 dellOrdinanza sui medicamenti; OM, RS 812.212.21) prima di autorizzare la vendita di un medicamento quando le condizioni sono adempiute (art. 16 LATer); la decisione di omologazione è corredata di un documento che definisce i dettagli materiali e giuridici salienti della decisione (riassunto delle caratteristiche dei prodotti; art. 7 cpv. 4 OM). Se in seguito il titolare dellautorizzazione intende modificare linformazione professionale o unindicazione o unaggiunta di dati, deve chiedere lautorizzazione di Swissmedic (art. 10 OM).
2.7. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in DTF 130 V 532, ha evidenziato come dal sistema di ammissione nellelenco delle specialità la limitazione operata dallUfficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS; in seguito trasferita allUfficio federale della sanità pubblica: UFSP) in merito alle indicazioni mediche (art. 73 OAMal), può riferirsi soltanto alle indicazioni terapeutiche per le quali Swissmedic ha autorizzato la commercializzazione del prodotto (consid. 3.2, 3.3 e 5.2). Di principio un medicamento figurante nellelenco delle specialità può essere preso a carico dellassicurazione malattia sociale soltanto se è stato prescritto per delle indicazioni mediche conformi a quelle approvate da Swissmedic. Risulta in effetti dal sistema dammissione dei medicamenti nellelenco delle specialità che lesame dellUFAS (ora UFSP) e della Commissione federale dei medicamenti a proposito dellefficacia, dellappropriatezza e delleconomicità di un medicamento si riferisce unicamente alle indicazioni terapeutiche esaminate e approvate da Swissmedic (consid. 3.2 e 3.3). Un medicamento figurante nellelenco delle specialità, utilizzato al di fuori delletichetta per altre indicazioni rispetto a quelle autorizzate da Swissmedic e alle quali fa riferimento listruzione destinata agli specialisti, non è, di regola, assunto dallassicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie.
Lelenco delle specialità ha un carattere esaustivo e vincolante (DTF 130 V 532 consid. 3.4; cfr. anche DTF 128 V 161, consid. 3b/bb). Da una parte i costi dei medicamenti che non sono menzionati nellelenco non devono di regola essere assunti dallassicuratore (DTF 130 V 532 consid. 3.4, RAMI 2004 KV 272 pag. 112 consid. 3.2.1; SVR 2004 KV n. 9 pag. 30 consid. 4.2), daltra parte per quanto concerne il sistema delle liste dedotto dallart. 34 cpv. 1 LAMal, lelenco delle specialità contiene unenumerazione esaustiva delle differenti posizioni (DTF 130 V 532 consid. 3.4). Ne discende che un medicamento utilizzato per altre indicazioni oltre a quelle previste nellelenco delle specialità deve essere considerato un medicamento fuori lista e non è pertanto soggetto allobbligo di rimborso previsto dallassicurazione obbligatoria (DTF 130 V 532 consid 3.4).
In DTF 131 V 349 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha dovuto giudicare un caso di assunzione dei costi per un medicinale menzionato senza limitazioni nellelenco delle specialità e dispensato con un dosaggio superiore a quello autorizzato da Swissmedic.
LAlta Corte ha precisato che dal profilo dellammissione e quindi anche dellinserimento nellelenco delle specialità, lindicazione medica e il dosaggio di un medicinale sono strettamente e indissolubilmente legati tra loro. Lutilizzo del medicinale per indicazioni mediche non approvate da Swissmedic e/o in un dosaggio superiore non è atto, salvo eccezioni, a giustificare un obbligo di assunzione a carico dellassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
In DTF 136 V 395 il TF ha stabilito come il fatto che un medicinale (in concreto: Myozyme) sia stato autorizzato come farmaco orfano secondo la legislazione sugli agenti terapeutici non significa automaticamente che il suo impiego abbia una utilità terapeutica elevata poiché l'autorizzazione giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. f LATer non la richiede (consid. 5.3).
L'esistenza di una utilità terapeutica elevata - quale condizione per una presa a carico dei costi fuori dall'elenco delle specialità (consid. 5.1 e 5.2) - va valutata in generale come pure nel singolo caso di specie (consid. 6.4 e 6.5); in casu essa è stata negata in mancanza della prova di studi clinici e nel caso concreto (consid. 6.6-6.10).
Se anche fosse dimostrata una utilità terapeutica elevata, un obbligo di prestazione andrebbe negato per ragioni di economicità, vale a dire per difetto di un rapporto ragionevole tra costi e benefici (consid. 7). Ai consid. 7.7 e seguenti il TF ha enumerato i criteri applicabili per determinare questo rapporto, le esigenze di generalizzabilità di questi criteri e la loro applicazione anche ai casi di malattie genetiche rare.
La citata giurisprudenza è stata confermata in DTF 139 V 375 (cfr. anche sentenza 9C_572/2013 del 27 novembre 2013, consid. 2).
2.8.Il 1° marzo 2011 sono entrati in vigore gli art. 71a e 71b OAMal che hanno in sostanza codificato la giurisprudenza in merito allassunzionedei costi di un medicamento ammesso nellelenco delle specialità che non rientra nellinformazione professionale approvata o nella limitazione (art. 71a OAMal), rispettivamente lassunzione dei costi di un medicamento non ammesso nellelenco delle specialità (art. 71b OAMal).
Ai sensi dellart. 71a OAMal:
"1Lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento ammesso nellelenco delle specialità per un impiego che non rientra nellinformazione professionale approvata dallIstituto o nella limitazione stabilita nellelenco delle specialità secondo larticolo 73 se:
a.limpiego del medicamento costituisce un presupposto indispensabile per lesecuzione di unaltra prestazione assunta dallassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tale prestazione è chiaramente predominante;
oppure
b. limpiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che può avere esito letale per lassicurato o può provocare danni gravi e cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è disponibile.
2Lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia speciale dellassicuratore e previa consultazione del medico di fiducia.
3I costi assunti devono essere proporzionati al beneficio terapeutico. Lassicuratore stabilisce limporto della rimunerazione. Il prezzo iscritto nellelenco delle specialità è considerato il prezzo massimo.
Per lart. 71b OAMal:
"1Lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per luso omologato dallIstituto, non ammesso nellelenco delle specialità, per un impiego che rientra o non rientra nellinformazione professionale se sono adempiute le condizioni di cui allarticolo 71acapoverso 1 lettera a o b.
2Essa assume i costi di un medicamento non omologato dallIstituto, che devessere importato secondo la legge sugli agenti terapeutici, se le condizioni di cui allarticolo 71acapoverso 1 lettera a o b sono adempiute e il medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un sistema di omologazione equivalente riconosciuto dallIstituto.
3Lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia speciale dellassicuratore e previa consultazione del medico di fiducia.
4I costi assunti devono essere proporzionati al beneficio terapeutico. Lassicuratore stabilisce limporto della rimunerazione.
Il 1° marzo 2017 è entrata in vigore una modifica degli art. 71a e seguenti OAMal.
Per lart. 71a cpv. 2 OAMal lassicuratore stabilisce limporto della rimunerazione dintesa con il titolare dellomologazione. Il prezzo da rimunerare deve essere inferiore al prezzo massimo iscritto nellelenco delle specialità.
Lart. 71b OAMal (assunzione dei costi di un medicamento omologato dallIstituto non ammesso nellelenco delle specialità) prevede al cpv. 1 che lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per luso omologato dallIstituto, non ammesso nellelenco delle specialità, per un impiego che rientra o non rientra nellinformazione professionale se sono adempiute le condizioni di cui allarticolo 71a capoverso 1 lettera a o b. Per il cpv. 2 lassicuratore stabilisce limporto della remunerazione dintesa con il titolare dellomologazione.
Secondo lart. 71c OAMal (assunzione dei costi di un medicamento importato non omologato dallIstituto) il cpv. 1 prevede che lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per luso non omologato dallIstituto, che può essere importato secondo la legge sugli agenti terapeutici, se le condizioni di cui allarticolo 71a capoverso 1 lettera a o b sono adempiute e il medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un sistema di omologazione riconosciuto equivalente dallistituto.
Secondo il cpv. 2 lassicuratore rimunera i costi a cui il medicamento è importato dallestero. Il fornitore di prestazioni sceglie il Paese dimportazione del medicamento prestando attenzione ai costi.
Secondo lart. 71d OAMal (disposizioni comuni) lassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi del medicamento soltanto previa garanzia speciale dellassicuratore e previa consultazione del medico di fiducia (cpv. 1). Lassicuratore verifica se i costi assunti dallassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono proporzionate al beneficio (cpv. 2). Se le domanda di garanzia di assunzione dei costi è completa, lassicuratore decide in merito entro due settimane (cpv. 3). Il fornitore di prestazioni addebita allassicuratore i costi effettivi. Per i medicamenti di cui allarticolo 71a è addebitato il prezzo massimo figurante nellelenco delle specialità, mentre per i medicamenti di cui agli articoli 71b e 71c il prezzo al quale il fornitore di prestazioni ha acquistato il medicamento, maggiorato dalla parte propria alla distribuzione di cui allarticolo 67 capoverso 1quater e dallimposta sul valore aggiunto.
Il Consiglio federale ha così commentato le modifiche (cfr. www.admin.ch, comunicato stampa del 6 luglio 2016 nuove modalità per il riesame dei prezzi dei medicamenti):
"( ) Il Consiglio federale intende adeguare anche le disposizioni che concernono il rimborso nel singolo caso. Finora erano disciplinate le condizioni alle quali un medicamento poteva essere rimborsato dallAOMS se non era iscritto nellelenco delle specialità (ES), non era destinato al trattamento di una determinata malattia o non poteva essere omologato da Swissmedic (cosiddetti off-limitation-use oppure off-label-use). In questi casi un rimborso è possibile se non è disponibile un altro trattamento omologato efficace e se la malattia può avere esito letale o può provocare danni gravi e cronici alla salute. Per ogni medicamento in questione il medico curante deve presentare una domanda di garanzia di assunzione dei costi allassicuratore malattie, che decide dopo essersi consultato con il medico di fiducia. Dora in poi questa decisione dovrà essere presa entro due settimane. Lassicuratore malattie continuerà a decidere il prezzo al quale il medicamento sarà rimborsato, ma in futuro rimborserà al massimo soltanto il 90 per cento del prezzo figurante nellES. Per i medicamenti importati sarà rimborsato il prezzo effettivo. Unaltra novità è costituita dal disciplinamento più chiaro dellobbligo delle industrie farmaceutiche di partecipare al processo di fissazione dei prezzi.
Gli adeguamenti fanno parte dellattuazione del Programma nazionale malattie rare che, sotto legida dellUfficio federale della sanità pubblica (UFSP), intende garantire cure mediche di qualità alle persone che ne sono affette.