Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 febbraio 2018 l’assicuratore ha trasmesso la decisione formale tramite posta A Plus all’assicurato al suo indirizzo di __________ (doc. 13). Il ricorrente non dispone né di una buca delle lettere (cfr. dichiarazione doc. I) né di una casella postale (cfr. dichiarazione doc. H). Egli, essendo spesso assente all’estero, ha pertanto sottoscritto una rispedizione in fermo posta all’ufficio postale di __________ valido dal marzo 2015, rinnovato ogni anno (ricorso, doc. I, pag. 5) , da ultimo dal 19 dicembre 2017 al 30 novembre 2018 (dichiarazione doc. H). La decisione formale di CO 1, spedita il 2 febbraio 2018, è arrivata al punto di ritiro/ufficio di recapito di __________ il 3 febbraio 2018 alle ore 8.21 per la “ spartizione – inoltro ” ed è arrivata al “ punto di ritiro/Ufficio di recapito ” alle ore 08.55 (doc. 14). L’ufficio postale di __________ è aperto ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 18.00, il sabato dalle 9.00 alle 11.00 (allegato doc. G). Da venerdì 2 febbraio 2018 a mercoledì 21 febbraio 2018 il ricorrente indica che si trovava a __________ producendo la stampa di due biglietti aerei (andata a __________ e ritorno a __________) per quelle date (__________; allegato doc. M). Egli ha comunque ritirato la decisione su opposizione l’8 febbraio 2018 alle ore 7:37 (doc. 14 “Track & Trace”: “ recapitato allo sportello ”). L’opposizione è stata inoltrata il 7 marzo 2018. L’assicuratore sostiene che il termine è scaduto poiché l’invio è entrato nella sfera di possesso del ricorrente il 3 febbraio 2018 ed il termine di 30 giorni decorre dal 4 febbraio
2018. Il ricorrente sostiene che l’opposizione è tempestiva poiché il termine decorre da quanto gli è stata recapitata la decisione. 2.6. Questo Tribunale rileva come la giurisprudenza federale inerente la notifica degli atti amministrativi tramite posta A Plus pur destando qualche perplessità, vada applicata in concreto. La notifica di atti tramite raccomandata o in altro modo contro ricevuta garantisce indubbiamente una maggiore sicurezza, giacché, di principio, il destinatario, tramite la propria firma, attesta di aver ricevuto l’atto. Tant’è che sia il codice di procedura penale (art. 85 cpv. 2 CPP) che il codice di procedura civile (art. 138 cpv. 1 CPC) prevedono, di norma, tale modalità di trasmissione degli atti. L’attestazione, da parte di un collaboratore della Posta, di avere inserito una busta in una bucalettere non fornisce altrettanta sicurezza della notifica dell’atto, soprattutto se si pon mente al fatto che il difetto della consegna si ripercuote sul collaboratore stesso della Posta. Sia come sia la giurisprudenza esposta va applicata, come detto, nel caso qui in esame poiché la LPGA non impone una notifica mediante l’invio raccomandato delle decisioni e delle decisioni su opposizione. In concreto la decisione trasmessa con posta “A Plus” è giunta all’ufficio postale di __________ il 3 febbraio 2018 (doc. 14). Poiché l’insorgente ha sottoscritto un accordo di fermoposta, l’invio non è stato depositato in una casella postale o nella buca delle lettere del ricorrente, il quale del resto ne è privo, ma è stata “deviata” il medesimo giorno, alle ore 8.55, presso il medesimo ufficio postale in attesa del ritiro da parte dell’insorgente (doc. 14). Va evidenziato che secondo quanto previsto da “La Posta” gli invii fermoposta sono la soluzione ideale quando il destinatario di una lettera o di un pacco è in viaggio o non ha un indirizzo fisso. La Posta conserva per un mese gli invii fermoposta in tutta sicurezza presso una qualsiasi filiale designata. Gli invii indirizzati “fermoposta” restano a disposizione del destinatario per un mese per il ritiro presso l’ufficio postale selezionato. In caso di mancato ritiro entro questo periodo, l’invio viene rispedito al mittente. Il servizio fermoposta è gratuito. Sono a pagamento unicamente gli ordini di rispedizione a indirizzi fermoposta (cfr. www.post.ch/it/privato/ricezione/stabilire-il-luogo-di-ricezione-per-clienti-privati/invio-fermoposta?query=fermoposta). In concreto l’interessato non ha sottoscritto il fermoposta limitato a 30 giorni. A causa delle sue frequenti assenze all’estero e non disponendo né di una buca delle lettere, né di una casella postale, ha in realtà sottoscritto una deviazione sistematica della sua posta presso l’ufficio postale di __________, dove si reca regolarmente a ritirare gli invii a lui indirizzati (ricorso, doc. I, pag. 5 e doc. H). Nel caso di specie si tratta pertanto di un ordine di rispedizione fermoposta e non solo di un fermoposta classico (cfr. anche la sentenza 5P.425/2005 del 20 gennaio 2006). Ritenuto tuttavia che il domicilio del ricorrente e l’ufficio postale cui viene deviata la posta si trovano nel medesimo __________, la posta arriva all’indirizzo di ritiro il medesimo giorno (cfr. invece la sentenza 5P.425/2005 del 20 gennaio 2006). L’Ufficio postale del Comune di domicilio del ricorrente, per sua specifica scelta dovuta alle sistematiche assenze all’estero, funge pertanto da luogo atto a ricevere la corrispondenza a lui indirizzata. Ogni atto a lui trasmesso entra nella sua sfera di possesso non appena arriva all’ufficio postale di __________, nella misura in cui egli vi può accedere. Dagli atti risulta che la decisione del 2 febbraio 2018 è giunta al punto di ritiro/ufficio di recapito di __________ il 3 febbraio 2018 alle ore 8.21 per la “ spartizione
– inoltro ” ed è arrivata al “ punto di ritiro/Ufficio di recapito ” sempre di __________ alle ore 08.55 (doc. 14), ossia prima dell’apertura degli sportelli (dalle 9.00 alle 11.00). Il medesimo giorno egli ha pertanto avuto accesso alla decisione formale, la quale è di conseguenza entrata nella sua sfera di possesso. Il ricorrente non può essere seguito laddove chiede l’applicazione per analogia agli invii della posta A Plus di un termine di giacenza di 7 giorni e, secondo la sua tesi, 30 giorni in caso di fermo posta (cfr. tuttavia sentenza 1P.369/2000 del 24 luglio 2000). Infatti, come emerge anche dall’art. 38 cpv. 2bis LPGA, la finzione di notifica il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, vale di principio in caso di “ comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata ”. In concreto, come in caso di invio per posta A o B, l’interessato non deve firmare alcunché ed appena la decisione entra nella sua sfera di possesso, indipendentemente dalla conoscenza del contenuto dell’atto, decorre il termine di opposizione, rispettivamente ricorso (sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015). Del resto, se così non fosse, visto che l’interessato non dispone di una buca delle lettere presso la sua abitazione, potrebbe altrimenti facilmente sfuggire ad ogni notifica di atto giudiziario non raccomandato o, visto il fermoposta, determinare lui stesso quando ritirare la posta e stabilire l’avvio del decorrere dei termini di opposizione o ricorso degli invii non raccomandati. In tal caso vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto agli assicurati cui la posta viene regolarmente depositata nella loro buca delle lettere o nella loro casella postale. Il TF ha già stabilito, ad esempio, che ammettere che l’ordine di trattenere la corrispondenza comporti una proroga della data di notifica di un invio raccomandato significherebbe violare il principio della parità di trattamento (cfr. DTF 123 III 492; STCA 38.2001.77 del 5 ottobre 2001 consid. 2.2.). Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie poiché lo stesso insorgente ha chiesto l’emissione di una decisione formale (doc. 12). Non può neppure essere d’aiuto al ricorrente l’invocato art. 2.5.1. delle condizioni generali “ servizi postali ” per clienti. Tale norma prevede tra l’altro che “ il cliente riconosce gli eventi di recapito registrati elettronicamente dalla Posta come mezzo di prova attestante l’avvenuto recapito ”. Tale disposto tuttavia vincola unicamente l’insorgente e la Posta, ma non terzi non parti al contratto. Inoltre il medesimo articolo prevede che “ si considerano recapitati gli invii che la Posta ha consegnato al destinatario o recapitato in un altro luogo previsto a tale scopo (per es. cassetta delle lettere, dei pacchi e di deposito o casella postale) ”. In concreto, essendo l’Ufficio postale di __________ il luogo in cui l’interessato riceve la posta, è proprio questo Ufficio a fungere da recapito “ in un altro luogo previsto a tale scopo ”. L’interessato non può neppure prevalersi della sua assenza all’estero da sabato a mercoledì. Dovendosi attendere la notifica di una decisione, avendone chiesta l’emissione (doc. 12), egli doveva aspettarsi che in qualsiasi momento avrebbe ricevuto un atto da parte dell’assicuratore. Potendo verificare tramite il “ Track & Trace ” la data del deposito dell’atto, poteva determinare facilmente quando era entrato nella sua sfera d’influenza e stabilire la data a partire dalla quale calcolare il termine dell’opposizione. Del resto, si trova nella medesima situazione della persona assicurata che dispone di una buca delle lettere o di una casella postale dove l’invio per posta A Plus viene depositato e che, assentandosi alcuni giorni, al suo ritorno prende conoscenza del contenuto dell’invio notificatogli alcuni giorni prima. Infine, l’insorgente non sostiene che con gli scambi di corrispondenza per via elettronica o con le telefonate intercorse tra le parti prima dell’inoltro dell’opposizione, l’assicuratore avrebbe dato informazioni errate circa la data entro la quale notificare l’opposizione o lo avrebbe in altro modo indotto a procrastinare l’invio dell’opposizione. Del resto, alla lettura della medesima, sembra che l’interessato avesse qualche sentore circa la possibilità che la Cassa ritenesse la decisione formale come notificata già il
E. 3 febbraio 2018. Nell’opposizione del 7 marzo 2018 il ricorrente infatti afferma: “(…) A scanso di equivoci, nel caso concreto la decisione non può essere considerata recapitata sabato 3 febbraio 2018, come sembra affermare CO 1 (…) ” (doc. 17). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione del 2 febbraio 2018 è entrata nella sfera di possesso del ricorrente il 3 febbraio 2018. Il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è iniziato a decorrere domenica 4 febbraio 2018 ed è giunto a scadenza il lunedì 5 marzo 2018. L’opposizione del 7 marzo 2018 è tardiva. 2.7. Va ancora rilevato che l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso. A questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a). La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 2 febbraio 2018. In effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione. Il ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso. 2.8. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso, nella misura in cui è ricevibile va respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.36.2018.39
cs
Lugano
14 agosto 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto,in fatto
in diritto
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V164 consid.2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti