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36.2016.35

Richiesta di versamento di indennità giornaliere parzialmente accolto dopo gli accertamenti effettuati dal Tribunale

Ticino · 2016-12-07 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 ottobre 2015 dell’assicuratore all’allora rappresentante dell’attrice: “[…] con la presente vi facciamo notare di aver sottoposto nuovamente tutta la documentazione in nostro possesso direttamente al nostro medico servizio medico […], consigliandoci comunque di concedere l’indennità giornaliera per il periodo della degenza presso la Clinica __________ di __________ […]” e doc. 12, lettera del 9 dicembre 2015 della convenuta all’allora rappresentante dell’attrice: “[…] da quest’ultimo rileviamo che lo specialista conferma un’inabilità lavorativa nella misura del 100% retroattivamente al 22 agosto 2015 fino alla fine del mese, confermando la ripresa della capacità lavorativa, in un’attività confacente come quella svolta precedentemente, in misura del 50% a partire dal 1° gennaio 2016 e con ripresa completa a partire dal 1° febbraio 2016 […]”).

2.11.   L’attrice, parzialmente vincente in causa, chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.13.   Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che:

"(…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

E. 25 aprile 2015 al 24 maggio 2015, al 50% dal 25 maggio 2015 al 4 giugno 2015, al 100% dal 5 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 ed al 50% dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016. Dal 1° febbraio 2016 è totalmente abile al lavoro. 2.9.   L’attrice ha chiesto l’assunzione di numerose prove, tra le quali: richiamo della polizza assicurativa conclusa con __________; richiamo dell’intero incarto dall’assicuratore; richiamo dei documenti dalla Pretura di __________; richiamo dalla Clinica __________ dei rapporti medici; richiamo dal Dr. __________ di eventuali certificati medici dopo il 31 marzo 2016; perizia giudiziaria (cfr. doc. I). Con le osservazioni del 17 novembre 2016 chiede anche che venga richiamata la domanda di invalidità presentata dai medici curanti, non essendo in possesso di una copia (doc. XXXV). Questo Tribunale ha proceduto, pendente causa a numerosi accertamenti, richiamando la polizza assicurativa, l’intero incarto dall’assicuratore, i rapporti di dimissione della Clinica __________ ed interpellando i dr. med. __________, __________ e __________. Alla luce delle risultanze e del contenuto della documentazione prodotta, questo TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, segnatamente al richiamo degli atti dalla Pretura ed all’allestimento di una perizia, poiché quelle acquisite agli atti sono sufficienti per decidere nel merito della vertenza. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 2.10.   Questo TCA evidenzia abbondanzialmente quanto segue. L’assicuratore afferma che in applicazione dell’art. __________ CGA è il contraente l’assicurazione, ossia il datore di lavoro, che è tenuto ad informare per iscritto la persona assicurata della possibilità di passare nell’assicurazione individuale e pertanto alla convenuta non incomberebbe alcun obbligo contrattuale di informazione. L’assicuratore dimentica tuttavia che per l’art. 100 cpv. 2 LCA per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell’art. 10 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie. Ora, l’art. 71 cpv. 2 LAMal prevede che l’assicuratore deve provvedere affinché l’assicurato sia informato per scritto in merito al suo diritto di passare all’assicurazione individuale. Se omette questa informazione, l’assicurato rimane nell’assicurazione collettiva. L’assicurato deve far valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione. Ne segue che l’assicuratore non può considerare che l’obbligo di informazione relativo al libero passaggio incombe sempre e soltanto al datore di lavoro. Spetta semmai all’assicuratore accertare se la persona assicurata è da considerare disoccupata ai sensi dell’art. 10 LADI e se, di conseguenza, deve informarla circa i suoi diritti. A questo proposito per l’art. 10 cpv. 1 LADI è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno. L’art. 10 cpv. 2 LADI prevede che è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale (lett. a) oppure un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale (lett. b). Secondo l’art. 10 cpv. 2bis LADI non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto). Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 LADI la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all’ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata. In concreto, visto l’esito della petizione, ed il diritto dell’attrice ad ulteriori prestazioni, la questione non merita ulteriore approfondimento. Va comunque evidenziato che se l’assicurata dal 1° luglio 2015 fosse stata considerata, per pura ipotesi di lavoro, capace al lavoro, sarebbe spettato all’assicuratore accertarsi se l’attrice andava ritenuta disoccupata ai sensi dell’art. 10 LADI. Non essendo stata informata della possibilità di passaggio nell’assicurazione individuale dall’assicuratore, l’attrice, in caso di risposta affermativa, avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni durante i periodi di inabilità lavorativa (in particolare dal 22 agosto 2015 al 31 dicembre 2015 al 100%, poi per un mese al 50%; cfr. anche doc. 14, lettera del 19 ottobre 2015 dell’assicuratore all’allora rappresentante dell’attrice: “ […] con la presente vi facciamo notare di aver sottoposto nuovamente tutta la documentazione in nostro possesso direttamente al nostro medico servizio medico […], consigliandoci comunque di concedere l’indennità giornaliera per il periodo della degenza presso la Clinica __________ di __________ […] ” e doc. 12, lettera del 9 dicembre 2015 della convenuta all’allora rappresentante dell’attrice: “ […] da quest’ultimo rileviamo che lo specialista conferma un’inabilità lavorativa nella misura del 100% retroattivamente al 22 agosto 2015 fino alla fine del mese, confermando la ripresa della capacità lavorativa, in un’attività confacente come quella svolta precedentemente, in misura del 50% a partire dal 1° gennaio 2016 e con ripresa completa a partire dal 1° febbraio 2016 […] ”). 2.11.   L’attrice, parzialmente vincente in causa, chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Ritenuti l’esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’attrice è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte della petizione in cui l’assicurata è soccombente, l’interessata può invece essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett. b). Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5). Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2). 2.12.   In concreto dagli atti emerge che l’attrice è sposata e il marito lavora quale macchinista e nel 2014 è stato tassato sulla base di un reddito netto da lavoro di fr. 70'057. Complessivamente, compreso il reddito della moglie, i coniugi hanno conseguito, nel 2014, un reddito netto di fr. 105'464 (doc. W). Essi hanno tre figli, nati nel __________ (doc. V). La figlia __________, studentessa, lavora part – time al 10%, ma non si conoscono i suoi introiti (doc. V). Quali spese sono state dichiarate un affitto mensile di fr. 1’125, spese annuali di fr. 900 e il leasing mensile dell’auto di fr. 820.35 (doc. V). Secondo la Tabella per il calcolo del minimo d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale autorità di vigilanza cantonale, in vigore dal 1° settembre 2009, l’importo base mensile per coniugi è di fr. 1'700, cui può essere aggiunto il supplemento del 25%, ossia fr. 425, per un totale di fr. 2'125. A questo importo va aggiunto l’ammontare di fr. 400 per la figlia più piccola e di fr. 1'200 per i figli maggiorenni agli studi (fr. 600 al mese). Circa il leasing, va rammentato che di principio non possono invece essere ritenute le spese per l’auto (rate del leasing e RC auto; sentenza 32.2013.56 del 3 febbraio 2014 e 32.2013.57 del 22 gennaio 2014). A tale proposito va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 ss), ciò che non viene fatto valere nel caso in esame. Ora, deducendo dal reddito mensile di fr. 5'838 (70'057 : 12), l’importo di fr. 1'125 di affitto, di fr. 75 di spese (900 : 12), nonché fr. 3'725 di fabbisogno, si ottiene, anche senza aggiungere il reddito della figlia (sconosciuto), un’eccedenza di fr. 913. Con sentenza del 20 settembre 2004 nella causa U 102/04 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) non ha considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all’importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In particolare l’Alta Corte ha rilevato: " (…) 4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50. 4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).” (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.) In concreto, rilevato che l’attrice ha un’eccedenza mensile di fr. 913, senza contare il reddito del lavoro part-time della figlia al 10%, e che nella causa in esame l’assicurata ha diritto, per la parte in cui è vincente, a congrue ripetibili che ridurranno l’importo della nota professionale a suo carico, la quale potrà essere saldata ratealmente in un termine adeguato, l’istanza va respinta. 2.13.   Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che: " (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).” Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.La petizione èparzialmente accolta. CV 1 è condannata a versare a AT 1 indennità giornaliere al 50% dal 14 marzo 2015 al 24 aprile 2015, al 100% dal 25 aprile 2015 al 24 maggio 2015, al 50% dal 25 maggio 2015 al 5 giugno 2015, al 100% dal 6 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 ed al 50% dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016. 2.La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, nella misura in cui non è diventata priva di oggetto, èrespinta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.36.2016.35

cs

Lugano

7 dicembre 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 29 marzo 2016 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,in fatto

"(…) Parte attrice produce in questa sede le certificazioni del curante dr.med. __________ relative ai mesi da aprile a luglio compreso (4 certificazioni).

CV 1 dà atto di aver onorato il suo impegno fino al 14.3.2015, il 14.3.2015 è stato l’ultimo giorno che le sono state versate IPG. L’attrice dal canto suo rileva che le IPG sarebbero state versate solo fino al 10.3.2015 (doc. B). Dal canto suo CV 1 verificherà puntualmente il dato. Dal 22.8.2015, secondo CV 1 sussiste nuove inabilità lavorativa completa e ciò fino al 31.12.2015, mentre dal 1.1.2016 l’inabilità, sempre secondo __________ è al 50%.

Parte attrice rileva che ad oggi non è ancora stata inoltrata una domanda di prestazioni AI nonostante i medici fossero a piena conoscenza della situazione e nonostante il perdurare della patologia.

Le parti concordano che il materiale probatorio fin qui acquisiti, di natura medica, non impone la relazione di una perizia. Essi concordano con la possibilità di approfondire le valutazioni mediche mediante domande formulate ai curante rispettivamente ai medici della Clinica __________ di __________. Scopo di questi atti procedurali è chiarire le condizioni di saluti dell’attrice in particolare nel periodo che ha succeduto l’interruzione del lavoro il 13.3.2015 sino al ricovero del 22.8.2015 presso la __________.

Le parti danno atto che la valutazione del dott. __________ per il periodo dal 22.08.2015 sino al 31.12.2015 è condivisa. Le parti invece non concordano su periodo successivo dal 1.1.16 in avanti. L’attrice sostiene che la sua inabilità sia piena mentre CV 1 si fonda sulla valutazione __________.

A questo proposito l’attrice evidenzia come lo stesso dott. __________, che ha redatto la perizia nel novembre 2015, ha formulato solo una prognosi riservandosi un approfondimento e ritiene quindi che questo aspetto dell’inabilità nel corso del 2016 dovrebbe essere indagato adeguatamente.” (doc. XXI)

"(…)

il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza che vede opposti CV 1 e AT 1 in relazione al pagamento di indennità giornaliere a causa di malattia.

Le parti sono state sentite nel corso di un’udienza, tenutasi il 19 luglio 2016 presso il nostro Tribunale, nel corso della quale è stato stabilito di procedere ad ulteriori accertamenti medici, in particolare per stabilire la capacità lavorativa di AT 1 tra il 14 marzo 2015 ed il 21 agosto 2015 e dal 1° gennaio 2016.

Dagli atti in nostro possesso emerge che Lei è stato incaricato da CV 1 di allestire un referto in ambito psichiatrico, che è stato redatto il 9 novembre 2015 dopo la visita del 5 novembre 2015 (doc. O, qui allegato). Nel medesimo figura la diagnosi di disturbo di personalità misto (con tratti passivi-aggressivi-istrionici; F61.0) e di episodio depressivo di lieve-media gravità (F32.10), nonché la possibilità di una ripresa della capacità lavorativa in un’attività confacente, nella misura del 50%, dal 1° gennaio 2016.

Ai fini del giudizio le chiediamo di voler rispondere alle seguenti domande, sulla base, oltre che degli atti già a sua disposizione e della documentazione medica qui allegata (rapporto di dimissione della Clinica __________ del 10 maggio 2016 [doc. XVIII/1]; 4 certificati medici del 27 giugno 2016, 6 giugno 2016, 20 maggio 2016 e 31 marzo 2016 del dr. med. __________ [doc. da XXI/2 a XXI/5]), anche di un’ulteriore visita di AT 1 (per stabilire l’evoluzione dello stato di salute dell’interessata):

1. Sulla base degli atti medici a Sua disposizione (descritti nel referto del 9 novembre 2015 a pag. 1 e 2) e dell’evoluzione dello stato di salute di AT 1 che ha portato alla degenza dal 22 agosto al 23 settembre 2015 presso la Clinica __________ di __________, qual era, dal punto di vista psichiatrico, la capacità lavorativa di AT 1 (nella sua attività) nel periodo dal 14 marzo 2015 al 21 agosto 2015 (le chiediamo di voler motivare la risposta)?

2. Nel referto del 9 novembre 2015 afferma che AT 1 avrebbe potuto ricominciare l’attività precedentemente svolta dal 1° gennaio 2016 nella misura del 50%. Sulla base degli atti medici qui allegati (rapporto di dimissione della Clinica __________ del 10 maggio 2016 [doc. XVIII/1]; 4 certificati medici del 27 giugno 2016, 6 giugno 2016, 20 maggio 2016 e 31 marzo 2016 del dr. med. __________ [doc. da XXI/2 a XXI/5]) e della visita da effettuare, conferma tale valutazione? Qual è stata l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa di AT 1 dal 1° gennaio 2016 nella sua attività precedentemente svolta ed in altre attività confacenti al suo stato di salute?

3. Eventuali osservazioni.” (doc. XXII)

“(…) come già segnalatovi in data 9 maggio 2016, il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza che vede opposti CV 1 e AT 1.

Il 6 giugno 2016, su nostra richiesta, ci avete trasmesso il rapporto di dimissione inerente il ricovero di AT 1 dal 19 febbraio 2016 al 29 febbraio 2016 (doc. XVIII/1, qui allegato).

Le parti sono state sentite nel corso di un’udienza, tenutasi il 19 luglio 2016 presso il nostro Tribunale, nel corso della quale è stato stabilito di procedere ad ulteriori accertamenti medici, in particolare per stabilire la capacità lavorativa di AT 1 tra il 14 marzo 2015 ed il 21 agosto 2015 e dal 1° gennaio 2016.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di sottoporre le seguenti domande al dr. med. __________ e alla dr.ssa med. __________ che hanno redatto il rapporto di dimissione del 10 maggio 2016:

1. Sulla base delle degenze di AT 1 presso la vostra struttura dal 22 agosto 2015 al 23 settembre 2015 e dal 19 febbraio 2016 al 29 febbraio 2016 è possibile stabilire la capacità lavorativa della paziente nel periodo precedente e successivo ai ricoveri?

2. In caso di risposta positiva alla prima domanda, qual è stata l’evoluzione della capacità lavorativa di AT 1 nella sua attività prima del ricovero del 22 agosto 2015, e dal 1° gennaio 2016 al 18 febbraio 2016? Dopo la dimissione del 29 febbraio 2016 AT 1 avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa? In quale misura?

3. Indipendentemente dalle risposte alle due domande precedenti avete riscontrato delle differenze relativamente allo stato di salute di AT 1 tra i due ricoveri (quali)? Vi è stato un miglioramento, un peggioramento od una stabilità della patologia di cui è affetta AT 1?

4. Eventuali osservazioni.” (doc. XXIII)

“(…) il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza che vede opposti CV 1 e AT 1 in relazione al pagamento di indennità giornaliere a causa di malattia.

Le parti sono state sentite nel corso di un’udienza, tenutasi il 19 luglio 2016 presso il nostro Tribunale, nel corso della quale è stato stabilito di procedere ad ulteriori accertamenti medici, in particolare per stabilire la capacità lavorativa di AT 1 tra il 14 marzo 2015 ed il 21 agosto 2015 e dal 1° gennaio 2016.

Dagli atti in nostro possesso emerge che Lei ha avuto in cura AT 1 per un breve periodo nel corso del 2015 ed ha rilasciato, il 6 maggio 2015, un certificato di inabilità lavorativa per il periodo dal 25 aprile 2015 al 24 maggio 2015 (doc. 55, qui allegato).

Ai fini del giudizio le chiediamo di voler rispondere alle seguenti domande:

1. Durante quale periodo AT 1 è stata in cura presso di lei?

2. Di quale patologia soffriva AT 1 in quel periodo?

3. Conferma che AT 1 è stata incapace al lavoro dal 25 aprile 2015 al 24 maggio 2015? In caso di risposta affermativa, sulla base di quali elementi medici oggettivi?

4. Dalle visite effettuate e dagli atti in suo possesso, è possibile stabilire l’evoluzione precedente (in particolare dal 14 marzo 2015 al 24 aprile 2015) e successiva (dal 25 maggio 2015) della capacità lavorativa di AT 1 nella sua precedente attività di operaia? In caso di risposta affermativa, qual era la capacità lavorativa della sua paziente in quel periodo?

5. Eventuali osservazioni.” (doc. XXIV)

in diritto

2.8.2.   In secondo luogo, dalle risposte fornite dal dr. med. __________, della Clinica __________, in data 26 luglio 2016, emerge che l’interessata è stata completamente inabile al lavoro nella misura del 100% anche durante la degenza dal 22 agosto 2015 al 23 settembre 2015 (doc. XXV). L’inabilità lavorativa totale si è poi protratta fino al 31 dicembre 2015.

Infatti, dal rapporto di dimissione della Clinica __________, emerge che “durante la degenza ci siamo confrontati con una paziente presentante un quadro di grave deflessione timica con marcato rallentamento psicomotorio, apatia, abulia, intensa spossatezza con clinofilia, riposo notturno disturbato. Dai colloqui clinici e psicologici emergevano sentimenti di autosvalutazione, colpa e inadeguatezza con perdita di fiducia nel futuro e scarsa spinta progettuale e volitiva. Venivano inoltre riferite sfumate idee di morte, passive non strutturate (stanchezza di vivere, sentirsi senza speranza), in assenza di suicidalità attiva” (doc. N). Lo stesso dr. med. __________, incaricato dalla cassa di valutare lo stato di salute dell’attrice, nel referto del 9 novembre 2015, dopo aver approfonditamente esaminato l’intera fattispecie, non aveva messo in dubbio l’incapacità lavorativa totale dell’assicurata, tant’è che aveva concluso affermando come “ritengo ragionevolmente proponibile e esigibile, nonché terapeuticamente indicata, la ripresa della capacità lavorativa in un’attività confacente, come quella precedentemente svolta, in misura del 50% a partire dal 01.01.2016 e con ripresa completa, salvo complicazioni, dopo un mese” (doc. 44).

Ciò è del resto stato confermato dall’assicuratore medesimo in due lettere scritte all’allora rappresentante dell’attrice, il sindacato __________, e da cui emerge che lo stesso medico fiduciario era giunto a questa conclusione (doc. 14, lettera del 19 ottobre 2015 dell’assicuratore all’allora rappresentante dell’attrice: “[…] con la presente vi facciamo notare di aver sottoposto nuovamente tutta la documentazione in nostro possesso direttamente al nostro medico servizio medico […], consigliandoci comunque di concedere l’indennità giornaliera per il periodo della degenza presso la Clinica __________ di __________ […]” e doc. 12, lettera del 9 dicembre 2015 della convenuta all’allora rappresentante dell’attrice: “[…] da quest’ultimo rileviamo che lo specialista conferma un’inabilità lavorativa nella misura del 100% retroattivamente al 22 agosto 2015 fino alla fine del mese, confermando la ripresa della capacità lavorativa, in un’attività confacente come quella svolta precedentemente, in misura del 50% a partire dal 1° gennaio 2016 e con ripresa completa a partire dal 1° febbraio 2016 […]”).

Le parti hanno ribadito questa circostanza in sede di udienza (doc. XXI: “[…]  Scopo di questi atti procedurali è chiarire le condizioni di saluti dell’attrice in particolare nel periodo che ha succeduto l’interruzione del lavoro il 13.3.2015 sino al ricovero del 22.8.2015 presso la __________. Le parti danno atto che la valutazione del dott. __________ per il periodo dal 22.08.2015 sino al 31.12.2015 è condivisa. Le parti invece non concordano su periodo successivo dal 1.1.16 in avanti. L’attrice sostiene che la sua inabilità sia piena mentre CV 1 si fonda sulla valutazione __________”).

2.8.3.   Per quanto concerne il periodo dal 14 marzo 2015 al 21 agosto 2015 questo Tribunale ritiene che l’interessata è stata inabile al lavoro al 100%, oltre che dal 25 aprile 2015 al 24 maggio 2015 (cfr. consid. 2.8.1), anche dal 5 giugno 2015 al 21 agosto 2015, quando è iniziata la presa a carico dell’assicurata presso lo studio medico del dr. med. __________, il quale ha attestato una totale incapacità lavorativa dell’assicurata. Il dr. med. __________, medico incaricato dall’assicuratore di valutare la fattispecie, nel referto del 24 ottobre 2016, allestito su richiesta del TCA, non ha messo in dubbio questo periodo di incapacità lavorativa. Egli ha infatti affermato che “con verosimiglianza preponderante, visto il certificato del dr. __________ del 06.05.2015 e il rapporto del dr. __________ del 19.02.2015, nonché la scarsa volontà di collaborazione dimostrata” dall’attrice “si può ritenere che era ragionevolmente esigibile una capacità lavorativa almeno parziale nel periodo dal 14.03.2015, almeno fino al momento (ossia dal 05.06.2015) della presa a carico da parte della dr.ssa __________ dello studio del dr. __________.”(doc. XXX). Lo specialista non ha di conseguenza sostenuto che quanto accertato dal medico curante, dr. med. __________, in quel periodo, non sia corretto. Quanto alla valutazione dell’altro medico aziendale della Cassa, dr. med. __________, che il 7 agosto 2015 sembra mettere in dubbio le valutazioni del curante, va evidenziato come lo stesso specialista evidenzia che si tratta di un diverso apprezzamento del medesimo stato clinico (doc. 48). Del resto, a comprova che lo stato di salute dell’attrice in quel periodo era compromesso, vi è la circostanza che dal 22 agosto 2015 e per un mese, l’interessata ha dovuto rimanere degente presso una Clinica specializzata (cfr. doc. N).

2.8.4.   Per il periodo dal 14 marzo 2015 al 24 aprile 2015 e dal 25 maggio 2015 al 4 giugno 2015, questo TCA, per i motivi che seguono, deve invece considerare che l’attrice è stata inabile al lavoro al 50%.

Il primo medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha potuto constatare la situazione valetudinaria esaminando di persona l’assicurata in più occasioni, e che già il 13 gennaio 2015 aveva previsto la possibilità per l’attrice di ricominciare l’attività nella misura del 50% dal 14 febbraio 2015, il 24 marzo 2015 ha rilevato di essere stato contattato “in urgenza”dall’assicurata la quale gli ha riferito di “non farcela e di non essere assolutamente in grado di svolgere la sua attività lavorativa presentando stati d’ansia e una serie di sintomi paragonabili ad attacchi di panico, ragion per la quale non mi rimaneva che produrre un certificato d’inabilità lavorativa nella misura completa”. Il curante ha affermato che l’attrice ha riferito “di non essere in grado di svolgere la sua attività lavorativa nemmeno nella misura del 50%”, ma ha sostenuto che “è assolutamente importante che essa riprenda la sua abilità lavorativa al più presto, almeno nella misura del 50%, per evitare una cronicizzazione della sua situazione attuale” (doc. 60 / doc. I).

In tale contesto va ricordato che il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid.3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Ciò trova conferma in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; cfr. anche la sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011) sulla base di quanto a sua volta stabilito dal Tribunale amministrativo federale il 5 dicembre 2008 (C-2693/2007).

Il TAF dopo aver rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (in quel caso: sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente.

I giudici federali hanno esposto le seguenti motivazioni:

"(…)

Alla luce dei precedenti rapporti e vista la principale caratteristica della patologia in esame che consiste in fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su di

un lasso di tempo più lungo, segnato da colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere del Dott. […], fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita AI. A titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. […] con quella della Dott.ssa […], ove, specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati dall'assicurato ed esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano esprimere il loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il giorno della visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di patologico ed invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che l'interessato fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui segnalato, oltretutto, che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa posologia è verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la Clinica […].

(…)

Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo psichiatra curante indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e 0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano, oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14 agosto 2007, il Dott. […] riferisce un quadro nettamente patologico ed invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).

In conclusione quindi, questo tribunale non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott. […] nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad una fase di momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più corrispondente alla realtà. (…)."

(sottolineature del redattore)

Ne segue che in concreto, in presenza di una patologia quale quella di cui è afflitta la ricorrente nel caso concreto (sindrome depressivaricorrente[ICD10; F33]), viste le conclusioni del dr. med. __________ (incapacità lavorativa al 50% ancora nel mese di marzo 2015), del dr. med. __________ (incapacità lavorativa al 100% dal 25 aprile al 24 maggio 2015), del dr. med. __________ (incapacità lavorativa del 100% dal 5 giugno 2015), del dr. med. __________ (incapacità lavorativa del 100% durante le degenze presso la Clinica __________) e del dr. med. __________ che quando ha visitato l’attrice il 20 ottobre 2015 ha confermato la completa incapacità lavorativa, le conclusioni del dr. med. __________, l’una prospettica e l’altra effettuata quando l’attrice non si è espressa, non possono essere ritenute concludenti.

Non va poi dimenticato che anche il dr. med. __________, nel referto allestito su richiesta del TCA, il 24 ottobre 2016, per il periodo dal 14 marzo 2015 al 5 giugno 2015 in un primo tempo aveva ritenuto che “era ragionevolmente esigibile una capacità lavorativa almeno parziale nel periodo dal 14.03.2015, almeno fino al momento (ossia dal 05.06.2015) della presa a carico da parte della dr.ssa __________ dello studio del dr. __________” (doc. XXX, sottolineatura del redattore), ma è poi caduto in contraddizione quando, interpellato dal TCA per accertare la percentuale esatta della capacità lavorativa definita “almeno parziale” ha affermato che “sarebbe stata ragionevolmente proponibile e esigibile la ripresa dell’attività lavorativa precedentemente svolta al 50% dal 14.02.2015 e al 100% dal 14.03.2015, come peraltro pure indicato dal dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia” (doc. XXXII).

2.8.5.   Per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016, questo TCA ritiene che occorra basarsi sulla valutazione del 9 novembre 2015 (doc. 44) del dr. med. __________ e dunque riconoscere un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° gennaio al 31 gennaio 2016. Dal 1° febbraio 2016 l’assicurata deve invece essere ritenuta completamente abile al lavoro, malgrado la successiva degenza presso la Clinica __________ (dal 19 al 29 febbraio 2016) e pur considerando che il dr. med. __________, nel referto del 24 ottobre 2016, afferma che le condizioni psicofisiche dell’assicurata non sono cambiate rispetto a quando l’aveva visitata nel mese di novembre 2015 (cfr. pag. 9, doc. XXX).

Infatti, per l’art. 61 LCA vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute (art. 61 LCA).

A norma dell’art. 61 LCA:

"In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."

In concreto, nel referto del 9 novembre 2015 il dr. med. __________ ha spiegato quali misure avrebbero dovuto essere adottate per migliorare lo stato valetudinario dell’assicurata. Lo specialista ne aveva del resto parlato con i curanti, e meglio con la dr.ssa __________ e con la psicologa __________ (cfr. pag. 13, doc. 44:“[…] ritengo assolutamente indicato, dal punto di vista terapeutico, considerata la deriva regressiva in atto, che l’assicurata venga sottoposta immediatamente ad un programma riabilitativo regolare (in particolare ad un programma ergoterapico) all’interno della Cinica di giorno. E’ altresì indicato ridurre drasticamente tutti i medicamenti con effetto sedativo (in particolare Remeron e Seroquel) che finora, con ogni evidenza, non hanno prodotto alcun effetto. Parimenti ritengo indicato un approccio sistemico-familiare, rispettivamente sedute di coppia, per cercare di risolvere le tensioni intrafamiliari che molto probabilmente contribuiscono a mantenere i sintomi (ed un’omeostasi familiare disfunzionale”). Il 24 ottobre 2016 il medesimo specialista ha confermato che l’interessata avrebbe potuto riacquisire la sua capacità lavorativa se “fossero state messe in atto le misure proposte dal sottoscritto (menzionate sopra) e se ci fosse stato da parte dell’assicurata lo sforzo di volontà che si poteva ragionevolmente pretendere”. Ciò tuttavia non è stato fatto (cfr. pag. 7, doc. XXX:“[…] Vede la paziente ogni due settimane a prescrivere Albilify e un antidepressivo, “con un certo beneficio” (che però non riesce meglio a precisare – NdR). Altrimenti fa dei “colloqui di sostegno” ma non una vera e propria psicoterapia “perché la paziente non accetta, non riesce ad aprirsi e non se la sente”. Neppure accetta di riprendere una qualsiasi attività lavorativa (…) Non è stato previsto un nuovo ricovero anche perché la paziente lo rifiuta. Neppure è stata prevista una terapia di coppia”; doc. XXX).

In sede di osservazioni l’attrice rileva del resto che “sarebbe stato verosimilmente possibile una ripresa dell’attività lavorativa al 50% dal 1.1.2016 qualora fossero state messe in atto le misure proposte dal perito (pag. 13 doc. XXX), sempre che le terapie suggerite fossero effettivamente adeguate e risolutive. Restiamo nel campo delle ipotesi. La risposta si avrà solo tra qualche mese, visto che solo ora i medici curanti stanno applicando i suggerimenti del perito. Per l’attrice si deve quindi concludere che la sua patologia non poteva essere curata senza l’aiuto di cure appropriate. La patologia sofferta, visto che, come ammesso dallo stesso perito, il percorso terapeutico è stato sbagliato ed insufficiente sin dall’inizio” (doc. XXXV).

Ora, oltre all’art. 61 LCA, anche l’art. __________ CGA prevede l’obbligo dell’avente diritto di ridurre il danno. Il disposto prevede che la persona assicurata in caso di malattia deve consultare al più presto possibile un medico autorizzato e sottoporsi alle cure del caso. L’assicurato deve attenersi alle istruzioni del medico e del personale sanitario. Ogni persona assicurata è tenuta a sottoporsi ad una visita medica o a una perizia da parte di medici incaricati da CV 1. Per l’art. __________ CGA se una persona assicurata si sottrae o si oppone a un trattamento ragionevolmente esigibile o a un reinserimento nella vita professionale che promette un notevole miglioramento della capacità di guadagno o una nuova possibilità di guadagno, oppure se la persona non offre spontaneamente un contributo ragionevolmente esigibile  le prestazioni possono essere temporaneamente ridotte, oppure rifiutate.

In concreto, non avendo dato seguito alle raccomandazioni del medico fiduciario e non avendo messo in atto le cure adeguate, avendo avuto un’attitudine passiva, dal 1° febbraio 2016 non sono dovute ulteriori prestazioni, neppure durante il periodo di degenza dal 19 febbraio al 29 febbraio 2016 presso la Clinica __________.

2.8.6.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA deve concludere che l’interessata, dopo il periodo iniziale di totale incapacità lavorativa, è stata inabile al lavoro al 50% dal 15 febbraio 2015 al 24 aprile 2015, al 100% dal25 aprile 2015 al 24 maggio 2015, al 50% dal 25 maggio 2015al 4 giugno 2015, al 100% dal 5 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 ed al 50% dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016. Dal 1° febbraio 2016 è totalmente abile al lavoro.

2.10.   Questo TCA evidenzia abbondanzialmente quanto segue.

L’assicuratore afferma che in applicazione dell’art. __________ CGA è il contraente l’assicurazione, ossia il datore di lavoro, che è tenuto ad informare per iscritto la persona assicurata della possibilità di passare nell’assicurazione individuale e pertanto alla convenuta non incomberebbe alcun obbligo contrattuale di informazione.

L’assicuratore dimentica tuttavia che per l’art. 100 cpv. 2 LCA per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell’art. 10 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie.

Ora, l’art. 71 cpv. 2 LAMal prevede che l’assicuratore deve provvedere affinché l’assicurato sia informato per scritto in merito al suo diritto di passare all’assicurazione individuale. Se omette questa informazione, l’assicurato rimane nell’assicurazione collettiva. L’assicurato deve far valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

Ne segue che l’assicuratore non può considerare che l’obbligo di informazione relativo al libero passaggio incombe sempre e soltanto al datore di lavoro. Spetta semmai all’assicuratore accertare se la persona assicurata è da considerare disoccupata ai sensi dell’art. 10 LADI e se, di conseguenza, deve informarla circa i suoi diritti.

A questo proposito per l’art. 10 cpv. 1 LADI è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno. L’art. 10 cpv. 2 LADI prevede che è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale (lett. a) oppure un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale (lett. b). Secondo l’art. 10 cpv. 2bis LADI non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto). Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 LADI la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all’ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.

In concreto, visto l’esito della petizione, ed il diritto dell’attrice ad ulteriori prestazioni, la questione non merita ulteriore approfondimento.

Va comunque evidenziato che se l’assicurata dal 1° luglio 2015 fosse stata considerata, per pura ipotesi di lavoro, capace al lavoro, sarebbe spettato all’assicuratore accertarsi se l’attrice andava ritenuta disoccupata ai sensi dell’art. 10 LADI. Non essendo stata informata della possibilità di passaggio nell’assicurazione individuale dall’assicuratore, l’attrice, in caso di risposta affermativa, avrebbe comunque avuto diritto alle prestazioni durante i periodi di inabilità lavorativa (in particolare dal 22 agosto 2015 al 31 dicembre 2015 al 100%, poi per un mese al 50%; cfr. anche doc. 14, lettera del 19 ottobre 2015 dell’assicuratore all’allora rappresentante dell’attrice: “[…] con la presente vi facciamo notare di aver sottoposto nuovamente tutta la documentazione in nostro possesso direttamente al nostro medico servizio medico […], consigliandoci comunque di concedere l’indennità giornaliera per il periodo della degenza presso la Clinica __________ di __________ […]” e doc. 12, lettera del 9 dicembre 2015 della convenuta all’allora rappresentante dell’attrice: “[…] da quest’ultimo rileviamo che lo specialista conferma un’inabilità lavorativa nella misura del 100% retroattivamente al 22 agosto 2015 fino alla fine del mese, confermando la ripresa della capacità lavorativa, in un’attività confacente come quella svolta precedentemente, in misura del 50% a partire dal 1° gennaio 2016 e con ripresa completa a partire dal 1° febbraio 2016 […]”).

2.11.   L’attrice, parzialmente vincente in causa, chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.13.   Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che:

"(…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione èparzialmente accolta.

CV 1 è condannata a versare a AT 1 indennità giornaliere al 50% dal 14 marzo 2015 al 24 aprile 2015, al 100% dal 25 aprile 2015 al 24 maggio 2015, al 50% dal 25 maggio 2015 al 5 giugno 2015, al 100% dal 6 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 ed al 50% dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016.

2.La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, nella misura in cui non è diventata priva di oggetto, èrespinta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti