Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 )]
Dove l’acronimo
PMR sta per premio medio di riferimento, e RD sta ad indicare il reddito
disponibile. Calcolato il valore della riduzione con questo calcolo
l’amministrazione dovrà determinare l’importo effettivo della riduzione
applicando al valore normativo determinato il coefficiente di finanziamento
cantonale cifrato nel 73,5%.
2.5. Per
l’art. 32a LCAMal la riduzione dei premi quindi è accordata fino al
raggiungimento di un reddito disponibile massimo (RDM) che è, come detto,
calcolato, per le unità di riferimento formate da coppie senza figli, nel
seguente modo:
"
costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza
computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile
all’unità di riferimento”
Per accertare l’importo del RDM
è necessario definire il fabbisogno, ciò che avviene attraverso l’art. 10 Laps
e dipende dalla composizione dell’UR. Si vedano in merito le STCA 36.2012.71 in
re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012; la STCA
36.2012.14 del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in RtiD 2013 I pag. 44 e
segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la STCA
36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12, dove questa
Corte ha ritenuto quanto segue:
“l’art.
10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:
a) per il titolare del diritto: importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b) per la prima persona supplementare dell’unità di
riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c) per la seconda e la terza persona supplementare
dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto
dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo
figlio
d) per la quarta e quinta persona supplementare
dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto
dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo
figlio
e) per la sesta e ogni ulteriore persona
supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite
minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI
per il quinto figlio.
Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a)
fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b)
fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c)
fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d)
fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e)
fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
I
limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.”
La prassi del Tribunale
cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V.
ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps –
accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in
materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta
importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di
trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).
2.6. L’amministrazione
ha correttamente determinato il valore del fabbisogno in applicazione delle
norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali che, all’art. 37 cpv. 5, prevede come, in “
deroga
all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno stato i limiti previsti dalla
legge per gli anni 2011 e 2012
” cifrato quindi in CHF 17’368. La norma in
questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012
in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94). Alla persona sola senza figli,
in base ai dati espressi va riconosciuto l’aiuto sociale unicamente sino al
conseguimento di un reddito massimo di CHF 29'526.60 (= 3.4. x 17’368/2).
2.7. Dai
lavori preparatori tesi all’adozione delle norme poi divenute effettive il 1°
gennaio 2012, discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.
Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2
febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,
36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del
10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno
1999 e 36.03.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come:
"per costante
giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla
realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di
tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati.
… l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento
fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni
sociali"
. Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento
riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)
ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di
tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal
Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
Costante
prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, già adottata sotto
l’egida della normativa in vigore sino a fine 2011, vuole che l’amministrazione
sia tenuta ad applicare la tassazione decisa dall’esecutivo e, quando ciò non
sia possibile, per il difetto dell’attualità dei dati, l’amministrazione deve
accertare i dati relativi alla capacità economica dell’assicurato o degli
assicurati formanti l’unità di riferimento (UR qui di seguito), manualmente e
non può – salvo che per l’accertamento della sostanza (art. 14 cpv. 3 RLCAMal)
– far capo a una tassazione diversa, ance se successiva.
In
altri termini, come rammenta il tenore dell’art. 14 cpv. 1 RLCAMal, la Cassa
deve procedere all’accertamento manuale del reddito quando sia adempiuta una
delle condizioni seguenti:
a) persone
soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione
svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate
in Svizzera;
b) persone
domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
c) decesso
del coniuge o del partner registrato;
d) divorzio
o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione
domestica registrata;
e) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o
malattia, maternità/paternità;
f) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento
professionale;
g) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;
h) persone
sole conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno
iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.
La
Cassa procede invece mediante l’accertamento manuale del diritto alla RIPAM, e
quindi stabilisce manualmente i parametri economici al di fuori dei dati
accertati a livello fiscale, quando ne sia richiesta dall’assicurato nelle
seguenti circostanze:
a) cessazione
parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)
del capoverso 1;
b) diminuzione
delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle
assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
c) diminuzione
del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori
oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante;
d) diminuzione
degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione
fiscale determinante;
e) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale
determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per
necessità primarie proprie.
In
queste due costellazioni comunque la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e
mobiliare), ne accerta i valori tramite l’ultima tassazione fiscale cresciuta
in giudicato al momento dell’istanza.
In
generale poi va ribadito che, se non sono dati gli elementi per la
determinazione manuale del reddito disponibile, il giudice, e
l’amministrazione, sono vincolati alla tassazione applicabile. Già sotto
l’egida delle norme in vigore sino alla fine del 2011 il Tribunale cantonale
delle Assicurazioni aveva imposto questa prassi mutuata dalla giurisprudenza
federale in tema di determinazione dei contributi in applicazione della LAVS.
Nelle STCA 36.96.79 del 22 maggio 1997; 36.1999.28 del 2 giugno 1999 in re M., 36.2004.91 del 29 marzo 2004 in re S. e nella STCA 36.2004.112 in re E. consid. 2.4.,
questa Corte ha ritenuto:
"
Per prassi di questo TCA ogni
tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata ….
In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA
si è sempre ritenuto che:
"Le casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente
dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di
assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale
non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali
e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività
indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale
anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique
VSI 1997 pag. 26 consid.
2b,
1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF
110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC
1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a =
RCC 1976 pag. 275 consid.
3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Non
è possibile quindi non applicare una tassazione emanata per il periodo di
riferimento scelto dal Consiglio di Stato ed applicarne altra, anche se più
favorevole all’assicurato. Se in periodo successivo alla tassazione di
riferimento le condizioni economiche dell’assicurato o dell’UR peggiorano ed è
realizzata una delle ipotesi dell’art. 14 cpv. 1 o 2 RLCAMal l’amministrazione
non applica la tassazione ma accerta d’ufficio manualmente i redditi conseguiti
dall’UR. In difetto di tale costellazione, come detto, la tassazione deve
essere applicata.
2.8. Come
evidenziato l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal permette invece all’amministrazione di
fare capo ai dati fiscali dell’ultima tassazione divenuta definitiva e
successiva all’anno di computo, esclusivamente per l’accertamento dell’entità
della sostanza e del reddito prodotto dalla stessa e ciò salvo eccezioni che
qui non sussistono. Non così però per i redditi e gli altri dati in genere per
i quali è necessario l’allestimento di un modulo che va trasmesso alla persona
interessata al fine di permettere l’accertamento della situazione più prossima
all’anno per il quale il sussidio è richiesto. L’allestimento di un modulo da
parte della persona o dell’UR interessata ha quale scopo non solo un
accertamento più preciso e puntuale ma anche quello di permettere all’UR
interessata di esercitare il suo diritto di essere sentita (DTF 9C_961/2009 del
17 gennaio 2011 e STCA 36.2012.73 in re E.S. del 5 novembre 2012).
Per quanto riguarda invece il
periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi
conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla
giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che
scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui
“
I Cantoni provvedono
affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su
richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari
più recenti
”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino
a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del
reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27
novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc.
36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc.
36.2004.92; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato
che:
“Per l'accertamento autonomo del
reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire
è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una
sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i
dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati
dell'anno per il quale il sussidio è chiesto…”.
(STCA 36.2011.1
del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)
2.9. Nel
caso in esame non occorre svolgere particolari verifiche d’accertamento
siccome, come evoca la ricorrente stessa, la sua decisione di tassazione (resa
su reclamo) conduce a ritenere un reddito lordo complessivo di CHF 54’841.00
somma dalla quale sono deducibili: l’importo del premio medio di riferimento
cifrato in CHF 4'875.00, le spese professionali per CHF 3’100.00 (debbono
infatti essere considerate le spese effettive, quand’anche si ritenesse
comunque il limite massimo della possibile deduzione, ossia CHF 4'000.00, il
risultato non muterebbe), i contributi AVS AI IPG per complessivi CHF 488.00 e
gli interessi passivi per CHF 3'000.00. L’importo del RD che ne deriva è
superiore al limite di reddito che conferisce il diritto alla riduzione del
premio CHF 43’7378.00, importo decisamente superiore al limite del RDM fissato
in CHF 29'525.60.
2.10. L’assicurata ha prodotto la
tassazione 2013 che, come specificato in precedenza, non può essere utilizzata
per la sua determinazione del diritto alla riduzione del premio. Infatti
nell’ipotesi in cui la tassazione determinata dal Consiglio di Stato non sia
utilizzabile perché mutate le condizioni economiche o personali
dell’assicurata, nei limiti dell’art. 14 RLCAMal citato in precedenza, la
tassazione dei periodi successivi non può essere utilizzata (salvo che per
determinare la sostanza) ma il reddito disponibile deve essere calcolato
manualmente.
2.11. La soluzione non sarebbe
diversa anche volendo ritenere i redditi indicati dall’assicurata stessa come
conseguiti da ultimo con la sua attività lucrativa, ossia CHF 1’349.00 al netto
degli oneri sociali, percepiti 12 volte all’anno, e quindi 16'188.00, importo
inferiore ai CHF19’285.00 ritenuti nella decisione fiscale 2012 resa su reclamo.
In effetti la ricorrente ha acquisito la proprietà dell’immobile in cui vivono
i genitori e la sorella, assumendone gli oneri ipotecari (casa a __________ in
Via __________) ed incassando le relative pigioni. Agli atti la ricorrente ha
prodotto, a dimostrazione delle sue più recenti entrate finanziarie, le copie
delle prime pagine dei contratti di locazione __________ /__________ e __________
nonché RI 1 /__________ da cui si desumono entrate per pigioni per CHF 19'800 +
12'000 = 31’800. A questo importo va aggiunto il reddito da capitali e titoli.
Anche senza il computo di quest’ultima posta il redito complessivo lordo
assomma a valore (CHF 31'800 + 16'188 = CHF 47'988) che, dedotte le spese
professionali e gli interessi passivi massimi (CHF 4'000 + CHF 3'000) ed il PMR
(CHF 4'875), non consentirebbe comunque di concedere l’aiuto sociale siccome
assommante a CHF 36'113.00.
2.12. Alla luce di quanto precede il
ricorso va respinto. Non si percepiscono tassa di giustizia e spese e non si
attribuiscono ripetibili.
E. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dellunità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la sostanza. Dallimporto così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).