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36.2015.52

Ripam 2015. Reddito disponibile dedotto dalla tassazione applicabile per l'UR, supera i limiti. Motivi per accertare il RD al di fuori della tassazione. Nuovamente il RD supera il limite. Nessun sussidio

Ticino · 2015-09-08 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 giugno 1999 in re M., 36.2004.91 del 29 marzo 2004 in re S. e nella STCA 36.2004.112 in re E. consid. 2.4., questa Corte ha ritenuto: " Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata …. In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che: "Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

p. 242ss)." Non è possibile quindi non applicare una tassazione emanata per il periodo di riferimento scelto dal Consiglio di Stato ed applicarne altra, anche se più favorevole all’assicurato. Se in periodo successivo alla tassazione di riferimento le condizioni economiche dell’assicurato o dell’UR peggiorano ed è realizzata una delle ipotesi dell’art. 14 cpv. 1 o 2 RLCAMal l’amministrazione non applica la tassazione ma accerta d’ufficio manualmente i redditi conseguiti dall’UR. In difetto di tale costellazione, come detto, la tassazione deve essere applicata. 2.7.   Come evidenziato l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal permette invece all’amministrazione di fare capo ai dati fiscali dell’ultima tassazione divenuta definitiva e successiva all’anno di computo, esclusivamente per l’accertamento dell’entità della sostanza e del reddito prodotto dalla stessa e ciò salvo eccezioni che qui non sussistono. Non così però per i redditi e gli altri dati in genere per i quali è necessario l’allestimento di un modulo che va trasmesso alla persona interessata al fine di permettere l’accertamento della situazione più prossima all’anno per il quale il sussidio è richiesto. L’allestimento di un modulo da parte della persona o dell’UR interessata ha quale scopo non solo un accertamento più preciso e puntuale ma anche quello di permettere all’UR interessata di esercitare il suo diritto di essere sentita (DTF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 e STCA 36.2012.73 in re E.S. del 5 novembre 2012). Per quanto riguarda invece il periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui “ I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti ”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato che: " Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui " Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo." Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto…”. (STCA 36.2011.1 del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8) 2.8.   Detto delle norme che regolano la materia occorre ora verificare se la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG abbia correttamente ritenuto i parametri sia per l’accertamento del reddito disponibile al di fuori della tassazione applicabile (dell’anno di computo 2012) e se abbia di seguito correttamente determinato il RDS ritenendo una cifra superiore al reddito disponibile massimo che consente la riduzione del premio. 2.9.   In concreto è senz’altro corretta la decisione della Cassa di procedere all’accertamento del reddito al di fuori dei parametri contenuti nella tassazione 2012. La signora RI 2 ha dapprima visto diminuire il suo reddito da lavoro a seguito del versamento d’indennità per perdita di guadagno limitate all’80% del salario conseguito, e, di seguito, essa ha perso l’attività lavorativa. Sono date manifestamente le condizioni del regolamento che imponevano all’amministrazione di procedere all’accertamento autonomo del reddito al di fuori della tassazione per la verifica del diritto alla riduzione del premio. Ne discende che vanno ritenuti i redditi conseguiti dai coniugi __________ nel 2015, riportandoli su base annua, come correttamente ha fatto l’amministrazione, e considerando i due momenti ritenuti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ossia quello della diminuzione dei redditi in seguito al versamento d’indennità per perdita di salario e quello successivo alla perdita del lavoro. Con il loro ricorso i signori __________ hanno prodotto ulteriore documentazione utile alle verifiche. Da un lato gli attestati di salario del signor RI 1 per i mesi di aprile, maggio e giugno

2015. Da questi documenti emerge che l’assicurato percepisce un salario lordo di CHF 3'800 e mensilmente è pure versata la quota della tredicesima mensilità (CHF 316,65 lordi, tranne che per aprile: CHF 295,50). Emerge inoltre che per il mese di aprile 2015 (durante 16 giorni) egli ha conseguito un reddito inferiore al salario effettivo (- 12%) a seguito di malattia. Gli atti comprovano un salario netto nel primo semestre 2015 del signor RI 1 di CHF 21'340,75. Su base annua il salario di RI 1 percepito nel primo quadrimestre del 2015 assomma a CHF 42'438 come determinato dalla Cassa. Il salario conseguito invece nei mesi di maggio e giugno 2015 riportato su base annua è di CHF 43'660. RI 2 ha invece percepito dal maggio 2015 un salario che, riportato su base annua, è di CHF 14'405 comprensivo delle indennità. Questi importi sono inferiori rispetto a quelli del primo quadrimestre dove l’assicurata aveva conseguito un reddito complessivo che riportato su base annua è di CHF 17'556. L’amministrazione (doc. V, risposta di causa del 31 luglio 2015) ricorda che dai redditi cumulativamente conseguiti dai ricorrenti nei due diversi periodi: CHF59’994 nel primo quadrimestre 2015 e CHF 58'065 nel successivo bimestre del 2015, possono essere unicamente dedotti gli importi del premio medio di riferimento (CHF 9'750, ossia CHF 9'750 il premio medio di riferimento per gli adulti di CHF 4’875 per ogni membro adulto dell’unità di riferimento, art. 1 lett. b DE concernente le basi di calcolo della riduzione dei premi 2015 dell’11 febbraio 2015 pubblicato nella raccolta delle leggi cantonali RL 6.4.6.1.6.). Oltre a questo importo la Cassa ha dedotto, per l’UR composta dai due coniugi attivi professionalmente e con spese professionali non indifferenti, CHF 4'000, un’unica volta per determinare il reddito disponibile del primo quadrimestre 2015 (su base annua) in CHF 46'244 e per il successivo bimestre (sempre su base annua) in CHF 44'315. 2.10.   A fronte delle contestazioni dei ricorrenti bisogna domandarsi se sia corretto, e quindi rispettoso del principio dell’uguaglianza giuridica sancito all’art. 8 cpv. 1 e 2 Cost. fed., il procedere dell’amministrazione. Più specificatamente occorre verificare se sia corretto dedurre un’unica volta l’importo delle spese professionali (limitato a CHF 4'000) dal reddito complessivo conseguito dall’UR a fronte di spese professionali sopportate (in maniera necessaria) per conseguire due distinti redditi, dal marito e dalla moglie in concreto. In altri termini occorre domandarsi se la deduzione unica di CHF 4'000 indipendentemente dal numero di persone che compongono l’UR che lavorano e sopportano spese professionali è conforme all’art. 8 Cost. fed.. L’uguaglianza giuridica è l’obbligo fatto dal costituente al legislatore, nella promulgazione delle norme, all’amministrazione ed al giudice che applicano la legge, di trattare in maniera uguale situazioni assimilabili e diversamente quelle che non possono essere invece accomunate. Il trattamento diverso di due situazioni deve avvenire sulla scorta di una differenza oggettiva tra esse, e sufficiente da giustificarla. Secondo la formula stabilita dal TF nella sua giurisprudenza promulgata in base alla previgente costituzione, una decisione o una norma viola il principio dell’uguaglianza di trattamento quando vengono stabilite delle distinzioni giuridiche che non si giustificano per alcun motivo ragionevole in rapporto ad una situazione di fatto da regolamentare, o che omettono di fare quelle distinzioni che si impongono alla luce delle circostanze (DTF 118 Ia 1; 124 I 297; si veda per un caso ticinese la DTF 114 Ia 395). In sostanza dunque non è ammissibile trattare in maniera identica ciò che è dissimile e in maniera differente ciò che invece è simile. Il rispetto della parità di trattamento (uguaglianza giuridica) impone al legislatore, al giudice e all’amministrazione di comparare tra loro le situazioni di fatto in causa e di analizzare le differenze che ne scaturiscono al fine di determinare se le stesse siano tali da giustificare (od imporre) un trattamento diverso o se invece non siano sufficienti a ciò (in questo senso: Pascal Mahon : Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. Helbing Lichtenhahn editore, 2015, 3a. edizione p. 237 e 238). Dottrina e giurisprudenza distinguono allora 3 casi di figura, ossia quello dei criteri distintivi non pertinenti, quando cioè non sussistano motivi per un trattamento differenziato di situazioni del tutto simili; quello dei criteri imperativi di differenziazione nel trattamento, tali cioè da imporre un trattamento diverso di due situazioni (il contrario conducendo ad una assimilazione insostenibile) e il criterio intermedio della pertinenza, quando cioè (tra le due situazioni estreme illustrate) il criterio di differenziazione sia solo pertinente e non imperativo. In altri termini quando ci si trova confrontati con situazioni sufficientemente differenti perché una distinzione di trattamento giuridico sia possibile, ma non s’imponga necessariamente. In quest’ultima costellazione sia la differenziazione sia l’assimilazione sono possibili. In queste situazioni all’autorità cui compete la decisione o la promulgazione della norma deve essere riconosciuta una latitudine di valutazione ( Pascal Mahon , ibidem). La giurisprudenza si è chinata ad esempio, nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in DTF 140 I 77, sulla discriminazione provocata dal tetto massimo delle rendite dell’AVS tra conviventi (concubini) e coniugati o coppie registrate. Il TF ricorda in particolare che lo svantaggio non deve essere analizzato in maniera isolata, poiché esistono motivi materiali a giustificazione dello stesso. L’Alta Corte rammenta ancora come pure la CEDU non vieti agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per l’eliminazione di disparità di fatto lasciando un ampio margine di apprezzamento, con il rilievo che, in un’analisi giuridica complessiva, in tema di assicurazioni sociali, la legge favorisce i matrimoni e le unioni domestiche registrate (consid. 6 – 9). La Corte ne ha concluso che neppure alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo l’istituzione di un tetto massimo delle rendite causa una discriminazione inammissibile. In una precedente sentenza del

E. 6 novembre 2002 pubblicata in DTF 129 I 1 e relativa al cantone di San Gallo, il Tribunale federale ha considerato, nell’ambito del controllo astratto delle norme relative all’anticipo degli alimenti che impone di considerare la situazione finanziaria dei concubini, che la norma cantonale per la quale il reddito del concubino (o della concubina) del genitore che ha in custodia il figlio deve essere computato per la determinazione dell’anticipo degli alimenti da parte della mano pubblica, e tale aiuto concesso unicamente quando il reddito totale dei concubini non ecceda il limite fissato dal diritto cantonale, non arbitraria (consid. 3.1.) e non tale da violare l’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. Infatti, nella misura in cui è posta in discussione la parità di trattamento tra patrigno (rispettivamente matrigna) e concubini la norma può essere interpretata in maniera conforme alla costituzione, non violando in questo modo l’uguaglianza giuridica (consid. 3.2.). Nella DTF 131 V 256 (consid. 6) il Tribunale Federale ha ritenuto che la determinazione di un importo forfetario per le spese di riscaldamento nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI non è contrario alla costituzione. In particolare ha ritenuto, a fronte delle contestazioni dei ricorrenti così riassunte: " Zum Rechtsgleichheitsgebot machen die Beschwerdeführer geltend, die Pauschalierung falle offensichtlich viel zu tief aus und werde dem konkreten Einzelfall einer Selbstbeheizung in keiner Weise gerecht. Das zeige sich bereits aus der Art, wie die Pauschale fixiert worden sei. Diese betrage die Hälfte der Nebenkostenpauschale gemäss Art. 16a ELV, welche die Nebenkostenabdeckung bei selbstgehörenden Liegenschaften betreffe. Es werde somit ein Quervergleich zu einer Kategorie - dem selbstgenutzten Wohneigentum - gezogen, welcher offensichtlich sachlich unhaltbar sei. Dies deshalb, weil es sich bei Mietwohnungen, welche noch selbst beheizt werden müssten, augenscheinlich um Altbauten handle, die äusserst schlecht isoliert seien und einen entsprechenden Energiebedarf aufwiesen, wie es der vorliegende Fall im Übrigen mit fast nicht zu übertreffender Klarheit belege. Dies im Gegensatz zum selbstgenutzten Wohneigentum, welches notorischerweise baulich gut unterhalten sei. Die Anwendung des hälftigen Ansatzes für selbstbeheizte Mietwohnungen sei demnach nicht nachvollziehbar. Dies gelte umso mehr, als bei Altbauten ausser den Heizund Wasserkosten keine Nebenkosten anfallen würden. (…)” come la Cost. fed. non gli permetta di analizzare la conformità del diritto federale alla costituzione medesima, potendo invece controllare la conformità di norme dell’Ordinanza alla costituzione (consid. 5.4.). Nelle conclusioni di merito l’Alta Corte ha considerato: " Die vom Bundesrat verordnete Regelung verstösst allerdings dann gegen das in Art. 9 BV verankerte Willkürverbot, wenn sie sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen lässt resp. sinn- oder zwecklos ist. Gegen das in Art. 8 Abs. 1 BV festgeschriebene Gebot der rechtsgleichen Behandlung verstösst sie, wenn sie rechtliche Unterscheidungen trifft, für die sich ein vernünftiger Grund nicht finden lässt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten berücksichtigt werden sollen (BGE 129 V 330 Erw. 4.1 mit Hinweisen; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene Rechtsprechung, welche gemäss BGE 126 V 52 Erw. 3b unter der Herrschaft der neuen Bundesverfassung weiterhin Geltung beansprucht: BGE 128 I 312 Erw. 7b mit Hinweis, 125 V 30 Erw. 6a, 124 II 245 Erw. 3, 583 Erw. 2a, 124 V 15 Erw. 2a, 194 Erw. 5a, je mit Hinweisen). (…) 5.5 Wie das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) in seiner Vernehmlassung zutreffend ausführt, liegt es zunächst in der Natur einer Pauschale, dass diese nicht genau den effektiven Ausgaben im Einzelfall entspricht, werden doch bei einer Pauschale zu Gunsten der Praktikabilität absichtlich keine Unterscheidungen nach Region, Grösse oder Zustand der Wohnung getroffen. Die Durchbrechung des Bedarfsprinzips zu Gunsten der Praktikabilität findet sich im Übrigen innerhalb der Ergänzungsleistungsregelung auch an anderer Stelle, wie bereits mit Blick auf die Höchstgrenzen beim Lebensbedarf ausgeführt (…)” Dopo avere esaminato i costi medi delle spese di riscaldamento delle abitazioni, il TF ha concluso che: " Im Weiteren lässt sich die Festsetzung der Heizkostenpauschale in sachlicher Hinsicht nicht beanstanden. (…) Eine unsachliche Regelung, welche ein Abgehen von der durch den Bundesrat festgesetzten Pauschale rechtfertigt, liegt deshalb nicht vor.” Nel suo messaggio del 15 settembre 2009 al Parlamento concernente Modifica della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (Messaggio

6264) nelle considerazioni formulate al punto 6.3.6. p.17, il Consiglio di Stato ha osservato in particolare come: " Oltre alle spese vincolate dal profilo giuridico, per la determinazione del reddito disponibile semplificato sono da considerare le spese professionali legate all’esercizio di un’attività lavorativa. A causa delle odierne elevate esigenze di mobilità sul mercato del lavoro, queste spese tendono ad assumere sempre più importanza e riducono il reddito netto proveniente da un’attività lavorativa dipendente. Il riconoscimento delle spese professionali ai salariati garantisce una parità di trattamento con i lavoratori indipendenti: il reddito proveniente da un’attività indipendente è infatti definito sempre al netto – oltre che dei contributi sociali per loro obbligatori – anche delle spese necessarie al suo conseguimento. Il riconoscimento delle spese professionali permette di garantire parità di trattamento anche fra chi esercita un'attività lavorativa e chi non la può esercitare o non la esercita per altri motivi (p. es. attività educative e di cura dei familiari, pensionamento, invalidità). Nel calcolo del reddito disponibile semplificato le spese professionali sono riconosciute solo per le attività salariate esercitate a titolo principale. Per semplificare l’accertamento delle spese professionali, sia nel trattamento automatico dei dati fiscali, sia nell’eventuale trattamento manuale da parte dei servizi preposti delle richieste di prestazione, è riconosciuto un importo annuo forfettario massimo di 4000 franchi alle economie domestiche nelle quali almeno un membro esercita un’attività salariata a titolo principale.” La Commissione della gestione e delle finanze, nel rapporto al Messaggio datato 8 giugno 2010, si esprime genericamente (p. 3), senza approfondire il tema. La deduzione delle spese professionali (così come degli interessi passivi sui debiti), per volontà del Consiglio di Stato, è da ritenere riferita all’unità di riferimento nel suo insieme e non invece a ogni singolo membro della stessa che svolga un’attività lavorativa e sopporti delle spese professionali. In altri termini, se all’interno dell’UR più persone assicurate esercitano un’attività lavorativa, i loro redditi sono sommati, ma il computo delle spese professionali è defalcato una sola volta. Il caso dei ricorrenti è sintomatico. Essi lavorano, conseguono redditi che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha sommato e si vedono dedurre, pur sopportando entrambe, spese professionali importanti (come indizia la tassazione 2012), una sola volta (e non due volte siccome riferite a 2 lavoratori che le sopportano) le spese professionali. Il regolamento di applicazione della LCAMal del 29 maggio 2012, all’art. 15, prevede letteralmente che: "

1. Le spese professionali sono riconosciute per un importo annuo forfetario massimo di fr. 4’000.- alle unità di riferimento nelle quali almeno un membro esercita un’attività salariata a titolo principale.

2. Se la somma dei redditi netti conseguiti con l’attività salariata a titolo principale è inferiore al forfait di cui al capoverso 1, le spese professionali sono riconosciute unicamente fino all’ammontare di tale reddito” Il legislatore ha quindi voluto considerare unicamente una sola volta (al massimo dell’importo di CHF 4'000) le spese professionali dell’assicurato o degli assicurati formanti un’UR purché tale spesa sia (complessivamente) sopportata e riconosciuta fiscalmente. Poco importa se il reddito professionale provenga da attività principale o meno, o se derivi dall’attività di uno solo dei membri dell’UR o da più persone. Il legislatore ha sostanzialmente voluto considerare un reddito unico complessivo e un’unica, complessiva, massima possibile deduzione di natura forfetaria massima, senza dovere accertare se questo reddito sia conseguito in via principale da uno o più membri dell’UR. Questa soluzione, indotta anche dalla praticabilità alla luce di un’amministrazione di massa, è valida nei confronti di tutti gli assicurati, sia nell’ipotesi di un accertamento manuale del reddito disponibile che nei casi di sua determinazione in base alla decisione di tassazione. In questo non può essere ritenuta una disparità di trattamento poiché ogni UR è trattata nella medesima maniera. L’assenza di una distinzione nel trattamento comune delle UR a dipendenza della loro composizione, non assurge a criterio imperativo di differenziazione, ma l’assimilazione delle diverse UR indipendentemente dalla loro composizione, è ancora sostenibile e rientra nella latitudine di valutazione del legislatore. La scelta d’importi forfetari tesi anche alla semplificazione delle procedure ed alla praticabilità del sistema, è ammissibile. La scelta del legislatore ticinese può ancora essere ritenuta conforme all’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. 2.11.   Come rilevato nelle considerazioni che precedono l’operato della Cassa è corretto e va confermato in questa sede. Alla fine del considerando 2.9. sono stati evidenziati i redditi disponibili dei ricorrenti nel primo quadrimestre del 2015 e nel 5 o e 6 o mese dell’anno. In entrambe i casi gli importi ritenuti sono superiori al reddito disponibile massimo calcolato come ricordato nel considerando 2.5. e determinato in CHF 44'288,40. I redditi disponibili ammontano in effetti, nelle due ipotesi considerate, a CHF 46'244 (periodo gennaio – aprile 2015, su base annua) e CHF 44'315 (maggio e giugno 2015, su base annua). Gli importi considerati non consentono di concedere ai ricorrenti la riduzione del premio postulata. Il ricorso va conseguentemente respinto, senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

E. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

a)   per il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)   per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)   per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)   per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)   per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr.   8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr.   8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr.   5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr.   2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.”

La prassi del Tribunale cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

Con riferimento al cpv. 3 dell'art. 10 Laps, che impone l’aggiornamento dei valori del fabbisogno, va ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del 1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, “alla luce della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi”delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 trattandosi del sussidio riferito al 2015.

L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha correttamente determinato il valore del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art. 37 cpv. 5, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

In concreto dunque la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I valori limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012 assommano a CHF 26'052 complessivamente. Ne deriva che il reddito determinante massimo in concreto è il seguente:

RDM = 3.4 x reddito limite Laps senza computo della pigione/2

e quindi:

RDM = 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40

Per quanto riguarda invece il periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui

“I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato che:

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto…”.

(STCA 36.2011.1 del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)

Con il loro ricorso i signori __________ hanno prodotto ulteriore documentazione utile alle verifiche. Da un lato gli attestati di salario del signor RI 1 per i mesi di aprile, maggio e giugno

2015. Da questi documenti emerge che l’assicurato percepisce un salario lordo di CHF 3'800 e mensilmente è pure versata la quota della tredicesima mensilità (CHF 316,65 lordi, tranne che per aprile: CHF 295,50). Emerge inoltre che per il mese di aprile 2015 (durante 16 giorni) egli ha conseguito un reddito inferiore al salario effettivo (- 12%) a seguito di malattia. Gli atti comprovano un salario netto nel primo semestre 2015 del signor RI 1 di CHF 21'340,75. Su base annua il salario di RI 1 percepito nel primo quadrimestre del 2015 assomma a CHF 42'438 come determinato dalla Cassa. Il salario conseguito invece nei mesi di maggio e giugno 2015 riportato su base annua è di CHF 43'660.

RI 2 ha invece percepito dal maggio 2015 un salario che, riportato su base annua, è di CHF 14'405 comprensivo delle indennità. Questi importi sono inferiori rispetto a quelli del primo quadrimestre dove l’assicurata aveva conseguito un reddito complessivo che riportato su base annua è di CHF 17'556.

L’amministrazione (doc. V, risposta di causa del 31 luglio 2015) ricorda che dai redditi cumulativamente conseguiti dai ricorrenti nei due diversi periodi: CHF59’994 nel primo quadrimestre 2015 e CHF 58'065 nel successivo bimestre del 2015, possono essere unicamente dedotti gli importi del premio medio di riferimento (CHF 9'750, ossia CHF 9'750 il premio medio di riferimento per gli adulti di CHF 4’875 per ogni membro adulto dell’unità di riferimento, art. 1 lett. b DE concernente le basi di calcolo della riduzione dei premi 2015 dell’11 febbraio 2015 pubblicato nella raccolta delle leggi cantonali RL 6.4.6.1.6.). Oltre a questo importo la Cassa ha dedotto, per l’UR composta dai due coniugi attivi professionalmente e con spese professionali non indifferenti, CHF 4'000, un’unica volta per determinare il reddito disponibile del primo quadrimestre 2015 (su base annua) in CHF 46'244 e per il successivo bimestre (sempre su base annua) in CHF 44'315.

Dottrina e giurisprudenza distinguono allora 3 casi di figura, ossia quello dei criteri distintivi non pertinenti, quando cioè non sussistano motivi per un trattamento differenziato di situazioni del tutto simili; quello dei criteri imperativi di differenziazione nel trattamento, tali cioè da imporre un trattamento diverso di due situazioni (il contrario conducendo ad una assimilazione insostenibile) e il criterio intermedio della pertinenza, quando cioè (tra le due situazioni estreme illustrate) il criterio di differenziazione sia solo pertinente e non imperativo. In altri termini quando ci si trova confrontati con situazioni sufficientemente differenti perché una distinzione di trattamento giuridico sia possibile, ma non s’imponga necessariamente. In quest’ultima costellazione sia la differenziazione sia l’assimilazione sono possibili. In queste situazioni all’autorità cui compete la decisione o la promulgazione della norma deve essere riconosciuta una latitudine di valutazione (Pascal Mahon, ibidem).

La giurisprudenza si è chinata ad esempio, nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in DTF 140 I 77, sulla discriminazione provocata dal tetto massimo delle rendite dell’AVS tra conviventi (concubini) e coniugati o coppie registrate. Il TF ricorda in particolare che lo svantaggio non deve essere analizzato in maniera isolata, poiché esistono motivi materiali a giustificazione dello stesso. L’Alta Corte rammenta ancora come pure la CEDU non vieti agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per l’eliminazione di disparità di fatto lasciando un ampio margine di apprezzamento, con il rilievo che, in un’analisi giuridica complessiva, in tema di assicurazioni sociali, la legge favorisce i matrimoni e le unioni domestiche registrate (consid. 6 – 9). La Corte ne ha concluso che neppure alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo l’istituzione di un tetto massimo delle rendite causa una discriminazione inammissibile.

In una precedente sentenza del 6 novembre 2002 pubblicata in DTF 129 I 1 e relativa al cantone di San Gallo, il Tribunale federale ha considerato, nell’ambito del controllo astratto delle norme relative all’anticipo degli alimenti che impone di considerare la situazione finanziaria dei concubini, che la norma cantonale per la quale il reddito del concubino (o della concubina) del genitore che ha in custodia il figlio deve essere computato per la determinazione dell’anticipo degli alimenti da parte della mano pubblica, e tale aiuto concesso unicamente quando il reddito totale dei concubini non ecceda il limite fissato dal diritto cantonale, non arbitraria (consid. 3.1.) e non tale da violare l’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. Infatti, nella misura in cui è posta in discussione la parità di trattamento tra patrigno (rispettivamente matrigna) e concubini la norma può essere interpretata in maniera conforme alla costituzione, non violando in questo modo l’uguaglianza giuridica (consid. 3.2.).

Nella DTF 131 V 256 (consid. 6) il Tribunale Federale ha ritenuto che la determinazione di un importo forfetario per le spese di riscaldamento nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI non è contrario alla costituzione. In particolare ha ritenuto, a fronte delle contestazioni dei ricorrenti così riassunte:

come la Cost. fed. non gli permetta di analizzare la conformità del diritto federale alla costituzione medesima, potendo invece controllare la conformità di norme dell’Ordinanza alla costituzione (consid. 5.4.). Nelle conclusioni di merito l’Alta Corte ha considerato:

Dopo avere esaminato i costi medi delle spese di riscaldamento delle abitazioni, il TF ha concluso che:

Nel suo messaggio del 15 settembre 2009 al Parlamento concernente Modifica della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (Messaggio

6264) nelle considerazioni formulate al punto 6.3.6. p.17, il Consiglio di Stato ha osservato in particolare come:

La Commissione della gestione e delle finanze, nel rapporto al Messaggio datato 8 giugno 2010, si esprime genericamente (p. 3), senza approfondire il tema.

La deduzione delle spese professionali (così come degli interessi passivi sui debiti), per volontà del Consiglio di Stato, è da ritenere riferita all’unità di riferimento nel suo insieme e non invece a ogni singolo membro della stessa che svolga un’attività lavorativa e sopporti delle spese professionali. In altri termini, se all’interno dell’UR più persone assicurate esercitano un’attività lavorativa, i loro redditi sono sommati, ma il computo delle spese professionali è defalcato una sola volta.

Il caso dei ricorrenti è sintomatico. Essi lavorano, conseguono redditi che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha sommato e si vedono dedurre, pur sopportando entrambe, spese professionali importanti (come indizia la tassazione 2012), una sola volta (e non due volte siccome riferite a 2 lavoratori che le sopportano) le spese professionali.

Il regolamento di applicazione della LCAMal del 29 maggio 2012, all’art. 15, prevede letteralmente che:

Il legislatore ha quindi voluto considerare unicamente una sola volta (al massimo dell’importo di CHF 4'000) le spese professionali dell’assicurato o degli assicurati formanti un’UR purché tale spesa sia (complessivamente) sopportata e riconosciuta fiscalmente. Poco importa se il reddito professionale provenga da attività principale o meno, o se derivi dall’attività di uno solo dei membri dell’UR o da più persone.

Il legislatore ha sostanzialmente voluto considerare un reddito unico complessivo e un’unica, complessiva, massima possibile deduzione di natura forfetaria massima, senza dovere accertare se questo reddito sia conseguito in via principale da uno o più membri dell’UR. Questa soluzione, indotta anche dalla praticabilità alla luce di un’amministrazione di massa, è valida nei confronti di tutti gli assicurati, sia nell’ipotesi di un accertamento manuale del reddito disponibile che nei casi di sua determinazione in base alla decisione di tassazione.

In questo non può essere ritenuta una disparità di trattamento poiché ogni UR è trattata nella medesima maniera. L’assenza di una distinzione nel trattamento comune delle UR a dipendenza della loro composizione, non assurge a criterio imperativo di differenziazione, ma l’assimilazione delle diverse UR indipendentemente dalla loro composizione, è ancora sostenibile e rientra nella latitudine di valutazione del legislatore.

La scelta d’importi forfetari tesi anche alla semplificazione delle procedure ed alla praticabilità del sistema, è ammissibile. La scelta del legislatore ticinese può ancora essere ritenuta conforme all’art. 8 cpv. 1 Cost. fed.

Gli importi considerati non consentono di concedere ai ricorrenti la riduzione del premio postulata.

Il ricorso va conseguentemente respinto, senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.36.2015.52 + 60

ir/gm

Lugano

8 settembre 2015

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 11 luglio 2015 di

RI 1e

RI 2

contro

la decisione su reclamo del 16 giugno 2015 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,in fatto

in diritto

Per le unità di riferimento che hanno figli a carico la formula prevede una costante maggiore (3,9) sulla quale ha comunque incidenza il numero dei figli, sempre moltiplicata per il 50% del reddito limite del fabbisogno esclusa la pigione. La formula è così espressa nella legge:

Le due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti del 3.4 e del 3,9.

Nel corso dei lavori preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali”.

(Messaggio citato, p. 13).

Posto il principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”.

(Messaggio citato, p. 13).

Da queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a modificare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

Se dal raffronto tra il reddito disponibile calcolato come indicato nelle considerazioni precedenti, ed il RDM, quest’ultimo è superiore al valore del primo l’unità di riferimento non ha diritto alla riduzione del premio. Se, al contrario, ne è inferiore, allora sarà necessario all’amministrazione calcolare la riduzione determinandone dapprima il valore normativo (teorico) mediante l’applicazione della seguente formula:

[PMR - (PMR/RDM2x RD2)]

Dove l’acronimo PMR sta per premio medio di riferimento, e RD sta ad indicare il reddito disponibile. Calcolato il valore della riduzione con questo calcolo l’amministrazione dovrà determinare l’importo effettivo della riduzione applicando al valore normativo determinato il coefficiente di finanziamento cantonale cifrato nel 73,5%.

"costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento”

Per accertare l’importo del RDM è quindi necessario definire il fabbisogno, ciò che avviene attraverso l’art. 10 Laps e dipende dalla composizione dell’UR. Si vedano in merito le STCA 36.2012.71 in re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012; la STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in RtiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12, dove questa Corte ha ritenuto quanto segue:

“l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

a)   per il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)   per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)   per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)   per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)   per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr.   8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr.   8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr.   5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr.   2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.”

La prassi del Tribunale cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

Con riferimento al cpv. 3 dell'art. 10 Laps, che impone l’aggiornamento dei valori del fabbisogno, va ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674% e del 1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, “alla luce della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi”delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014 trattandosi del sussidio riferito al 2015.

L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha correttamente determinato il valore del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art. 37 cpv. 5, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

In concreto dunque la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I valori limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012 assommano a CHF 26'052 complessivamente. Ne deriva che il reddito determinante massimo in concreto è il seguente:

RDM = 3.4 x reddito limite Laps senza computo della pigione/2

e quindi:

RDM = 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40

Per quanto riguarda invece il periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui

“I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato che:

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto…”.

(STCA 36.2011.1 del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)

Con il loro ricorso i signori __________ hanno prodotto ulteriore documentazione utile alle verifiche. Da un lato gli attestati di salario del signor RI 1 per i mesi di aprile, maggio e giugno

2015. Da questi documenti emerge che l’assicurato percepisce un salario lordo di CHF 3'800 e mensilmente è pure versata la quota della tredicesima mensilità (CHF 316,65 lordi, tranne che per aprile: CHF 295,50). Emerge inoltre che per il mese di aprile 2015 (durante 16 giorni) egli ha conseguito un reddito inferiore al salario effettivo (- 12%) a seguito di malattia. Gli atti comprovano un salario netto nel primo semestre 2015 del signor RI 1 di CHF 21'340,75. Su base annua il salario di RI 1 percepito nel primo quadrimestre del 2015 assomma a CHF 42'438 come determinato dalla Cassa. Il salario conseguito invece nei mesi di maggio e giugno 2015 riportato su base annua è di CHF 43'660.

RI 2 ha invece percepito dal maggio 2015 un salario che, riportato su base annua, è di CHF 14'405 comprensivo delle indennità. Questi importi sono inferiori rispetto a quelli del primo quadrimestre dove l’assicurata aveva conseguito un reddito complessivo che riportato su base annua è di CHF 17'556.

L’amministrazione (doc. V, risposta di causa del 31 luglio 2015) ricorda che dai redditi cumulativamente conseguiti dai ricorrenti nei due diversi periodi: CHF59’994 nel primo quadrimestre 2015 e CHF 58'065 nel successivo bimestre del 2015, possono essere unicamente dedotti gli importi del premio medio di riferimento (CHF 9'750, ossia CHF 9'750 il premio medio di riferimento per gli adulti di CHF 4’875 per ogni membro adulto dell’unità di riferimento, art. 1 lett. b DE concernente le basi di calcolo della riduzione dei premi 2015 dell’11 febbraio 2015 pubblicato nella raccolta delle leggi cantonali RL 6.4.6.1.6.). Oltre a questo importo la Cassa ha dedotto, per l’UR composta dai due coniugi attivi professionalmente e con spese professionali non indifferenti, CHF 4'000, un’unica volta per determinare il reddito disponibile del primo quadrimestre 2015 (su base annua) in CHF 46'244 e per il successivo bimestre (sempre su base annua) in CHF 44'315.

Dottrina e giurisprudenza distinguono allora 3 casi di figura, ossia quello dei criteri distintivi non pertinenti, quando cioè non sussistano motivi per un trattamento differenziato di situazioni del tutto simili; quello dei criteri imperativi di differenziazione nel trattamento, tali cioè da imporre un trattamento diverso di due situazioni (il contrario conducendo ad una assimilazione insostenibile) e il criterio intermedio della pertinenza, quando cioè (tra le due situazioni estreme illustrate) il criterio di differenziazione sia solo pertinente e non imperativo. In altri termini quando ci si trova confrontati con situazioni sufficientemente differenti perché una distinzione di trattamento giuridico sia possibile, ma non s’imponga necessariamente. In quest’ultima costellazione sia la differenziazione sia l’assimilazione sono possibili. In queste situazioni all’autorità cui compete la decisione o la promulgazione della norma deve essere riconosciuta una latitudine di valutazione (Pascal Mahon, ibidem).

La giurisprudenza si è chinata ad esempio, nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in DTF 140 I 77, sulla discriminazione provocata dal tetto massimo delle rendite dell’AVS tra conviventi (concubini) e coniugati o coppie registrate. Il TF ricorda in particolare che lo svantaggio non deve essere analizzato in maniera isolata, poiché esistono motivi materiali a giustificazione dello stesso. L’Alta Corte rammenta ancora come pure la CEDU non vieti agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per l’eliminazione di disparità di fatto lasciando un ampio margine di apprezzamento, con il rilievo che, in un’analisi giuridica complessiva, in tema di assicurazioni sociali, la legge favorisce i matrimoni e le unioni domestiche registrate (consid. 6 – 9). La Corte ne ha concluso che neppure alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo l’istituzione di un tetto massimo delle rendite causa una discriminazione inammissibile.

In una precedente sentenza del 6 novembre 2002 pubblicata in DTF 129 I 1 e relativa al cantone di San Gallo, il Tribunale federale ha considerato, nell’ambito del controllo astratto delle norme relative all’anticipo degli alimenti che impone di considerare la situazione finanziaria dei concubini, che la norma cantonale per la quale il reddito del concubino (o della concubina) del genitore che ha in custodia il figlio deve essere computato per la determinazione dell’anticipo degli alimenti da parte della mano pubblica, e tale aiuto concesso unicamente quando il reddito totale dei concubini non ecceda il limite fissato dal diritto cantonale, non arbitraria (consid. 3.1.) e non tale da violare l’art. 8 cpv. 1 Cost. fed. Infatti, nella misura in cui è posta in discussione la parità di trattamento tra patrigno (rispettivamente matrigna) e concubini la norma può essere interpretata in maniera conforme alla costituzione, non violando in questo modo l’uguaglianza giuridica (consid. 3.2.).

Nella DTF 131 V 256 (consid. 6) il Tribunale Federale ha ritenuto che la determinazione di un importo forfetario per le spese di riscaldamento nell’ambito delle prestazioni complementari all’AVS/AI non è contrario alla costituzione. In particolare ha ritenuto, a fronte delle contestazioni dei ricorrenti così riassunte:

come la Cost. fed. non gli permetta di analizzare la conformità del diritto federale alla costituzione medesima, potendo invece controllare la conformità di norme dell’Ordinanza alla costituzione (consid. 5.4.). Nelle conclusioni di merito l’Alta Corte ha considerato:

Dopo avere esaminato i costi medi delle spese di riscaldamento delle abitazioni, il TF ha concluso che:

Nel suo messaggio del 15 settembre 2009 al Parlamento concernente Modifica della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (Messaggio

6264) nelle considerazioni formulate al punto 6.3.6. p.17, il Consiglio di Stato ha osservato in particolare come:

La Commissione della gestione e delle finanze, nel rapporto al Messaggio datato 8 giugno 2010, si esprime genericamente (p. 3), senza approfondire il tema.

La deduzione delle spese professionali (così come degli interessi passivi sui debiti), per volontà del Consiglio di Stato, è da ritenere riferita all’unità di riferimento nel suo insieme e non invece a ogni singolo membro della stessa che svolga un’attività lavorativa e sopporti delle spese professionali. In altri termini, se all’interno dell’UR più persone assicurate esercitano un’attività lavorativa, i loro redditi sono sommati, ma il computo delle spese professionali è defalcato una sola volta.

Il caso dei ricorrenti è sintomatico. Essi lavorano, conseguono redditi che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha sommato e si vedono dedurre, pur sopportando entrambe, spese professionali importanti (come indizia la tassazione 2012), una sola volta (e non due volte siccome riferite a 2 lavoratori che le sopportano) le spese professionali.

Il regolamento di applicazione della LCAMal del 29 maggio 2012, all’art. 15, prevede letteralmente che:

Il legislatore ha quindi voluto considerare unicamente una sola volta (al massimo dell’importo di CHF 4'000) le spese professionali dell’assicurato o degli assicurati formanti un’UR purché tale spesa sia (complessivamente) sopportata e riconosciuta fiscalmente. Poco importa se il reddito professionale provenga da attività principale o meno, o se derivi dall’attività di uno solo dei membri dell’UR o da più persone.

Il legislatore ha sostanzialmente voluto considerare un reddito unico complessivo e un’unica, complessiva, massima possibile deduzione di natura forfetaria massima, senza dovere accertare se questo reddito sia conseguito in via principale da uno o più membri dell’UR. Questa soluzione, indotta anche dalla praticabilità alla luce di un’amministrazione di massa, è valida nei confronti di tutti gli assicurati, sia nell’ipotesi di un accertamento manuale del reddito disponibile che nei casi di sua determinazione in base alla decisione di tassazione.

In questo non può essere ritenuta una disparità di trattamento poiché ogni UR è trattata nella medesima maniera. L’assenza di una distinzione nel trattamento comune delle UR a dipendenza della loro composizione, non assurge a criterio imperativo di differenziazione, ma l’assimilazione delle diverse UR indipendentemente dalla loro composizione, è ancora sostenibile e rientra nella latitudine di valutazione del legislatore.

La scelta d’importi forfetari tesi anche alla semplificazione delle procedure ed alla praticabilità del sistema, è ammissibile. La scelta del legislatore ticinese può ancora essere ritenuta conforme all’art. 8 cpv. 1 Cost. fed.

Gli importi considerati non consentono di concedere ai ricorrenti la riduzione del premio postulata.

Il ricorso va conseguentemente respinto, senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti