Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo. Ricorso parzialmente accolto per quanto concerne l'inizio dell'obbligo assicurativo. Revisione della precedente decisione tramite la quale l'esonero era stato concesso (cambiamento delle circostanze: acquisizione del permesso di domicilio)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
E. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
E. 3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
E. 3.3 Assujettissement des bénéficiaires de rentes et
des membres de leur famille sans activité lucrative
Il n’y a aucun changement par rapport à l’ancien
droit en ce qui concerne l’obligation d’assurance des bénéficiaires de rentes
et des membres de leur famille sans activité lucrative. Les règles valables
jusqu’à présent restent applicables, à savoir:
. Les
rentiers qui bénéficient d’une rente dans leur pays de domicile sont soumis à
l’assurance-maladie obligatoire dans leur pays de domicile, de même que les
membres de leur famille sans activité lucrative.
. Les
rentiers qui ne bénéficient d’aucune rente dans leur pays de domicile sont
soumis à l’assurance-maladie obligatoire dans le pays qui leur verse la rente,
de même que les membres de leur famille sans activité lucrative.
. Les
rentiers qui bénéficient de rentes versées par plusieurs pays sont soumis à
l’assurance-maladie obligatoire dans le pays dans lequel ils ont cotisé le plus
longtemps à la Sécurité sociale, de même que les membres de leur famille sans
activité lucrative.“
Ne
segue che nel caso di specie, di principio, l’insorgente, domiciliato in
Svizzera e beneficiario di una rendita di vecchiaia svizzera dal luglio 2006 e
di una rendita pensionistica __________, va affiliato obbligatoriamente contro
le malattie nel nostro Paese, indipendentemente dall’importo della prestazione
svizzera.
2.4. Va ora esaminato se il ricorrente
può essere esonerato in virtù dell’art. 2 cpv. 7 o 8 OAMal (per il tenore cfr.
consid. 2.2).
L’art. 2 cpv. 7 OAMal non
può trovare applicazione già solo per il fatto che l’insorgente non dispone di
un permesso di dimora in Svizzera, ma di un permesso di domicilio di tipo C dal
1° gennaio 2009 (cfr. doc. I, pag. 2, punto 3).
Circa
l’art. 2 cpv. 8 OAMal con sentenza di principio 36.2003.14 del 3 febbraio 2004
e con riferimento alla sentenza federale K 138/98 del 29 giugno 2000, il TCA ha
già avuto modo di stabilire che prima di accordare un eventuale esonero
dall’assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare se i presupposti
dell’art. 2 cpv. 8 OAMal sono adempiuti (netto peggioramento della protezione
assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare
un’assicurazione complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o
età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili), occorre
innanzitutto accertare se l’assicuratore può mantenere le coperture
assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi
nel nostro Paese per le cure di base. Se vi è una possibilità in tal senso, un
esonero è escluso.
Nel caso
di specie l’assicuratore __________ ha risposto affermativamente alla domanda “
der
mit dem Privatversicherer abgeschlossene Vertrag: 1.
Erlaubt eine Kürzung der von der obligatorischen Krankenversicherung
eines ausländischen Staates gedeckten Leistungen mittels der Streichung oder
der vorübergehenden Aussetzung gewisser Leistungen?
”
(doc. 4).
L’insorgente
non ha del resto prodotto documentazione atta a smentire la possibilità di
disdire o sospendere le prestazioni già assicurate in Svizzera.
Ne segue che a giusta
ragione l’amministrazione ha negato l’applicazione dell’art. 2 cpv. 8 OAMal e
non ha accordato l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
Va ancora evidenziato che
questo TCA ha pure già avuto modo di stabilire, sempre nella sentenza
36.2003.14 del 4 febbraio 2004, al consid.
2.9, con
riferimento alla dottrina (Th. Locher, “Auswirkungen des Freizügigkeits
Abkommens auf das schweizerisches Sozialversicherungsrecht” in “Die
sektoriellen Abkommen Schweiz-EG”, Ed.
Stämpfli, Berna 2002, pag. 39 e
seguenti) che l’art. 2 cpv. 8 OAMal realizza il principio della garanzia dei
diritti acquisiti, valido anche nell’ambito del diritto internazionale della
sicurezza sociale.
2.5. Resta da esaminare se la
Cassa poteva rivedere la precedente decisione su reclamo tramite la quale aveva
concesso al ricorrente l’esonero dall’obbligo assicurativo e a partire da
quando l’interessato va affiliato all’assicurazione malattie svizzera.
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione di una decisione cresciuta in giudicato quando
sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25
giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid.
2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;
cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Nel caso di specie
l’insorgente dal 1° luglio 2006 è al beneficio di una rendita AVS e dal 1°
gennaio 2009 è detentore del permesso di domicilio di tipo C (cfr. doc. I, pag.
2, punto 3).
La prima circostanza non è
atta a modificare la precedente decisione di esonero, poiché con l’erogazione
della rendita di vecchiaia non sono venute meno le condizioni dell’art. 2 cpv.
7 OAMal (permesso di dimora quale persona senza attività lucrativa ed
equivalenza dell’assicurazione estera con quella svizzera).
L’ottenimento del permesso
di domicilio “
C
” è invece un fatto nuovo atto ad indurre una conclusione
giuridica differente, giacché, con la presa di
domicilio
in Svizzera,
non sono più dati i presupposti per rimanere assicurati unicamente all’estero
in applicazione dell’art. 2 cpv. 7 OAMal (permesso di
dimora
).
Ne segue che a giusta
ragione la Cassa ha proceduto alla revisione della decisione su reclamo del 27
agosto 2004 (doc. 6/C), ma anche che l’inizio teorico dell’obbligo assicurativo
deve essere fatto risalire al 1° gennaio 2009.
In tal senso la
decisione impugnata va modificata.
2.6. L’insorgente sostiene infine
che l’agire della Cassa viola il principio della proporzionalità e
dell’affidamento ed è arbitrario.
Secondo
la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea fornita da
un’amministrazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una
situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122
II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223).
Nel caso di specie
l’insorgente non può invocare il principio della buona fede, poiché nel
frattempo la sua situazione, con l’ottenimento del permesso di domicilio di
tipo “
C
” in luogo del permesso di dimora di tipo “
B
”, è mutata e
pertanto la precedente decisione della Cassa poteva, come visto, essere oggetto
di revisione.
Ne segue che la decisione
impugnata non può essere considerata arbitraria né sproporzionata, e va
tutelata nel suo principio, ossia l’obbligo di assoggettamento in Svizzera
contro le malattie, ritenuto tuttavia che l’inizio, teorico, dell’obbligo
assicurativo decorre dal 1° gennaio 2009.
A questo proposito va
rilevato che
di massima e salvo eccezioni, un’affiliazione
retroattiva alla LAMal non è possibile (cfr. DTF 129 V 159 consid. 2.3: “
Alla
luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire sull'affiliazione
d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati X con effetto dal 1o gennaio 2000,
essendosi egli affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione
retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale
ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti
dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione
”).
Tuttavia l’accertamento
dell’inizio dell’obbligo assicurativo, di competenza della Cassa di
compensazione, è determinante, di regola e salvo eccezioni, affinché
l’assicuratore possa stabilire la durata e l’ammontare dell’eventuale
supplemento di premio dovuto all’affiliazione tardiva (cfr. art. 5 LAMal e 8
OAMal [per il tenore cfr. consid. 2.2]; cfr. DTF 129 V 159, consid. 2.4: “
L'insorgente
contesta pure la competenza del Cantone a statuire in materia di principio e
ammontare del supplemento di premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto,
secondo questa disposizione in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione
inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un
supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale
ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo
di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del
premio risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del
ritardo”
e consid. 2.5: “(…)
Né la legge né la relativa
ordinanza federale si esprimono per contro espressamente sulla competenza a
statuire sull'obbligo del pagamento di detto supplemento in caso di
affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio del Consiglio federale emerge
in proposito che in caso di affiliazione tardiva non si possono esigere premi
arretrati, "ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato
tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi
assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del messaggio si può e si
deve quindi dedurre che il legislatore intendeva conferire all'assicuratore non
solo la competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del
supplemento di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23
dicembre 2002 in re J., K 97/00; si confronti in tal senso anche MAURER, Das
neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 39).”
)
.
Va infine
segnalata al ricorrente la facoltà, nel caso di difficoltà economiche nel
pagamento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria, di inoltrare una
domanda per il riconoscimento del sussidio per il pagamento del premio. La
richiesta va inoltrata alla Cassa di compensazione nei tempi e nei modi
previsti dalla LCAMal.
2.7. Alla luce di
tutto quanto sopra esposto il ricorso è parzialmente accolto e la decisione
impugnata modificata nel senso che l’obbligo assicurativo ha inizio il 1°
gennaio 2009.
Al
ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno riconosciute ripetibili
parziali (art. 61 LPGA).
E. 4 L’obbligo d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura." A norma dell’art. 5 LAMal: " 1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3. 2 In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo. 3 L’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.” Secondo l’art. 1 cpv. 1 OAMal: " 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.” Per l’art. 2 OAMal: " 1 Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione: (…) c. le persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell’Accordo AELS e del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato; d. le persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un’assicurazione estera contro la disoccupazione; e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K; f. le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni o beneficiano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera; g. le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni. 2 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell’obbligo di assicurazione, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. (…)
E. 7 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o l’Accordo AELS, purché durante l’intera validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
E. 8 A domanda, sono esentate
dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui l’assoggettamento
all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione
assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del
loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione complementare
equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La
domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può
revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.”
Per
l’art. 7 cpv. 1 OAMal:
"
1
I
cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora
oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell’articolo 1
capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento
in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli
abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data del
suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia
dalla data dell’affiliazione.
A norma
dell’art. 8 OAMal:
"
1
Il supplemento di premio in caso di
affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è
riscosso per una durata pari ad doppio di quella del ritardo di affiliazione,
al massimo però per cinque anni.
Esso è
compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il
supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento
del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore
stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la
situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
2
Non è riscosso alcun
supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.
3
Se l’assicurato cambia
assicuratore, l’assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore
il supplemento di premio nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7
capoverso 5 della legge. Il supplemento di premio stabilito dal primo
assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi.
”
2.3. In concreto
va ancora rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"
Accordo
tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
"
(RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la
sicurezza sociale, al "
Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità
", modificato ed aggiornato dal
regolamento (CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n.
1223/98, regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e
modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Giusta
l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS
0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure
disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),
all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.
La
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame da
un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il
ricorrente è infatti un pensionato che è o è stato soggetto alla legislazione
di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre
l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr.
DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).
Trovano pertanto
qui applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n. 1408/71.
Va ancora
evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il
regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71.
Le
direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA),
nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:
« Le
règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement d’application (CE) n°
987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1
er
avril 2012. Ils impliquent
plusieurs modifications en matière d’assujettissement.
En particulier, une
personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la législation d’un seul
Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante
simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel
l’activité salariée est exercée est applicable.
Lorsqu’une personne
exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres
et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si
elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le
cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel
l’employeur a son siège.
L’assujettissement des
employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les
règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).
Les indépendants qui
travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la
législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie
substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la
législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs
activités.
(…)
Pour les états de faits
qui se sont produits avant le 1
er
avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être
applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait
se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois
demander l’application du nouveau règlement.»
A
questo proposito l’art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che
se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla
legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è
soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona
continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la
situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di
applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda
per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente
regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data
di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato
membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la
persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di
applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la
scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a
decorrere dal primo giorno del mese successivo.
Per cui, per il periodo
successivo al 1° aprile 2012 trova applicazione il nuovo regolamento (CE)
883/2004.
Il titolo
II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le
disposizioni di un solo Stato membro (principio della
lex loci laboris
;
art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il regolamento (CE) n.
883/2004 prevede lo stesso principio dell’unicità dell’assoggettamento all’art.
E. 11 ed ha abrogato le eccezioni previste dal regolamento (CE) 1408/71 (cfr. la lettera dell’UFAS ai Governi cantonali del 9 marzo 2012 [Informations relatives au nouveau droit européen de coordination des assurances sociales], punto 3.1). Di principio, i beneficiari di una rendita sono assoggettati nel loro luogo di domicilio se percepiscono la prestazione dallo Stato in cui sono domiciliati. Se lo Stato di domicilio non versa alcuna rendita, i beneficiari sono assoggettati nello Stato che eroga la prestazione. A questo proposito nella lettera ai Governi cantonali del 9 marzo 2012, l’UFAS ha rammentato: " (…)
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2013 36.2013.19 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2013 36.2013.19 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2013 36.2013.19
Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo. Ricorso parzialmente accolto per quanto concerne l'inizio dell'obbligo assicurativo. Revisione della precedente decisione tramite la quale l'esonero era stato concesso (cambiamento delle circostanze: acquisizione del permesso di domicilio)
Raccomandata Incarto n. 36.2013.19 cs Lugano 20 giugno 2013 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 22 aprile 2013 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su reclamo del 18 marzo 2013 emanata da Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1. Con decisione su reclamo del 27 agosto 2004 l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia del Cantone Ticino ha esonerato dall’obbligo assicurativo RI 1, cittadino __________ nato nel 1941 ed all’epoca detentore di un permesso di dimora di tipo “ B ” per persone senza attività lucrativa, in applicazione dell’art. 2 cpv. 7 OAMal, dopo aver accertato che l’assicuratore estero ha dichiarato “ di coprire in forma completa le medesime prestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria svizzera delle cure medico-sanitarie (LAMal e relative Ordinanze) anche nel caso in cui i trattamenti vengono effettuati su territorio svizzero, per tutto il periodo in cui signor RI 1 risiede in Svizzera ” (doc. 6/C). L’autorità cantonale ha inoltre precisato che all’interessato “ è fatto obbligo di informare tempestivamente la scrivente Autorità qualora avessero a modificarsi le condizioni per le quali non è più soggetta all’obbligo assicurativo ai sensi della LAMal ” (doc. 6/C). 1.2. Il 3 ottobre 2012 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha scritto a RI 1 e, dopo aver rammentato che con decisione su reclamo del 27 agosto 2004 era stato esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera in applicazione dell’art. 2 cpv. 7 OAMal, ha affermato: " Con la presente la informiamo che, essendo lei al beneficio di un permesso di domicilio (C UE/AELS), è venuta a cadere una delle condizioni che le hanno permesso di ottenere un’esenzione in base al citato articolo di legge. Infatti, l’esonero può essere concesso ad una persona che dispone di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o l’Accordo AELS e che beneficia di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. In ragione di quanto sopra, onde determinare se, in base alla sua situazione attuale, è soggetto all’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera, la invitiamo a volerci comunicare se lei svolge attività lavorativa in Svizzera e/o all’estero e se riceve delle rendite sociali svizzere e/o estere (…)” (doc. 2) 1.3. Dopo aver accertato che RI 1 percepisce una rendita AVS dal luglio 2006 (doc. 2), oltre ad una rendita pensionistica dalla __________ (doc. 2) ed aver ricevuto dall’interessato il formulario TI 12 compilato dal proprio assicuratore __________, __________, la Cassa cantonale di compensazione, con decisione formale del 20 dicembre 2012, confermata dalla decisione su reclamo del 18 marzo 2013, ha accertato l’inizio dell’obbligo assicurativo in Svizzera dal 1° luglio 2006 (ossia da quando ha iniziato a beneficiare della rendita AVS) ed ha assegnato a RI 1 un termine di 30 giorni per affiliarsi presso un assicuratore riconosciuto in Svizzera, poiché la copertura assicurativa estera prevede la possibilità di ridurre le prestazioni coperte dall’assicurazione malattia obbligatoria di uno Stato estero, attraverso lo stralcio oppure la sospensione temporanea di talune prestazioni e pertanto non può beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’art. 2 cpv. 8 OAMal (doc. 5). 1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo di essere esonerato dall’obbligo d’assicurazione contro le malattie in Svizzera in base all’art. 2 cpv. 7 OAMal in quanto beneficiario di una copertura assicurativa estera equivalente all’assicurazione obbligatoria di base (doc. I). L’insorgente rammenta di vivere ad __________ dal 2004 quando aveva ottenuto un permesso di dimora di tipo “B” e di essere da sempre assicurato contro le malattie presso la __________, per la quale paga un importo mensile di Euro 518. Nel 2004 ha ottenuto l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera poiché l’assicuratore __________ prevede una copertura di prestazioni più ampia di quella svizzera, comprendendo ad esempio anche le spese dentarie. L’interessato evidenzia di essere al beneficio di una pensione __________ di fr. 47'200 all’anno e di una rendita AVS annuale di fr. 1'284, ossia fr. 107 al mese. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata lo obbliga a sottoscrivere una nuova assicurazione ridondante rispetto a quella __________ e dovrebbe pagarla retroattivamente dal 2006, per un costo complessivo di circa fr. 21'000. L’assicurato evidenzia che la contestazione porta su più aspetti: innanzitutto nulla è cambiato, circa l’assicurazione __________, dal 2004 quando ha ottenuto l’esonero dall’obbligo assicurativo. In secondo luogo pretendere di obbligarlo a sottoscrivere un’assicurazione contro le malattie di circa fr. 250 al mese allorché percepisce una rendita AVS di fr. 107 al mese è iniquo e sproporzionato. Inoltre, l’assicuratore __________ ha sempre pagato ogni prestazione, compresi ricoveri presso il __________ e la __________. Infine l’insorgente sostiene che la lettura del formulario TI 12 da parte dell’amministrazione sarebbe fuorviante poiché fa astrazione di tutte le affermazioni di copertura contrattuale assicurate e che vanno ben al di là dell’assicurazione di base. L’assicurato sostiene che obbligarlo ad assicurarsi in Svizzera lo impoverirà senza motivo e che la nuova decisione viola il principio dell’affidamento poiché nel 2004, in condizioni simili, era stato esentato dall’obbligo assicurativo dalla medesima amministrazione. In applicazione del principio della proporzionalità, del divieto dell’arbitrio e dell’art. 2 cpv. 7 OAMal l’insorgente ribadisce la sua richiesta di esonero. 1.5. Con risposta del 15 maggio 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). 1.6. Il 31 maggio 2013 l’insorgente ha domandato un ulteriore termine di 10 giorni per presentare nuove prove (doc. V) ed il 13 giugno 2013 ha prodotto il certificato delle rendite AVS (doc. VII), trasmesso alla Cassa per conoscenza (doc. VIII). in diritto 2.1 Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha stabilito che l’insorgente deve affiliarsi obbligatoriamente in Svizzera contro le malattie con effetto dal mese di luglio 2006. 2.2. Per l’art. 3 LAMal: " 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite. 3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera. 4 L’obbligo d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura." A norma dell’art. 5 LAMal: " 1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3. 2 In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo. 3 L’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.” Secondo l’art. 1 cpv. 1 OAMal: " 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.” Per l’art. 2 OAMal: " 1 Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione: (…) c. le persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell’Accordo AELS e del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato; d. le persone che, in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un’assicurazione estera contro la disoccupazione; e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K; f. le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni o beneficiano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera; g. le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni. 2 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell’obbligo di assicurazione, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. (…) 7 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o l’Accordo AELS, purché durante l’intera validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare. 8 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.” Per l’art. 7 cpv. 1 OAMal: " 1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione. A norma dell’art. 8 OAMal: " 1 Il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari ad doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo. 2 Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale. 3 Se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi. ” 2.3. In concreto va ancora rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'" Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone " (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, al " Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte. Giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. La regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il ricorrente è infatti un pensionato che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.). Trovano pertanto qui applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n. 1408/71. Va ancora evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71. Le direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA), nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono: « Le règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1 er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière d’assujettissement. En particulier, une personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel l’activité salariée est exercée est applicable. Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège. L’assujettissement des employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent). Les indépendants qui travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs activités. (…) Pour les états de faits qui se sont produits avant le 1 er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander l’application du nouveau règlement.» A questo proposito l’art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo. Per cui, per il periodo successivo al 1° aprile 2012 trova applicazione il nuovo regolamento (CE) 883/2004. Il titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede lo stesso principio dell’unicità dell’assoggettamento all’art. 11 ed ha abrogato le eccezioni previste dal regolamento (CE) 1408/71 (cfr. la lettera dell’UFAS ai Governi cantonali del 9 marzo 2012 [Informations relatives au nouveau droit européen de coordination des assurances sociales], punto 3.1). Di principio, i beneficiari di una rendita sono assoggettati nel loro luogo di domicilio se percepiscono la prestazione dallo Stato in cui sono domiciliati. Se lo Stato di domicilio non versa alcuna rendita, i beneficiari sono assoggettati nello Stato che eroga la prestazione. A questo proposito nella lettera ai Governi cantonali del 9 marzo 2012, l’UFAS ha rammentato: " (…) 3.3 Assujettissement des bénéficiaires de rentes et des membres de leur famille sans activité lucrative Il n’y a aucun changement par rapport à l’ancien droit en ce qui concerne l’obligation d’assurance des bénéficiaires de rentes et des membres de leur famille sans activité lucrative. Les règles valables jusqu’à présent restent applicables, à savoir: . Les rentiers qui bénéficient d’une rente dans leur pays de domicile sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire dans leur pays de domicile, de même que les membres de leur famille sans activité lucrative. . Les rentiers qui ne bénéficient d’aucune rente dans leur pays de domicile sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire dans le pays qui leur verse la rente, de même que les membres de leur famille sans activité lucrative. . Les rentiers qui bénéficient de rentes versées par plusieurs pays sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire dans le pays dans lequel ils ont cotisé le plus longtemps à la Sécurité sociale, de même que les membres de leur famille sans activité lucrative.“ Ne segue che nel caso di specie, di principio, l’insorgente, domiciliato in Svizzera e beneficiario di una rendita di vecchiaia svizzera dal luglio 2006 e di una rendita pensionistica __________, va affiliato obbligatoriamente contro le malattie nel nostro Paese, indipendentemente dall’importo della prestazione svizzera. 2.4. Va ora esaminato se il ricorrente può essere esonerato in virtù dell’art. 2 cpv. 7 o 8 OAMal (per il tenore cfr. consid. 2.2). L’art. 2 cpv. 7 OAMal non può trovare applicazione già solo per il fatto che l’insorgente non dispone di un permesso di dimora in Svizzera, ma di un permesso di domicilio di tipo C dal 1° gennaio 2009 (cfr. doc. I, pag. 2, punto 3). Circa l’art. 2 cpv. 8 OAMal con sentenza di principio 36.2003.14 del 3 febbraio 2004 e con riferimento alla sentenza federale K 138/98 del 29 giugno 2000, il TCA ha già avuto modo di stabilire che prima di accordare un eventuale esonero dall’assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare se i presupposti dell’art. 2 cpv. 8 OAMal sono adempiuti (netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare un’assicurazione complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili), occorre innanzitutto accertare se l’assicuratore può mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base. Se vi è una possibilità in tal senso, un esonero è escluso. Nel caso di specie l’assicuratore __________ ha risposto affermativamente alla domanda “ der mit dem Privatversicherer abgeschlossene Vertrag: 1. Erlaubt eine Kürzung der von der obligatorischen Krankenversicherung eines ausländischen Staates gedeckten Leistungen mittels der Streichung oder der vorübergehenden Aussetzung gewisser Leistungen? ” (doc. 4). L’insorgente non ha del resto prodotto documentazione atta a smentire la possibilità di disdire o sospendere le prestazioni già assicurate in Svizzera. Ne segue che a giusta ragione l’amministrazione ha negato l’applicazione dell’art. 2 cpv. 8 OAMal e non ha accordato l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera. Va ancora evidenziato che questo TCA ha pure già avuto modo di stabilire, sempre nella sentenza 36.2003.14 del 4 febbraio 2004, al consid. 2.9, con riferimento alla dottrina (Th. Locher, “Auswirkungen des Freizügigkeits Abkommens auf das schweizerisches Sozialversicherungsrecht” in “Die sektoriellen Abkommen Schweiz-EG”, Ed. Stämpfli, Berna 2002, pag. 39 e seguenti) che l’art. 2 cpv. 8 OAMal realizza il principio della garanzia dei diritti acquisiti, valido anche nell’ambito del diritto internazionale della sicurezza sociale. 2.5. Resta da esaminare se la Cassa poteva rivedere la precedente decisione su reclamo tramite la quale aveva concesso al ricorrente l’esonero dall’obbligo assicurativo e a partire da quando l’interessato va affiliato all’assicurazione malattie svizzera. Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti). Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007). Nel caso di specie l’insorgente dal 1° luglio 2006 è al beneficio di una rendita AVS e dal 1° gennaio 2009 è detentore del permesso di domicilio di tipo C (cfr. doc. I, pag. 2, punto 3). La prima circostanza non è atta a modificare la precedente decisione di esonero, poiché con l’erogazione della rendita di vecchiaia non sono venute meno le condizioni dell’art. 2 cpv. 7 OAMal (permesso di dimora quale persona senza attività lucrativa ed equivalenza dell’assicurazione estera con quella svizzera). L’ottenimento del permesso di domicilio “ C ” è invece un fatto nuovo atto ad indurre una conclusione giuridica differente, giacché, con la presa di domicilio in Svizzera, non sono più dati i presupposti per rimanere assicurati unicamente all’estero in applicazione dell’art. 2 cpv. 7 OAMal (permesso di dimora). Ne segue che a giusta ragione la Cassa ha proceduto alla revisione della decisione su reclamo del 27 agosto 2004 (doc. 6/C), ma anche che l’inizio teorico dell’obbligo assicurativo deve essere fatto risalire al 1° gennaio 2009. In tal senso la decisione impugnata va modificata. 2.6. L’insorgente sostiene infine che l’agire della Cassa viola il principio della proporzionalità e dell’affidamento ed è arbitrario. Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea fornita da un’amministrazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223). Nel caso di specie l’insorgente non può invocare il principio della buona fede, poiché nel frattempo la sua situazione, con l’ottenimento del permesso di domicilio di tipo “ C ” in luogo del permesso di dimora di tipo “ B ”, è mutata e pertanto la precedente decisione della Cassa poteva, come visto, essere oggetto di revisione. Ne segue che la decisione impugnata non può essere considerata arbitraria né sproporzionata, e va tutelata nel suo principio, ossia l’obbligo di assoggettamento in Svizzera contro le malattie, ritenuto tuttavia che l’inizio, teorico, dell’obbligo assicurativo decorre dal 1° gennaio 2009. A questo proposito va rilevato che di massima e salvo eccezioni, un’affiliazione retroattiva alla LAMal non è possibile (cfr. DTF 129 V 159 consid. 2.3: “ Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati X con effetto dal 1o gennaio 2000, essendosi egli affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione ”). Tuttavia l’accertamento dell’inizio dell’obbligo assicurativo, di competenza della Cassa di compensazione, è determinante, di regola e salvo eccezioni, affinché l’assicuratore possa stabilire la durata e l’ammontare dell’eventuale supplemento di premio dovuto all’affiliazione tardiva (cfr. art. 5 LAMal e 8 OAMal [per il tenore cfr. consid. 2.2]; cfr. DTF 129 V 159, consid. 2.4: “ L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo” e consid. 2.5: “(…) Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per contro espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del pagamento di detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio del Consiglio federale emerge in proposito che in caso di affiliazione tardiva non si possono esigere premi arretrati, "ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del messaggio si può e si deve quindi dedurre che il legislatore intendeva conferire all'assicuratore non solo la competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K 97/00; si confronti in tal senso anche MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 39).”) . Va infine segnalata al ricorrente la facoltà, nel caso di difficoltà economiche nel pagamento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria, di inoltrare una domanda per il riconoscimento del sussidio per il pagamento del premio. La richiesta va inoltrata alla Cassa di compensazione nei tempi e nei modi previsti dalla LCAMal. 2.7. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che l’obbligo assicurativo ha inizio il 1° gennaio 2009. Al ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno riconosciute ripetibili parziali (art. 61 LPGA). Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi . § La decisione impugnata è modificata nel senso che l’inizio dell’obbligo d’assicurazione è fissato a partire dal 1° gennaio 2009. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà fr. 800 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti