Ricorso non motivato adeguatamente, privo di conclusioni e senza descrizione succinta dei fatti. Ordine di emendamento non ossequiato. Irricevibile
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano RanzaniciFabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.03.2012 36.2012.7 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.03.2012 36.2012.7 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.03.2012 36.2012.7
Ricorso non motivato adeguatamente, privo di conclusioni e senza descrizione succinta dei fatti. Ordine di emendamento non ossequiato. Irricevibile
Raccomandata Incarto n. 36.2012.7-8 IR / sc Lugano 7 marzo 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2012 di RI 1 contro
1. CO 1
2. CO 2 in materia di assicurazione sociale contro le malattie considerato, in fatto ed in diritto · che con atto 23 gennaio 2012 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni segnalando una doppia copertura assicurativa obbligatoria contro le malattie da fine 2008; · che le coperture in essere, presso CO 1 e presso CO 2, hanno destato dubbi al ricorrente il quale avrebbe saldato i premi di CO 1 costantemente; · che, secondo l'esposto, il sig. RI 1 ha iniziato a ricevere "atti esecutivi da parte di CO 2" contattata la quale, in epoca che non viene precisata, egli avrebbe scoperto l'esistenza della doppia copertura; · che, per quanto comprensibile, un'uscita da CO 2 non sarebbe stata possibile per il permanere di "premi arretrati"; · che, sempre nel suo esposto, RI 1 pone serie di domande in merito alla comunicazione fra le due casse in questione, sottolineando comunque il fatto che una doppia copertura non possa essere ammessa; · che, nelle righe finali della sua impugnativa, RI 1 evidenzia come CO 1 avrebbe bloccato le sue prestazioni mentre l'esponente se ne domanda le ragioni poiché "… lavoravo da loro e tutti i premi sono sempre usciti regolarmente …"; · che l'esponente ricorda come anche le prestazioni di sua moglie e dei figli sarebbero bloccate; · che RI 1 avrebbe "chiamato per chiedere quanto e cosa sia da pagare" (non specificando a quale assicuratore sarebbe stata formulata la domanda) non ricevendo una risposta certa; · che egli ha quindi chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di "… intervenire in merito così da riuscire a sistemare la situazione nel miglior e minor tempo possibile …"; · che, alla luce della palese incompletezza dell'esposto il Tribunale cantonale delle assicurazioni ne ha imposto la completazione nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni; · che, infatti, nessuna decisione formale emessa su opposizione da parte dell'uno o l'altro dei due assicuratori coinvolti è stata prodotta agli atti e neppure sono stati prodotti scritti o documenti indicanti il possibile sussistere di una denegata o ritardata giustizia da parte di uno od entrambi gli assicuratori; · che l'esposto dei fatti, a parte segnalare l'inizio del lavoro presso CO 1 da settembre 2008 da parte del ricorrente, non specifica alcuna sequenza temporale e nessun dettaglio; · che non solo l'esposto difetta nelle motivazioni e nella presentazione dei fatti ma anche nelle conclusioni limitate a generica domanda di intervento del TCA; · che, quindi, con atto 23 gennaio 2012 il Giudice delegato ha imposto al ricorrente la completazione dell'esposto (doc. II) concedendo un termine che la legge che regola la procedura vuole fisso e non prorogabile, di 15 giorni; · che il termine ha iniziato a decorrere il 1° febbraio 2012 come dagli atti degli incarti; · che il termine è venuto a scadere il 15 febbraio 2012 senza che RI 1 abbia emendato il suo testo come impostogli; · che ne discende che le impugnative contro CO 1 e CO 2 del 23 gennaio 2012 vanno dichiarate irricevibili senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili; · che può essere emanata un'unica decisione siccome la fattispecie analoga per i due assicuratori e le procedure possono così essere congiunte. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Le procedure conseguenti all'esposto 23 gennaio 2012 formulato da RI 1 nei confronti di CO 1 e nei confronti di CO 2, sono congiunte.
2. Le procedure di cui al punto 1. sono dichiarate irricevibili.
3. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti