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36.2010.51

Ricorso che non adempie i presupposti formali necessari. Decreto di completazione. Termine disatteso. Irriceviblità

Ticino · 2010-06-09 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.36.2010.51

IR/lb

Lugano

9 giugno 2010

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2010 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

Considerato

-   che con atto del 26 febbraio 2010 RI 1, con residenza a __________ in __________, ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, spedendola dalla Posta di __________, uno scritto recante il proprio recapito, l’intestazione“reclamo”ed il seguente tenore:

-   che il 1 marzo 2010 il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come prassi adottata in presenza di ricorsi provenienti dall’estero, ha chiesto l’eventuale elezione di un domicilio legale in Svizzera“dove notificare gli atti giudiziari e la sentenza del Tribunale”;

-   che l’11 marzo 2010 RI 1 ha trasmesso“documentazione Ufficio dell’assicurazione malattia Canton Ticino e reclamo 26.02.2010”eleggendo domicilio legale in Svizzera;

-   che, alla luce dell’assenza di motivazione e di conclusioni e quindi del mancato rispetto dei requisiti minimi imposti dalla procedura per considerare ricevibile il ricorso, il Giudice delegato del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per emendare l’atto completando l’esposizione dei fatti, indicando le proprie motivazioni e conclusioni precise;

-   che RI 1 ha trasmesso a questo Tribunale copia della disdetta del suo contratto di lavoro con __________ datata 12 aprile 2010“rinunciando al regolare periodo di preavviso di mesi due”,con liberazione immediata dagli impegni;

-   che tale atto è stato trasmesso all’amministrazione cantonale che ha inviato comunicazione il successivo 22 aprile 2010 all’assicurata con copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

-   che la signora RI 1 non ha fatto pervenire alcuna comunicazione e nessuna reazione al decreto di completamento 15 marzo 2010 nel termine concesso, e successivamente sino alla data di redazione della presente;

-   che per essere ricevibile un ricorso inoltrato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve contenere una concisa esposizione dei fatti, una motivazione e precise conclusioni. L’atto inoltrato dalla ricorrente non adempie manifestamente questi criteri non indicando la decisione impugnata (comunque successivamente prodotta), non specificando nessun fatto se non segnalando entrate contenute, senza formulare conclusioni precise se non il desiderio di“non avere più riscontri in futuro”;

-   che le esigenze di forma imposte dalla procedura (art. 3 LPrTCA) sono contenute e la prassi di questo Ufficio giudiziario le interpreta certamente in maniera non rigorosa. Le impugnative devono comunque avere un contenuto minimo che, in concreto, non è dato. Il Giudice non deve reperire egli stesso le motivazioni per conto dell’assicurato ricorrente rispettivamente non può e non deve indicare egli stesso conclusioni, ancor meno deve motivare un gravame;

-   che il termine dell’art. 4 LPrTCA, secondo cui il giudice delegato ricevuto il ricorso lo esamina e può dichiararlo irricevibile evadendolo, impone al Giudice di ritornare l’atto al mittente, se lo stesso non ossequia i criteri imposti dall’art. 3, concedendo un termine unico e non prorogabile di 15 giorni, per emendare l’atto. In difetto di emendamento o di conformità alla procedura del nuovo atto, il ricorso viene dichiarato irricevibile;

-   che va qui rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. fed. prevedono che ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che dall’art. 29 della Costituzione discende il divieto di un formalismo eccessivo (“Verbot des überspitzten Formalismus)il quale si rivolge alla eccessiva severità processuale ossia all’esigenza di forme che appaiono eccessive e non giustificate da un interesse giustificato, fini a se stesse e tali da asseverare in maniera esuberante il necessario l’applicazione del diritto di merito (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 con rinvii);

-   che il TF ha rilevato nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 177, che il formalismo eccessivo altro non é che una forma di diniego di giustizia, ciò che si realizza quando in una procedura siano imposte rigorose prescrizioni di forma senza che tale severità sia giustificata.Il TF si è in particolare così espresso:

-   che il principio della proporzionalità esige che le misure adottate dall'ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3 Cost. fed., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b);

-   che in concreto la procedura ticinese appare decisamente tollerante, impone delle esigenze di contenuto tali da non rendere necessario un patrocinio professionale, ma dette condizioni appaiono – seppur minime – assolutamente irrinunciabili poiché il Giudice non può sostituire il suo modo di vedere e sentire alla ricostruzione dei fatti e, soprattutto, alle motivazioni ed alle conclusioni che incombono al ricorrente;

-   che la procedura permette al ricorrente il cui atto si manifesta manchevole, la possibilità di completare lo stesso imponendo al Giudice di concedere un termine suppletorio per procedere in tal senso e con la segnalazione delle carenze da parte del Giudice;

-   che in concreto il fatto che l’assicurata abbia lasciato trascorrere infruttuoso il termine per emendare il suo atto e non abbia trasmesso al Tribunale un atto conforme, impongono al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di rigettare il ricorso in ordine siccome non ricevibile per mancanza di indicazione dei fatti, delle motivazioni e delle conclusioni necessarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti