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36.2010.41

Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata e incarto rinviato all'autorità cantonale in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del TF

Ticino · 2010-10-21 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 43 LPGA), rilevato che in concreto l’allora UAM non ha interpellato il datore di lavoro dell’insorgente, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio, il ricorso va accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all’autorità cantonale affinché, dopo aver accertato presso il datore di lavoro dell’interessato se la sua comunicazione è pervenuta nella sfera d’influenza del ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010) e fino a quando l’interessato, al quale domanderà la produzione della tessera europea di assicurazione malattia per comprovare di essere assicurato nel suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), ha effettivamente lavorato in Svizzera, e dopo aver esaminato nuovamente l’intera fattispecie sia prendendo in considerazione quanto figurante nello scritto del 4 dicembre 2009 (doc. 5, dove l’interessato afferma di aver cessato l’attività in Svizzera già nel gennaio 2008), sia alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una mozione dell’11 marzo 2008 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda una nuova decisione,

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.36.2010.41

cs

Lugano

21 ottobre 2010

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2010 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo dell’8 gennaio 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi(in precedenza: Ufficio dell’Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenutoin fatto ed in diritto

per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti