Erwägungen (1 Absätze)
E. 43 LPGA), rilevato che in concreto l’allora UAM non ha interpellato il datore di lavoro dell’insorgente, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio, il ricorso va accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all’autorità cantonale affinché, dopo aver accertato presso il datore di lavoro dell’interessato se la sua comunicazione è pervenuta nella sfera d’influenza del ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), al quale domanderà la produzione della tessera europea di assicurazione malattia per comprovare di essere assicurato nel suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo aver esaminato nuovamente l’intera fattispecie anche alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una mozione dell’11 marzo 2008 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda una nuova decisione,
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.36.2010.4
cs
Lugano
7 ottobre 2010
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell8 gennaio 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenutoin fatto ed in diritto
per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti