Ricorso non motivato sufficientemente, carente nelle conclusioni e con il quale non viene prodotta la decisione impugnata. Termine per l'emendamento scaduto infruttuoso. Ricorso irricevibile
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano RanzaniciFabio Zocchetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.05.2009 36.2009.30 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.05.2009 36.2009.30 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.05.2009 36.2009.30
Ricorso non motivato sufficientemente, carente nelle conclusioni e con il quale non viene prodotta la decisione impugnata. Termine per l'emendamento scaduto infruttuoso. Ricorso irricevibile
Raccomandata Incarto n. 36.2009.30 IR / sc Lugano 18 maggio 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 24 marzo 2009 di RI 1 contro Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie considerato, in fatto ed in diritto
- che RI 1 (così la carta intestata) si sono aggravati al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto del 24 marzo 2009 avverso "sussidio per il 2009";
- che i signori RI 1 hanno indicato che l'UAM ha ammesso la loro domanda di aiuto sociale e l'assicuratore ha comunicato loro l'ammontare del premio;
- che i signori RI 1 indicano l'aiuto sociale limitato a CHF 16.65 ciò che sarebbe insufficiente per il sostentamento a fronte di rendite AI "di fr. 1'406.-- e mia moglie fr. 1'306.--" con un figlio di 15 anni cui provvedere;
- che il sig. RI 1 ha segnalato la difficoltà per fronteggiare gli oneri della vita a fronte di un previsto intervento chirurgico;
- che palesandosi il ricorso manifestamente insufficiente sia nella motivazione che nelle conclusioni è stato ordinato il completamento dell'impugnativa, il 25 marzo 2009, con concessione di un termine di 15 giorni trascorso infruttuoso;
- che copia dell'impugnativa è stata comunque trasmessa per conoscenza all'Ufficio assicurazione malattia;
- che l'amministrazione, a firma del responsabile del servizio sussidi, ha indicato dettagliatamente a RI 1 le modalità di calcolo del sussidio;
- che nel termine assegnato dal giudice delegato con lo scritto 25 marzo 2009 il signor RI 1 non ha reagito. Nessuna completazione del gravame è stata fatta pervenire al TCA;
- che RI 1 non ha neppure reagito allo scritto 8 aprile 2009 dell'UAM con le spiegazioni relative alla determinazione dell'ammontare del sussidio;
- che non sono state acquisite prove;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- che formalmente l'atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente. Al ricorso va annessa la decisione impugnata (art. 3 Lptca);
- che il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se tardivo o irricevibile;
- che, qualora il ricorso non risponda ai requisiti formali minimi imposti dall'art. 3 Lptca, il giudice delegato lo ritorna al ricorrente assegnandogli un termine per il suo completamento, termine perentorio;
- che in concreto, RI 1 non ha dato seguito all'invito del giudice delegato a volere completare il suo esposto mediante, in particolare, l'indicazione del provvedimento impugnato e le motivazioni addotte (quelle indicate non avendo attinenza al tema anche se umanamente comprensibili);
- che il ricorrente non ha dato seguito all'invito non solo nel termine assegnato ma anche successivamente e neppure a seguito dello scritto 8 aprile 2009 dell'Ufficio assicurazione malattia;
- che il ricorso si palesa così irricevibile e non può essere esaminato nel merito. Il ricorrente potrà ottenere dall'amministrazione interessata una decisione formale, soggetta a reclamo. L'eventuale decisione su reclamo potrà essere impugnata al Tribunale cantonale delle assicurazioni. In concreto non risulta essere stata emanata una decisione impugnabile all'autorità giudiziaria. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti