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36.2009.120

Domanda sussidio 2009 tardiva. Giovane in formazione deve inoltrare una propria domanda indipendente da quella della famgilia d'origine. Il sussidio non è automatico. Ritardo ingiustificato

Ticino · 2009-08-31 · Italiano TI
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Domanda sussidio 2009 tardiva. Giovane in formazione deve inoltrare una propria domanda indipendente da quella della famgilia d'origine. Il sussidio non è automatico. Ritardo ingiustificato

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 LCAMal.

Per

l'anno

2009

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.

Il

periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle

classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,

44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i

membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

4.   Di

principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e

dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e

meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito

determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il

reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la

concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal

regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato

l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione

(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a

partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.

LCAMal) nei casi:

"

a)                                                                           delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del

loro reddito o della loro sostanza;

b)                                                                           delle

persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)                                                                           in

altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale

ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli

dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg.

LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente

dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

"

a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica

registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza

non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una

tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                                                          diminuzione

importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del

reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile

dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o)   diminuzione importante dei valori

di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia

comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie

proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei

parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato

al momento dell’istanza.”

L’esecutivo

cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in

materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte

dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in

particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino

alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il

nuovo

"

Art. 36a

1

In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o

cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo

sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2

Tali valori sono riportati anche sui periodi

fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

5.   Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa.

L'art.

10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)      per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b)      per gli assicurati tassati alla fonte

l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la

riduzione di premio;

c)      gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d)      gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6.   Nel

caso in esame RI 1 è domiciliato in Ticino dove è attivo. Egli avrebbe dovuto,

siccome tassato in via ordinaria, presentare la sua domanda di aiuto sociale

entro fine 2008 come impone l'art. 11

Reg. LCAMal.

La

domanda appare tardiva poiché, palesemente, la richiesta di RI 1 non era compresa

in quella della madre. L'UAM ha prodotto il formulario che concerne __________

e, correttamente, l'assicurata non ha inserito il figlio __________, nato nel

1990, nella sua richiesta limitandosi ad inserire nei

"Dati riguardanti

i figli nati dopo il 31.12.1990"

solo il figlio __________ (1996).

La

domanda di RI 1 è quindi intempestiva.

Occorre

allora verificare se le motivazioni addotte per giustificare il ritardo siano

sufficienti.

7.   Come

indicato l’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni

comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste

che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista

non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato

“problemi a tutta la famiglia”

. Nella sentenza 3 ottobre

2005 in

re S. (36.2005.112) il Tribunale ha

considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu  il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e

della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni

membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,

come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto

2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di

sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre

la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere

intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue

osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.

della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza

22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del

modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

"

L’adozione di modalità

diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni

errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte

dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

… la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo

giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse

stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova  ricade sulla

ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non recepita dall’ammini-strazione non permette di

giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

8.   In

concreto RI 1 indica il convincimento di automatismo nel sussidio ed il suo

inserimento nella polizza materna.

Si

tratta di argomenti purtroppo insufficienti. In effetti il formulario

riguardante __________ non comprendeva il figlio poiché di rilievo sono solo i

figli nati

"dopo il 31.12.1990"

.

D'altro

canto RI 1 va considerato quale persona sola e non compreso nella famiglia

della madre - ancorché la mamma provveda al suo sostentamento - per quanto riguarda

la riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Si

faccia qui riferimento alle sentenze 18 maggio 2009 (inc. 36.2009.32 in re G.)

ed alla sentenza 19 giugno 2009 (inc. 36.2009.73 in re D.) ove si rammenta che

il concetto di figlio è da intendersi in maniera restrittiva rispetto al

diritto civile. È persona sola l'individuo che ha compiuto i 18 anni.

Anche

se la polizza assicurativa della mamma menziona RI 1, siccome apprendista

sostenuto economicamente dalla madre, il ricorrente non ne può dedurre

giustificazione per il suo ritardo.

Neppure

le difficoltà economiche permettono di giustificare il ritardo nella presentazione

dell'istanza di sussidio.

Su

questo punto il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.

9.   Solo

nelle more dalla procedura RI 1 ha segnalato la cessazione del servizio

militare a seguito del suo esonero per motivi medici e perdita del lavoro.

Dal canto

suo l'amministrazione ha verificato che il ricorrente, dopo il conseguimento

del certificato di capacità professionale quale impiegato di vendita da luglio,

è alla ricerca di un posto di lavoro.

In

sostanza, d'avviso dell'amministrazione, a far stato dal luglio 2009 "

decade

l'obbligo di mantenimento ai sensi del CCS

" a carico della madre del ricorrente.

L'amministrazione ne ha dedotto che sono applicabili gli art. 17 e 19 RegLCAMal.

L'amministrazione

ha quindi indicato l'intenzione di notificare al ricorrente una nuova

decisione.

Questo TCA

deve qui ritenere come intempestiva la domanda di sussidio oggetto della

decisione impugnata ed il ricorso deve conseguentemente essere rigettato.

Infatti per

costanze giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 288; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata

emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio 2007;

DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Il giudice

deve poi rifarsi al complesso fattuale esistente  al momento della emanazione

della decisione amministrativa a lui sottoposta.

In concreto

lo scritto 9 luglio 2009 del ricorrente con cui segnala fatti nuovi, recentissimi,

successivi al ricorso ed alla risposta di causa, deve essere trattata come tempestiva

istanza di revisione da parte dell'amministrazione, che come tale l'ha trattata

apparentemente (v. doc. VIII), e che sarà oggetto, dopo gli accertamenti

necessari, di una formale nuova decisione semmai impugnabile da parte di RI 1.

Ne discende

che il ricorso 5 giugno 2009 va respinto mentre l'amministrazione emanerà la

decisione di sua competenza alla luce dei fatti nuovi segnalati.

Non si

percepiscono tasse e spese.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano RanzaniciFabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.08.2009 36.2009.120 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.08.2009 36.2009.120 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.08.2009 36.2009.120

Domanda sussidio 2009 tardiva. Giovane in formazione deve inoltrare una propria domanda indipendente da quella della famgilia d'origine. Il sussidio non è automatico. Ritardo ingiustificato

Raccomandata Incarto n. 36.2009.120 IR /gm Lugano 31 agosto 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 5 giugno 2009 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 8 maggio 2009 emanata da Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie considerato in fatto A.   RI 1, 1990, celibe, apprendista, ha chiesto, con formulario ottenuto presso il Comune di __________, la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2009. La domanda, data 9 gennaio 2009, è pervenuta all'amministrazione il 12 gennaio successivo. RI 1, siccome ancora in formazione, ha segnalato di essere sostenuto economicamente dalla mamma che vive separata. A giustificazione del ritardo dell'inoltre della richiesta RI 1 ha sostanzialmente indicato la misconoscenza dalla modalità per il sussidio (doc. 2). B.   L'Ufficio assicurazione malattia ha respinto la richiesta ed il successivo reclamo non ha avuto miglior sorte siccome rigettato con decisione su reclamo dell'8 maggio 2009. Il 5 giugno 2009 RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro il provvedimento dell'amministrazione indicando insufficienza dei suoi mezzi finanziari per fronteggiare i premi e la convinzione che "... il sussidio era automatico" siccome la polizza assicurativa intestata alla madre e l'ottenimento da parte della stessa dell'aiuto sociale. Con puntuali e dettagliate osservazioni l'Ufficio assicurazione malattia chiede la reiezione del ricorso. Le argomentazioni dell'amministrazione saranno riprese, ove occorra, in corso di motivazione. In data 9 luglio 2009 il ricorrente ha comunicato il servizio militare con successivo suo congedo e perdita del posto di lavoro. Invitata a prendere posizione in merito l'amministrazione ha chiesto il parziale accoglimento dell'impugnativa con argomenti che, dove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. A RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi. in diritto in ordine

1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell ' istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell ' articolo 49 cpv. 2 della Legge sull ' organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003). nel merito

3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-. Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal: " La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a)                                                                           se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b)                                                                           persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d)                                                                           famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.” Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie. L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

4.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal). L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi: "

a)                                                                           delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)                                                                           delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)                                                                           in altri casi particolari." L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg. LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi: "

a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                                                          diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.” L’esecutivo cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo " Art. 36a 1 In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia. 2 Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)      per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b)      per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c)      gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d)      gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso. Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che: " Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6.   Nel caso in esame RI 1 è domiciliato in Ticino dove è attivo. Egli avrebbe dovuto, siccome tassato in via ordinaria, presentare la sua domanda di aiuto sociale entro fine 2008 come impone l'art. 11 Reg. LCAMal. La domanda appare tardiva poiché, palesemente, la richiesta di RI 1 non era compresa in quella della madre. L'UAM ha prodotto il formulario che concerne __________ e, correttamente, l'assicurata non ha inserito il figlio __________, nato nel 1990, nella sua richiesta limitandosi ad inserire nei "Dati riguardanti i figli nati dopo il 31.12.1990" solo il figlio __________ (1996). La domanda di RI 1 è quindi intempestiva. Occorre allora verificare se le motivazioni addotte per giustificare il ritardo siano sufficienti.

7.   Come indicato l’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia” . Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che: " Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu  il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza." Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come: " La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. (…) L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio." Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che: " L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo." Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto: " … la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova  ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

8.   In concreto RI 1 indica il convincimento di automatismo nel sussidio ed il suo inserimento nella polizza materna. Si tratta di argomenti purtroppo insufficienti. In effetti il formulario riguardante __________ non comprendeva il figlio poiché di rilievo sono solo i figli nati "dopo il 31.12.1990" . D'altro canto RI 1 va considerato quale persona sola e non compreso nella famiglia della madre - ancorché la mamma provveda al suo sostentamento - per quanto riguarda la riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Si faccia qui riferimento alle sentenze 18 maggio 2009 (inc. 36.2009.32 in re G.) ed alla sentenza 19 giugno 2009 (inc. 36.2009.73 in re D.) ove si rammenta che il concetto di figlio è da intendersi in maniera restrittiva rispetto al diritto civile. È persona sola l'individuo che ha compiuto i 18 anni. Anche se la polizza assicurativa della mamma menziona RI 1, siccome apprendista sostenuto economicamente dalla madre, il ricorrente non ne può dedurre giustificazione per il suo ritardo. Neppure le difficoltà economiche permettono di giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza di sussidio. Su questo punto il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.

9.   Solo nelle more dalla procedura RI 1 ha segnalato la cessazione del servizio militare a seguito del suo esonero per motivi medici e perdita del lavoro. Dal canto suo l'amministrazione ha verificato che il ricorrente, dopo il conseguimento del certificato di capacità professionale quale impiegato di vendita da luglio, è alla ricerca di un posto di lavoro. In sostanza, d'avviso dell'amministrazione, a far stato dal luglio 2009 " decade l'obbligo di mantenimento ai sensi del CCS " a carico della madre del ricorrente. L'amministrazione ne ha dedotto che sono applicabili gli art. 17 e 19 RegLCAMal. L'amministrazione ha quindi indicato l'intenzione di notificare al ricorrente una nuova decisione. Questo TCA deve qui ritenere come intempestiva la domanda di sussidio oggetto della decisione impugnata ed il ricorso deve conseguentemente essere rigettato. Infatti per costanze giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 288; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b). Il giudice deve poi rifarsi al complesso fattuale esistente  al momento della emanazione della decisione amministrativa a lui sottoposta. In concreto lo scritto 9 luglio 2009 del ricorrente con cui segnala fatti nuovi, recentissimi, successivi al ricorso ed alla risposta di causa, deve essere trattata come tempestiva istanza di revisione da parte dell'amministrazione, che come tale l'ha trattata apparentemente (v. doc. VIII), e che sarà oggetto, dopo gli accertamenti necessari, di una formale nuova decisione semmai impugnabile da parte di RI 1. Ne discende che il ricorso 5 giugno 2009 va respinto mentre l'amministrazione emanerà la decisione di sua competenza alla luce dei fatti nuovi segnalati. Non si percepiscono tasse e spese. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti