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36.2009.101

Sussidio 2009. Pensionamento. Calcolo autonomo. Rifiuto. Sostanza eccessiva. Acquisto immobiliare. Prelievo fondo pensione. Determinazione provvisioria della sostanza dell'UT. Assenza di stima ufficiale. Si fa capo alla più recente tassazione con fissazione della sostanza immo. Ricorso accolto

Ticino · 2009-11-05 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

E. 2 Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

5.   Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del

E. 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo." Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…)

E. 2.5 Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).". Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratti  con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

6.   Come rammentato nella sentenza di principio 36.2008.134 del 17 dicembre 2008 e confermata nella sentenza 36.2008.163 del 4 febbraio 2009, l’art. 29 cpv. 2 LCAMal è entrato in vigore il     1° gennaio 2008, con effetto retroattivo all’inizio del medesimo anno, con lo scopo di portare dei correttivi nel sistema di concessione dei sussidi alla luce dell’indirizzo fornito dal legislatore federale all’art. 65 LAMal. Come evocato dalle sentenze citate la modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal (adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base del Messaggio del 9 ottobre 2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008 e del Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974) è stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007, pag. 9809, con l’indicazione della scadenza del termine di referendum l’11 febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 a pag. 202 dell’11gennaio 2008 (“ Leggi e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del termine di referendum [l’entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione sul BU] ”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 2008 a pag. 109 con l’indicazione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Nella sua prassi il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ammesso l’applicabilità della nuova norma anche per i sussidi relativi all’anno 2008. Come indicato obiettivo della modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal è di evitare che persone con redditi lordi elevati oppure detentori di sostanza cospicua possano comunque rientrare nei parametri per l’ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse (su questi aspetti TCA 4 febbraio 2009 inc. 36.2008.163). Nel Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato come: " 9.1.2. Sintesi delle misure proposte La proposta in oggetto si prefigge di determinare i criteri di esclusione dal diritto alla riduzione di premio LAMal, ancorché formalmente l'assicurato rientra nei parametri di reddito determinante che ne danno il diritto, in caso di:

a)   assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;

b)   persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];

c)   famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadaun. In questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi". In pratica sono stabiliti parametri di sostanza lorda e di sostanza imponibile, nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contribuiti ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINP (dato desumibile alla cifra 9 della notifica di tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio decade di principio. Le situazioni di cui sopra – in particolare alle lett. a) e b)/c) – non sono da intendere cumulativamente: basta che una sola di queste si verifichi e automaticamente decade la possibilità di accesso a ogni riduzione di premio LAMal. (…) 9.1.4.  Considerazioni circa il criterio di esclusione per sostanza elevata Attualmente a livello nazionale solo due Cantoni prevedono la possibilità di esclusione dalla riduzione di premio in ragione di un fattore di sostanza lorda elevato: si tratta di Berna e Friborgo. In entrambi i casi il valore limite di sostanza lorda è fissato a 1 milione di franchi. Per quanto attiene ai criteri di sostanza imponibile, il paragone a livello nazionale appare meno significativo, in quanto dipende dalle regole tributarie vigenti in loco. Si citano qui gli esempi di Zurigo e di Uri, dove i parametri di esclusione per sostanza imponibile sono di fr. 300'000.-- (ZH), rispettivamente fr. 400'000.--(UR). Il criterio di esclusione per sostanza lorda elevata sarà il primo, in ordine gerarchico, dei criteri straordinari di esclusione dalla riduzione di premio LAMal. Bisogna però considerare che il grosso delle esclusioni avverrà comunque in base al criterio del reddito. Scopo principale del criterio “sostanza elevata” – sia di sostanza lorda che di sostanza imponibile – diventerà quello di “norma di salvaguardia”, nel senso che non consentirà l’accesso alla riduzione di premio a quei casi particolari che, pur avendo un reddito netto entro i limiti stabiliti, sono proprietari di una sostanza importante. Le parametrizzazioni relative alla sostanza lorda e alla sostanza imponibile sono state impostate a partire da una base comune e sono congiunte. Da valutazioni effettuate, tenuto conto in particolare dei valori di stima attuali, nonché del fattore "indebitamento personale medio", i parametri di esclusione per sostanza elevata sono definiti come segue:

-    sostanza lorda: fr. 600'000.--;

-    sostanza imponibile: fr. 400'000.--." Nel rapporto sul Messaggio n. 5974 la Commissione della gestione e delle finanze ha affermato: "

E. 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così          espresso: "

E. 3.5 Esclusione alla riduzione di premio LAMal Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere riservate in primo luogo ad “assicurati di condizione economica modesta”. Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la LAMal (art 65 cpv.1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un “reddito medio”. I casi in cui si applica l'esclusione sono i seguenti: I. assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--; II. persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.]; III. famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi". Basta che una sola di queste condizioni si verifichi e automaticamente decade la possibilità di acceso ad ogni riduzione di premio LAMal. Questa proposta comporta una minore uscita stimata in 1,8 milioni." Da quanto precede emerge con evidenza che la volontà del legislatore è quella di non concedere, per principio, la riduzione del premio agli assicurati che dispongono di sostanze o redditi lordi elevati e che grazie alle deduzioni fiscali ammesse rientra(va)no nel limite per ottenere il diritto all’aiuto statale. Per la determinazione della sostanza, a fronte di una mutazione (diminuzione) successiva alla tassazione di riferimento occorre rifarsi all'ultima decisione di tassazione disponibile, l'amministrazione ed il giudice non potendo sostituirsi al tassatore. Nella sentenza citata il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni  ha fatto capo all'ultima tassazione disponibile dell’assicurato ricorrente (TCA 36.2008.163 cons. 2.6. pag 9), in quel caso (sussidio 2008) la tassazione 2007.  Il Tribunale ha infatti considerato come: " In concreto dall’ultima tassazione disponibile al momento dell’ema-nazione della decisione su reclamo (2007), che determina il limite temporale entro il quale occorre porsi per valutare la legalità della decisione su reclamo impugnata, emerge una sostanza … “

7.   In concreto RI 1 ha domandato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2009. In assenza di una tassazione cui fare riferimento, alla luce del fatto che RI 1 è stato posto recentemente al beneficio della pensione, e che per i nuovi redditi da pensionato non era ancora stato tassato, l’UAM ha determinato autonomamente il reddito del ricorrente escludendo comunque il diritto al sussidio in virtù del superamento dei limiti fissati dalla legge per quanto attiene alla sostanza. In effetti, a seguito dell’acquisto immobiliare effettuato nel corso del 2006 da parte di RI 1 e della moglie __________, il competente UT ha determinato il valore della sostanza in più di 750'000 poiché il condominio all’interno del quale il ricorrente ha acquistato il suo appartamento, non era ancora stato stimato alla luce della nuova LSti. Occorre qui rilevare come il comportamento dell’amministrazione sia stato corretto. Nel momento in cui la decisione è caduta infatti, l’UAM non disponeva ancora della decisione di tassazione relativa ai periodi successivi al 2006 da cui era desumibile una significativa diminuzione del valore della sostanza al di sotto dei limiti che precludono la concessione del sussidio. Va evidenziato qui come tale diminuzione – poi accertata nelle tassazioni successive – sia consistita nella nuova stima effettuata dall’Ufficio competente. Si può qui ritenere come la sostanza considerata nella decisione di tassazione del 2006 non fosse correttamente accertata da parte delle autorità fiscali. Nelle more della procedura, accertata in maniera adeguata la reale sostanza del ricorrente e della moglie, l’amministrazione ha ammesso la necessità di accoglimento del ricorso con il successivo rinvio degli atti per una nuova decisione. Correttamente l’UAM ha evidenziato come in concreto si debba procedere ad una nuova determinazione del reddito conseguito dal ricorrente alla luce dell’art. 31 litt. h Reg LCAMal per la cessazione definitiva della attività lucrativa ed ammesso il sussistere degli estremi della diminuzione della sostanza (art. 31 litt. o Reg LCAMal) tali da imporre la determinazione della sostanza sulla scorta – come impone la giurisprudenza di questo Tribunale – dell’ultima e più recente decisione di tassazione.

8.   Come più volte evocato nella giurisprudenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (in merito si veda la sentenza citata dall’amministrazione del 26 gennaio 2004 inc. 36.2003.116) quando sia accertata l'esistenza di uno dei motivi di cui all'art. 31 RLCAMal, l'UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall'amministrazione competente in materia fiscale, che considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Come evocato in precedenza le uniche deduzioni dal reddito lordo possibili sono quelle attinenti agli alimenti versati in virtù del diritto di famiglia ed eventuali interessi passivi ipotecari, altre deduzioni non possono essere ammesse siccome specificatamente comprese nella conversione del reddito fissato dalle tabelle. In altri termini non è possibile considerare le spese di trasferta per il luogo di lavoro, una doppia economia domestica imposta dal lavoro, deduzioni per abiti da lavoro od altre che l’autorità fiscale normalmente ammette nell’ambito della determinazione del reddito del lavoro. Correttamente l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha ricordato che, in virtù della giurisprudenza, al reddito convertito a mano delle apposite tabelle vanno aggiunti i redditi da capitale, al loro valore effettivo senza deduzione, ed il valore locativo. Su questo ultimo aspetto va rammentato che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è espresso con diverse recenti sentenze (36.2007.172 del 16 aprile 2008; 36.2007.138 del 25 aprile 2008 e 36.2008.79 del 17 novembre 2008). In una sentenza 36.2006.52 del 13 giugno 2006, emanata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua composizione a tre giudici, è stato evidenziato, nell’ambito dell’accertamento di un reddito da parte dell’amministrazione destinato ad essere convertito a mano delle apposite tabelle al fine di verificare i presupposti della concessione dell’aiuto sociale, come: " Il Reg. LCAMal fa obbligo ... all'assicurato di fornire tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni, "altro" reddito ... anche il reddito in natura o d'altra fonte.” Il TCA si è chiesto se, nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 31 litt. m RLCAMal, il concetto di reddito dovesse essere interpretato in maniera estensiva e dovesse contemplare anche il reddito da valore locativo. In merito al tema del valore locativo di un immobile questo Tribunale, nella sentenza 19 aprile 2007 inc. 36.2007.2, ha evidenziato: " Il tema pone la questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolto in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori." Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in RtiD I-2007 N. 2 t pag. 591 seg.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile qua-le reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. La sentenza cantonale citata ricordava inoltre che: " Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile ( Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno ( Agner/Jung/Steinmann , op. cit., p. 93). (…)" La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’impo-sta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli

E. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.): " L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’ugua-glianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)" Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata: " il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri: per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato; per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile). Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:

-  5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;

-  6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti. Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%. Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale. Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)." La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza. Nella sentenza pubblicata in RTiD 2008 II no. 3 (del 9 maggio 2008 inc. 80.2007.173) la CDT ha precisato la sua giurisprudenza riferita al valore locativo ed alla sua determinazione con una sentenza di tutto rilievo con cui ha rinviato gli atti ad un UT affinché provvedesse a nuova determinazione di detto valore, rilevando come: " Nel marzo 2007, … la Divisione delle contribuzioni ha adottato una nuova circolare (n. 15/2006), applicabile al periodo fiscale 2006, che prescrive che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, appartamenti in condominio e case a schiera sia stabilito in base ai seguenti criteri: in mancanza di un valore di mercato di riferimento, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima); qualora l’applicazione del valore di reddito (90%) dovesse portare a risultati manifestamente insostenibili occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere; in tali casi il valore locativo dovrà essere determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile). A partire dal periodo fiscale 2007, poi, è stato introdotto l’art. 2 cpv. 1 del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposi-zione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007 (RL 10.2.2.1.1), secondo cui il valore locativo corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione. Lo stesso decreto precisa poi, all’art. 2 cpv. 2, che, in mancanza di altri elementi utili al calcolo del valore locativo, esso corrisponde di regola al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima. (…) Come afferma l’art. 1 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (RL 10.2.9.1), l’accertamento ufficiale di stima concerne «i valori della sostanza immobiliare». L’art. 32 cpv. 1 Lst precisa poi che l’autorità (cioè l’Ufficio stima; cfr. art. 16 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 19 dicembre 1997 [RL 10.2.9.1.1]), tramite il Municipio, comunica le decisioni di stima relative ai fondi edificabili o edificati (contenenti i dati d’accertamento e di valutazione) a tutti i contribuenti interessati, unitamente all’avvi-so di pubblicazione. Dalla semplice lettura delle disposizioni menzionate si evince chiaramente che oggetto della decisione dell’Ufficio stima è solo il valore di stima ufficiale degli immobili e non anche il valore locativo degli stessi. Una conferma si ritrova del resto nei materiali legislativi che si riferiscono all’adozione della normativa in discussione. Il messaggio del Consiglio di Stato n. 4375 del 21 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare così definisce lo «scopo dell’accertamento del valore immobiliare»: L’estimo immobiliare ai fini dell’imposizione fiscale è del resto previsto da tutte le leggi cantonali e dev’essere effettuato onde poter valutare l’entità del patrimonio dei soggetti fiscali (persone fisiche e giuridiche). Secondo la nuova legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) la stima serve quindi da base di riferimento per:

–                                   l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche (art. 42 LT),

–                                   l’imposta immobiliare a favore del Comune (art. 293 LT);

–                                   l’imposta immobiliare delle persone giuridiche (art. 97 LT);

–                                   l’imposta minima delle società di capitale e cooperative (art. 90 LT);

–                                   l’imposta di successione e donazione (art. 158 LT). Come si vede, nessun accenno è fatto all’imposta sul reddito delle persone fisiche. È ben vero che la stessa legge sulla stima ufficiale menziona anche il valore di reddito fra i fattori che concorrono all’accertamento del valore di stima. Secondo l’art. 16 cpv. 1 Lst, è considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate. L’art. 16 cpv. 2 Lst puntualizza quindi che il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst). Per quanto attiene più specificamente al valore di reddito, l’art. 18 Lst spiega che esso si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo. Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (cpv. 1). Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario o dell’eventuale usufruttuario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (cpv. 2). Infine, la legge aggiunge che, ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto, l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (cpv. 3). Dal tenore degli articoli citati appare evidente che il valore di reddito viene accertato esclusivamente ai fini del calcolo del valore di stima dell’immobile; inoltre, che il valore di reddito è costituito dalla capitalizzazione del reddito lordo. Quanto precede è già sufficiente ad escludere che il Canton Ticino rientri nel novero dei cantoni in cui «i valori locativi delle case unifamiliari (siano) stati accertati individualmente nell’ultima valutazione ufficiale degli immobili», secondo le considerazioni espresse dall’AFC nelle sue direttive. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile. La riprova si ha andando ad esaminare la normativa in vigore in altri cantoni, che hanno adottato tale metodo di calcolo del valore locativo. (…) La circostanza che dalla decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa affatto che essa accerti anche il valore locativo dell’immobile. A tale proposito, va ricordato che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo. Pertanto, i considerandi, che rivestono la qualità di semplici motivi, non partecipano dell’autorità di cosa giudicata, diversamente dagli elementi imponibili (reddito imponibile e utile netto, sostanza e capitale imponibile), dall’aliquota d’imposta e dal suo ammontare (cfr. art. 131 cpv. 1 LIFD e 205 cpv. 1 LT; RDAF 2001 II p. 261 consid. 1b/bb, 2A.192/2000; ASA 37 p. 67 e giurisprudenza e dottrina citate; CDT n. 80.2002.00051 del 19 dicembre 2002 in RDAT I-2003 n. 15t; inoltre: Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 13 agli artt. 147-153 LIFD, p. 1089; Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco, 2002, n. 4 agli artt. 51-53 LAID, pp. 810-811). Applicando lo stesso criterio alle decisioni in materia di stima ufficiale, si constata che il dispositivo è costituito dall’accertamento, sulla prima pagina della stessa, del «valore globale di stima», che sotto è suddiviso fra i diversi edifici e terreni. La decisione stessa è accompagnata da una «scheda di calcolo della stima», che contiene i dettagli relativi al valore metrico ed al valore di reddito, come pure alla loro ponderazione ed alla ripartizione fra i singoli subalterni del valore di stima così ottenuto. La decisione è poi completata con l’indicazione dei rimedi giuridici a disposizione del contribuente che voglia contestarla. Ne consegue che la decisione di stima, una volta che sia passata in giudicato, vincola l’autorità di tassazione e il contribuente per quanto attiene alla valutazione della sostanza immobiliare ai fini delle già citate imposte (imposta sulla sostanza, imposte immobiliari cantonale e comunale, imposta minima e imposte di successione e donazione). Infatti, la legge tributaria rinvia esplicitamente, nella definizione delle modalità di calcolo di tali imposte, al «valore di stima ufficiale» (cfr. p. es. art. 42 cpv. 1 LT). La legge tributaria non contiene per contro alcun riferimento al «valore locativo ufficiale» o al «valore di reddito ufficiale», a proposito delle modalità di calcolo dell’imposta sul reddito degli immobili. Non può pertanto essere condivisa l’opinione espressa dalla Divisione delle contribuzioni, nelle sue osservazioni al ricorso, quando argomenta che il contribuente ha la «possibilità di impugnare nei termini legali la decisione di stima di cui il valore di reddito è una componente importante». Per le ragioni che si sono già ampiamente illustrate, il valore di reddito sarà pure una «componente importante» del calcolo del valore di stima, ma è appunto solo una «componente», cioè un elemento che concorre a giustificare il calcolo del valore di stima ufficiale, il quale è il solo oggetto del dispositivo della decisione dell’Ufficio stima. (...) Deve dunque essere escluso che nel Canton Ticino i valori locativi siano «accertati individualmente» nella procedura di stima ufficiale degli immobili. Il solo accertamento individuale che viene intrapreso nell’ambito dell’apposita procedura ufficiale concerne il valore di stima degli immobili. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione delle contribuzioni, nelle osservazioni al ricorso, questa Camera non ha mai avallato la prassi codificata nella circolare n. 15/2006. In due sentenze, che si riferivano ancora alla circolare 15/2005 e nelle quali non si trattava pertanto di pronunciarsi direttamente sulla legittimità del metodo di calcolo basato sul valore di reddito (CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007), aveva affermato che quest’ultimo presenta senz’altro interessanti vantaggi, per il fatto che si fonda su un importo che può essere direttamente ricavato dalla decisione sulla stima ufficiale, notificata a suo tempo ai singoli proprietari immobiliari, senza richiedere ulteriori calcoli. Aveva poi però aggiunto che, dall’altra parte, si tratta di un valore che non è stato oggetto di una decisione separata e che quindi potrebbe anche non essere stato contestato dal proprietario, per il fatto di essere stato considerato come un mero dato parziale su cui si basava il calcolo della stima ufficiale. Alla luce di quanto precede, appare chiaro che il Canton Ticino non ha adottato la procedura di accertamento del valore locativo consistente nella ripresa delle stime cantonali del valore locativo, per il semplice fatto che come detto non esiste una stima ufficiale dei valori locativi, nell’ambito di una procedura ufficiale, indipendente da quella di tassazione. Ci si potrebbe tuttavia ancora domandare se l’accertamento del valore di reddito, contenuto nella decisione di stima ufficiale, non possa essere riesaminato, nell’ambito di una procedura di reclamo prima e di ricorso poi, se il contribuente impugna la decisione di tassazione. Si potrebbe cioè immaginare che, non impugnata nei termini previsti dalla legge sulla stima ufficiale, la relativa decisione passi in giudicato limitatamente all’accertamento del valore di stima in sé; per quanto attiene invece al valore locativo, i rimedi giuridici per contestarlo sarebbero cioè quelli previsti per impugnare la tassazione dell’imposta sul reddito. (…) Una simile argomentazione sembra suggerita anche dalla Divisione delle contribuzioni, laddove, nelle osservazioni al ricorso, pretende che «in ogni caso è pur sempre salvaguardata la possibilità di impugnare la notifica di tassazione indicando paragoni con oggetti analoghi affittati a terzi». Secondo l’autorità fiscale, il contribuente che intenda contestare il valore locativo, ricavato dalla decisione di stima ufficiale dell’immobile, potrebbe cioè dimostrare che tale valore non corrisponde a quello effettivo. In primo luogo, un simile ragionamento snaturerebbe il metodo di calcolo del valore locativo che secondo la stessa autorità di tassazione sarebbe in vigore. Infatti, se il valore di reddito ricavato dalla decisione relativa all’accertamento del valore di stima dell’immobile si deve applicare ai fini del calcolo del valore locativo, non si vede perché poi si dovrebbe ammettere che il contribuente possa rimettere in discussione quanto accertato con una decisione passata in giudicato. O la decisione sulla stima ufficiale concerne anche il valore locativo, ed allora una volta passata in giudicato diviene vincolante, oppure non si occupa del valore locativo, ed allora non compete certamente al contribuente la prova dell’inadeguatezza del valore così accertato. In secondo luogo, la pretesa che sia il contribuente a «indicare paragoni con oggetti analoghi affittati a terzi» disattende palesemente le norme che disciplinano l’onere probatorio. Va infatti ricordato, a questo proposito, che in applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, nella procedura tributaria l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità di tassazione compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Francoforte 2008, vol. I, tomo 2b, n. 28 ad art. 130 LIFD, p. 341 e giurisprudenza citata). Nel caso del valore locativo si tratta per definizione di intraprendere una valutazione; nell’interesse della parità di trattamento di tutti i contribuenti, tuttavia, tale valutazione dev’essere intrapresa secondo criteri chiari e oggettivi, suscettibili di verifica da parte del contribuente. Non è certamente compatibile con i principi che disciplinano l’onere della prova la pretesa che si pretenda dal contribuente la dimostrazione dell’inadeguatezza di un valore indicato dall’autorità di tassazione; tanto più che tale valore è semplicemente ricavato da una decisione che concerne un altro oggetto e che neppure spiega le modalità con cui il valore di reddito è stato definito. (…) Nel Canton Ticino, invece, la stima ufficiale è di competenza dell’Uf-ficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è attribuito agli uffici circondariali di tassazione. Anche i rimedi giuridici non si identificano: mentre le decisioni di stima possono essere impugnate con reclamo all’Ufficio stima (art. 34 Lst) e poi con ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 37 Lst), le decisioni di tassazione sono suscettibili di reclamo allo stesso ufficio (art. 206 LT) e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 227 LT). Tale particolarità imporrebbe di stabilire quale sia l’autorità competente in materia di reclamo e di ricorso per le contestazioni relative al valore locativo. Se si attribuisse poi la competenza all’Ufficio di tassazione prima ed alla Camera di diritto tributario poi, si dovrebbe far sì che tali autorità possano richiamare gli atti relativi alla procedura di stima dall’Ufficio stima. (…) Un ulteriore problema dovrebbe poi essere risolto, se si attribuisse all’autorità di tassazione ed al giudice tributario la competenza a pronunciarsi sui reclami e sui ricorsi in merito al valore locativo. La decisione di stima dovrebbe in ogni caso contenere una spiegazione in merito alle modalità di calcolo di quest’ultimo, indicando perlomeno quali criteri siano stati adottati per definirlo. Secondo costante giurisprudenza, una decisione risulta sufficientemente motivata se la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poterla se del caso impugnare con cognizione di causa. In quest’ottica è sufficiente che l’autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l’hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). Nel caso delle decisioni dell’Ufficio stima, mancano come già rilevato motivazioni che si riferiscano specificamente al valore locativo. In particolare, non spiegano quali siano i criteri di calcolo adottati (unità-locali, quote a stanza, case unifamiliari-tipo, per riprendere le varianti proposte dalle direttive dell’AFC), non indicano le pigioni di riferimento della località interessata, non giustificano in quale misura si sia tenuto conto delle condizioni particolari dell’immobile (vetustà, finiture, posizione) ecc. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva. Ne consegue che tali decisioni non adempiono i requisiti di motivazione necessari a mettere i contribuenti in condizione di impugnarle con cognizione di causa. (…) Non vi sono pertanto neppure le condizioni perché la decisione di stima possa essere impugnata, per quanto attiene all’accertamento del valore locativo, con reclamo contro la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito dinanzi all’Ufficio circondariale di tassazione. In tale prospettiva, sono irrilevanti anche i dati che emergono dalla «tabella di confronto con alcuni oggetti simili già imposti nella zona», in relazione alla quale del resto la Divisione delle contribuzioni ha chiesto alla Camera di non trasmetterla ai ricorrenti in quanto protetta dal segreto fiscale. (…) Le considerazioni che precedono impongono di concludere che la Camera di diritto tributario non è in condizione di potersi pronunciare sul merito della questione della commisurazione del valore locativo dell’abitazione dei ricorrenti. La decisione dell’Ufficio di tassazione si fonda infatti su un accertamento del valore locativo, che presenta vizi di forma insormontabili."

9.   Come indicato, questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità dal reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione, prima della sua conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004 (confermata nei giudizi 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005). Ne discende che, in caso di applicazione dell’art. 31 RLCAMal, alla luce in particolare della giurisprudenza citata per la determinazione del reddito da convertire, occorre considerare tutti i redditi conseguiti - valore locativo compreso - mentre in deduzione sono ammessi solo alimenti versati ed interessi passivi. Il TCA ha ritenuto che una diminuzione del reddito locativo non comporta applicazione degli estremi dell'art. 31 litt. m RegLCAMal, infatti: " la diminuzione di tale elemento del reddito ritenuto in sede fiscale non deve essere considerato nell'ambito della norma e non impone un accertamento autonomo da parte dell'UAM. Resta invece fermo il fatto che, qualora l'amministrazione debba procedere alla verifica del reddito in maniera indipendente rispetto ai dati fiscali per il sussistere di una delle ipotesi dell'art. 67 (oggi 31) del regolamento, nel novero dei redditi di cui l'assicurato beneficia (per la successiva commutazione a mano delle tabelle) andrà considerato anche il valore locativo."

10.   Alla luce di quanto precede l'UAM ha correttamente anticipato di dovere commutare il reddito pensionistico e da lavoro del ricorrente e quindi aggiungervi il reddito dei titoli ed il valore locativo. Nell’ambito della sentenza citata e riportata nonché nelle altre sul medesimo tema non è mai stata analizzata la deduzione di legge prevista dalla LT e relativa alle spese di gestione ed amministrazione degli immobili. La LT prevede infatti la possibilità per il proprietario immobiliare di dedurre forfetariamente il 15 rispettivamente il 25%, a dipendenza del periodo di edificazione dell'immobile, del valore locativo. Il proprietario può dedurre le spese effettive di manutenzione e gestione degli immobili attenendosi però, per un determinato periodo, allo stesso metodo e non potendo passare dalla deduzione delle spese reali a quella forfetaria. Come indicato nelle precedenti decisioni con oggetto il valore locativo il tema della deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili non ha trovato, per contingenze che qui non occorre esaminare, approfondimento. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non deve qui risolvere il tema a sapere se dal valore locativo debbano essere dedotte le spese, perlomeno nella forma della deduzione forfetaria, prima del cumulo al reddito convertito per la fissazione del reddito determinante per l’accertamento del diritto al sussidio. In effetti, nel concreto caso, il signor RI 1, a mano del calcolo effettuato dall'amministrazione, anche con il pieno valore locativo, ha diritto al sussidio contrariamente a quanto prevedeva la decisione iniziale. Ne discende che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’UAM per la quantificazione del sussidio da riconoscere ai signori __________. Il ricorso va quindi accolto nel senso delle considerazioni esposte e la decisione annullata con il rinvio degli atti all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia per una nuova decisione. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili siccome il ricorrente non è patrocinato.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano RanzaniciFabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.36.2009.101

IR/sc

Lugano

5 novembre 2009

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

GiudiceIvano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2009 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 27 aprile 2009 emanata da

Ufficio dell'assicurazione malattia,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

consideratoin fatto

in diritto

in ordine

nel merito

" L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’ugua-glianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]).(…)"

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano RanzaniciFabio Zocchetti