Richiesta del sussidio respinta poiché il reddito imponibile supera il reddito determinante fissato dal decreto del Consiglio di Stato. In concreto non vi è neppure una diminuzione del reddito attuale rispetto al reddito imponibile
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che
esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
In caso di modifica
delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di
regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza K 139/06 del 31
gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).
Nella fattispecie,
dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008 il nuovo regolamento va
posto alla base del presente giudizio.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno
2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono
quelli fissati dagli art.
29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal.
Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie
e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a
CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della
riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di
premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4. Con
l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento
d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell
'
art. 31 RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il
reddito determinante va accertato autonomamente dall
'
Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti
casi:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione
svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate
in Svizzera o tassate alla fonte.".
5. Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza
del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112
e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del
3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7)
e si è così espresso:
"
2.2 (…)
Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti
il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede
infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112
e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia
economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello
fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come
d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che
l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente
che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato
di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del
debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per
la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era
ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito
lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129)
questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e
del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato
la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia
economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del
14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95),
del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117)
e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005
(inc. 36.2005.66-67).
6.Nel
caso in esame la richiesta di sussidio per il 2008 va innanzitutto esaminata sulla
base dei dati evinti dalla tassazione 2005, determinante ai fini di stabilire
il diritto all’aiuto statale (cfr. DE del 10 ottobre 2007). Dai dati fiscali,
contrariamente a quanto sembra emergere dal ricorso (doc. I, terzo paragrafo), risulta
un reddito imponibile di fr. 22'900 (doc. 6 e doc. XIV/Bis), superiore
all’importo limite di fr. 20'000 che conferisce il diritto al sussidio alle
persone sole. La tassazione 2006, che porta sul periodo fiscale 2006, ma che,
come si vedrà meglio in seguito, non è tuttavia applicabile, prevede invece un
reddito imponibile di fr. 17'400 (doc. A1).
In
ragione del fatto che l’interessata ha fatto valere una diminuzione del reddito
netto conseguito, l’UAM, dopo aver accertato, in conformità dell’art. 31 lett.
m Reg. LCAMal, l’avvenuta riduzione rispetto alla tassazione determinante, ha
proceduto al calcolo autonomo del reddito (cfr. art. 33 e 36 Reg. LCAMal).
Dalle
informazioni fornite dall’interessata, l’autorità cantonale ha accertato che al
momento dell’inoltro della richiesta l’insorgente conseguiva un reddito mensile
di fr. 2'796 (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio comprensivo
della tredicesima mensilità per il periodo 1.1.2007-17.11.2007 e delle
indennità dell’assicuratore malattie dal 18.11.2007 al 31.12.2007, cfr. il
calcolo riportato per esteso a pag. 4 delle osservazioni, doc. III). Dopo aver
convertito il guadagno conseguito in reddito imponibile sulla base della tabella
ufficiale di conversione (cfr. art. 33 e 36 Reg. LCAMal), l’UAM ha stabilito un
reddito determinante di fr. 24'000, sempre superiore al reddito minimo per
poter beneficiare del sussidio.
In
seguito alla richiesta del TCA di produrre i dati più recenti, l’UAM ha
ricalcolato il reddito conseguito dall’insorgente nel 2008. Dagli atti emerge
che nei premi sei mesi dell’anno l’interessata ha conseguito un importo lordo di
fr. 16'524.45 (2'666.60 + 860.20 + 1'118.25 + 579.90 + 3'090.05 + 2'814.85 +
2'114.30 + 3'280.30), ossia una media di fr. 2'754.075 al mese, per un
imponibile, dopo aver convertito il reddito in applicazione delle tabelle
ufficiali, di fr. 23'654, che arrotondato al mille franchi superiore (cfr. art.
30 LCAMal), comporta un reddito imponibile di fr. 24'000, superiore al reddito
imponibile di fr. 20'000 conferente il diritto al sussidio.
Va
qui evidenziato come la (futura) nascita del figlio, per giurisprudenza
costante di questo Tribunale, non rientra tra i motivi previsti dall’art. 31
Reg. LCAMal, corrispondente al vecchio art. 67 Reg. LCAMal, che permettono di
calcolare il diritto al sussidio al di fuori della tassazione determinante. In
particolare con sentenza del 27 novembre 2003 (inc. 36.2003.84), il TCA ha
stabilito:
"
Occorre domandarsi – come questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha fatto con la sentenza 6 febbraio 2002
(36.2001.71) - se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che
prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la
delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con
l’adozione dell’art. 67 RCAMal. In particolare va esaminato se la nascita di un
figlio, al di fuori del matrimonio con obbligo assunto di versargli alimenti,
possa costituire un caso di applicazione della determinazione d’ufficio del
reddito dell’assicurato anche se lo stesso ricorrente rammenta come la sua
busta paga, nonostante l’aumentare del costo della vita, sia rimasta la stessa
avendo egli raggiunto i massimi salariali versati dal datore di lavoro. In caso
di risposta affermativa la decisione di non ricevibilità emanata
dall’amministrazione sarebbe da annullare e gli atti da rinviare alla stessa
per un riesame nel merito della fattispecie.
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di
Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari”.
Come già ritenuto da questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
nella sentenza 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re GS pubblicata in RDAT 2002 II
pag. 91 e segg. in specie pag. 93):
“ il
Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali
casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte
dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione
dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione
temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora
quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI
"dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così
ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle
persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi
specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI
rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza
sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza
finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita
di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere
ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.
Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che
– normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone
interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie
e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita
di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non
incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che
il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie
giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere
che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della
nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio,
non appare giustificata."
Nel caso concreto non si può quindi ritenere, alla luce della costante
prassi di questo TCA, la nascita di un figlio quale elemento che permetta di
accertare da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, autonomamente ed
indipendentemente dai dati fiscali, il reddito dell’assicurato. A ragione X
lamenta un aumento delle spese per il mantenimento di Y, e queste spese sono
effettivamente rese verosimili dalla firma della Convenzione agli atti, si
tratta di un aumento delle uscite per il ricorrente e non invece di una
diminuzione delle entrate che, alla luce della giurisprudenza, avrebbe invece
permesso all’UAM di esaminare autonomamente il reddito. Purtroppo non è
possibile ritenere applicabile l’art. 67 RegLCAMal al caso di specie,
l’assicurato potrà, semmai, per il futuro fare valere gli alimenti versati alla
piccola Y. Il fatto che la figlia sia nata al di fuori del matrimonio, e che
l’assegno famigliare venga percepito dalla madre della bambina, non muta
l’esito della procedura. Non sarebbe infatti giustificato un trattamento
differenziato del padre di un bambino nato al di fuori del matrimonio rispetto
a quello nato nell’ambito del matrimonio. In effetti anche se Y fosse nata
all’interno del matrimonio dell’assicurato egli non potrebbe, alla luce della
giurisprudenza citata, ottenere l’applicazione dell’art. 67 RegLCAMal. La
nascita di un figlio deve essere trattata in maniera uguale sia che la nascita
sia avvenuta nell’ambito dell’unione coniugale che al di fuori di essa.”
Come
rilevato dall’UAM, nel caso concreto, la nascita del figlio potrà semmai essere
oggetto di una nuova decisione per il motivo che l’interessata non sarà più
considerata persona sola, bensì famiglia.
Va
qui inoltre evidenziato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità
giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che
fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.
1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Va
infine rilevato come l'autorità amministrativa non possa far capo alla
tassazione riferita
ad altro periodo rispetto a quello
determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente (come ricordato
nella sentenza 4 settembre 2007, inc. 36.2007.118). Nella sentenza 11 ottobre
2004 (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
"
Va qui evocato come
unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato
dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per
una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore
dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v.
inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In
altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003
(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri
rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione
ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo
cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art.
49 LCAMal)."
Nel caso concreto non è pertanto possibile far capo
alla decisione di tassazione 2006 anche se più attuale e più favorevole. La
scelta dell’esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere
discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed
imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito)
non permette di fare riferimento – il principio di legalità lo vieta – a dati
diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. Nella sentenza
36.2007.118 questo Tribunale aveva indicato come:
"
La scelta del
legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare giustificata dalle
recenti modifiche della Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di
deduzioni con l’adozione in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dalla
necessità di trattare in maniera uguale tutti gli assicurati. Tale necessità di
parità di trattamento appare determinante. Come rammentato in precedenza
l’utilizzo di dati che sono nel tempo superati è correggibile grazie alla
possibilità per l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito se
dati precise condizioni tra le quali quella della diminuzione del reddito (art.
67 Reg LCAMal [
ora
art. 31 n.d.r.
], in
particolare la lettera m, con successiva applicazione delle relative tabelle di
conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da
parte dell'amministrazione cantonale)."
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
7. In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in
materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1
LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF.
Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare
l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell
'
articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
E. 49 LCAMal)."
Nel caso concreto non è pertanto possibile far capo alla decisione di tassazione 2006 anche se più attuale e più favorevole. La scelta dellesecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare riferimento il principio di legalità lo vieta a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. Nella sentenza 36.2007.118 questo Tribunale aveva indicato come:
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta lart. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano RanzaniciFabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2008 36.2008.81 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2008 36.2008.81 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2008 36.2008.81
Richiesta del sussidio respinta poiché il reddito imponibile supera il reddito determinante fissato dal decreto del Consiglio di Stato. In concreto non vi è neppure una diminuzione del reddito attuale rispetto al reddito imponibile
Raccomandata Incarto n. 36.2008.81 cs Lugano 27 agosto 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 9 giugno 2008 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 27 maggio 2008 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A. RI 1 ha postulato, il 7 novembre 2007, la concessione del sussidio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2008 (doc. I). B. La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale. C. Contro la decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorta, facendo valere che il reddito imponibile della tassazione 2006 ammonta a fr. 17'400, ossia un importo che le darebbe diritto di ottenere il sussidio. L’insorgente rileva che anche il reddito imponibile della tassazione 2005 è inferiore all’importo di fr. 20'000 determinante per beneficiare dell’aiuto statale (doc. I). D. Mediante osservazioni del 26 giugno 2008 l’UAM propone la reiezione del ricorso. L’autorità cantonale, dopo aver accertato autonomamente il reddito conseguito dalla ricorrente in applicazione dell’art. 31 lett. m) Reg. LCAMal è giunta alla conclusione che, pur essendo il reddito netto conseguito inferiore a quello imposto fiscalmente, anche dopo la conversione del medesimo sulla base delle tabelle ufficiali (art. 36 cpv. 1 Reg. LCAMal), risulta comunque superiore al limite di fr. 20'000 determinante per ottenere il sussidio (doc. III). E. Con osservazioni del 3 luglio 2008 l’interessata ha rilevato di aspettare un bambino entro la fine dell’anno, ciò che le impedisce di lavorare regolarmente con conseguente ulteriore diminuzione del reddito (doc. V). F. Dopo aver nuovamente calcolato il reddito determinante dell’interessata sulla base dei nuovi dati da lei forniti, l’UAM ha ribadito che non sono dati i presupposti per concedere il sussidio (doc. VII). G. Il 22 luglio 2008 l’insorgente ha prodotto, su richiesta del TCA, i giustificativi relativi al reddito conseguito nel 2008 (doc. IX e allegati). Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito, l’UAM ha ribadito che l’importo conseguito è superiore al limite di fr. 20'000 stabilito per ottenere il diritto al sussidio (doc. XI). Il 20 agosto 2008 il TCA ha informato la ricorrente di aver richiamato la tassazione 2005 da cui emerge un reddito imponibile di fr. 22'900 (doc. XV). in diritto in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell ' articolo 49 cpv. 2 della Legge sull ' organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2. Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull ' assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61). In merito all ' applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l ' art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore. Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento. In caso di modifica delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza K 139/06 del 31 gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1). Nella fattispecie, dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008 il nuovo regolamento va posto alla base del presente giudizio. nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie. L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono quelli fissati dagli art. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4. Con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari." In virtù dell ' art. 31 RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall ' Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi: "
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
5. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso: " 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui " Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo." Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).". Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67). 6.Nel caso in esame la richiesta di sussidio per il 2008 va innanzitutto esaminata sulla base dei dati evinti dalla tassazione 2005, determinante ai fini di stabilire il diritto all’aiuto statale (cfr. DE del 10 ottobre 2007). Dai dati fiscali, contrariamente a quanto sembra emergere dal ricorso (doc. I, terzo paragrafo), risulta un reddito imponibile di fr. 22'900 (doc. 6 e doc. XIV/Bis), superiore all’importo limite di fr. 20'000 che conferisce il diritto al sussidio alle persone sole. La tassazione 2006, che porta sul periodo fiscale 2006, ma che, come si vedrà meglio in seguito, non è tuttavia applicabile, prevede invece un reddito imponibile di fr. 17'400 (doc. A1). In ragione del fatto che l’interessata ha fatto valere una diminuzione del reddito netto conseguito, l’UAM, dopo aver accertato, in conformità dell’art. 31 lett. m Reg. LCAMal, l’avvenuta riduzione rispetto alla tassazione determinante, ha proceduto al calcolo autonomo del reddito (cfr. art. 33 e 36 Reg. LCAMal). Dalle informazioni fornite dall’interessata, l’autorità cantonale ha accertato che al momento dell’inoltro della richiesta l’insorgente conseguiva un reddito mensile di fr. 2'796 (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio comprensivo della tredicesima mensilità per il periodo 1.1.2007-17.11.2007 e delle indennità dell’assicuratore malattie dal 18.11.2007 al 31.12.2007, cfr. il calcolo riportato per esteso a pag. 4 delle osservazioni, doc. III). Dopo aver convertito il guadagno conseguito in reddito imponibile sulla base della tabella ufficiale di conversione (cfr. art. 33 e 36 Reg. LCAMal), l’UAM ha stabilito un reddito determinante di fr. 24'000, sempre superiore al reddito minimo per poter beneficiare del sussidio. In seguito alla richiesta del TCA di produrre i dati più recenti, l’UAM ha ricalcolato il reddito conseguito dall’insorgente nel 2008. Dagli atti emerge che nei premi sei mesi dell’anno l’interessata ha conseguito un importo lordo di fr. 16'524.45 (2'666.60 + 860.20 + 1'118.25 + 579.90 + 3'090.05 + 2'814.85 + 2'114.30 + 3'280.30), ossia una media di fr. 2'754.075 al mese, per un imponibile, dopo aver convertito il reddito in applicazione delle tabelle ufficiali, di fr. 23'654, che arrotondato al mille franchi superiore (cfr. art. 30 LCAMal), comporta un reddito imponibile di fr. 24'000, superiore al reddito imponibile di fr. 20'000 conferente il diritto al sussidio. Va qui evidenziato come la (futura) nascita del figlio, per giurisprudenza costante di questo Tribunale, non rientra tra i motivi previsti dall’art. 31 Reg. LCAMal, corrispondente al vecchio art. 67 Reg. LCAMal, che permettono di calcolare il diritto al sussidio al di fuori della tassazione determinante. In particolare con sentenza del 27 novembre 2003 (inc. 36.2003.84), il TCA ha stabilito: " Occorre domandarsi – come questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha fatto con la sentenza 6 febbraio 2002 (36.2001.71) - se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal. In particolare va esaminato se la nascita di un figlio, al di fuori del matrimonio con obbligo assunto di versargli alimenti, possa costituire un caso di applicazione della determinazione d’ufficio del reddito dell’assicurato anche se lo stesso ricorrente rammenta come la sua busta paga, nonostante l’aumentare del costo della vita, sia rimasta la stessa avendo egli raggiunto i massimi salariali versati dal datore di lavoro. In caso di risposta affermativa la decisione di non ricevibilità emanata dall’amministrazione sarebbe da annullare e gli atti da rinviare alla stessa per un riesame nel merito della fattispecie. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari”. Come già ritenuto da questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nella sentenza 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re GS pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e segg. in specie pag. 93): “ il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che
– normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata." Nel caso concreto non si può quindi ritenere, alla luce della costante prassi di questo TCA, la nascita di un figlio quale elemento che permetta di accertare da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, autonomamente ed indipendentemente dai dati fiscali, il reddito dell’assicurato. A ragione X lamenta un aumento delle spese per il mantenimento di Y, e queste spese sono effettivamente rese verosimili dalla firma della Convenzione agli atti, si tratta di un aumento delle uscite per il ricorrente e non invece di una diminuzione delle entrate che, alla luce della giurisprudenza, avrebbe invece permesso all’UAM di esaminare autonomamente il reddito. Purtroppo non è possibile ritenere applicabile l’art. 67 RegLCAMal al caso di specie, l’assicurato potrà, semmai, per il futuro fare valere gli alimenti versati alla piccola Y. Il fatto che la figlia sia nata al di fuori del matrimonio, e che l’assegno famigliare venga percepito dalla madre della bambina, non muta l’esito della procedura. Non sarebbe infatti giustificato un trattamento differenziato del padre di un bambino nato al di fuori del matrimonio rispetto a quello nato nell’ambito del matrimonio. In effetti anche se Y fosse nata all’interno del matrimonio dell’assicurato egli non potrebbe, alla luce della giurisprudenza citata, ottenere l’applicazione dell’art. 67 RegLCAMal. La nascita di un figlio deve essere trattata in maniera uguale sia che la nascita sia avvenuta nell’ambito dell’unione coniugale che al di fuori di essa.” Come rilevato dall’UAM, nel caso concreto, la nascita del figlio potrà semmai essere oggetto di una nuova decisione per il motivo che l’interessata non sarà più considerata persona sola, bensì famiglia. Va qui inoltre evidenziato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Va infine rilevato come l'autorità amministrativa non possa far capo alla tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente (come ricordato nella sentenza 4 settembre 2007, inc. 36.2007.118). Nella sentenza 11 ottobre 2004 (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto: " Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81). In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal)." Nel caso concreto non è pertanto possibile far capo alla decisione di tassazione 2006 anche se più attuale e più favorevole. La scelta dell’esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare riferimento – il principio di legalità lo vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. Nella sentenza 36.2007.118 questo Tribunale aveva indicato come: " La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare giustificata dalle recenti modifiche della Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di deduzioni con l’adozione in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dalla necessità di trattare in maniera uguale tutti gli assicurati. Tale necessità di parità di trattamento appare determinante. Come rammentato in precedenza l’utilizzo di dati che sono nel tempo superati è correggibile grazie alla possibilità per l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito se dati precise condizioni tra le quali quella della diminuzione del reddito (art. 67 Reg LCAMal [ ora art. 31 n.d.r. ], in particolare la lettera m, con successiva applicazione delle relative tabelle di conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da parte dell'amministrazione cantonale)." Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
7. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell ' articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti