Erwägungen (1 Absätze)
E. 36.2005.6 e la sentenza del 15 marzo 2005, inc. 36.2004.149), rispettivamente di non intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od insufficienza di reddito) inizino unattività lavorativa che permetta loro entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare lonere causato dal pagamento del premio dellassicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a fronte dellobbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione e dallaltro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi dellassicurazione di base.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta lart. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano RanzaniciFabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.36.2008.67
cs
Lugano
21 agosto 2008
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° maggio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 aprile 2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto,in fatto
in diritto
Come ricordato nella sentenza 7 maggio 2007 (36.2007.41; cfr. anche sentenza del 1° febbraio 2008, inc. 36.2008.4) citata dallamministrazione nelle sue osservazioni, secondo lOrdinan-za 07 sulladeguamento delle prestazioni complementari allAVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140.-
In altri termini se, al momento dellinoltro della domanda di sussidio, lassicurato ha unimposizione nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000.-, lamministrazione deve verificare lesistenza di un reddito proprio (per lesenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 18140.- annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la sentenza del 7 marzo 2005, inc. 36.2005.6 e la sentenza del 15 marzo 2005, inc. 36.2004.149), rispettivamente di non intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od insufficienza di reddito) inizino unattività lavorativa che permetta loro entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare lonere causato dal pagamento del premio dellassicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a fronte dellobbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione e dallaltro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi dellassicurazione di base.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta lart. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano RanzaniciFabio Zocchetti