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36.2008.67

Richiesta di un sussidio da parte di un assicurato il cui reddito imponibile della tassazione determinante è nullo. Calcolo autonomo del reddito

Ticino ·21 · 2005-03-07 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 36.2005.6 e la sentenza del 15 marzo 2005, inc. 36.2004.149), rispettivamente di non intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od insufficienza di reddito) inizino un’attività lavorativa che permetta loro entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare l’onere causato dal pagamento del premio dell’assicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione e dall’altro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano RanzaniciFabio Zocchetti
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Incarto n.36.2008.67

cs

Lugano

21 agosto 2008

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° maggio 2008 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 4 aprile 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,in fatto

in diritto

Come ricordato nella sentenza 7 maggio 2007 (36.2007.41; cfr. anche sentenza del 1° febbraio 2008, inc. 36.2008.4) citata dall’amministrazione nelle sue osservazioni, secondo l’Ordinan-za 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140.-

In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato ha un’imposizione nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai    CHF 18’140.- annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la sentenza del 7 marzo 2005, inc. 36.2005.6 e la sentenza del 15 marzo 2005, inc. 36.2004.149), rispettivamente di non intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od insufficienza di reddito) inizino un’attività lavorativa che permetta loro entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare l’onere causato dal pagamento del premio dell’assicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione e dall’altro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano RanzaniciFabio Zocchetti