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36.2008.121

Domanda tardiva. Ritardo causato da pretesa errata informazione fornita da collaboratore dell'UAM. Buona fede non resa verosimile. Data la professione dell'assicurato questi poteva rendersi conto dell'erroneità delle informazioni

Ticino ·30 · 2005-03-07 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano RanzaniciFabio Zocchetti
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Incarto n.36.2008.121

ir/gm

Lugano

30 settembre 2008

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2008 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 30 luglio 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,in fatto

in diritto

Come ricordato nella sentenza 7 maggio 2007 (36.2007.41; cfr. anche sentenza del 1° febbraio 2008, inc. 36.2008.4) secondo l’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140. Questi valori sono stati ripresi nella nuova LPC del 2006, in vigore dal 2008, all'art. 10. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato ha un’imposizione nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 18’140.- annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la sentenza del 7 marzo 2005, inc. 36.2005.6 e la sentenza del 15 marzo 2005, inc. 36.2004.149), rispettivamente di non intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od insufficienza di reddito) inizino un’attività lavorativa che permetta loro entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare l’onere causato dal pagamento del premio dell’assicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione e dall’altro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base.

RI 1 invoca la sua buona fede per un’informazione erronea ottenuta da un collaboratore dell’Ufficio dell'Assicurazio-ne Malattia che gli avrebbe indicato esclusione del diritto al sussidio, ciò che lo avrebbe condotto a non chiedere l’aiuto sociale tempestivamente.

In merito occorre ricordare cheuna violazione del principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost.,permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Secondo questo principio, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivicitate).

In concreto RI 1 sostiene di avere ricevuto un’informazione erronea da parte di una funzionaria dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia durante una comunicazione telefoni-ca dell’ottobre 2007 comprovata dall’estratto delle fatture telefoniche del collegamento ___________. Il ricorrente non è invece stato in grado di indicare nominativamente il funzionario o la funzionaria preposta dell’UAM con il/la quale ha parlato il 5 ottobre 2007 per una durata complessiva della conversazione di 35 secondi, compresa la risposta del centralino ed il passaggio della comunicazione. Il giudice delegato non ha potuto, conse-guentemente, identificare la persona interessata e procedere ad una sua audizione per accertare i fatti sostenuti dal ricorrente. In effetti una circostanza di fatto sostenuta, come in casu, non basta per essere ritenuta. La dimostrazione di un contatto telefo-nico con l’UAM della breve durata di 35 secondi nel corso del quale sarebbe stata fornita una spiegazione della propria situa-zione per una valutazione da parte del funzionario rimasto sco-nosciuto, non è neppure sufficiente. Il tenore della conversazio-ne, le promesse o le indicazioni erronee debbono infatti essere dimostrate, comprovate e, per ciò fare (senza che ciò equivalga ad un tentativo di intimidazione dell’istante, doc. I pag. 2 in fine) è necessario sentire il funzionario in qualità di teste.

In concreto non può quindi essere ritenuta la paventata buona fede a giustificazione del ritardo nel presentare la domanda di sussidio 2008 da parte del ricorrente. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili all’amministrazione vincente.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano RanzaniciFabio Zocchetti