Ricorso al TCA. Decreto di completazione senza seguito. Nuovo termine per il completamento dell'esposto conformemente a procedura inascoltato. Gravame irricevibile.
Dispositiv
- decide Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2007 36.2007.93 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2007 36.2007.93 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2007 36.2007.93
Ricorso al TCA. Decreto di completazione senza seguito. Nuovo termine per il completamento dell'esposto conformemente a procedura inascoltato. Gravame irricevibile.
Raccomandata Incarto n. 36.2007.93 ir / td Lugano 4 settembre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 31 maggio 2007 di RI 1 contro CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto ed in diritto • che con atto 31 maggio 2007 RI 1 ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni uno scritto destinato alla CO 1 ed avente per oggetto la "compensazione che volete effettuare a seguito" di un rimborso relativo a "sussidio sproporzionato"; • che lo scritto conclude implicitamente con la richiesta di emanazione di formale decisione; • che, alla luce della contestazione di RI 1 a fronte di apparente denegata giustizia, il giudice delegato ha chiesto chiarimenti all'assicurato con scritto 12 giugno 2007; • che in assenza di razione, richiamando l'art. 1a LPrTCA, il ricorrente è stato invitato a completare il suo esposto fornendo i necessari chiarimenti in difetto di che la procedura sarebbe stata stralciata; • che RI 1 è rimasto inattivo; • che l'atto di RI 1 palesemente non risponde alle esigenze minime di ricevibilità non essendo esplicitato quando RI 1 abbia sollecitato l'emanazione di una decisione formale, con quale esito, in quale preciso contesto fattuale; • che il gravame non precisa neppure le conclusioni; • alla luce di quanto precede il gravame va quindi dichiarato irricevibile alla luce dell'art. 2 cpv. 2 LPrTCA senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili. Per questi motivi decide
1. L'atto 31 maggio 2007 è irricevibile .
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione alle parti a mezzo raccomandata. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti