Istanza di revisione di una decisione per l'ottenimento del sussidio di cassa malati respinta in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 giugno 2007, inc. 36.2007.15 e del 21 giugno 2007, inc. 36.2007.42).
Il ricorrente ha impugnato la decisione dellUAM con cui è stata respinta listanza di revisione della decisione negativa del 1. febbraio
2007. Nella sua motivazione lamministrazione ha esaminato i presupposti di cui allart. 67 Reg. LCAMal per concludere con linammissibilità della richiesta. Va qui evidenziato si veda la sentenza 31 gennaio 2003 nella causa A., inc. 36.2002.126 ripresa nei suoi principi nella sentenza 25 maggio 2007 nella causa P. inc. 36.2007.55 - come un'istanza di revisione del sussidio possa essere formulata unicamente in caso dinizio di assoggettamento o se dato uno degli estremi dellart. 67 Reg. LCAMal. La domanda di revisione non può invece essere utilizzata quale rimedio tardivo per la salvaguardia dei termini di impugnazione in assenza dei presupposti di legge di cui allart. 48 Reg. LCAMal. In altri termini, come già più volte evocato, la domanda di revisione non deve diventare un succedaneo della procedura di impugnazione delle decisioni dellUAM.
In queste condizioni, nella misura in cui lassicurato contesta la decisione del 1. febbraio 2007, il ricorso si rivela irricevibile.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta lart. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
E. 2 Il ricorso è stato inoltrato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ed è pertanto tempestivo.
Tuttavia,
come già rilevato con sentenze del 1. giugno 2007 (inc. 36.2007.15) e del 21
giugno 2007 (inc. 36.2007.42), va osservato che giusta l'art. 76 cpv. 1 LCAMal
(ossia della legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull’assicurazione malattie), contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal,
è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30
giorni dalla notificazione.
Solo
contro le decisioni su reclamo di cui al citato art. 76 cpv. 1 LCAMal è data
facoltà di ricorso a questo Tribunale, sempre entro 30 giorni dalla
notificazione del provvedimento (art. 76 cpv. 2 LCAMal). Non è invece dato un
ricorso immediato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni avverso le
decisioni dell’UAM. In altri termini all’interno dell’amministrazione, non
differentemente da quanto impone la LPGA (ossia la legge sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali), è dato un doppio grado di giudizio
che deve essere garantito oggettivamente dall’esame di diversi funzionari.
Ciò deve valere anche nei casi in cui gli assicurati
inoltrano un’istanza di revisione.
Infatti,
a norma dell’art. 48 Reg. LCAMal
(ossia del regolamento della LCAMal), è data la possibilità all'assicurato di
ottenere in ogni momento la revisione di una decisione in materia di sussidio a
seguito dell'emissione di una tassazione intermedia o d'inizio
d'assoggettamento (lett. a) oppure nel caso si verifichino le situazioni di cui
all'art. 67 Reg. LCAMal (lett. b). A proposito di quest’ultima norma va
osservato che è possibile domandare ed ottenere dall’amministrazione una
revisione quando sia dato – alternativamente – uno dei seguenti casi:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto
da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite
e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili.”
La procedura della revisione deve sfociare nell’emanazione di una
decisione formale da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia che, non
diversamente dalle decisioni relative alla concessione (o meno) del sussidio,
deve poter beneficiare della possibilità di essere impugnata anzitutto mediante
reclamo all’amministrazione stessa che l’ha emanata. Soltanto la decisione su
reclamo può, successivamente, essere impugnata al Tribunale.
Nel caso concreto l’amministrazione ha direttamente emesso una
decisione suscettibile di ricorso al TCA e non ha emanato una decisione formale
inizialmente soggetta a reclamo.
Eccezionalmente, come già giudicato nelle STCA del 1. giugno 2007 (inc.
36.2007.15) e del 21 giugno 2007 (inc. 36.2007.42), successive all’emanazione
della decisione impugnata del 26 aprile 2007, il TCA, per motivi di economia
processuale e considerato che il ricorso, come si vedrà in seguito, è
manifestamente infondato, entra comunque nel merito dell’impugnativa.
Vista la situazione finanziaria del ricorrente è infatti necessario emanare,
in tempi brevi, una decisione senza procedere ad un rinvio della procedura
all’amministrazione per l’emanazione di una decisione su reclamo il cui tenore
non sarebbe diverso da quello della decisione qui sottoposta a giudizio.
L’amministrazione viene comunque nuovamente richiamata, anche per
l’applicazione del disposto di cui all’art. 48 Reg. LCAMal, a volere sempre
emanare una decisione formale soggetta a reclamo e quindi una decisione su
reclamo impugnabile al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (cfr. STCA del
1. giugno 2007, inc. 36.2007.15 e del 21 giugno 2007, inc. 36.2007.42).
Il ricorrente ha impugnato la decisione dell’UAM con
cui è stata respinta l’istanza di revisione della decisione negativa del 1. febbraio
2007. Nella sua motivazione l’amministrazione ha esaminato i presupposti di cui
all’art. 67 Reg. LCAMal per concludere con l’inammissibilità della richiesta.
Va qui evidenziato – si veda la sentenza 31 gennaio 2003 nella causa A., inc.
36.2002.126 ripresa nei suoi principi nella sentenza 25 maggio 2007 nella causa
P. inc. 36.2007.55 - come un'istanza di revisione del sussidio possa essere
formulata unicamente in caso d’inizio di assoggettamento o se dato uno degli
estremi dell’art. 67 Reg. LCAMal. La domanda di revisione non può invece essere
utilizzata quale rimedio tardivo per la salvaguardia dei termini di
impugnazione in assenza dei presupposti di legge di cui all’art. 48 Reg. LCAMal.
In altri termini, come già più volte evocato, la domanda di revisione non deve
diventare un succedaneo della procedura di impugnazione delle decisioni
dell’UAM.
In queste condizioni, nella misura in cui l’assicurato
contesta la decisione del 1. febbraio 2007, il ricorso si rivela irricevibile.
nel merito
E. 3 In concreto l’insorgente, a motivo della richiesta di revisione fa valere che
nella compilazione della dichiarazione d’imposta 2006 si è reso conto che il
suo reddito determinante si sarebbe aggirato attorno ai fr. 18'000, per cui
avrebbe avuto diritto al sussidio.
Inoltre
l’interessato ha rilevato che secondo l’art. 48 lett. a Reg. LCAMal gli
assicurati possono presentare un’istanza di revisione del sussidio a seguito
dell’emissione di una tassazione intermedia o d’inizio assoggettamento.
Considerato
che da aprile 2006 l’interessato, da studente è diventato salariato, a suo dire
è iniziato l’assoggettamento quale persona dipendente e non più studente.
L’insorgente
rileva poi che dalla tassazione 2004 risultava un reddito imponibile inferiore
a fr. 6'000. L’UAM ha di conseguenza chiesto all’interessato se aveva
un’entrata lorda non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi
della LPC. Poiché l’importo era stato superato, l’autorità cantonale ha
respinto la richiesta.
Come
visto, l’art. 48 Reg. LCAMal prevede la possibilità di chiedere la revisione in
seguito all’emissione di una tassazione intermedia o d’inizio d’assoggettamento
oppure se si verifica una delle situazioni elencate all’art. 67.
Per
quanto concerne la prima ipotesi, nel caso di specie non risulta che al momento
dell’istanza di revisione sia stata emessa una tassazione d’inizio
assoggettamento per l’anno 2006. Tant’è che l’assicurato ha trasmesso il
calcolo del “
prevedibile carico d’imposta per l’anno 2006
”, ottenuto
grazie ad un programma informatico (cfr. doc. B in fondo), ma che non
corrisponde necessariamente all’imposta effettivamente dovuta e non è una
tassazione.
Per
cui la richiesta del 14 aprile 2007, basata sull’art. 48 lett. a Reg. LCAMal, in
assenza di tassazione, è prematura.
Va
del resto abbondanzialmente evidenziato, anche se la questione non va qui
approfondita, che per l’art. 7 cpv. 1 della legge tributaria l’assoggettamento
comincia il giorno in cui è dato il domicilio e la dimora fiscali nel Cantone o
vi sono acquisiti elementi imponibili.
Per
quanto concerne la lett. b nel caso di specie non risulta che, dopo l’emissione
della decisione del 1. febbraio 2007, contro cui l’interessato non ha
presentato reclamo, si sia realizzata una delle fattispecie descritte all’art.
67 Reg. LCAMal.
Va a questo proposito
rammentato che con sentenza del 18 ottobre 2006 (inc. 36.2006.158), questo
Tribunale aveva escluso l’applicazione della lettera m dell’art. 67 ad uno
studente che aveva iniziato a lavorare poiché essa concerne l
'
ipotesi di una diminuzione di reddito,
mentre nel caso esaminato si trattava di un aumento di reddito (da nulla
tenente siccome studente e poi persona senza attività lucrativa al momento
della domanda di sussidio, ad una situazione di persona attiva
professionalmente con reddito – seppure modesto).
Ciò vale a maggior
ragione nel caso di specie giacché occorre tener presente che eventuali
cambiamenti della situazione economica intervenuti fino all’emanazione della
decisione del 1. febbraio 2007 andavano fatti valere tramite reclamo e non con
un’istanza di revisione che non deve sostituirsi al rimedio ordinario previsto
dalla legge (cfr. anche STCA del 21 giugno 2007, inc. 36.2007.42).
In
queste condizioni, e considerato che nessuno dei requisiti di cui all’art. 67 Reg.
LCAMal è realizzato, una domanda di revisione non poteva essere inoltrata in
assenza dei necessari presupposti. L’insorgente avrebbe dovuto tempestivamente
impugnare la decisione 1. febbraio 2007 con cui il sussidio è stato negato.
4. In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli art. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di
inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma
stabilisce che "
la parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale
federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le
diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di
ricorso
."
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.80 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.80 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.80
Istanza di revisione di una decisione per l'ottenimento del sussidio di cassa malati respinta in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
Raccomandata Incarto n. 36.2007.80 cs Lugano 3 settembre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 26 maggio 2007 di RI 1 contro la decisione del 26 aprile 2007 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A. RI 1, nel corso del 2006, ha postulato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007. La domanda è stata evasa negativamente con decisione del 1. febbraio 2007 (allegato al doc. 2). Il 14 aprile 2007 l’interessato ha chiesto all’UAM di rivalutare la decisione poiché durante la compilazione della dichiarazione d’imposta 2006 si è accorto che il reddito determinante per l’aliquota si situa attorno ai fr. 18'000, ossia un importo inferiore rispetto al limite di fr. 20'000 fissato per concedere il sussidio alle persone sole (doc. 2). B. Considerato quest’ultimo scritto quale istanza di revisione, il 26 aprile 2007 l’UAM l’ha dichiarata irricevibile, difettando dei requisiti previsti dagli art. 48 e 67 Reg. LCAMal (doc. 5). C. Con ricorso del 26 maggio 2007 l’assicurato fa in sostanza valere che nell’aprile 2006 ha cambiato il proprio statuto nel senso che dopo aver finito gli studi presso il __________ di __________, ha iniziato a lavorare (doc. I). D. Con osservazioni del 13 giugno 2007 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). E. Pendente causa le parti hanno ribadito le loro posizioni (doc. V e seguenti). in diritto in ordine 1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. per tutte STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00). 2. Il ricorso è stato inoltrato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ed è pertanto tempestivo. Tuttavia, come già rilevato con sentenze del 1. giugno 2007 (inc. 36.2007.15) e del 21 giugno 2007 (inc. 36.2007.42), va osservato che giusta l'art. 76 cpv. 1 LCAMal (ossia della legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie), contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. Solo contro le decisioni su reclamo di cui al citato art. 76 cpv. 1 LCAMal è data facoltà di ricorso a questo Tribunale, sempre entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (art. 76 cpv. 2 LCAMal). Non è invece dato un ricorso immediato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni avverso le decisioni dell’UAM. In altri termini all’interno dell’amministrazione, non differentemente da quanto impone la LPGA (ossia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali), è dato un doppio grado di giudizio che deve essere garantito oggettivamente dall’esame di diversi funzionari. Ciò deve valere anche nei casi in cui gli assicurati inoltrano un’istanza di revisione. Infatti, a norma dell’art. 48 Reg. LCAMal (ossia del regolamento della LCAMal), è data la possibilità all'assicurato di ottenere in ogni momento la revisione di una decisione in materia di sussidio a seguito dell'emissione di una tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento (lett. a) oppure nel caso si verifichino le situazioni di cui all'art. 67 Reg. LCAMal (lett. b). A proposito di quest’ultima norma va osservato che è possibile domandare ed ottenere dall’amministrazione una revisione quando sia dato – alternativamente – uno dei seguenti casi: "
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.” La procedura della revisione deve sfociare nell’emanazione di una decisione formale da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia che, non diversamente dalle decisioni relative alla concessione (o meno) del sussidio, deve poter beneficiare della possibilità di essere impugnata anzitutto mediante reclamo all’amministrazione stessa che l’ha emanata. Soltanto la decisione su reclamo può, successivamente, essere impugnata al Tribunale. Nel caso concreto l’amministrazione ha direttamente emesso una decisione suscettibile di ricorso al TCA e non ha emanato una decisione formale inizialmente soggetta a reclamo. Eccezionalmente, come già giudicato nelle STCA del 1. giugno 2007 (inc. 36.2007.15) e del 21 giugno 2007 (inc. 36.2007.42), successive all’emanazione della decisione impugnata del 26 aprile 2007, il TCA, per motivi di economia processuale e considerato che il ricorso, come si vedrà in seguito, è manifestamente infondato, entra comunque nel merito dell’impugnativa. Vista la situazione finanziaria del ricorrente è infatti necessario emanare, in tempi brevi, una decisione senza procedere ad un rinvio della procedura all’amministrazione per l’emanazione di una decisione su reclamo il cui tenore non sarebbe diverso da quello della decisione qui sottoposta a giudizio. L’amministrazione viene comunque nuovamente richiamata, anche per l’applicazione del disposto di cui all’art. 48 Reg. LCAMal, a volere sempre emanare una decisione formale soggetta a reclamo e quindi una decisione su reclamo impugnabile al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (cfr. STCA del
1. giugno 2007, inc. 36.2007.15 e del 21 giugno 2007, inc. 36.2007.42). Il ricorrente ha impugnato la decisione dell’UAM con cui è stata respinta l’istanza di revisione della decisione negativa del 1. febbraio
2007. Nella sua motivazione l’amministrazione ha esaminato i presupposti di cui all’art. 67 Reg. LCAMal per concludere con l’inammissibilità della richiesta. Va qui evidenziato – si veda la sentenza 31 gennaio 2003 nella causa A., inc. 36.2002.126 ripresa nei suoi principi nella sentenza 25 maggio 2007 nella causa P. inc. 36.2007.55 - come un'istanza di revisione del sussidio possa essere formulata unicamente in caso d’inizio di assoggettamento o se dato uno degli estremi dell’art. 67 Reg. LCAMal. La domanda di revisione non può invece essere utilizzata quale rimedio tardivo per la salvaguardia dei termini di impugnazione in assenza dei presupposti di legge di cui all’art. 48 Reg. LCAMal. In altri termini, come già più volte evocato, la domanda di revisione non deve diventare un succedaneo della procedura di impugnazione delle decisioni dell’UAM. In queste condizioni, nella misura in cui l’assicurato contesta la decisione del 1. febbraio 2007, il ricorso si rivela irricevibile. nel merito 3. In concreto l’insorgente, a motivo della richiesta di revisione fa valere che nella compilazione della dichiarazione d’imposta 2006 si è reso conto che il suo reddito determinante si sarebbe aggirato attorno ai fr. 18'000, per cui avrebbe avuto diritto al sussidio. Inoltre l’interessato ha rilevato che secondo l’art. 48 lett. a Reg. LCAMal gli assicurati possono presentare un’istanza di revisione del sussidio a seguito dell’emissione di una tassazione intermedia o d’inizio assoggettamento. Considerato che da aprile 2006 l’interessato, da studente è diventato salariato, a suo dire è iniziato l’assoggettamento quale persona dipendente e non più studente. L’insorgente rileva poi che dalla tassazione 2004 risultava un reddito imponibile inferiore a fr. 6'000. L’UAM ha di conseguenza chiesto all’interessato se aveva un’entrata lorda non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della LPC. Poiché l’importo era stato superato, l’autorità cantonale ha respinto la richiesta. Come visto, l’art. 48 Reg. LCAMal prevede la possibilità di chiedere la revisione in seguito all’emissione di una tassazione intermedia o d’inizio d’assoggettamento oppure se si verifica una delle situazioni elencate all’art. 67. Per quanto concerne la prima ipotesi, nel caso di specie non risulta che al momento dell’istanza di revisione sia stata emessa una tassazione d’inizio assoggettamento per l’anno 2006. Tant’è che l’assicurato ha trasmesso il calcolo del “ prevedibile carico d’imposta per l’anno 2006 ”, ottenuto grazie ad un programma informatico (cfr. doc. B in fondo), ma che non corrisponde necessariamente all’imposta effettivamente dovuta e non è una tassazione. Per cui la richiesta del 14 aprile 2007, basata sull’art. 48 lett. a Reg. LCAMal, in assenza di tassazione, è prematura. Va del resto abbondanzialmente evidenziato, anche se la questione non va qui approfondita, che per l’art. 7 cpv. 1 della legge tributaria l’assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio e la dimora fiscali nel Cantone o vi sono acquisiti elementi imponibili. Per quanto concerne la lett. b nel caso di specie non risulta che, dopo l’emissione della decisione del 1. febbraio 2007, contro cui l’interessato non ha presentato reclamo, si sia realizzata una delle fattispecie descritte all’art. 67 Reg. LCAMal. Va a questo proposito rammentato che con sentenza del 18 ottobre 2006 (inc. 36.2006.158), questo Tribunale aveva escluso l’applicazione della lettera m dell’art. 67 ad uno studente che aveva iniziato a lavorare poiché essa concerne l ' ipotesi di una diminuzione di reddito, mentre nel caso esaminato si trattava di un aumento di reddito (da nulla tenente siccome studente e poi persona senza attività lucrativa al momento della domanda di sussidio, ad una situazione di persona attiva professionalmente con reddito – seppure modesto). Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie giacché occorre tener presente che eventuali cambiamenti della situazione economica intervenuti fino all’emanazione della decisione del 1. febbraio 2007 andavano fatti valere tramite reclamo e non con un’istanza di revisione che non deve sostituirsi al rimedio ordinario previsto dalla legge (cfr. anche STCA del 21 giugno 2007, inc. 36.2007.42). In queste condizioni, e considerato che nessuno dei requisiti di cui all’art. 67 Reg. LCAMal è realizzato, una domanda di revisione non poteva essere inoltrata in assenza dei necessari presupposti. L’insorgente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la decisione 1. febbraio 2007 con cui il sussidio è stato negato.
4. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che " la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso ." Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti