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36.2007.61

Sussidio 2007. Reddito imponibile 2004 nullo per importanti spese di manutenzione dell'immobile. Calcolo autonomo da parte dell'UAM del reddito. Va computato il versamento periodico (e non limitato nel tempo) in virtù di assicurazione complementare, eseguito a seguito di ricovero in casa anziani.

Ticino · 2007-06-13 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.–, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile.

E. 2 Aufl. 2006, Rz 428)." Parallelamente a quanto avviene in materia di prestazioni complementari nel caso concreto il versamento di CHF 20.—giornalieri, periodico, finalizzato, per riprendere i termini delle Condizioni d’assicurazione Helsana, a far fronte ai “… costi non coperti di soggiorno e vitto in caso di cura stazionaria” deve essere ritenuto nell’ambito dei redditi computabili e quindi convertito a mano delle apposite tabelle come evidenziato in precedenza . Per non essere ritenuto il versamento di un assicuratore malattia in favore di un assicurato non deve avere il carattere di periodicità e non essere svincolato da precisa spesa medica, deve essere – in altri termini - in diretta connessione con una spesa di cura finalizzata al miglioramento della salute del paziente, deve quindi tendere alla copertura di spese di cura di una malattia o di un’infermità e non riferirsi al sostentamento e genericamente essere vincolato unicamente alla permanenza in casa per anziani od in una struttura quale quella abitata dalla ricorrente. Come detto un versamento nell’ambito di coperture quali quella in discussione, anche se dovesse tendere a coprire spese supplementari cagionate dal ricovero, debbono essere computate analogamente a quanto avviene nell’ambito dell’applicazione della LPC. In concreto correttamente quindi l’amministrazione cantonale ha ritenuto i CHF 20.-- giornalieri percepiti dalla ricorrente da parte di __________. 2.10.   Alla luce di quanto precede la procedura messa in atto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, ossia l’accertamento autonomo del reddito dell’assicurata per la successiva conversione a mano delle apposite tabelle a fronte del reddito imponibile azzerato, appare corretto. L’amministrazione non può invece essere seguita laddove non ritiene, e meglio non accerta in maniera compiuta, gli importi deducibili del reddito segnalati dal rappresentante dell’assicurata (interessi passivi), mentre appare corretta la valutazione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia riferita all’importo di CHF 600.— mensile derivante dal versamento di __________ a fronte della necessità di ricovero dell’assicurata. Il ricorso va allora accolto nel senso delle considerazioni che precedono, la decisione annullata, e gli atti rinviati all’amministrazione affinché determini accuratamente, con l’assistenza del rappresentante della ricorrente, l’importo degli interessi passivi e fissi quindi il reddito da considerare per la commutazione al fine di determinare se la ricorrente RI 1 abbia o meno diritto al sussidio. Alla luce dell’esito della procedura, favorevole alla ricorrente rappresentata dal signor __________, non si giustifica il carico di tasse e spese alla stessa. L’amministrazione, alla luce del patrocinio che ha comportato l’assunzione di spese (invii, copie, telefonate), verserà l’importo omnicomprensivo di CHF 200.— alla signora RI 1 a titolo di ripetibili.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.1.   La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia affinché proceda a determinare il reddito come indicato nei motivi e determini conseguentemente l'eventuale diritto al sussidio della ricorrente. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.36.2007.61

ir/td

Lugano

13 giugno 2007

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Ivano Ranzanici, giudice delegato

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2007 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 marzo 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

nel merito

La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla sentenza 7 maggio 2007 in re T. (36.2007.41) che ricapitola la prassi di questo Tribunale in merito alle possibili deduzioni.

A livello fiscale l’importo di cui sopra non sembra essere normalmente considerato quale reddito imponibile analogamente a quanto avviene per le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria voluta dalla LAMal. Dal sito dell’assicuratore malattia __________ che offre la complementare in discussione emerge che:

In altri termini __________ versa, nell'ambito della copertura __________, l’importo concordato e ciò a fronte di spese effettive di assistenza e costi non coperti in caso di soggiorno in casa di cura. Le Condizioni d’assicurazione prevedono in particolare che:

Con la precisazione che:

Le prestazioni sono in stretta connessione con lo stato di salute del paziente, come rammenta l’art. 6 delle CSA __________:

Le prestazioni sono periodiche e vengono versate a tempo indeterminato se date le condizioni di salute che le impongono ed a fronte della presentazione di attestazioni mediche ogni 6 mesi. Per l'ottenimento delle diarie è inoltre necessario presentare il conteggio di fattura della casa di cura.

Questi versamenti si apparentano quindi a quelli che l’assicuratore malattie effettua in favore dell’assicurato nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria. Si tratta in sostanza di versamenti effettuati a fronte di effettive e supplementari spese sopportate dall’assicurato e quindi a rimborso – perlomeno parziale - delle stesse. Il versamento ha una causale e non ha una pura natura di rendita ed è connesso, come detto, ad un ricovero. L’importo ricevuto tende a compensare spese, in particolare di cura, altrimenti non coperte. Come indicato a livello fiscale i versamenti eseguiti dall’assicuratore malattia nell’ambito della copertura obbligatoria non sono qualificati dalla dottrina quale reddito e quindi sottoposti alla percezione di imposte.Il prof. Peter Locher, dell’Università di Berna, nel suo "Kommentar zum DGB", Verlag für Recht und Gesellschaft AG, Therwil/BS, 2001, 1 parte, rammenta che:

Nella misura in cui tra i redditi dell’assicurato debba contemplarsi un versamento eseguito dall’assicuratore malattia in virtù di copertura complementare quale quella in discussione e che detto versamento sia ricorrente e tenda, comunque in maniera generica e non specificatamente riferita ad una precisa cura o ad uno specifico medicamento, al rimborso di spese di cura cagionate da una malattia, anche se la patologia impone il versamento di prestazioni obbligatorie come in casu, questo rimborso deve comunque essere contemplato quale reddito nell’ambito della determinazione del diritto al sussidio.

Nonostante il trattamento fiscale che la dottrina indica per tali versamenti, infatti, la giurisprudenza del Tribunale Federale (sino a fine 2006: Tribunale Federale delle Assicurazioni) ha ritenuto – nell’ambito dell’applicazione della Legge sulle prestazioni complementari – detti versamenti computabili per la determinazione del diritto alle prestazioni complementari, facendoli rientrare nel concetto di “altre prestazioni periodiche” ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. c LPC. In particolare il TF ha ritenuto che i contributi alle spese di soggiorno in una casa di cura versati periodicamente da una cassa malati in virtù di un’assicurazione per le spese di lunga durata rientrano nelle “altre prestazioni periodiche” ai sensi del citato art. 3 LPC e come tali fanno parte del reddito determinante. Il caso trattato dal TF (DTF 123 V 184 e segg.) era relativo al versamento effettuato in favore di una donna nata nel 1909 e degente da un paio d’anni presso una casa di cura (Pflegeheim), donna beneficiaria di un versamento giornaliero di CHF 50.—“an die Heimkosten”.Nelle sue motivazioni il TF rileva come (pag. 186) il versamento avvenisse in favore dell’assicurata “aus der Langzeitpflegeversicherung für ungedeckte Kosten im Pflegeheim und für Hauskrankenpflege und Haushalthilfen”.Il TF ha rilevato come l’art. 3 LPC contasse nel concetto di altre prestazioni periodiche anche rendite, pensioni ed altre prestazioni periodiche connesse alle rendite AVS o AI. Il TF si è quindi chiesto se “der Pflegebeitrag der Krankenkasse” dovesse essere ritenuto “… als andere wiederkehrende Leistung“ e quindi dovesse essere ritenuto nell’ambito dell’art. 3 LPC. L’alta Corte ha considerato:

Il TF, in una sentenza dell’8 febbraio 2007 (in re T., P 41/05) al considerando 3 ha ribadito nella sostanza la sua giurisprudenza in ambito di LPC. In particolare ha evidenziato come:

Parallelamente a quanto avviene in materia di prestazioni complementari nel caso concreto il versamento di CHF 20.—giornalieri, periodico, finalizzato, per riprendere i termini delle Condizioni d’assicurazione Helsana, a far fronte ai “costi non coperti di soggiorno e vitto in caso di cura stazionaria”deve essere ritenuto nell’ambito dei redditi computabili e quindi convertito a mano delle apposite tabelle come evidenziato in precedenza. Per non essere ritenuto il versamento di un assicuratore malattia in favore di un assicurato non deve avere il carattere di periodicità e non essere svincolato da precisa spesa medica, deve essere – in altri termini - in diretta connessione con una spesa di cura finalizzata al miglioramento della salute del paziente, deve quindi tendere alla copertura di spese di cura di una malattia o di un’infermità e non riferirsi al sostentamento e genericamente essere vincolato unicamente alla permanenza in casa per anziani od in una struttura quale quella abitata dalla ricorrente.

Come detto un versamento nell’ambito di coperture quali quella in discussione, anche se dovesse tendere a coprire spese supplementari cagionate dal ricovero, debbono essere computate analogamente a quanto avviene nell’ambito dell’applicazione della LPC.

In concreto correttamente quindi l’amministrazione cantonale ha ritenuto i CHF 20.-- giornalieri percepiti dalla ricorrente da parte di __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.1.   La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia affinché proceda a determinare il reddito come indicato nei motivi e determini conseguentemente l'eventuale diritto al sussidio della ricorrente.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti