Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie di base. Calcolo del reddito determinante. Nozione di persona sola e figlio maggiorenne.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell ' articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA. nel merito
E. 2 Conformemente a quanto disposto dall'art.
23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico
degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime
previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito
che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole
e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola”
tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata
(l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito
dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31
LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
3. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante
trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore
a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va
accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “
in
particolare nei seguenti casi
”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Da rilevare come, con modifica
pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha
subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In
particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
4. A
proposito dell’accertamento autonomo del reddito il TCA ha emanato diverse
sentenze (v.: STCA del 27 novembre 2003 nella causa S., 36.2003.84;
36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T., entrambe STCA del
26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 nella causa F., 36.2004.132; STCA del 3
settembre 2004 nella causa M., 36.2004.92; STCA del 15 febbraio 2006 nella
causa M., 36.2006.7) e si è così espresso:
"
E. 2.2 (…)
Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti
il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
E. 2.5 Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede
infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere
alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito che va poi raffrontato con
i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al
sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo
reddito accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
ipotetico mediante apposite tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo
regolamento, allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi
(UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali
deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)
imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al
caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità
di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.
In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella
causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA
ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per
gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.
Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività
remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato
ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il
Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto.
Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella
causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui
l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva
conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo
Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del
premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la
sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia
economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze
36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre
2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N.,
36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione
completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.
5. Nel
caso in esame l'amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio per il
2006, poiché dal reddito mensile lordo di fr. 2’607, sulla base della tabella
di conversione applicabile per le persone sole, risulta un reddito determinante
superiore a quello di fr. 20'000 determinante per l’ottenimento del sussidio da
parte delle persone sole nel 2007 (doc. A1).
La
ricorrente afferma innanzitutto di non poter essere considerata persona sola
avendo due figli (nati nel __________, rispettivamente nel __________), da
mantenere.
A
torto.
Infatti,
l’art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal prevede che è considerata persona sola, il
vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per
sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi.
In
concreto l’insorgente è separata di fatto e non ha figli, minorenni, conviventi
(sulla nozione di figlio cfr. STCA del 30 novembre 2005, inc. 36.2005.66-67: “
In
concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall’art. 27
LCAMal va considerato figlio, nell’ambito della LCAMal e del regolamento
d’applicazione, ogni assicurato che nell’anno di concessione del sussidio non
ha ancora compiuto i 19 anni
.”).
A
giusta ragione l’amministrazione l’ha considerata persona sola. Del resto i
figli hanno ottenuto autonomamente, quali persone sole, il sussidio.
Va
ora esaminato se il calcolo effettuato dall’amministrazione è corretto.
In
concreto per il 2007 il marito ha indicato di versare alla moglie un reddito
lordo di fr. 2'973 (doc. A2) da cui vanno dedotti gli assegni per i figli di
fr. 366 (183 X 2), per un ammontare mensile di fr. 2'607 (doc. A2). Convertito
conformemente a quanto prevede l’art. 72 Reg. LCAMal, il reddito di fr. 2'607
equivale ad un reddito imponibile annuo, dopo arrotondamento al mille franchi
superiore (art. 30 LCAMal), di fr. 23'000, superiore al limite di fr. 20'000
fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo. Da rilevare che anche
calcolando i fr. 63.20 (per ogni figlio) che figurano mensilmente sul conteggio
stipendio del marito alla voce “
indennità figli comunale
”, e prendendo
in considerazione un reddito di fr. 2'480.60 (2'607 – 126.40), il reddito
imponibile sarebbe comunque di fr. 21'000.
Va qui evidenziato che altre deduzioni
non sono possibili (cfr. anche consid. 4). Infatti il TCA ha già stabilito, in
numerose sentenze, che le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo sono
quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi.
Altre
deduzioni sono già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in
reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 16 maggio 2006, inc.
36.2006.73 e del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).
In
conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere
respinto.
Non si fa carico di tassa
di giustizia e spese.
6. In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di
inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma
stabilisce che "
la parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale
federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le
diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di
ricorso
."
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.38 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.38 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.38
Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie di base. Calcolo del reddito determinante. Nozione di persona sola e figlio maggiorenne.
Raccomandata Incarto n. 36.2007.38 cs Lugano 3 settembre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 3 (recte: 4) marzo 2007 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 19 febbraio 2007 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A. RI 1, separata di fatto, ha postulato la concessione del sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2007. B. La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito determinante (fr. 26'000) non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale (fr. 20'000 per persone sole, cfr. doc. A1). C. Con scritto del 3 marzo 2007 RI 1 propone tempestivo ricorso, contestando di essere considerata persona sola, dovendo mantenere i suoi due figli e rilevando di aver percepito nel 2006, dal marito, fr. 39'855 (compresi gli assegni per i due figli), dai quali occorre dedurre fr. 21'000 per ogni figlio a carico e fr. 3'600 per le spese di ogni figlio agli studi, per un reddito imponibile di fr. 15'255.—. La ricorrente fa inoltre valere di dover sostenere ulteriori spese (quali, ad esempio, l’affitto, la cassa malati, ecc.; doc. I). D. Mediante osservazioni del 23 marzo 2007 l’UAM propone di respingere l’impugnativa. L’autorità cantonale, rammentato che l’insorgente deve essere considerata persona sola in applicazione degli art. 26 e 27 LCAMal, poiché i due figli, ai quali è stato concesso il sussidio, sono ormai maggiorenni (nati nel __________, rispettivamente nel __________), ha applicato l’art. 67 let. c Reg. LCAMal poiché non è stata emanata nessuna tassazione quale persona separata ed ha convertito l’ammontare degli alimenti versati dal marito dopo deduzione degli assegni per i figli giungendo ad un importo mensile di fr. 2'607.— che supera il reddito determinante di fr. 20'000 fissato dal Consiglio di Stato (doc. III). E. Pendente causa il TCA ha interpellato la ricorrente (doc. V), la quale ha precisato di essere separata dal marito “ in via bonale ” e di essere tassata, nel 2006, quale persona sposata (doc. VI e VIII). in diritto in ordine 1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell ' articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA. nel merito 2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie. L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).
3. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.". In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “ in particolare nei seguenti casi ”: "
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato: "d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante; (…)
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4. A proposito dell’accertamento autonomo del reddito il TCA ha emanato diverse sentenze (v.: STCA del 27 novembre 2003 nella causa S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 nella causa F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 nella causa M., 36.2004.92; STCA del 15 febbraio 2006 nella causa M., 36.2006.7) e si è così espresso: " 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui " Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo." Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).". Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.
5. Nel caso in esame l'amministrazione ha respinto la richiesta di sussidio per il 2006, poiché dal reddito mensile lordo di fr. 2’607, sulla base della tabella di conversione applicabile per le persone sole, risulta un reddito determinante superiore a quello di fr. 20'000 determinante per l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole nel 2007 (doc. A1). La ricorrente afferma innanzitutto di non poter essere considerata persona sola avendo due figli (nati nel __________, rispettivamente nel __________), da mantenere. A torto. Infatti, l’art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal prevede che è considerata persona sola, il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi. In concreto l’insorgente è separata di fatto e non ha figli, minorenni, conviventi (sulla nozione di figlio cfr. STCA del 30 novembre 2005, inc. 36.2005.66-67: “ In concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall’art. 27 LCAMal va considerato figlio, nell’ambito della LCAMal e del regolamento d’applicazione, ogni assicurato che nell’anno di concessione del sussidio non ha ancora compiuto i 19 anni .”). A giusta ragione l’amministrazione l’ha considerata persona sola. Del resto i figli hanno ottenuto autonomamente, quali persone sole, il sussidio. Va ora esaminato se il calcolo effettuato dall’amministrazione è corretto. In concreto per il 2007 il marito ha indicato di versare alla moglie un reddito lordo di fr. 2'973 (doc. A2) da cui vanno dedotti gli assegni per i figli di fr. 366 (183 X 2), per un ammontare mensile di fr. 2'607 (doc. A2). Convertito conformemente a quanto prevede l’art. 72 Reg. LCAMal, il reddito di fr. 2'607 equivale ad un reddito imponibile annuo, dopo arrotondamento al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), di fr. 23'000, superiore al limite di fr. 20'000 fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo. Da rilevare che anche calcolando i fr. 63.20 (per ogni figlio) che figurano mensilmente sul conteggio stipendio del marito alla voce “ indennità figli comunale ”, e prendendo in considerazione un reddito di fr. 2'480.60 (2'607 – 126.40), il reddito imponibile sarebbe comunque di fr. 21'000. Va qui evidenziato che altre deduzioni non sono possibili (cfr. anche consid. 4). Infatti il TCA ha già stabilito, in numerose sentenze, che le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi. Altre deduzioni sono già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 16 maggio 2006, inc. 36.2006.73 e del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156). In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese.
6. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che " la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso ." Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti