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36.2007.172

Domanda di sussidio. Diminuzione del valore locativo per decisione dell'UT relativo a periodo successivo a quello ritenuto dal CdS. Tale diminuzione non rientra nell'ambito dell'art. 67 litt. m. RLCAMal (nuovo 31 litt. m. RLCAMal)

Ticino ·28 · 2004-10-11 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 36.1999.28 in re M.). In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:

"Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid.2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid.3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
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Raccomandata

Incarto n.36.2007.172

ir/td

Lugano

28 febbraio 2008

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Ivano Ranzanici, giudice delegato

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2007 di

1.RI 1

2.RI 2

contro

la decisione su reclamo del 29 ottobre 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

In effetti non è possibile all’amministrazione ed al Giudice scostarsi, salvo l'accertamento autonomo del reddito esposto in precedenza, dalla tassazione decisa dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto di fissazione dei parametri per la concessione del sussidio od ancora fare riferimento a tassazione emessa per un altro periodo, diverso, da quello imposto dall’esecutivo cantonale.

Nella sentenza del 11 ottobre 2004 in re E. questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato come:

"Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 2 giugno 1999 36.1999.28 in re M.). In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:

"Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid.2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid.3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti