Erwägungen (1 Absätze)
E. 36.1999.28 in re M.). In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:
"Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid.2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid.3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.36.2007.172
ir/td
Lugano
28 febbraio 2008
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Ivano Ranzanici, giudice delegato
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2007 di
1.RI 1
2.RI 2
contro
la decisione su reclamo del 29 ottobre 2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto,in fatto
in diritto
in ordine
In effetti non è possibile allamministrazione ed al Giudice scostarsi, salvo l'accertamento autonomo del reddito esposto in precedenza, dalla tassazione decisa dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto di fissazione dei parametri per la concessione del sussidio od ancora fare riferimento a tassazione emessa per un altro periodo, diverso, da quello imposto dallesecutivo cantonale.
Nella sentenza del 11 ottobre 2004 in re E. questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato come:
"Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 2 giugno 1999 36.1999.28 in re M.). In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:
"Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid.2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid.3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti