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36.2007.116

Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Tardività dovuta a malattia. Ingiustificato nel caso concreto.

Ticino · 2007-09-04 · Italiano TI
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Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Tardività dovuta a malattia. Ingiustificato nel caso concreto.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione

della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i

Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di

condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assi­curati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'ad. 29

LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--

e delle persone sole il cui reddito non su­pera i CHF 20'000.--. A norma

dell'art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti

della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc.

36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

"

a)   il periodo fiscale determinante per

l'accertamento del reddito e

della sostanza imponibili

;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di

ogni

singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)                                  i

limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

- persone sole,

- famiglie,

- reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile

non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l'importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per

l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei

premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l'aumento dei limiti di reddito

previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a

seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata

al mille franchi superiore:

"

a)   del reddito imponibile desunto    dalla   tassazione

ordinaria    o

intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza

imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio

stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr.

15o'oo0.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."

L'espressione

"di regola" tende a volere salvaguardare la possi­bilità per

l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM)

di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone

adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMaI.

Per

l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006  che annulla e

sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo

Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). II

periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle

classifica­zioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. II limite di reddito

che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fis­sato a CHF 20'000.--,

per i membri maggiorenni delle famiglie e 1 ° figlio a CHF 32'000.-- mentre il

reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito

massimo per il ricono­scimento della riduzione di premio a figli di famiglie

altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-­(reddito

della famiglia).

4.   Come

indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato

l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell'amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato

mediante l'utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è

obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle

entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati

dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date

le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio

l'UAM) si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di

riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE

emesso annual­mente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da

ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in

reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno -

appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle

Contribuzioni, verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del

sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"

a)   delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una   parte

del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il

biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e

modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999

avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato

dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":

"

a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d)   persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale

determi­nante;

e)   persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inatti­vità lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­

mento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

1)   cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                 diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo

dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Da

rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a

pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente -

dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così

modificato:

"

d)   persone sole che esercitano un'attività

lucrativa o conducono esi-

stenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'ooo.--, se­condo il periodo determinante;

(...)

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applica­bili."

5.   Va

rammentato che, a tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla

persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di

sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art.

67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA

(cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3

settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T.

entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:

"

... come la delega del legislativo al Consiglio di

Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in "altri casi particolari". Per

l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell Assicurazione Malattia deve

partire dal reddito lordo conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infitti il reddito

lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito

nel corso dell'anno per il quale il sussi­dio viene richiesto. In questo senso

anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio

concernente l'adozione della nuova LCAMa1(M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

"                                                 Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo"

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per

la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il

sussidio è chiesto, che vanno - come indicato in precedenza in caso di

diminuzione importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal -

posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove

necessario.

... quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di

riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba de­terminare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle

appositamente allestite. In­fatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMa1) convertito in reddito imponibile

mediante apposite ta­belle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

La

giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal

reddito lordo da convertire unicamente interessi pas­sivi debitamente

comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.

6.   Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assi­curati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine

dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presenta­zione dell'istanza e il contenuto

della stessa. In casu vale la pre­vigente norma.

L'art.

44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'IAS ai potenziali

beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti

presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata

dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art.

45 cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini

di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"

a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria  l'istanza

è    presentata

nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla

fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell'anno,

per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di

assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di

rientrare nel di­ritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell'anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni compro­vate, l'UAM può

ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per

l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di

un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno

in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del

sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni

complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è ag­getto di richiesta scritta

da parte dell'assicurato all'istanza desi­gnata dal Consiglio di Stato e deve

specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande

di sussidio retroat­tivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari

e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato

rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è con­siderata motivo valido

per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

7.   Nel

caso in esame la domanda di sussidio 2007 (così come specifica il formulario

utilizzato dalla ricorrente e prodotto dall'amministrazione) data del 1° marzo

2007 ed è quindi stata inoltrata tardivamente poiché trascorso il termine della

fine anno 2006.

La

ricorrente sostiene di avere inoltrato precedentemente un'istanza di sussidio

senza essere comunque in grado di dimostrare, come essa stessa ammette, un

invio per raccomandata o la ricevuta dell'atto a mano di corrispondenza

dell’amministrazione che faccia riferimento all'istanza.

8.   Per

quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei

confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato

che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni,

hanno sviluppato nel corso degli anni un'abbondante giurisprudenza. Occorre

anzitutto rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una

decisione giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L'andamento organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di un_ a decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per pòsta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per

esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1 b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è

sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della

verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per

salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In

una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il

Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di

stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve

essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio

mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza

preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è

applicabile.

In

una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF

121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che

la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la

tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag.

1091-1092).

A

questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella

causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che

colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante

una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono

contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare

valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio

figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni.

In

una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag.

118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze

della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel

senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale

di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice

presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare

che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la

prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).

9.   In

merito alla questione del preteso invio nel 2006 da parte della ricorrente

all'UAM dell’istanza di riduzione del premio di cassa malati, va richiamato

quanto accertato in precedenza da questo Tribunale (cfr. STCA del 17 ottobre

2005 nella causa R., Inc. n. 36.2005.86 pagina 11 e STCA del 15 gennaio 2007

nella causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), dove è stato ritenuto quanto segue:

"

... il giudice delegato ha indetto un'udienza nel

corso della quale ha acquisito informazioni relative alle modalità di gestione

delle domande di sussidio da parte dell'amministrazione. Il responsabile del

servizio..., intervenuto all'udienza, ha precisato come:

"                                                 ...

l'amministrazione proceda (alla) ... trasmissione dei formulari con la

richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati

fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale

determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) ... le persone

potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari

vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante

contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni ... cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona

interessata.

I formulari così

trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio

rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una

indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per

permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i

formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono

essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con

due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente

dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.

Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il

NIP."

(...)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l'UAM ha

ulteriormente precisato come:

"                                                 ...

per l'anno 2005 dei circa,50'000 formulari trasmessi ai potenziali

beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3.

Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti

contiamo ulteriori circa 15'ooo domande di sussidio. Le decisioni con cui i

sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le

decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute

copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di

ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano

una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di

posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale

scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio

assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.

Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del

servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre

le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio

pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai

collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(...)

... se una persona

chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004

correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi

interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga

corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata.

(...)."

con

il rilievo che l’onere di dimostrare l’avvenuto tempestivo inoltro della

domanda di sussidio tocca all’assicurato che chiede l’aiuto sociale.

10.   Nel

caso concreto, la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua

domanda di sussidio all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere

comprovato l'invio del formulario mediante la produzione di una ricevuta della

raccomandata o corrispondenza con l'ufficio destinatario relativa all'istanza

presentata.

Non

vi è quindi un concreto elemento probatorio che dimostri l'effettivo tempestivo

inoltro della richiesta all'amministrazione.

Come

anticipato la prova del tempestivo inoltro incombe all'assicurata che postula

diritto a sussidio all'amministrazione cantonale, a ciò non bastando la

semplice affermazione secondo cui un invio sarebbe avvenuto in tempo utile.

La

prassi di questo TCA ha già evidenziato che, senza gli elementi di comprova

indicati, la certezza della spedizione manca ed un possibile errore

d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere

sull'amministrazione. Chi inoltra un'istanza od un gravame all'autorità

amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto,

deve dimostrare conformemente alla giurisprudenza l'avvenuto invio,  come

indicato mediante produzione della ricevuta della raccomandata o  produzione di

corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come

trasmessa all'UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel marzo 2007 e

deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa

essere considerato giustificato.

In

effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta

dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la

collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove

necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare

all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla

fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione

d'ufficio del diritto (in questo senso: MARCO BORGHI e GUIDO CORTI, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag.

89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA

del 31 maggio 2001 nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa

P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque

compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo

principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994

pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, "Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989

pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,

"Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz"

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs­recht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese

di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può

essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI

1993 pagg. 158­159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF

115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare:

Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339­341, laddove

quest'ultimo rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)

erstellt werden kann".

L'obbligo

di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione

delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui

l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e

del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti

che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da

una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"

(...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé

d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute

de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves

(ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 111 238

consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire

dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau

de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire

un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité

de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid.

3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en

droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P.

478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)."

In

senso analogo, BORGHI/CORTI, op. cit. pag. 90.

Se

ne deve concludere che la prova dell'avvenuta tempestiva trasmissione e

ricezione dell'istanza, prova che incombeva alla qui ricorrente, non è stata -

purtroppo - portata e RI 1 ne sopporta le conseguenze giuridiche.

11.   L'art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo

nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa

liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre

2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re

S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque

considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non

ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato problemi

a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112)

il Tribunale ha considerato che:

"

Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come

precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!,

circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

E. 4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X.,

avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa

con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell'inoltro dell'istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento

del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile

considerato in quella sede.

(...)

L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata).

La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne

informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d'ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

"

"L'adozione di modalità diverse in altri

cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un

assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato

sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

... la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione

dell'atto o suo ritardo."

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16).

Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificativo il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non

giustificante il ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da

annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio

2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa -

non era stata ritenuta (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15

gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di

salute che attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007,

inc. 36.2006.244).

Anche

il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso

ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno

stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.

36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato

“il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole”

invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà  nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

12.

In concreto  RI 1 ha indicato l’esistenza di una patologia ed il fatto di

essere studentessa per giustificare il ritardo. Per quanto attiene l’aspetto

degli studi la giurisprudenza appare chiara, purtroppo per la ricorrente, nella

volontà di non riconoscere nell’impegno per lo studio rispettivamente

nell’inesperienza delle procedure, quali quella in discussione, motivi

sufficienti.

Per

quanto attiene la malattia la necessità di un monitoraggio e l’esistenza di

cure, che non impediscono di seguire una formazione, non sono elementi

sufficienti per giustificare il ritardo. I tempi lunghi che la legge concede

per la domanda di riduzione del premio e la semplicità della procedura

rafforzano questa conclusione.

13.

L'insorgente, implicitamente, sostiene inoltre di aver diritto,

materialmente, al sussidio, ma che per meri motivi formali (ritardo nell'inoltro

dell'istanza), non Io possa ottenere.

Già

in altro caso deciso dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art.

28 cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e

non grammaticalmente, poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di

aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche

modeste.

La

questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio

2006 (inc. 36.2005.141). In quell'occasione il TCA ha accertato che, per quanto

concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i

Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto

adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.

Per

l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di

condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia

degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio

in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono

fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui

all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché

nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta

particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.

Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento

delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano

adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano

regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli

assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82

capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni

forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati

beneficiari così da permettere di verificare l'attuazione degli scopi di

politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per

il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49

cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha

effettivamente

disciplinato.

Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle

materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i

Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare

disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con

quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00,

consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126 178 consid. 1; cfr. riguardo al

previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche

alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114

la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta

l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.

sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come

ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica

modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,

Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.

4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con

riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag.

252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella

LAMal e nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione

da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In

simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è

disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate

sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K

102/00, consid. 4).

Va

ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,

al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i

Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica modesta"

(cfr. anche DTF 122 I 343).

Per

quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui

la legge cantonale prescrive

l'obbligo,

tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la

corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.

Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la

cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano

prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente

se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del

versamento del sussidio.

In

concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di

diritto federale e va dunque tutelata.

Per

quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc.

36.2005.141) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und

Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il

significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione

letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano

motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in

esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e

dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre

disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V

105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori,

dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della

legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero

senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF

123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid.

5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b,

465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF

120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996

EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib

452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag.

132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240

consid. 4b. Vedi

pure: Imboden/Rhinow/

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,

Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati

manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che

contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4;

DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid.

2b).

Come

già ritenuto nel giudiuzio citato quando una disposizione legale non è chiara o

allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori

preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della

norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono

una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi

relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può

essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di

legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le

discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di

completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di

interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione

(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento

alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid.

5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

In

concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.

2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di

competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma

sarebbe inammissibile.

Del

resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove

il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che:

"

I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza

del sussidio l'assicurato non dispone

dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel

corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro

situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art.

65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per

l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti)."

In

queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente

favorevole alla ricorrente.

La

decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va di conseguenza

confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

14.   Con

il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A

proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova

legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett.

a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del

ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1

LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito

del procedimento.

Possono

essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la

decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art.

99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di

quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è

necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso

non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che

venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a

questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal

fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).

Infine,

l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario

simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (cpv. 1). 11 Tribunale federale tratta i due ricorsi nella

stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni

applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano RanzaniciGianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2007 36.2007.116 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2007 36.2007.116 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2007 36.2007.116

Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Tardività dovuta a malattia. Ingiustificato nel caso concreto.

Raccomandata Incarto n. 36.2007.116 IR / sc Lugano 4 settembre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 28 giugno 2007 di RI 1 contro la decisione su reclamo dell'11 giugno 2007 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A. RI 1, 1987, nubile e studente, domiciliata ad __________ ha chiesto, il 2 marzo 2007, mediante formulario ottenuto presso la Cancelleria comunale di __________, la riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria per il 2007. L'invio è stato accompagnato da lettera in cui RI 1 rammenta precedente istanza mai pervenuta all'UAM secondo quanto riferito verbalmente da una funzionaria. L'istanza è stata respinta. Con reclamo 15 maggio 2007 RI 1 ha segnalato suoi problemi di salute ed ha postulato la concessione del sussidio. Mediante decisione su reclamo 11 giugno 2007 l'Ufficio assicurazione malattia ha ritenuto la tardività dell'istanza rigettandola. B. Con ricorso 28 giugno 2007 RI 1 evoca i fatti, segnala l'inoltro di istanza tempestiva che non sarebbe pervenuta all'UAM, indica assenza di un invio raccomandato e rammenta, a giustificazione del ritardo, la necessità di cure costanti dovute ad una patologia diagnosticata nel 2004, cure onerose per la famiglia. Accusando l'UAM di formalismo e superficialità RI 1 chiede l'accoglimento del ricorso e l'attribuzione del sussidio. Dal canto suo I'UAM, con dettagliate osservazioni che saranno riprese in corso di motivazione laddove necessario, propone la reiezione del ricorso. Alla parte ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiede l'assunzione di specifiche prove. in diritto

1.   II ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., 1707/00). nel merito 3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assi­curati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'ad. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non su­pera i CHF 20'000.--. A norma dell'art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare: "

a)   il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito e della sostanza imponibili;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)                                  i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

- persone sole,

- famiglie,

- reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l'importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l'aumento dei limiti di reddito previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell'entrata in vigore della LAMa1. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: "

a)   del reddito imponibile desunto    dalla   tassazione ordinaria    o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 15o'oo0.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie." L'espressione "di regola" tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia, di seguito UAM) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMaI. Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006  che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). II periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classifica­zioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. II limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fis­sato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1 ° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il ricono­scimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-­(reddito della famiglia).

4.   Come indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato mediante l'utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annual­mente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi: "

a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una   parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari." In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": "

a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inatti­vità lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­ mento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

1)   cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                 diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Da rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente - dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così modificato: "

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi- stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'ooo.--, se­condo il periodo determinante; (...)

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applica­bili."

5.   Va rammentato che, a tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto: " ... come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in "altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infitti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussi­dio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMa1(M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui: "                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo" Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno - come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lett. m dell'art. 67 RLCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. ... quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba de­terminare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. In­fatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMa1) convertito in reddito imponibile mediante apposite ta­belle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate." La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi pas­sivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.

6.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assi­curati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presenta­zione dell'istanza e il contenuto della stessa. In casu vale la pre­vigente norma. L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'IAS ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola: "

a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria  l'istanza è    presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel di­ritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso." Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni compro­vate, l'UAM può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è ag­getto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza desi­gnata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroat­tivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è con­siderata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che: " Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

7.   Nel caso in esame la domanda di sussidio 2007 (così come specifica il formulario utilizzato dalla ricorrente e prodotto dall'amministrazione) data del 1° marzo 2007 ed è quindi stata inoltrata tardivamente poiché trascorso il termine della fine anno 2006. La ricorrente sostiene di avere inoltrato precedentemente un'istanza di sussidio senza essere comunque in grado di dimostrare, come essa stessa ammette, un invio per raccomandata o la ricevuta dell'atto a mano di corrispondenza dell’amministrazione che faccia riferimento all'istanza.

8.   Per quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un'abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L'andamento organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di un_ a decisione, in particolare quando si tratta di un invio per pòsta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1 b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).

9.   In merito alla questione del preteso invio nel 2006 da parte della ricorrente all'UAM dell’istanza di riduzione del premio di cassa malati, va richiamato quanto accertato in precedenza da questo Tribunale (cfr. STCA del 17 ottobre 2005 nella causa R., Inc. n. 36.2005.86 pagina 11 e STCA del 15 gennaio 2007 nella causa G.A., Inc. n. 36.2006.205), dove è stato ritenuto quanto segue: " ... il giudice delegato ha indetto un'udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alle modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell'amministrazione. Il responsabile del servizio..., intervenuto all'udienza, ha precisato come: "                                                 ... l'amministrazione proceda (alla) ... trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) ... le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni ... cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata. I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari. Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (...) Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l'UAM ha ulteriormente precisato come: "                                                 ... per l'anno 2005 dei circa,50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'ooo domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005). (...) ... se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata. (...)." con il rilievo che l’onere di dimostrare l’avvenuto tempestivo inoltro della domanda di sussidio tocca all’assicurato che chiede l’aiuto sociale.

10.   Nel caso concreto, la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua domanda di sussidio all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere comprovato l'invio del formulario mediante la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l'ufficio destinatario relativa all'istanza presentata. Non vi è quindi un concreto elemento probatorio che dimostri l'effettivo tempestivo inoltro della richiesta all'amministrazione. Come anticipato la prova del tempestivo inoltro incombe all'assicurata che postula diritto a sussidio all'amministrazione cantonale, a ciò non bastando la semplice affermazione secondo cui un invio sarebbe avvenuto in tempo utile. La prassi di questo TCA ha già evidenziato che, senza gli elementi di comprova indicati, la certezza della spedizione manca ed un possibile errore d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere sull'amministrazione. Chi inoltra un'istanza od un gravame all'autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrare conformemente alla giurisprudenza l'avvenuto invio,  come indicato mediante produzione della ricevuta della raccomandata o  produzione di corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come trasmessa all'UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel marzo 2007 e deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere considerato giustificato. In effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in questo senso: MARCO BORGHI e GUIDO CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, "Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz" in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs­recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158­159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339­341, laddove quest'ultimo rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann". L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b): " (...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 111 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)." In senso analogo, BORGHI/CORTI, op. cit. pag. 90. Se ne deve concludere che la prova dell'avvenuta tempestiva trasmissione e ricezione dell'istanza, prova che incombeva alla qui ricorrente, non è stata - purtroppo - portata e RI 1 ne sopporta le conseguenze giuridiche.

11.   L'art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato problemi a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che: " Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!, circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell'inoltro dell'istanza." Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come: " La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede. (...) L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d'ufficio." Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che: " "L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo." Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto: " ... la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione dell'atto o suo ritardo." Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113). Nella sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta. Nel caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificativo il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non giustificante il ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio

2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non era stata ritenuta (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232). Nella sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà  nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50). 12. In concreto  RI 1 ha indicato l’esistenza di una patologia ed il fatto di essere studentessa per giustificare il ritardo. Per quanto attiene l’aspetto degli studi la giurisprudenza appare chiara, purtroppo per la ricorrente, nella volontà di non riconoscere nell’impegno per lo studio rispettivamente nell’inesperienza delle procedure, quali quella in discussione, motivi sufficienti. Per quanto attiene la malattia la necessità di un monitoraggio e l’esistenza di cure, che non impediscono di seguire una formazione, non sono elementi sufficienti per giustificare il ritardo. I tempi lunghi che la legge concede per la domanda di riduzione del premio e la semplicità della procedura rafforzano questa conclusione. 13. L'insorgente, implicitamente, sostiene inoltre di aver diritto, materialmente, al sussidio, ma che per meri motivi formali (ritardo nell'inoltro dell'istanza), non Io possa ottenere. Già in altro caso deciso dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e non grammaticalmente, poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche modeste. La questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141). In quell'occasione il TCA ha accertato che, per quanto concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale. Per l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni. Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126 178 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate). Giusta l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5). In simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4). Va ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica modesta" (cfr. anche DTF 122 I 343). Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del versamento del sussidio. In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto federale e va dunque tutelata. Per quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104). D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b). Come già ritenuto nel giudiuzio citato quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid. 5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b). In concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv. 2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe inammissibile. Del resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che: " I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art. 65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti)." In queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente favorevole alla ricorrente. La decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va di conseguenza confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

14.   Con il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..). Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). 11 Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso." Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti