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36.2007.101

Domanda di sussidio tardiva. Ritardo non giustificato siccome motivato con gli impegni di studio e professionali in uno con quelli di famiglia.

Ticino · 2007-09-03 · Italiano TI
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Domanda di sussidio tardiva. Ritardo non giustificato siccome motivato con gli impegni di studio e professionali in uno con quelli di famiglia.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

In merito a questo tema, in una recente sentenza di questo Tribunale (in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11, ripresa nella sentenza 10 novembre 2006 in re A., 36.2005.129) è stato evidenziato come:

A proposito della materia qui in esame(cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico).Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

E. 31 LCAMal.

Per

l'anno

2007

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17

ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso

dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta

cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al

sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri

maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di

riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per

il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non

oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della

famiglia).

4.   Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione

(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da

sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il

sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il

calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"

a)   delle persone

soggette all'imposta cantonale solo per una parte

del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"

a)   persone soggette

all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività

lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e)   persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile

dai parametri fiscali applicabili."

A

tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione

di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso

dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

5.   Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa.

L'art.

44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"

a)   per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza è presentata

nel  corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione

intermedia o d’inizio di

assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce

eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure

di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa

competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle

richieste.

La

pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini

stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un

sussidio nella forma retroattiva."

6.   Nel

caso in esame la domanda di sussidio data del marzo 2007. RI 1 è tassata in via

ordinaria, disponeva della tassazione 2004 già da inizio anno 2006. La

ricorrente non indica e non invoca alcuno dei motivi elencati all'art. 67

RLCAMal cui l'art. 45 cpv. 1 litt. d RLCAMal fa rinvio.

Palesemente

la sua istanza è quindi tardiva.

Nel

messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la precedente regolamentazione:

"

I sussidi individuali

devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece

giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza

del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,

oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la

competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati

di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza

subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che

risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale

i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono

considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, già prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2006.

Alla

luce di ciò occorre verificare se effettivamente il ritardo della ricorrente

possa o meno essere giustificato.

7.   L'art.

45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce

dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare

negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che

un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso

assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA

24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato

considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno

l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo

adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25

settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il

sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi

verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

2005 (in re S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato problemi a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

"

Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come

precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!,

circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X.,

avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa

con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare

la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell'inoltro dell'istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento

del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile

considerato in quella sede.

(...)

L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne

informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d'ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

"

L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

... la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente

prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora

l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato

smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da

considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non

recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione

dell'atto o suo ritardo."

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16).

Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificativo

il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non giustificante il

ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda.

Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della

tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non era stata ritenuta

(analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc.

36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che

attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007, inc.

36.2006.244).

Anche

il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso

ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno

stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.

36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato

“il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole”

invece della propria necessità, non è stato

ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane

donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli

difficoltà  nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza

21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

8.   In

concreto RI 1 giustifica il ritardo sostanzialmente con il mancato invio da

parte dell'UAM dei formulari per la presentazione della domanda.

In merito a questo tema, in una recente sentenza di questo Tribunale

(in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11, ripresa nella

sentenza 10 novembre 2006 in re A., 36.2005.129) è stato evidenziato come:

"

… il giudice delegato

ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative

alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte

dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto

all’udienza, ha precisato come:

“…

l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta

di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali

della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante

scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente

beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti

generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi

formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome

e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene

inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni

utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di

controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del

cambiamento del cognome della persona interessata.

I

formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di

una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per

permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i

formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono

essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo

quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato

automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è

trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta

individuale con il NIP." (…)

Sempre

in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente

precisato come:

"

… per l'anno 2005 dei

circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di

fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle

Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000

domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono

trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per

posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma

l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il

suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei

sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni

sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri

servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene

ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta

perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In

seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la

documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati

fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa

suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto

fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella

quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza

assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio

formulario 2004 correggendo manualmente

la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene

accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura

mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."

Va

ancora aggiunto che, come comunicato dall'UAM (signor __________) nel 2006 il

sussidio è stato concesso a 66'591 assicurati, per un totale di 33'157 istanze,

oltre a altri 22'000 beneficiari di PC. In sostanza quasi il 28% della

popolazione ticinese beneficia del sussidio. Questi dati sono notevoli per la

mole di lavoro svolta sempre con impegno e molta serietà dai collaboratori UAM.

D'altro

canto il responsabile dell'Ufficio e le autorità amministrative federali, oltre

alla Consigliera di Stato responsabile del Dipartimento tendono, in consonanza

agli obblighi di legge, a fornire - e forniscono - alla popolazione adeguate

informazioni, in maniera costante e precisa.

Alla

luce di ciò gli attacchi alle persone contenuti nel gravame, soprattutto

laddove provenienti da una studentessa ___________ che segue un corso di "___________",

ancorché certamente provata dalle conseguenze del rifiuto del sussidio,

appaiono del tutto gratuiti e fuori luogo.

Per

tornare al tema in discussione la giurisprudenza ha sancito, in maniera chiara,

che il mancato invio dei formulari non giustifica ritardi, come, d'altra parte,

l'invio errato di formulari non crea buona fede che impone il versamento a chi

non ne ha diritto (STCA 3 ottobre 2005 in re S., 36.2005.112).

Il

possibile ritardo o l'automazione cui fa riferimento l'assicurata, riferendosi

al mancato invio dei formulari e quindi alla sua mancata reazione e tempestiva

trasmissione dell'istanza, non sono qui di pregio.

9.   La

ricorrente invoca poi suoi impegni per famiglia, studi e lavoro "… uno

sforzo di energia e tempo per me molto importante che talvolta fa sì che purtroppo

in questo caso ho reagito con ritardo e di questo non posso che

rammaricarmi".

Come

evidenziato nelle considerazioni che precedono la negligenza non è protetta e

non giustifica il ritardo. La ricorrente, pur impegnata, certamente poteva

trovare il tempo minimo necessario per compilare un formulario semplice,

fotocopiare pochi atti e procedere al suo invio all'UAM (meglio se per

raccomandata). Il tutto dopo avere acquisito - presso la Cancelleria Comunale

di __________ (luogo del suo domicilio) - un esemplare del formulario

necessario.

Pur

con tutti gli impegni comprensibili RI 1 poteva fronteggiare facilmente questo

impegno nella seconda metà del 2006 e rispettare il termine. La giustificazione

del ritardo non può qui essere ritenuta.

Va

qui osservato che la legge fissa termini fissi e chiari per la necessaria

sicurezza del diritto e non crea invece inutile burocrazia o tenta di

"sottrarre lo Stato al pagamento di un aiuto finanziario". L'aiuto

finanziario è legittimo solo nella misura in cui è chiesto conformemente alla

legge. Vista l'importanza del sussidio per RI 1 ed il fatto che con la

tassazione 2004 del 15 febbraio 2006 era verosimile suo diritto ottenerlo, alla

ricorrente bastava davvero poco per ossequiare i termini di legge ed ottenere

il suo diritto. Non avendolo fatto non può dolersi con l'amministrazione.

10.

L'insorgente, implicitamente, sostiene inoltre di aver diritto,

materialmente, al sussidio, ma che per meri motivi formali (ritardo

nell'inoltro dell'istanza), non Io possa ottenere.

Già

in altro caso deciso dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art.

28 cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e

non grammaticalmente, poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di

aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche

modeste.

La

questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio

2006 (inc. 36.2005.141). In quell'occasione il TCA ha accertato che, per quanto

concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i

Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto

adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.

Per

l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di

condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia

degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio

in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi

sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di

cui all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché

nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare

dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita

la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente

gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono

tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché

siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla

Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da

permettere di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il

Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per

il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49

cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha

effettivamente

disciplinato.

Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle

materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i

Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare

disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con

quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00,

consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126 178 consid. 1; cfr. riguardo al

previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche

alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114

la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta

l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.

sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come

ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica

modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,

Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.

4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con

riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag.

252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella

LAMal e nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione

da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In

simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è

disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate

sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K

102/00, consid. 4).

Va

ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,

al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i

Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica

modesta" (cfr. anche DTF 122 I 343).

Per

quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui

la legge cantonale prescrive

l'obbligo,

tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la

corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.

Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia

dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di

premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il

loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima

dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se

l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del versamento

del sussidio.

In

concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di

diritto federale e va dunque tutelata.

Per

quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc.

36.2005.141) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und

Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il

significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione

letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano

motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in

esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e

dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre

disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V

105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998

nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid.

3a,

DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121

III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF

121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a;

338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V

429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133;

Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45;

DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid.

4b.

Vedi

pure: Imboden/Rhinow/

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,

Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque

condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich

unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del

legislatore (DTF 109 V 62 consid.

4; DTF 107 V 216

consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid.

2b).

Come

già ritenuto nel giudizio citato quando una disposizione legale non è chiara o

allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori

preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della

norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non

forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi

relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può

essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di

legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le

discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di

completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di

interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione

(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento

alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid.

5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

In

concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.

2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di

competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma

sarebbe inammissibile.

Del

resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove

il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che:

"

I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza

del sussidio l'assicurato non dispone

dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel

corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro

situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art.

65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per

l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti)."

In

queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente

favorevole alla ricorrente.

La

decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va di conseguenza

confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

11.   Alla

luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse

e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale

del

17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art.

132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in esame

(cause di

diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di

diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i

casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico).

Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le

decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia

ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in

materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari

(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).

A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF).

I

l ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in

materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la

nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un

ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che

"

la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale

tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse

censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso

."

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano RanzaniciGianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.101 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.101 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2007 36.2007.101

Domanda di sussidio tardiva. Ritardo non giustificato siccome motivato con gli impegni di studio e professionali in uno con quelli di famiglia.

Raccomandata Incarto n. 36.2007.101 ir / td Lugano 3 settembre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 19 giugno 2007 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 21 maggio 2007 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A.   RI 1, 1971, divorziata, madre di __________ (2000), salariata, ha chiesto - con formulario datato 8 marzo 2007 - il sussidio per l'anno 2007 per fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. La domanda è stata respinta siccome tardiva così come il successivo reclamo rigettato con decisione su reclamo del 21 maggio 2007. B.   Contro tale provvedimento RI 1 ricorre al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni indicando, per giustificare il ritardo, di non avere ricevuto il formulario per domandare il sussidio, formulario che doveva esserle trasmesso, e segnalando i suoi impegni (__________, lavoro, famiglia) gravosi. L'amministrazione, con puntuali e precise osservazioni che fanno riferimento alla prassi di questo Tribunale, propone la reiezione dell'impugnativa. Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'acquisizione di nuove prove. in diritto in ordine

1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell ' art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00). nel merito

3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Can­tone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le presta­zioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato deter­mina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si ve­dano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e

124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare: "

a)   il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e della sostanza imponibili;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)   i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

- persone sole,

- famiglie,

- reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l’importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altri­menti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal." Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: "

a)   del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie." L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

4.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi: "

a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari." In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”: "

a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." A tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola: "

a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel  corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso." Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che: " Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6.   Nel caso in esame la domanda di sussidio data del marzo 2007. RI 1 è tassata in via ordinaria, disponeva della tassazione 2004 già da inizio anno 2006. La ricorrente non indica e non invoca alcuno dei motivi elencati all'art. 67 RLCAMal cui l'art. 45 cpv. 1 litt. d RLCAMal fa rinvio. Palesemente la sua istanza è quindi tardiva. Nel messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la precedente regolamentazione: " I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).” Il Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, già prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2006. Alla luce di ciò occorre verificare se effettivamente il ritardo della ricorrente possa o meno essere giustificato.

7.   L'art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato problemi a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che: " Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMa!, circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell'inoltro dell'istanza." Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come: " La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede. (...) L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d'ufficio." Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che: " L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo." Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto: " ... la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione dell'atto o suo ritardo." Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113). Nella sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta. Nel caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificativo il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non giustificante il ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non era stata ritenuta (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232). Nella sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà  nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

8.   In concreto RI 1 giustifica il ritardo sostanzialmente con il mancato invio da parte dell'UAM dei formulari per la presentazione della domanda. In merito a questo tema, in una recente sentenza di questo Tribunale (in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11, ripresa nella sentenza 10 novembre 2006 in re A., 36.2005.129) è stato evidenziato come: " … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato come: “… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata. I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari. Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come: " … per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005). (…) … se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata." Va ancora aggiunto che, come comunicato dall'UAM (signor __________) nel 2006 il sussidio è stato concesso a 66'591 assicurati, per un totale di 33'157 istanze, oltre a altri 22'000 beneficiari di PC. In sostanza quasi il 28% della popolazione ticinese beneficia del sussidio. Questi dati sono notevoli per la mole di lavoro svolta sempre con impegno e molta serietà dai collaboratori UAM. D'altro canto il responsabile dell'Ufficio e le autorità amministrative federali, oltre alla Consigliera di Stato responsabile del Dipartimento tendono, in consonanza agli obblighi di legge, a fornire - e forniscono - alla popolazione adeguate informazioni, in maniera costante e precisa. Alla luce di ciò gli attacchi alle persone contenuti nel gravame, soprattutto laddove provenienti da una studentessa ___________ che segue un corso di "___________", ancorché certamente provata dalle conseguenze del rifiuto del sussidio, appaiono del tutto gratuiti e fuori luogo. Per tornare al tema in discussione la giurisprudenza ha sancito, in maniera chiara, che il mancato invio dei formulari non giustifica ritardi, come, d'altra parte, l'invio errato di formulari non crea buona fede che impone il versamento a chi non ne ha diritto (STCA 3 ottobre 2005 in re S., 36.2005.112). Il possibile ritardo o l'automazione cui fa riferimento l'assicurata, riferendosi al mancato invio dei formulari e quindi alla sua mancata reazione e tempestiva trasmissione dell'istanza, non sono qui di pregio.

9.   La ricorrente invoca poi suoi impegni per famiglia, studi e lavoro "… uno sforzo di energia e tempo per me molto importante che talvolta fa sì che purtroppo in questo caso ho reagito con ritardo e di questo non posso che rammaricarmi". Come evidenziato nelle considerazioni che precedono la negligenza non è protetta e non giustifica il ritardo. La ricorrente, pur impegnata, certamente poteva trovare il tempo minimo necessario per compilare un formulario semplice, fotocopiare pochi atti e procedere al suo invio all'UAM (meglio se per raccomandata). Il tutto dopo avere acquisito - presso la Cancelleria Comunale di __________ (luogo del suo domicilio) - un esemplare del formulario necessario. Pur con tutti gli impegni comprensibili RI 1 poteva fronteggiare facilmente questo impegno nella seconda metà del 2006 e rispettare il termine. La giustificazione del ritardo non può qui essere ritenuta. Va qui osservato che la legge fissa termini fissi e chiari per la necessaria sicurezza del diritto e non crea invece inutile burocrazia o tenta di "sottrarre lo Stato al pagamento di un aiuto finanziario". L'aiuto finanziario è legittimo solo nella misura in cui è chiesto conformemente alla legge. Vista l'importanza del sussidio per RI 1 ed il fatto che con la tassazione 2004 del 15 febbraio 2006 era verosimile suo diritto ottenerlo, alla ricorrente bastava davvero poco per ossequiare i termini di legge ed ottenere il suo diritto. Non avendolo fatto non può dolersi con l'amministrazione. 10. L'insorgente, implicitamente, sostiene inoltre di aver diritto, materialmente, al sussidio, ma che per meri motivi formali (ritardo nell'inoltro dell'istanza), non Io possa ottenere. Già in altro caso deciso dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e non grammaticalmente, poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche modeste. La questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141). In quell'occasione il TCA ha accertato che, per quanto concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale. Per l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni. Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126 178 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate). Giusta l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5). In simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4). Va ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica modesta" (cfr. anche DTF 122 I 343). Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del versamento del sussidio. In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto federale e va dunque tutelata. Per quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104). D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b). Come già ritenuto nel giudizio citato quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid. 5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b). In concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv. 2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe inammissibile. Del resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che: " I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art. 65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti)." In queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente favorevole alla ricorrente. La decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va di conseguenza confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

11.   Alla luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). I l ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.). Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che " la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso ." Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti