Sussidio intempestivo. Ricorso respinto.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
E. 2 Il ricorso, formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare
tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura
per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di
cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo
del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito
che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla
somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno
2005
le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola
eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
E. 6 Nel caso in esame l'istanza di sussidio
2005 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé l’istanza è tardiva,
poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto
determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002, che
l’assicurata aveva a disposizione (in questo senso doc. 9 dell’incarto prodotto
dall’amministrazione), in ogni caso RI 1 é tassata in via ordinaria e disponeva
comunque dei dati per inoltrare tempestivamente la sua istanza, circostanza
questa non smentita. L’assicurata non ha indicato peggioramento del suo reddito
nel corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal ma ha
segnalato - rispetto al reddito ritenuto in sede di tassazione 2001/2002 - un
reddito comunque diminuito e lo ha fatto mediante la presentazione della
tassazione 2004, ciò sta a significare che il peggioramento delle sue
condizioni finanziarie era già dato prima dell’inizio del 2005 circostanza che
avrebbe imposto comunque il rispetto del termine del 31 dicembre per l'inoltro
della richiesta.
Poiché
l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.
LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito
della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005,
l’esecutivo cantonale ha rammentato la previdente regolamentazione:
"
I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se
date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, ciò non è stato fatto purtroppo.
Occorrerà verificare se il ritardo sia giustificato.
E. 7 La signora RI 1 indica di avere ricevuto negli
anni precedenti il sussidio e di essere stata in attesa della trasmissione dei
formulari. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in merito alla
percezione di sussidi negli anni precedenti quello d’interesse, si è già espresso,
come richiamato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, nel caso
36.2005.117 del 24 ottobre 2005 in re S. nei seguenti termini:
"
Il signor X. ha prodotto le decisioni dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è stato
riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia per
il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre 2003)
le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale
malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il
2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito
determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di rilievo, per
il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di
sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il
ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della
buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza
36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc.
36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un
principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000
trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la
legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa
quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle
istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti
devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro
dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette
dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea
possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio
contrario alla legge (
STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01)
. Le condizioni per tutelare la buona
fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate
da una lunga e consolidata giurisprudenza
, secondo la quale di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia
preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
La
buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente
all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per
determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della
buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato
una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.
Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in
maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda
di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale
faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono
date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di
prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente
la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i
medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in
proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è
stato concesso nel 2003 e nel 2004."
Qui occorre ribadire lo stesso concetto, ossia il fatto che negli
anni precedenti sia stato concesso il sussidio alla ricorrente, e ciò sulla
scorta dei medesimi parametri fiscali, non può essere ritenuto quale elemento
tale da imporre la concessione del sussidio anche per l’anno 2005 in virtù
della protezione della buona fede.
E. 8 Come indicato, in virtù dell’art. 45 cpv.
2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Ora,
questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54). Nella sentenza
36.2005.116 in re S. del 6 ottobre 2005 il TCA non ha ritenuto sufficiente a
giustificare il ritardo la malattia del fratello dell’istante che aveva causato
difficoltà alla famiglia e grossi problemi.
A proposito della
trasmissione dei formulari per la domanda di sussidio questo Tribunale, in
particolare nella sentenza 36.2005.86 del 17 ottobre 2005, ha rammentato come –
in sede di udienza – il preposto collaboratore dell’UAM così si era espresso in
merito alla trasmissione ai potenziali utenti dei formulari necessari alla
richiesta di sussidio:
"
… l'amministrazione procede (alla) … trasmissione
dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di
accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a
dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può
(identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno
d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di
una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del
destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero
di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel
corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che
nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome
della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che
precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto
successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e
non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di
settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo
che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è
quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo
invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata
l'etichetta individuale con il NIP."
Più
specificatamente con riferimento al ritardo derivato dalla mancata trasmissione
del formulario in due recenti casi (TCA 36.2005.112 in re S. del 3 dicembre
2005 e nel caso 36.2005.78 in re B del 22 settembre 2005) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha così deciso (qui di seguito il passaggio della
sentenza 36.2005.112):
"
La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile
considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere
ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione
che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è
destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad
un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in
virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che
precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.
36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati
l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale
omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la
richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro
delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La
diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative
che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente
l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero
dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata
trasmissione d’ufficio.
Nel caso concreto RI 1 non può valersi della mancata trasmissione
del formulario per giustificare il proprio ritardo nell’inoltrare la domanda di
sussidi.
E. 9 Alla luce di quanto precede il ritardo non appare giustificato ed il ricorso va respinto. Resta da evidenziare come norme come quella qui applicata abbiano quale effetto di essere estremamente punitive per un semplice ritardo. Il giudice deve applicare queste regole e non può scostarsene, ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre 2004, comunque adeguatamente lungo come evidenziato in corso di motivazione, appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una giovane donna con entrate decisamente ridotte di beneficiare del sussidio. La legge non permette neppure, come evidenziato in recenti sentenze di questo Tribunale, di concedere un aiuto parziale (in questo senso 36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 ed O., sentenza del 30 novembre 2005 36.2005.127) e quindi non può essere apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto ammesso solo a partire dalla data dell’istanza o ridotto nel tempo.
10. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. La LPAmm - contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, non si giustifica comunque il carico di tassa di giustizia e spese alla ricorrente. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
E. 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
7.La signora RI 1 indica di avere ricevuto negli anni precedenti il sussidio e di essere stata in attesa della trasmissione dei formulari. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in merito alla percezione di sussidi negli anni precedenti quello dinteresse, si è già espresso, come richiamato dallamministrazione nelle sue osservazioni, nel caso 36.2005.117 del 24 ottobre 2005 in re S. nei seguenti termini:
Qui occorre ribadire lo stesso concetto, ossia il fatto che negli anni precedenti sia stato concesso il sussidio alla ricorrente, e ciò sulla scorta dei medesimi parametri fiscali, non può essere ritenuto quale elemento tale da imporre la concessione del sussidio anche per lanno 2005 in virtù della protezione della buona fede.
A proposito della trasmissione dei formulari per la domanda di sussidio questo Tribunale, in particolare nella sentenza 36.2005.86 del 17 ottobre 2005, ha rammentato come in sede di udienza il preposto collaboratore dellUAM così si era espresso in merito alla trasmissione ai potenziali utenti dei formulari necessari alla richiesta di sussidio:
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2006 36.2006.3 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2006 36.2006.3 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.03.2006 36.2006.3
Sussidio intempestivo. Ricorso respinto.
Raccomandata Incarto n. 36.2006.3 ir / td Lugano 9 marzo 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2005 formulato da RI 1 contro la decisione su reclamo del 20 settembre 2005 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A. Mediante formulario pervenuto all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia il 16 febbraio 2005 RI 1, nata nel 1975, nubile indipendente, domiciliata a __________, ha postulato la riduzione del premio individuale dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2005. A giustificazione del ritardo nella formulazione della richiesta la signora RI 1 ha indicato la percezione negli anni precedenti del sussidio e la considerazione che il mancato recapito dei formulari fosse indicativo di automatismo nella concessione del sussidio. La domanda è stata respinta così come il reclamo, censurabile per i toni insofferenti e di rimprovero in esso contenuti, con la decisione 20 settembre 2005. B. Con ricorso del 24 ottobre 2005 RI 1 ha ribadito le sue tesi producendo copia della decisione di tassazione 2004 indicante un reddito davvero modesto. Dal canto suo l’amministrazione si è opposta all’accoglimento del ricorso con osservazioni 25 gennaio 2006 cui si farà riferimento laddove necessario. Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di prendere posizione sulla risposta di causa e di chiedere l’assunzione di specifiche prove. in diritto in ordine 1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). 2. Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie. L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari." In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”: "
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola: "
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso." Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che: " Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva." 6. Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002, che l’assicurata aveva a disposizione (in questo senso doc. 9 dell’incarto prodotto dall’amministrazione), in ogni caso RI 1 é tassata in via ordinaria e disponeva comunque dei dati per inoltrare tempestivamente la sua istanza, circostanza questa non smentita. L’assicurata non ha indicato peggioramento del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal ma ha segnalato - rispetto al reddito ritenuto in sede di tassazione 2001/2002 - un reddito comunque diminuito e lo ha fatto mediante la presentazione della tassazione 2004, ciò sta a significare che il peggioramento delle sue condizioni finanziarie era già dato prima dell’inizio del 2005 circostanza che avrebbe imposto comunque il rispetto del termine del 31 dicembre per l'inoltro della richiesta. Poiché l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, l’esecutivo cantonale ha rammentato la previdente regolamentazione: " I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).” Il Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, ciò non è stato fatto purtroppo. Occorrerà verificare se il ritardo sia giustificato. 7. La signora RI 1 indica di avere ricevuto negli anni precedenti il sussidio e di essere stata in attesa della trasmissione dei formulari. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in merito alla percezione di sussidi negli anni precedenti quello d’interesse, si è già espresso, come richiamato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, nel caso 36.2005.117 del 24 ottobre 2005 in re S. nei seguenti termini: " Il signor X. ha prodotto le decisioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre 2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01) . Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge. Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede. Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel 2004." Qui occorre ribadire lo stesso concetto, ossia il fatto che negli anni precedenti sia stato concesso il sussidio alla ricorrente, e ciò sulla scorta dei medesimi parametri fiscali, non può essere ritenuto quale elemento tale da imporre la concessione del sussidio anche per l’anno 2005 in virtù della protezione della buona fede. 8. Come indicato, in virtù dell’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Ora, questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54). Nella sentenza 36.2005.116 in re S. del 6 ottobre 2005 il TCA non ha ritenuto sufficiente a giustificare il ritardo la malattia del fratello dell’istante che aveva causato difficoltà alla famiglia e grossi problemi. A proposito della trasmissione dei formulari per la domanda di sussidio questo Tribunale, in particolare nella sentenza 36.2005.86 del 17 ottobre 2005, ha rammentato come – in sede di udienza – il preposto collaboratore dell’UAM così si era espresso in merito alla trasmissione ai potenziali utenti dei formulari necessari alla richiesta di sussidio: " … l'amministrazione procede (alla) … trasmissione dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata. I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari. Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." Più specificatamente con riferimento al ritardo derivato dalla mancata trasmissione del formulario in due recenti casi (TCA 36.2005.112 in re S. del 3 dicembre 2005 e nel caso 36.2005.78 in re B del 22 settembre 2005) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha così deciso (qui di seguito il passaggio della sentenza 36.2005.112): " La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. Nel caso concreto RI 1 non può valersi della mancata trasmissione del formulario per giustificare il proprio ritardo nell’inoltrare la domanda di sussidi. 9. Alla luce di quanto precede il ritardo non appare giustificato ed il ricorso va respinto. Resta da evidenziare come norme come quella qui applicata abbiano quale effetto di essere estremamente punitive per un semplice ritardo. Il giudice deve applicare queste regole e non può scostarsene, ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre 2004, comunque adeguatamente lungo come evidenziato in corso di motivazione, appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una giovane donna con entrate decisamente ridotte di beneficiare del sussidio. La legge non permette neppure, come evidenziato in recenti sentenze di questo Tribunale, di concedere un aiuto parziale (in questo senso 36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 ed O., sentenza del 30 novembre 2005 36.2005.127) e quindi non può essere apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto ammesso solo a partire dalla data dell’istanza o ridotto nel tempo.
10. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. La LPAmm - contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, non si giustifica comunque il carico di tassa di giustizia e spese alla ricorrente. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti