Sussidio respinto. Ricorso pure respinto siccome, anche a fronte di diminuzione del reddito, la commutazione delle nuove entrate lorde non consente la concessione del sussidio.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
2. Come
più volte evocato in numerose decisioni recenti l'art. 23 LCAMal, il Cantone ed
i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito
che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto si riferisce all’anno
2005
le basi di calcolo sono state
mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò
verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle nome della Legge
Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005
l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del
reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di
reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF
34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF
55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale
malattie per l’anno 2005).
3. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati)
l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da
solo il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari
."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili
."
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e
TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31
LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente
limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA ha considerato:
"
Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari
."
Questa
corte ha soggiunto che:
"
Per l'accertamento
autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal
reddito
lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti
il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale,
il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione
del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato
va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito
imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo
regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal
reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non
potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui
vengono applicate."
(TCA 36.2003.99/112 in re S. pag. 9/10
cfr. anche 36.2003.116 in re T. di ugual data ed ancora ST 19 ottobre 2004 in
re M. 36.2004.129)
Va
ancora osservato,
alla luce della giurisprudenza di questo
Tribunale,
come quando si debba fare capo al reddito lordo per la
successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla
legge.
Nel caso di determinazione autonoma del reddito da
parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo
le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed
interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio
2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre
2004 in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto
infatti che:
"
… le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale -
il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti
di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima
accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in
reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono
giuridicamente essere ritenute,
pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente
deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del
ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima
di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità
impedisce, come detto, tale agire
."
A
tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso di emanazione di decisione di
tassazione intermedia riferita al periodo fiscale determinante od in caso di
sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4. Nel
proprio gravame il ricorrente indica la sua mutata situazione economica da
quella determinata con la tassazione 2001 – 2002. Egli invoca la cessazione
dell’attività professionale della moglie ed inizio di attività solo parziale e
la nascita di un figlio.
In merito alla nascita di figli, anche se in concreto l’accertamento
autonomo del reddito da parte dell’amministrazione interviene (per ammissione
stessa dell’UAM) a fronte di altri motivi e quindi il tema non è rilevante
giuridicamente, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è espresso in
una
sentenza di principio (Inc. 36.2001.71) del 6 febbraio 2002 in re S.
in cui ha espresso le seguenti considerazioni:
"
Occorre domandarsi se, alla luce del tenore
dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito
determinante “in altri casi particolari” la delega del legislativo all’esecutivo
non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal.
(…)
Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha
previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito
da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge,
matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se
assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per
pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per
riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia
stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di
inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono
direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la
cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le
persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di
prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi
d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il
matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente
in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del
testo legale del regolamento in discussione.
Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni
giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito
dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di
tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va
considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle
spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata od
incide semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù
della LAF. Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia
regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in
maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia
dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che
postula la concessione del sussidio, non appare giustificata."
5. A
prescindere da ciò in questa sede occorre rilevare come la tassazione ordinaria
dei coniugi RI 1 per il biennio 2001 – 2002 non permetta loro di ottenere il
sussidio richiesto. In effetti la tassazione ritiene un reddito imponibile di
CHF 48'058.- eccedente quello fissato dal decreto esecutivo del Consiglio di
Stato che fissa i parametri per l’ottenimento del sussidio.
6. A fronte della cessazione
dell’attività lavorativa della moglie dell’assicurato, già al beneficio di
prestazioni LADI, in maniera durevole per il 50% del tempo l’amministrazione
ha operato il calcolo delle entrate della famiglia RI 1 al fine di verificare
se dati gli estremi per il sussidio dopo conversione del reddito lordo
conseguito a mano delle apposite tabelle come indicato nelle considerazioni che
precedono. Ebbene il reddito da ultimo conseguito dai signori RI 1 ed accertato
in maniera incontestata dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia sulla scorta anche
della documentazione fornita dallo stesso ricorrente, permette di ritenere
entrate per complessivi 93'856,10 lordi composti dalle 13 mensilità conseguite
dal marito nell’ambito della sua attività salariata (complessivi CHF 52'078.--)
cui si aggiungono gli assegni famigliari cantonali, gli AF __________,
l’indennità di famiglia per una entrata lorda del marito di CHF 61'582.-
cui si deve sommare il reddito conseguito dalla moglie del ricorrente
costituito dalle entrate della Cassa disoccupazione sin quando versate e, dal 1
giugno 2005, dal salario conseguito (CHF 2'195,30 mensili). Per un totale di
CHF 32'274,10. Il reddito lordo totale conseguito dalla famiglia è quindi stato
calcolato in CHF 93'856,10. Importo che commutato a mano delle apposite tabelle
non permette la concessione del sussidio infatti l'importo, riportato
mensilmente a CHF 7'798.40 convertito, dà un reddito determinante ben superiore
ai CHF 40'000.-.
D'altro
canto non può essere ritenuta una tassazione per un periodo diverso da quello
imposto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente.
Ciò sulla
scorta di costante prassi di questo TCA (v. da ultimo ST 22 settembre 2005 in
re B. 36.2005.78).
7. Alla
luce di queste considerazioni la decisione dell’amministrazione va confermata
in questa sede ed il ricorso respinto senza carico di tassa di giustizia e
spese e senza attribuzione di ripetibili .
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2005 36.2005.93 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2005 36.2005.93 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2005 36.2005.93
Sussidio respinto. Ricorso pure respinto siccome, anche a fronte di diminuzione del reddito, la commutazione delle nuove entrate lorde non consente la concessione del sussidio.
Raccomandata Incarto n. 36.2005.93 Lugano 28 settembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 2 agosto 2005 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 4 luglio 2005 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie considerato, in fatto A. RI 1 nato __________ 1967 e domiciliato a __________, è coniugato __________. Il ricorrente lavora mentre la moglie indica di essere senza attività lucrativa. Con la coppia vivono i figli __________ (2001) e __________ (2004). Mediante richiesta allestita su formulario ufficiale, datata 3 novembre 2004, il signor RI 1 ha chiesto il riconoscimento del sussidio per fronteggiare il premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2005 . Dopo accertamento del reddito da parte dell’autorità amministrativa la domanda è stata respinta con decisione 31 marzo 2005 ed il successivo reclamo 8 aprile 2005 non ha avuto miglior sorte poiché con decisione 14 giugno 2005 l’amministrazione ha respinto le lamentele del signor RI 1. B. Con ricorso 2 agosto 2005 RI 1 ha chiesto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni l’annullamento del provvedimento impugnato invocando la tassazione 2003, la nascita di un figlio il 7 luglio 2004, per la perdita del lavoro da parte della moglie e la cessazione del versamento delle prestazioni LADI in favore della stessa. Il ricorrente evidenzia l’inizio dell’attività lavorativa della moglie a tempo parziale (50%) dal 1 giugno 2005. Con risposta 7 settembre 2005 l’UAM, dopo verifiche particolareggiate, propone la reiezione dell’impugnativa rilevando che RI 1, alla luce dell’art. 67 litt. m Reg LCAMal applicabile nel caso concreto, non può beneficiare del sussidio per il superamento del limite di reddito dopo conversione delle entrate accertate. Al ricorrente è stata offerta la possibilità di domandare l’acquisizione di specifiche prove e di ulteriormente esprimersi. in diritto in ordine 1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). nel merito
2. Come più volte evocato in numerose decisioni recenti l'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie. L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per quanto si riferisce all’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle nome della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
3. Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da solo il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari ." In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”: "a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili ." Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31 LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA ha considerato: " Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari ." Questa corte ha soggiunto che: " Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo." Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate." (TCA 36.2003.99/112 in re S. pag. 9/10 cfr. anche 36.2003.116 in re T. di ugual data ed ancora ST 19 ottobre 2004 in re M. 36.2004.129) Va ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre 2004 in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto infatti che: " … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire ." A tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso di emanazione di decisione di tassazione intermedia riferita al periodo fiscale determinante od in caso di sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4. Nel proprio gravame il ricorrente indica la sua mutata situazione economica da quella determinata con la tassazione 2001 – 2002. Egli invoca la cessazione dell’attività professionale della moglie ed inizio di attività solo parziale e la nascita di un figlio. In merito alla nascita di figli, anche se in concreto l’accertamento autonomo del reddito da parte dell’amministrazione interviene (per ammissione stessa dell’UAM) a fronte di altri motivi e quindi il tema non è rilevante giuridicamente, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è espresso in una sentenza di principio (Inc. 36.2001.71) del 6 febbraio 2002 in re S. in cui ha espresso le seguenti considerazioni: " Occorre domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari” la delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal. (…) Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata od incide semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF. Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata."
5. A prescindere da ciò in questa sede occorre rilevare come la tassazione ordinaria dei coniugi RI 1 per il biennio 2001 – 2002 non permetta loro di ottenere il sussidio richiesto. In effetti la tassazione ritiene un reddito imponibile di CHF 48'058.- eccedente quello fissato dal decreto esecutivo del Consiglio di Stato che fissa i parametri per l’ottenimento del sussidio.
6. A fronte della cessazione dell’attività lavorativa della moglie dell’assicurato, già al beneficio di prestazioni LADI, in maniera durevole per il 50% del tempo l’amministrazione ha operato il calcolo delle entrate della famiglia RI 1 al fine di verificare se dati gli estremi per il sussidio dopo conversione del reddito lordo conseguito a mano delle apposite tabelle come indicato nelle considerazioni che precedono. Ebbene il reddito da ultimo conseguito dai signori RI 1 ed accertato in maniera incontestata dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia sulla scorta anche della documentazione fornita dallo stesso ricorrente, permette di ritenere entrate per complessivi 93'856,10 lordi composti dalle 13 mensilità conseguite dal marito nell’ambito della sua attività salariata (complessivi CHF 52'078.--) cui si aggiungono gli assegni famigliari cantonali, gli AF __________, l’indennità di famiglia per una entrata lorda del marito di CHF 61'582.- cui si deve sommare il reddito conseguito dalla moglie del ricorrente costituito dalle entrate della Cassa disoccupazione sin quando versate e, dal 1 giugno 2005, dal salario conseguito (CHF 2'195,30 mensili). Per un totale di CHF 32'274,10. Il reddito lordo totale conseguito dalla famiglia è quindi stato calcolato in CHF 93'856,10. Importo che commutato a mano delle apposite tabelle non permette la concessione del sussidio infatti l'importo, riportato mensilmente a CHF 7'798.40 convertito, dà un reddito determinante ben superiore ai CHF 40'000.-. D'altro canto non può essere ritenuta una tassazione per un periodo diverso da quello imposto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente. Ciò sulla scorta di costante prassi di questo TCA (v. da ultimo ST 22 settembre 2005 in re B. 36.2005.78).
7. Alla luce di queste considerazioni la decisione dell’amministrazione va confermata in questa sede ed il ricorso respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili . Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti