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36.2005.75

Premi assicurazione obbligatoria contro le malattie. Solidarietà tra coniugi.

Ticino · 2005-11-22 · Italiano TI
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Premi assicurazione obbligatoria contro le malattie. Solidarietà tra coniugi.

Sachverhalt

spiccare dall'UE di __________:

__________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    965.70

__________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF 1'298,20

__________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    980,90

__________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    389,35

__________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    988,40

__________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    399,35

__________ del 10.12.2004 limitatamente a CHF    329,35

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

E. 3 Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS. Da un

punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica

degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid.

1.2;

DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF

121 V 366 consid.

1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella

causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa

A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai

fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si

sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa

contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02;

DTF 121 V 366 consid. 1b). Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene

quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento

determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16

dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA

del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3). Dal

profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima

delle modifiche apportate dalla LPGA. Per contro, le norme procedurali

(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata

applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.

25 pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, i premi

cui si riferisce la controversia sono riferiti a parte del 2001, tutto il 2002

e parte del 2003. Le norme sostanziali saranno quindi quelle riferite agli

specifici periodi dei premi mentre quelle procedurali sono quelle volute con la

LPGA e la LAMal con le relative modifiche dal 1° gennaio 2003.

nel

merito

4.   L'art.

61 LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che

dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr. STFA del 30 giugno 1998 nella

causa M. e P. c. C.M.H.). Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai

costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento

dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della

legge, secondo la volontà del legislatore, gli assicuratori malattia devono far

valere le loro pretese in via esecutiva secondo la LEF (art. 80 LAMal; DTF 125

V 273 consid. 6c). Giusta l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce

l'ammontare dei premi dei propri assicurati e, salvo eccezioni, riscuote dai propri

assicurati premi uguali. L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i

costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di

domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le

regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso

rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato

a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni

(cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al

cpv. 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima

dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe

dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non

deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

Secondo

l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a

della legge ammontava a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr.

RU 1997 2435, in precedenza fr. 150) oggi - circostanza qui comunque non

rilevante - l'importo è stato aumentato a CHF 300.--. L'aliquota massima percentuale

secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammontava a 600 franchi per

gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non avevano ancora

compiuto 18 anni (cpv. 2, oggi sono fissati a CHF 700.-- rispettivamente CHF

350.--). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è

determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal,

oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori

possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono

scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso

1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontavano a partire dal 1°

gennaio 1998 e sino al 31 dicembre 2004 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU

1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati

adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non avevano ancora

compiuto 18 anni (diversi sono invece gli importi vigenti a partire dal gennaio

2005). L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire

tutte le franchigie opzionali. In virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la

franchigia è dovuta per ogni anno civile.

5.   In

questa sede, anche alla luce dell’assenza della puntuale contestazione da parte

di RI 1, questo Tribunale deve ritenere corretti i premi esposti

dall’assicuratore d'altra parte adeguatamente comprovati. L’accertamento svolto

dal giudice delegato presso CO 1 ha confermato l’entità di ogni premio mensile

riferito ai diversi anni in discussione. Pure il debito complessivo del marito,

in quanto tale, non è a giusto titolo discusso dalla ricorrente che ritiene non

la si possa considerare debitrice solidale del consorte siccome non più

convivente con lui dal 1 gennaio 2004.

6.   Va

allora esaminato se la ricorrente sia effettivamente debitrice solidale

responsabile del debito del marito nei confronti dell’assicuratore. Il

Tribunale Federale delle Assicurazioni si è recentemente occupato della

questione in una sentenza del 22 luglio 2005 in cui ha evidenziato come:

"

Dev'essere osservato - come già rilevato

giustamente dai giudici di prime cure - che il diritto delle assicurazioni

sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei

confronti dell'altro. La soluzione va quindi ricercata nel diritto privato,

nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle

assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid.

2c-d).

Giusta l'art. 163 cpv. 1 CC, "i coniugi provvedono in comune,

ciascuno ella misura delle sue forze, al debito mantenimento della

famiglia". L'art. 166 cpv. 1 CC prevede poi che "durante la vita

comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti

della famiglia", mentre per il cpv. 3 del medesimo disposto, "con i

propri atti, ciascun coniuge obbliga sé stesso e in quanto non ecceda il potere

di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche

l'altro".

Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che sia la stipulazione

di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento

dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della

famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi

rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi

indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.

2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all'art.

166).

Con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di

intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione

domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità

solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di

latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il poter di

rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a

solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il

corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è

pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non

anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di

specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è

infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag.

149).

Nella già citata DTF 129 V 90 questa Corte ha modificato la propria giurisprudenza

precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi

dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione

a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita

comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia."

Si

veda anche la sentenza TFA K 140/01 del 16 dicembre 2003. Va quindi

pacificamente ammessa la responsabilità solidale della ricorrente per i premi

2001, 2002 e 2003 richiesti da CO 1. A più riprese la stessa signora RI 1 ha

indicato la cessazione della vita in comune con il marito a partire dal 1°

gennaio 2004. Questa solidarietà non viene meno a ragione dell'esistenza di una

circolare emanata dall'Ufficio Assicurazione Malattia (e meglio dall'Istituto

delle Assicurazioni Sociali) destinata agli assicuratori malattia dove in

maniera rivelatasi a posteriori imprecisa - si indica che una responsabilità

del coniuge sussiste solo per i contratti stabiliti durante il periodo

coniugale. La qui ricorrente non può certo trarre diritti da detta circolare,

peraltro precisata e corretta dall'IAS in epoca successiva (cfr. comunicazione

IAS I/2003 del 27 gennaio 2003). Il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha

precisato la sua giurisprudenza relativa alla solidarietà tra i coniugi per i

casi come quello in discussione nel giudizio del 18 ottobre 2002 (DTF 129V90)

interpretando le norme legali che reggono la materia. Tale giurisprudenza si applica

a tutte le situazioni di fatto anche se sorte in epoca di vigenza della

precedente prassi.

In

una sentenza dell'11 ottobre 2005 il TFA (I 390/05) ha evidenziato (pag. 5 cpv.

1.6):

"

Ratione temporis, nulla osta al fatto che

l'amministrazione, anziché richiamarsi a quelle precedenti, apparentemente

maggiormente favorevoli per l'assicurato, abbia applicato ai fini della propria

decisione le direttive contenute nella nuova lettera circolare del 29 settembre

2004. Corrisponde infatti a consolidata giurisprudenza che per principio una

nuova prassi amministrativa si applica immediatamente a tutte le vertenze

pendenti e non ancora cresciute in giudicato al momento della modifica. Risulta

di principio irrilevante in questi casi se lo stato di fatto determinante si è

realizzato prima o dopo la modifica della prassi oppure se si tratta di

esaminare un diritto a prestazioni sorto prima o dopo questo momento. Ciò non

determina retroattività o disparità di trattamento illegali (RAMI 1995 no. U

232 pag. 208 consid. 3b, 1992 no. K 895 pag. 132; RCC 1990 pag. 269; in questo

senso pure la sentenza inedita del 14 giugno 1999 in re R. e D., I 97/98,

consid. 3)."

L'argomento

sollevato con il ricorso di una prassi diversa per i premi antecedenti al 2003

si rivela quindi privo di consistenza.

7.   Posto

come non sussista contestazione quo all’ammontare del debito e delle spese

sostenute dall’assicuratore ma unicamente circa l’imputabilità delle spesse

alla ricorrente, va qui ribadito come la solidarietà della ricorrente nei

confronti del debito contratto dal marito vada ammessa poiché maturata nelle

more della convivenza tra i coniugi che, per ammissione stessa del

patrocinatore della ricorrente, si sono separati il 1 gennaio 2004. Ammessa la

responsabilità di RI 1 per i premi occorre verificare se la stessa si estenda

anche alle ulteriori spese pretese dall’assicuratore. In una sentenza del 12

novembre 2004 in re DA (36.2004.88 e 100) questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha ritenuto come:

"

Resta da esaminare se la Cassa può chiedere con

entrambi i precetti esecutivi le spese di diffida (fr. 80), d'apertura

dell'incarto (fr. 30), del precetto esecutivo (fr. 80), degli interessi (fr.

17.35, rispettivamente fr. 22.05), e le spese dell'attestato di carenza beni

(fr. 71). Per quanto concerne le spese di diffida (fr. 80) e di apertura dell'incarto

(fr. 30), va rammentato che in una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in

DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un

assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo (cfr. anche RAMI 2003 pag. 226).

L'Alta Corte ha in

particolare precisato:

"

(…)

Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Kranken-kassen

nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden

Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine

Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip

abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen

vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur

sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d).

In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind

kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer,

Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster,

Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5).

Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem

Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige

allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen

haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von

Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz. 341) die

Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die

versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die

Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug

notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b

betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem

die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber

den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt

ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift,

kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs. 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der

Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro

Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten

(Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der

Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche

Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und  Umtriebsspesen in der Höhe

von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht.

(…).

"

Non

diversamente da quella fattispecie anche nel caso concreto CO 1 ha comprovato,

mediante la produzione delle condizioni d’assicurazione, la possibilità di

percepire le spese di procedura fatte valere con le esecuzioni in discussione.

Nella sentenza cantonale citata poco sopra si è ritenuto come:

"

Per quanto concerne

invece il riconoscimento delle spese esecutive, va ricordato che esse non

formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria una esplicita

pronuncia di merito (RAMI 2003 pag. 226, SZS 2001 pag. 568 consid.

E. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de

l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

konkursrechts, Berna 1983, p. 106)."

Le

spese di procedura vantate da CO 1 e quelle esecutive, che seguono il debito

del marito, vanno certamente ammesse come facenti parte del debito che la Cassa

può far valere nei confronti della ricorrente. Nella misura in cui CO 1 ha

posto a carico di RI 1 spese di sollecito o costi creditore e queste spese si

riferiscono alle procedure avviate contro la ricorrente la pretesa di CO 1 non

può essere ammessa.

A

RI 1 non possono essere opposte direttamente le condizioni assicurative che

prevedono il carico all'assicurato  (art. 5 n° 5) delle "spese di

sollecito e d'incasso". La ricorrente non è assicurata presso CO 1,

risponde solidalmente per debiti del marito, debiti che contemplano anche le

suddette spese di natura amministrativa.

Queste

spese verrebbero quindi - se qui ammesse - ripercosse due volte nei confronti

della moglie. Questo debito preteso da CO 1 di RI 1 non è un debito del marito

con responsabilità solidale della moglie e non trova fondamento giuridico; esso

va quindi escluso dalle pretese dell'assicuratore. Per questo motivo per tutte

le procedure esecutive ricordate in entrata ossia i PE:

__________ del          02.12.2004         per             CHF

1'025.70

__________ del          02.12.2004         per             CHF

1'358.20

__________ del          02.12.2004         per             CHF

1'040.90

__________ del          02.12.2004         per             CHF

449.35

__________ del          02.12.2004         per             CHF

1'048.40

__________ del          02.12.2004         per             CHF

459.35

__________ del          10.12.2004         per             CHF

389.35

vanno

dedotti CHF 60.-- (CHF 40.-- per "costi creditore" e CHF 20.-- per

"quota perdita di mora") siccome non dovuti. Quindi dal credito

totale vantato con la decisione su opposizione (pari a CHF 5'771.25) vanno

dedotti complessivamente CHF 420.--.

Di

conseguenza i premi complessivamente dovuti solidalmente dalla ricorrente

ammontano a CHF 4'438.25 cui si assommano i costi di natura amministrativa caricati

al signor __________ dalla CO 1 pari a CHF 420.-- ed i costi degli attestati di

carenza beni desumibili dai doc. 3 a 9 per complessivi CHF 493.-- il tutto per

complessivi CHF 5'351.25. Si ribadisce che gli ulteriori CHF 420.--

complessivamente richiesti con 7 decisioni del 10.01.2005 (6 decisioni) e del

17.01.2005 (1 decisione) confermati con la decisione su opposizione qui

impugnata (cfr. in particolare pag. 2) non sono dovuti dalla ricorrente.

Quindi

il ricorso va parzialmente accolto, il credito di Helsana nei confronti di RI 1

limitato a CHF 5'351.25. Va constatato che interessi creditori sono stati

chiesti unicamente per la procedura esecutiva PE __________ su CHF 399.35 e

sulla procedura esecutiva PE __________ su CHF 329.35 rispettivamente dal 6 e

dal 9 dicembre 2004.

Alla

luce del parziale fondamento della procedura alla ricorrente, patrocinata da un

avvocato, vengono riconosciute ripetibili parziali che vanno cifrate in CHF

300.--.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.1.    RI 1 è riconosciuta debitrice di CO 1 per premi e spese insoluti del marito __________ per l'importo di CHF 5'351.25 con interessi al 5% su CHF 399.35 dal 6 dicembre 2004 e dal 9 dicembre 2004 sulla somma complessiva di CHF 728.70. 1.2.    Sono pronunciati i rigetti delle opposizioni interposte da RI 1 ai seguenti PE fatti spiccare dall'UE di __________: __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    965.70 __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF 1'298,20 __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    980,90 __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    389,35 __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    988,40 __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    399,35 __________ del 10.12.2004 limitatamente a CHF    329,35 Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2005 36.2005.75 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2005 36.2005.75 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2005 36.2005.75

Premi assicurazione obbligatoria contro le malattie. Solidarietà tra coniugi.

Raccomandata Incarto n. 36.2005.75 ir / td Lugano 22 novembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 30 giugno 2005 formulato da RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 25 maggio 2005 emanata da CO 1 rappr. da: RA 3 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A.   Con decisione su opposizione 25 maggio 2005 Helsana ha accertato che __________, marito della signora RI 1 dalla quale vive separato dal 1° gennaio 2004, era assicurato per la copertura obbligatoria durante gli anni 2001-2002 e 2003 periodo durante il quale non ha soluto i premi come a suo obbligo. Dopo escussione del signor __________ con il conseguente rilascio di attestati di carenza beni CO 1 ha determinato il suo credito in complessivi CHF 5'351.25 costituiti dai premi per tutto il 2002, per il primo semestre 2003 e per l'ultimo trimestre dello stesso anno nonché del premio di dicembre 2001, il tutto maggiorato dei costi esecutivi, e ne ha preteso il pagamento dalla ricorrente. In dettaglio CO 1 ha così cifrato il suo credito: Premio 12.2001             262.20 x 1   =    CHF    262.10 Premi 1-12.2002             287.30 x 12 =    CHF 3'447.60 Premi 1-6 e 9-12.2003     80.95 x 9   =    CHF    728.55 per un totale di                                            CHF 4'438.25 cui si aggiungono i costi degli attestati di carenza beni: n° __________                                           CHF 129.-- n° __________                                           CHF 149.-- n° __________                                           CHF 146.50 n° __________                                           CHF 119.-- n° __________                                           CHF 156.50 n° __________                                           CHF 126.50 n° __________                                           CHF 86.50 per un totale di                                            CHF 913.-- Come indicato accertato il proprio credito e rilevata l'insolvenza dell'assicurato, l'assicuratore ha richiamato la solidarietà tra coniugi ed ha inoltrato nei confronti della signora RI 1 "sette domande d'esecuzione per un importo complessivo di CHF 5351.25 comprese le spese …" maggiorato di ulteriori CHF 420.-- per spese amministrative . Nei confronti della qui ricorrente CO 1 ha fatto spiccare i seguenti PE: __________ del          02.12.2004         per              CHF 1'025.70 __________ del          02.12.2004         per              CHF 1'358.20 __________ del          02.12.2004         per              CHF 1'040.90 __________ del          02.12.2004         per              CHF    449.35 __________ del          02.12.2004         per              CHF 1'048.40 __________ del          02.12.2004         per              CHF    459.35 __________ del          10.12.2004         per              CHF    389.35 importo comprensivo dei "costi creditore" e "perdita di mora" richiesti per complessivi CHF 5'771.25. RI 1 ha interposto opposizione ai citati PE ed CO 1 ha deciso il rigetto dell'opposizione per tutte le 7 procedure esecutive. L'assicurata escussa si è opposta alle decisioni. A fondamento dell'opposizione il legale patrocinatore di RI 1 ha indicato la separazione tra i coniugi esistente dal gennaio 2004. Con decisione su opposizione 25 maggio 2005 CO 1 ha confermato le proprie precedenti decisioni formali ribadendo il suo credito. B.   Mediante ricorso del 30 giugno 2005 RI 1 chiede l'annullamento della decisione su opposizione impugnata rammentando che dal 1° gennaio 2004 vive separata dal marito ed è assicurata presso terzi. La ricorrente richiama la circolare IAS 1/2003 ed indica che solo per i premi 2003, e meglio per CHF 809.50, vi sarebbe solidarietà dei coniugi. Essa contesta inoltre la solidarietà per le spese. Dal canto suo CO 1 rileva che le procedure a carico di RI 1 datano del 2004 e sono precedute dall'esaurimento delle vie esecutive contro __________. L'assicuratore chiede la reiezione dell'impugnativa. La parte ricorrente non ha chiesto l'assunzione di ulteriori prove e non ha replicato all'allegato di risposta di CO 1. Il giudice delegato ha chiesto all'assicuratore la produzione di specifici documenti. in diritto in ordine

1.   Il ricorso, tempestivo, adempie i requisiti minimi della LPrTCA e della LPGA ed è pertanto ricevibile. 2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). 3. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS. Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3). Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA. Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2). In concreto, i premi cui si riferisce la controversia sono riferiti a parte del 2001, tutto il 2002 e parte del 2003. Le norme sostanziali saranno quindi quelle riferite agli specifici periodi dei premi mentre quelle procedurali sono quelle volute con la LPGA e la LAMal con le relative modifiche dal 1° gennaio 2003. nel merito

4.   L'art. 61 LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr. STFA del 30 giugno 1998 nella causa M. e P. c. C.M.H.). Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge, secondo la volontà del legislatore, gli assicuratori malattia devono far valere le loro pretese in via esecutiva secondo la LEF (art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c). Giusta l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati e, salvo eccezioni, riscuote dai propri assicurati premi uguali. L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al cpv. 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5). Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammontava a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza fr. 150) oggi - circostanza qui comunque non rilevante - l'importo è stato aumentato a CHF 300.--. L'aliquota massima percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammontava a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non avevano ancora compiuto 18 anni (cpv. 2, oggi sono fissati a CHF 700.-- rispettivamente CHF 350.--). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontavano a partire dal 1° gennaio 1998 e sino al 31 dicembre 2004 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non avevano ancora compiuto 18 anni (diversi sono invece gli importi vigenti a partire dal gennaio 2005). L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali. In virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.

5.   In questa sede, anche alla luce dell’assenza della puntuale contestazione da parte di RI 1, questo Tribunale deve ritenere corretti i premi esposti dall’assicuratore d'altra parte adeguatamente comprovati. L’accertamento svolto dal giudice delegato presso CO 1 ha confermato l’entità di ogni premio mensile riferito ai diversi anni in discussione. Pure il debito complessivo del marito, in quanto tale, non è a giusto titolo discusso dalla ricorrente che ritiene non la si possa considerare debitrice solidale del consorte siccome non più convivente con lui dal 1 gennaio 2004.

6.   Va allora esaminato se la ricorrente sia effettivamente debitrice solidale responsabile del debito del marito nei confronti dell’assicuratore. Il Tribunale Federale delle Assicurazioni si è recentemente occupato della questione in una sentenza del 22 luglio 2005 in cui ha evidenziato come: " Dev'essere osservato - come già rilevato giustamente dai giudici di prime cure - che il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d). Giusta l'art. 163 cpv. 1 CC, "i coniugi provvedono in comune, ciascuno ella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia". L'art. 166 cpv. 1 CC prevede poi che "durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia", mentre per il cpv. 3 del medesimo disposto, "con i propri atti, ciascun coniuge obbliga sé stesso e in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro". Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all'art. 166). Con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il poter di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag. 149). Nella già citata DTF 129 V 90 questa Corte ha modificato la propria giurisprudenza precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia." Si veda anche la sentenza TFA K 140/01 del 16 dicembre 2003. Va quindi pacificamente ammessa la responsabilità solidale della ricorrente per i premi 2001, 2002 e 2003 richiesti da CO 1. A più riprese la stessa signora RI 1 ha indicato la cessazione della vita in comune con il marito a partire dal 1° gennaio 2004. Questa solidarietà non viene meno a ragione dell'esistenza di una circolare emanata dall'Ufficio Assicurazione Malattia (e meglio dall'Istituto delle Assicurazioni Sociali) destinata agli assicuratori malattia dove in maniera rivelatasi a posteriori imprecisa - si indica che una responsabilità del coniuge sussiste solo per i contratti stabiliti durante il periodo coniugale. La qui ricorrente non può certo trarre diritti da detta circolare, peraltro precisata e corretta dall'IAS in epoca successiva (cfr. comunicazione IAS I/2003 del 27 gennaio 2003). Il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha precisato la sua giurisprudenza relativa alla solidarietà tra i coniugi per i casi come quello in discussione nel giudizio del 18 ottobre 2002 (DTF 129V90) interpretando le norme legali che reggono la materia. Tale giurisprudenza si applica a tutte le situazioni di fatto anche se sorte in epoca di vigenza della precedente prassi. In una sentenza dell'11 ottobre 2005 il TFA (I 390/05) ha evidenziato (pag. 5 cpv. 1.6): " Ratione temporis, nulla osta al fatto che l'amministrazione, anziché richiamarsi a quelle precedenti, apparentemente maggiormente favorevoli per l'assicurato, abbia applicato ai fini della propria decisione le direttive contenute nella nuova lettera circolare del 29 settembre

2004. Corrisponde infatti a consolidata giurisprudenza che per principio una nuova prassi amministrativa si applica immediatamente a tutte le vertenze pendenti e non ancora cresciute in giudicato al momento della modifica. Risulta di principio irrilevante in questi casi se lo stato di fatto determinante si è realizzato prima o dopo la modifica della prassi oppure se si tratta di esaminare un diritto a prestazioni sorto prima o dopo questo momento. Ciò non determina retroattività o disparità di trattamento illegali (RAMI 1995 no. U 232 pag. 208 consid. 3b, 1992 no. K 895 pag. 132; RCC 1990 pag. 269; in questo senso pure la sentenza inedita del 14 giugno 1999 in re R. e D., I 97/98, consid. 3)." L'argomento sollevato con il ricorso di una prassi diversa per i premi antecedenti al 2003 si rivela quindi privo di consistenza.

7.   Posto come non sussista contestazione quo all’ammontare del debito e delle spese sostenute dall’assicuratore ma unicamente circa l’imputabilità delle spesse alla ricorrente, va qui ribadito come la solidarietà della ricorrente nei confronti del debito contratto dal marito vada ammessa poiché maturata nelle more della convivenza tra i coniugi che, per ammissione stessa del patrocinatore della ricorrente, si sono separati il 1 gennaio 2004. Ammessa la responsabilità di RI 1 per i premi occorre verificare se la stessa si estenda anche alle ulteriori spese pretese dall’assicuratore. In una sentenza del 12 novembre 2004 in re DA (36.2004.88 e 100) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto come: " Resta da esaminare se la Cassa può chiedere con entrambi i precetti esecutivi le spese di diffida (fr. 80), d'apertura dell'incarto (fr. 30), del precetto esecutivo (fr. 80), degli interessi (fr. 17.35, rispettivamente fr. 22.05), e le spese dell'attestato di carenza beni (fr. 71). Per quanto concerne le spese di diffida (fr. 80) e di apertura dell'incarto (fr. 30), va rammentato che in una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo (cfr. anche RAMI 2003 pag. 226). L'Alta Corte ha in particolare precisato: " (…) Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Kranken-kassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben. Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz. 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden. cc) Da Art. 12 Abs. 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und  Umtriebsspesen in der Höhe von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht. (…). " Non diversamente da quella fattispecie anche nel caso concreto CO 1 ha comprovato, mediante la produzione delle condizioni d’assicurazione, la possibilità di percepire le spese di procedura fatte valere con le esecuzioni in discussione. Nella sentenza cantonale citata poco sopra si è ritenuto come: " Per quanto concerne invece il riconoscimento delle spese esecutive, va ricordato che esse non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria una esplicita pronuncia di merito (RAMI 2003 pag. 226, SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106)." Le spese di procedura vantate da CO 1 e quelle esecutive, che seguono il debito del marito, vanno certamente ammesse come facenti parte del debito che la Cassa può far valere nei confronti della ricorrente. Nella misura in cui CO 1 ha posto a carico di RI 1 spese di sollecito o costi creditore e queste spese si riferiscono alle procedure avviate contro la ricorrente la pretesa di CO 1 non può essere ammessa. A RI 1 non possono essere opposte direttamente le condizioni assicurative che prevedono il carico all'assicurato  (art. 5 n° 5) delle "spese di sollecito e d'incasso". La ricorrente non è assicurata presso CO 1, risponde solidalmente per debiti del marito, debiti che contemplano anche le suddette spese di natura amministrativa. Queste spese verrebbero quindi - se qui ammesse - ripercosse due volte nei confronti della moglie. Questo debito preteso da CO 1 di RI 1 non è un debito del marito con responsabilità solidale della moglie e non trova fondamento giuridico; esso va quindi escluso dalle pretese dell'assicuratore. Per questo motivo per tutte le procedure esecutive ricordate in entrata ossia i PE: __________ del          02.12.2004         per             CHF 1'025.70 __________ del          02.12.2004         per             CHF 1'358.20 __________ del          02.12.2004         per             CHF 1'040.90 __________ del          02.12.2004         per             CHF 449.35 __________ del          02.12.2004         per             CHF 1'048.40 __________ del          02.12.2004         per             CHF 459.35 __________ del          10.12.2004         per             CHF 389.35 vanno dedotti CHF 60.-- (CHF 40.-- per "costi creditore" e CHF 20.-- per "quota perdita di mora") siccome non dovuti. Quindi dal credito totale vantato con la decisione su opposizione (pari a CHF 5'771.25) vanno dedotti complessivamente CHF 420.--. Di conseguenza i premi complessivamente dovuti solidalmente dalla ricorrente ammontano a CHF 4'438.25 cui si assommano i costi di natura amministrativa caricati al signor __________ dalla CO 1 pari a CHF 420.-- ed i costi degli attestati di carenza beni desumibili dai doc. 3 a 9 per complessivi CHF 493.-- il tutto per complessivi CHF 5'351.25. Si ribadisce che gli ulteriori CHF 420.-- complessivamente richiesti con 7 decisioni del 10.01.2005 (6 decisioni) e del 17.01.2005 (1 decisione) confermati con la decisione su opposizione qui impugnata (cfr. in particolare pag. 2) non sono dovuti dalla ricorrente. Quindi il ricorso va parzialmente accolto, il credito di Helsana nei confronti di RI 1 limitato a CHF 5'351.25. Va constatato che interessi creditori sono stati chiesti unicamente per la procedura esecutiva PE __________ su CHF 399.35 e sulla procedura esecutiva PE __________ su CHF 329.35 rispettivamente dal 6 e dal 9 dicembre 2004. Alla luce del parziale fondamento della procedura alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, vengono riconosciute ripetibili parziali che vanno cifrate in CHF 300.--. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte . Di conseguenza la decisione su opposizione è riformata nel senso che: 1.1.    RI 1 è riconosciuta debitrice di CO 1 per premi e spese insoluti del marito __________ per l'importo di CHF 5'351.25 con interessi al 5% su CHF 399.35 dal 6 dicembre 2004 e dal 9 dicembre 2004 sulla somma complessiva di CHF 728.70. 1.2.    Sono pronunciati i rigetti delle opposizioni interposte da RI 1 ai seguenti PE fatti spiccare dall'UE di __________: __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    965.70 __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF 1'298,20 __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    980,90 __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    389,35 __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    988,40 __________ del 02.12.2004 limitatamente a CHF    399,35 __________ del 10.12.2004 limitatamente a CHF    329,35 2.-   Non si prelevano tasse e spese mentre CO 1 verserà a RI 1 l'importo di CHF 300.-- (comprensivo dell'IVA) a titolo di ripetibili. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti