stralcio delle cause per avvenuto ritiro del ricorso
Dispositiv
- Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2005 36.2005.30 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2005 36.2005.30 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2005 36.2005.30
stralcio delle cause per avvenuto ritiro del ricorso
Raccomandata Incarto n. 36.2005.30 + 47 cs Lugano 13 giugno 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici visto il ricorso del 7 aprile 2005 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro le risoluzioni del 9 marzo 2005 del CO 1 di cui una concernente dr. med. __________ rappr. da: avv.___________ in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto che con due distinte risoluzioni del 9 marzo 2005 il CO 1 ha concesso al Dr. med. RI 1 e al Dr. med. __________, entrambi psichiatri, l’autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal, assegnando loro i comprensori del __________, rispettivamente del __________; il Dr. med. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto contro entrambe le risoluzioni chiedendo di poter esercitare nel __________; chiamato a presentare osservazioni in merito il Dr. med. __________, rappresentato dall’avv. __________, in via principale ha eccepito la legittimazione del suo collega a contestare la risoluzione che lo concerne ed in via subordinata ha chiesto la reiezione del ricorso; il CO 1 nella sua risposta propone anch’esso di respingere l’impugnativa; pendente causa il Dr. med. __________ ha prodotto ulteriore documentazione; con scritto del 9 giugno 2005 l’insorgente ha ritirato il ricorso chiedendo di non accollargli spese e ripetibili; visto il ritiro dell’impugnativa, il ricorso va stralciato dai ruoli; l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 (6.4.6.1.6) prevede che è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative; giusta l’art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo (e per analogia il TCA), quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte; l’insorgente, avendo ritirato il ricorso, è da considerare soccombente; tuttavia come emerge dalla lettera di ritiro del ricorso “ come da accordo con il legale del dott. med. __________, avv. __________ che mi legge in copia, si chiede che non venga assegnato alcun importo a titolo di ripetibili (…) ”; di conseguenza, eccezionalmente, l’insorgente non viene condannato al pagamento di ripetibili; per l’art. 28 LPamm l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia; l’insorgente ha cagionato spese a questo TCA; questo Tribunale condanna pertanto il ricorrente al pagamento di un importo di fr. 500.-- di tassa di giustizia e fr. 150.-- di spese. Per questi motivi decreta 1. Le cause sono stralciate dai ruoli .
2. Il Dr. med. RI 1 è condannato al pagamento di complessivi fr. 650.-- a titolo di tasse e spese di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge. terzi implicati Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici