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36.2005.200

Decisione su opposizione dell'assicuratore per incasso di un credito. Reazione intempestiva dell'assicurato, il termine per impugnare é di 30 giorni, qui scaduto infruttuoso.

Ticino · 2005-12-22 · Italiano TI
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Decisione su opposizione dell'assicuratore per incasso di un credito. Reazione intempestiva dell'assicurato, il termine per impugnare é di 30 giorni, qui scaduto infruttuoso.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario IvanoRanzanici                                                     Fabio Zocchetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2005 36.2005.200 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2005 36.2005.200 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2005 36.2005.200

Decisione su opposizione dell'assicuratore per incasso di un credito. Reazione intempestiva dell'assicurato, il termine per impugnare é di 30 giorni, qui scaduto infruttuoso.

Raccomandata Incarto n. 36.2005.200 ir / gm Lugano 22 dicembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 24 novembre 2005 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 17 ottobre 2005 emanata da CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie considerato in fatto e in diritto che                              -   con decisione su opposizione 17 ottobre 2005 CO 1, confermando precedente decisione 9 settembre 2005, ha accertato un debito di RI 1 di CHF 335.90, oltre a spese esecutive e un interessi di mora del 5% per premi non soluti;

-   contro il provvedimento l'assicurata ha ricorso a questo Tribunale: l'atto - datato erroneamente 10 aprile 2005 - è stato consegnato alla Posta il 24 novembre 2005;

-   invitata ad accertare la ricezione da parte dell'assicurata del provvedimento impugnato CO 1 ha trasmesso estratto informatico attestante ritardo nell'inoltro del gravame;

-   il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha direttamente accertato presso l'ufficio postale di __________ la ricevuta della decisione su opposizione da parte della signora RI 1 il 19 ottobre 2005;

-   le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito;

-   per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso Tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurata;

-   giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

-   l'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);

-   un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144); - il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno che segue la notifica della decisione;

-    nella fattispecie, dagli atti, risulta che la decisione su opposizione 17 ottobre 2005 è stata spedita il medesimo giorno all'interessata per invio raccomandato, e ricevuta il 19 ottobre 2005 (doc. IV/2);

-    il termine per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il 20 ottobre 2005, e scadeva venerdì 18 novembre 2005;

-   di conseguenza il ricorso, consegnato alla posta il 24 novembre 2005 come rilevabile dalla busta d'impostazione è tardivo; Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso è irricevibile siccome intempestivo. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti