Sussidio chiesto da separata madre di tre figlie al beneficio di prestazioni AI chiesto intempestivamente. Ritardo dovuto alle difficoltà personali e relazionali con il marito separato. Ritardo ingiustificato.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
E. 2 Il ricorso, formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare
tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura
per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di
cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito
che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurata in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno
2005
le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a
CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito
di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali
di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da
sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurata all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurata fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del mese
di marzo 2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine
previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. La ricorrente è tassata in via ordinaria ed
è separata dal 2001.
L’assicurata
non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la
lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal.
Infatti
a domande del giudice delegato l’insorgente ha dato indicazioni in questo senso
evidenziando una situazione personale certamente difficile. Il giudice è
comunque vincolato alla stretta applicazione della legge ed in virtù dell’art.
45 lett. a Reg. LCAMal la signora RI 1 avrebbe dovuto inoltrare la sua
richiesta entro fine 2004.
Ciò
trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il
Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
"
I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurata
non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli
assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Ora,
anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica
entrata in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie, va comunque
rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima
della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del
sussidio, tra l’altro, se l’assicurata non disponeva dei dati fiscali
consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva
cambiamenti importanti della sua situazione economica.
Queste
situazioni non sono adempiute nel caso concreto la ricorrente essendo tassata
in via ordinaria, separata da anni, e potendo inoltrare comunque l'istanza
entro la fine del 2004 con - semmai dati gli estremi - accertamento autonomo
del reddito da parte dell'UAM. La tassazione 2003 prodotta agli atti non entra
in considerazione siccome non è la tassazione di riferimento voluta con il DE
citato in precedenza. Inoltre, come evidenziato, non vi è stato un cambiamento
importante della situazione economica della signora nel corso del 2005.
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando
l’interessata poteva disporre dei dati circa il guadagno conseguito quell’anno
e non nel corso del mese di marzo dell’anno seguente.
7. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Ora,
questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurata non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata
ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza
(STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8. In
concreto, l’insorgente fa valere una situazione di confusione, e le difficoltà
relazionali con il marito. Queste circostanze appaiono certamente comprensibili
umanamente ma, purtroppo, non assurgono a valido motivo giustificante il
ritardo. Già più volte il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto
che una situazione di disagio famigliare, quale la malattia di un fratello che
scombussola la gestione famigliare, non è sufficiente a giustificare il ritardo
(in questo senso la decisione Si. 36.2005.116 del 6 ottobre 2005). Anche la
semplice dimenticanza per mancata sufficiente attenzione è stata ritenuta motivo
non sufficiente. Nel caso della qui ricorrente, pur nella consapevolezza della
difficoltà economica derivante dal mantenimento delle 3 figlie e dalle entrate
comunque limitate, si deve ritenere che il motivo addotto per giustificare il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione dei premi non assurge a
sufficiente e valido motivo alla luce della costante prassi di questo Ufficio. L’insorgente
avrebbe dovuto inoltrare la domanda entro il 31 dicembre 2004, come prevede
l’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Come visto la negligenza a
giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non
è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva. Il giudice è vincolato all'applicazione delle severe norme
vigenti, così come l'amministrazione, pur nella consapevolezza delle difficoltà
personali, economiche o sociali in cui si trovano spesso i ricorrenti.
Non
essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per
il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa
va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.
9. Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella
presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non
essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004. Pur
essendo applicabile la LPAmm, che vuole carico di tassa di giustizia e spese
alla ricorrente soccombente, si prescinde eccezionalmente da tale carico
siccome RI 1 non era patrocinata, ed il suo ricorso meritava approfondimento.
Il carico di una tassa di giustizia e delle spese sarebbe poi inutilmente
penalizzante in una situazione non facile. La presente è definitiva non essendo
dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in
applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso
STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario IvanoRanzanici Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2006 36.2005.159 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2006 36.2005.159 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2006 36.2005.159
Sussidio chiesto da separata madre di tre figlie al beneficio di prestazioni AI chiesto intempestivamente. Ritardo dovuto alle difficoltà personali e relazionali con il marito separato. Ritardo ingiustificato.
Raccomandata Incarto n. 36.2005.159 ir / td Lugano 19 gennaio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2005 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 30 settembre 2005 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A. RI 1, nata nel 1957, è separata e madre di tre figlie: __________, (1992), __________ (1996) e __________ (2000) ed è al beneficio di prestazioni AI. Nel corso del 2003 la signora RI 1 poteva contare su entrate effettive per complessivi CHF 38'000.— annui circa ed aveva un reddito imponibile di CHF 2'600.—. Con formulario apposito acquisito presso la Cancelleria comunale di __________ l’assicurata ha postulato, nel corso del mese di marzo 2005, la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005. L'istanza è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall'Ufficio Assicurazione Malattia. Il reclamo 7 luglio 2005 non ha avuto miglior sorte siccome respinto con la decisione 30 settembre 2005. Nel corso della procedura la qui ricorrente ha giustificato il ritardo nell’introduzione dell’istanza con le difficoltà vissute sia personali che economiche. B. Con ricorso del 18 ottobre 2005 RI 1 si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, indicando in particolare la situazione di difficoltà oggettiva nei rapporti con il marito e la difficile gestione finanziaria. Lo scorso anno poi l’assicurata ha ottenuto dall’AI “l’accettazione … del mio caso, e tutti quei soldi in un colpo e a fine anno mi hanno letteralmente sommerso. Sto cercando di fare un po’ d’ordine nella mia pianificazione finanziaria ma è ancora difficile venirne a capo La decisione dell’Istituto è molto pesante … avrei capito una penalità nel senso di non accordarmi i mesi retroattivi … ma la pena non è commisurata alla negligenza” (doc. I). L'amministrazione con osservazioni 11 novembre 2005 propone la reiezione del gravame con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. in diritto in ordine 1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). 2. Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie. L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurata in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal. Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari." In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”: "
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola: "
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurata all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che: " Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurata fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del mese di marzo 2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. La ricorrente è tassata in via ordinaria ed è separata dal 2001. L’assicurata non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal. Infatti a domande del giudice delegato l’insorgente ha dato indicazioni in questo senso evidenziando una situazione personale certamente difficile. Il giudice è comunque vincolato alla stretta applicazione della legge ed in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal la signora RI 1 avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che: " I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurata non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).” Ora, anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie, va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurata non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica. Queste situazioni non sono adempiute nel caso concreto la ricorrente essendo tassata in via ordinaria, separata da anni, e potendo inoltrare comunque l'istanza entro la fine del 2004 con - semmai dati gli estremi - accertamento autonomo del reddito da parte dell'UAM. La tassazione 2003 prodotta agli atti non entra in considerazione siccome non è la tassazione di riferimento voluta con il DE citato in precedenza. Inoltre, come evidenziato, non vi è stato un cambiamento importante della situazione economica della signora nel corso del 2005. La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando l’interessata poteva disporre dei dati circa il guadagno conseguito quell’anno e non nel corso del mese di marzo dell’anno seguente.
7. Tuttavia, per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Ora, questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurata non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8. In concreto, l’insorgente fa valere una situazione di confusione, e le difficoltà relazionali con il marito. Queste circostanze appaiono certamente comprensibili umanamente ma, purtroppo, non assurgono a valido motivo giustificante il ritardo. Già più volte il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto che una situazione di disagio famigliare, quale la malattia di un fratello che scombussola la gestione famigliare, non è sufficiente a giustificare il ritardo (in questo senso la decisione Si. 36.2005.116 del 6 ottobre 2005). Anche la semplice dimenticanza per mancata sufficiente attenzione è stata ritenuta motivo non sufficiente. Nel caso della qui ricorrente, pur nella consapevolezza della difficoltà economica derivante dal mantenimento delle 3 figlie e dalle entrate comunque limitate, si deve ritenere che il motivo addotto per giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione dei premi non assurge a sufficiente e valido motivo alla luce della costante prassi di questo Ufficio. L’insorgente avrebbe dovuto inoltrare la domanda entro il 31 dicembre 2004, come prevede l’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Come visto la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il giudice è vincolato all'applicazione delle severe norme vigenti, così come l'amministrazione, pur nella consapevolezza delle difficoltà personali, economiche o sociali in cui si trovano spesso i ricorrenti. Non essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.
9. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004. Pur essendo applicabile la LPAmm, che vuole carico di tassa di giustizia e spese alla ricorrente soccombente, si prescinde eccezionalmente da tale carico siccome RI 1 non era patrocinata, ed il suo ricorso meritava approfondimento. Il carico di una tassa di giustizia e delle spese sarebbe poi inutilmente penalizzante in una situazione non facile. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti