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36.2004.98

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-08-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 febbraio 2004 con invio raccomandato alla signora __________ all'indirizzo

noto di __________, con successivo recapito a __________ in Via __________

presso l'attuale convivente e con l'indicazione "respinto";

-   che il

giudice delegato ha richiesto all'UE competente, con lettera 6 agosto 2004, la

trasmissione del dossier relativo al PE __________;

-   che alla

ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere l'assunzione di nuove

prove rispettivamente di esprimersi in merito alla risposta di causa (Doc. _);

-   che la

signora ha comunicato che:

"

Dalle carte in mio possesso risulta la Cassa mi

ha scritto in tale periodo di tempo e il mio marito ha rinvenuto nella

bucalettere al mio indirizzo precedente di __________ una busta

"raccomandata" (quindi consegnata in bucalettere come fosse stata

spedita semplice): non mi ricordo più a cosa si riferiva tale strano invio.

Rilevo che la Cassa ha fatto un mucchio di

pasticci scrivendomi numerose lettere da cui alla fine non si capisce nemmeno

più quali sono i crediti che loro dicono di avere nei miei confronti.

Ritengo di non dover pagare i premi arretrati del

mio ex marito dal quale vivo separata di fatto da ottobre 2003." (Doc. _)

-   che la

signora si è presentata presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 23

agosto 2003 producendo lo scritto 23 ottobre 2003 del convivente all'Ufficio

del controllo abitanti attestante l'inizio della convivenza ed ha ricevuto in

copia scritto dell'__________ 17 agosto 2004 dal contenuto formale;

-   che la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999 nella causa C., I 623/98).

-   che con il 1° gennaio 2003

è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni

emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni

mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio,

questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid.

6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò

significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette

dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento

dell'emanazione della decisione è determinante la consegna alla posta (vedi DTF

119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle

autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni  sociali). La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve le eccezioni

specificamente previste nelle leggi speciali alle singole assicurazioni

sociali;

-   che

impugnabili sono pure le omissioni delle Casse a fronte di richiesta di emanare

una decisione od una decisione su opposizione;

-   che, come

detto, nel caso di specie gli aspetti formali sono retti dalla nuova normativa

mentre per il merito della questione valgono le norme della LAMal previgenti

alle modifiche in essere dal 1 gennaio 2003;

-   che ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in

vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili;

-   che

avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di

aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56

LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni

su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o

una decisione su opposizione;

-   che

l’assicuratore malattia ha la facoltà di procedere all’incasso di proprie

pretese emanando preventivamente una decisione formale con cui accerta

l’esistenza di un suo credito per premi e/o partecipazioni, l’assicuratore può

– a fronte della sua decisione cresciuta in giudicato – procedere a far

spiccare un precetto esecutivo per l’incasso di quanto dovuto. D’altra parte è

pure possibile all’amministrazione procedere mediante la richiesta di

emanazione di un precetto esecutivo prima della decisione formale soggetta ad

impugnativa. A fronte dell’opposizione dell’assicurato al PE

all’amministrazione sarà possibile emanare una decisione formale di rigetto

dell’opposizione e di accertamento del proprio credito, come indicato, soggetta

ad impugnativa dapprima mediante opposizione e quindi, semmai, con ricorso;

-   che

giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto

che dura l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c.

C.M.H., inedita). Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da

parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione

malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la

volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le

proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal;

art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c). In caso di mora dell'assicurato

l'art. 9 OAMal prevede che:

"

1

Se,

nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi

scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa

sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la

competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali

che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei

premi."

-   che per l'art. 20 cpv. 1

LCAMal, inoltre, il Consiglio di Stato designa l'autorità di assistenza sociale

per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni

obbligatorie previste dalla legislazione federale;

-   che per il capoverso 3,

prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza

competente applica il sussidio per la riduzione dei premi;

-   che per l'art. 21 LCAMal,

inoltre, l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che l'assicuratore

promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di circostanze che lo

giustificano;

-   che per

l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento

d'applicazione l’assicuratore malattie che a seguito della procedura esecutiva

di cui alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di beni definitivo o un

certificato di insolvenza, può chiedere all’Istituto delle assicurazioni

sociali il pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma

esclusi gli interessi;

-   che per il capoverso 4

l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di procedura. Le

direttive del 31 maggio 1999, corrette ed aggiornate con la comunicazione del

E. 27 gennaio 2003, prevedono l'obbligo di perseguire il coniuge del debitore in

qualità di debitore solidale e ciò indipendentemente dal regime matrimoniale

adottato;

-   che, nel

merito - anche se tale non è il tema in discussione poiché rilevante è

l'accertamento dell'emanazione (o meno) da parte dell'assicuratore di una

decisione formale cresciuta in giudicato quale valido sostegno per la

prosecuzione dell'esecuzione citata, in via preliminare occorre rilevare che il

problema della responsabilità solidale tra coniugi è stato risolto alla luce

del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto

delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI

1993 p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16) richiamando gli art. 163 e 166 CCS;

-   che il TF

e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle

assicurazioni sociali fa parte del "debito di mantenimento della

famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e

dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79 cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112

II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale

Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la conclusione di

un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono

stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della

famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e

giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza, alla luce dell'art.

166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi

rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V

21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83);

-   che

recentemente il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00),

pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza.

In

sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze

persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di

una assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano

l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della

coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché

un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché

nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per

i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte

servano ai bisogni correnti della famiglia;

-   che nella sentenza

federale citata (cfr. STFA del 18 ottobre 2002 nella causa R, K 60/00) la

nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore

dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex

art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal

fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo

sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia;

-   che il potere di

rappresentanza cessa quando sia sospesa la vita in comune dei coniugi (v. Henry

Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 363 e segg.

pag. 179 e segg.). Occorre allora chiedersi cosa succeda in caso di sospensione

della vita in comune dei coniugi per i debiti contratti nei confronti dei terzi

in buona fede. Il Messaggio del Consiglio Federale (1979, no. 215.21 e no. 182)

relativo alla modifica della norma in questione non risolve la questione mentre

la più recente dottrina ritiene che non debba essere protetta la buona fede del

terzo contraente al fine di non avvantaggiarlo indebitamente nella sua veste di

creditore, da un lato, e per la necessaria protezione del coniuge del debitore

(in questo senso: Gilles Petitpierre et al.

In FJS103 a 106, in particolare

104, Ginevra 1988; M. Stettler, Droit Civil III, Effets généraux du mariage

(art. 159 – 180 CC), Friborgo, 1992, n. 175; C. Hegnauer e P. Breitschmid: Grundriss

des Eherechts, 3. Ed., Berna 1993, n. 18.05; V. Bräm e F. Hasenböhler, Das Familienrecht:

Die Wirkung der Ehe im allgemeinen (art. 159 – 180), commentario zurighese, Tomo

II/1c, 3 ed., Zurigo 1993 – 1997, n. 29 ad art. 166; ed altri; contra Henry Deschnaux,

Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 367);

-   che in proposito Eugster (op. cit., p. 182 N 817) precisa,

rinviando a DTF 119 V 24 consid. 6a che:

"

Die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft und

damit die solidarische Haftung entfällt mit Aufhebung des gemeinsamen

Haushaltes ohne Rücksicht auf den guten Glauben des Dritten. Die Aufhebung des

gemeinsamen Haushalts bedarf keiner richterlicher Bewilligung

(Hegnauer/Breitschmid, p. 180ss N 17.45, 17.46, 18.05)."

-   che

questo TCA si è allineato alla convincente opinione della dottrina

maggioritaria, che vuole evitare di avvantaggiare immotivatamente il creditore

in caso di debito dovuto da coniugi di fatto separati e che tende comunque alla

protezione del coniuge separato del debitore, in un caso recente (TCA

__________ in re C) in cui due coniugi - dopo il matrimonio - avevano

interrotto la vita in comune a seguito di un tentativo di conciliazione fallito

dinanzi al Pretore. In quella sentenza era stato ritenuto come non fosse:

"

sempre

di meridiana evidenza accertare quando due coniugi non vivono più in comune. La

sospensione della vita comune potrà risultare sia da una decisione giudiziaria

che da un accordo delle parti rispettivamente ancora dalle circostanze. Si

tratta sostanzialmente di casi in cui i coniugi non intendono più mantenere una

vita coniugale rispettivamente i casi in cui la stessa ha cessato di

sussistere. Come detto una distinzione netta non sempre appare evidente, come

rammentano Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op.

cit., nota 25 a pié della pagina 179:

"                                                                             la

volonté des époux de maintenir l’union en tant que communauté de destin est

particulièrement importante pour déterminer si le pouvoir de représentation au

sens de l’art. 166 subsiste alors qu’une vie de couple n’est pas possible

(séjour prolongé à l’hôpital ou en prison)."

-   che come indicato, quindi, una volta accertato il venir meno di

una vita in comune dei coniugi cessa la rappresentanza dell’unione coniugale e la

solidarietà degli sposi per i debiti contratti dal consorte;

-   che nel

caso concreto la ricorrente lamenta la prosecuzione dell'esecuzione nei suoi

confronti senza l’emanazione di una decisione formale, e quindi un ritardo

ingiustificato da parte dell’amministrazione. Dal canto suo __________ ha

prodotto la decisione formale emanata e la relativa busta d'intimazione e

quindi valida decisione a sostegno della prosecuzione dell’esecuzione. Non va

dimenticato che l’assicuratore reclama all’assicurata il pagamento di premi e

partecipazioni dovute dal marito della stessa. Se l'intimazione è corretta i

termine di ricorso di 30 giorni per impugnare la decisione - che reca la data

del 24 febbraio 2004 - appare manifestamente scaduto, se il termine è spirato infruttuoso

il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione

contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12, pag. 373);

-   che non

va omesso di rammentare come un invio raccomandato è reputato notificato al

momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario

non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca

delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato

notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la

scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera

notificato allo scadere di questo periodo (cfr. Condizioni generali della posta

"servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione di gennaio 2001; in

questo senso anche TCA 36.2000.119 del 16 marzo 2001 in re L.). Questa modalità

di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente

attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe

potuto  realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli

atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13

febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V

132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a). Secondo costante giurisprudenza

federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario

che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri

nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144);

-   che, nel

caso concreto l'amministrazione ha emanato una decisione, che non brilla certo

per la chiarezza e precisione dei suoi contenuti, si invita ancora - pro futuro

- l'amministrazione a volere emanare decisioni più specifiche e dettagliate in

particolare in casi come quello in discussione dove la procedura è avviata nei

confronti di un debitore solidale;

-   che la

decisione risulta essere stata intimata con invio raccomandato alla signora

__________ all'indirizzo di __________, l'invio reca il numero __________

consegnato alla posta di __________ il 24 febbraio 2004;

-   che l'invio

è stato deviato al nuovo indirizzo di __________ dell'assicurata ed è ritornato

alla __________ con l'indicazione respinto;

-   che a non

averne dubbio la notifica è regolare e la successiva notifica della decisione

per posta semplice all'indirizzo del marito non comporta nessuna violazione di

diritti dell'assicurata;

-   che la

regolare notifica quasi 5 mesi prima del ricorso a questo TCA permette di

ritenere la crescita in giudicato della decisione;

-   che alla

luce di ciò il ricorso per denegata giustizia deve essere respinto, senza

carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili;

-   che la

reiezione nel merito del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di

provvedimenti cautelari formulata dall'assicurata con il suo ricorso;

-   che, come

alla richiesta dell'assicurata, copia della sua impugnativa viene trasmessa

alla Camera per l'esecuzione ed il fallimento. Alla stessa autorità giudiziaria

viene inoltre trasmessa copia del presente giudizio;

Dispositiv
  1. decide Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.08.2004 36.2004.98 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.08.2004 36.2004.98 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.08.2004 36.2004.98

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 36.2004.98 Lugano 24 agosto 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 4 agosto 2004 di __________ contro le omissioni della __________ rappr. da: __________ in materia di assicurazione contro le malattie considerato, in fatto ed in diritto

-   che __________ si è rivolta con ricorso del 4 agosto 2004 a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni lamentando una denegata giustizia commessa a suo danno dalla __________ per avere ottenuto la prosecuzione di un'esecuzione avviata nei suoi confronti senza intimazione regolare di decisione formale successivamente al precetto esecutivo  (PE qui di seguito);

-   che, più dettagliatamente, la signora ha indicato che il 21 gennaio 2004 la __________ ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei suoi confronti, precetto numero __________, per un credito di CHF 932,65 costituito da "Fatture dal 20.3 al 15.12.2002 LAMal dossier marito no. __________" cui si aggiungono CHF 100.- per "costi creditore" e mora;

-   che la signora __________ si è vista intimare un avviso di pignoramento per CHF 1'126,15 complessivamente, pignoramento previsto per il prossimo 9 settembre 2004;

-   che nel suo ricorso 4 agosto 2004 la signora __________ indica di non avere ricevuto più nulla dopo il PE in discussione dalla parte di __________;

-   che l'assicuratore avrebbe omesso di rigettare l'opposizione interposta alla procedura esecutiva. La ricorrente ha chiesto quindi: " Con la presente lettera faccio ricorso per "denegata giustizia" da parte di __________, e chiedo che il tribunale blocchi in via d'urgenza il pignoramento. Nel merito preciso, che sono separata dal 23.10.2003 e che non viviamo più dallo stesso giorno. E in fine, che al matrimonio si era scelta la separazione dei beni (vedi allegato doc. _). Se il mio marito non paga i suoi debiti, non tocca certo a me pagarglieli. Chiedo in fine, che copia del presente ricorso venga trasmessa da questo tribunale alla Camera esecuzione e fallimenti affinché annulli la procedura esecutiva in questione." (Doc. _)

-   che, in uno con il ricorso è stato prodotto il PE in fotocopia, copia dell'avviso di pignoramento e copia dell'atto notarile del notaio __________ del 21 maggio 2001 con cui __________ ed il marito __________ hanno adottato il regime della separazione dei beni;

-   che con risposta di causa 10 agosto 2004 __________ ha evidenziato come: " Con la presente, e come già spiegato alla signora __________ telefonicamente in data 2 marzo 2004, vi comunichiamo che abbiamo proseguito contro la moglie in base alle direttive IAS, delle quali vi alleghiamo una copia e comunichiamo che non abbiamo ricevuto reclami scritti dalla stessa. I premi scoperti riguardano i premi e partecipazioni ai costi dal 20 marzo 2002 al 13 gennaio 2003, la signora ha fatto opposizione al precetto ma non ha mai ritirato il nostro rigetto dell'opposizione ritornatoci in data 5 marzo 2004 del quale vi alleghiamo una copia. Vi inoltriamo inoltre un riassunto del nostro dossier, per conoscenza." (Doc. _)

-   che in uno con la risposta di causa l'amministrazione ha prodotto scritto in cui ha precisato che: " La procedura contro la signora __________ è stata aperta in data 10 dicembre 2003 in base all'attestato di carenza di beni

n. __________ottenuto per il marito signor __________. (…) Il dossier ha proseguito in modo seguente: â il 10 dicembre 2003 abbiamo mandato il primo richiamo alla signora __________; â in data 16 gennaio 2004 abbiamo mandato il precetto esecutivo, la cliente non si è opposta al nostro richiamo; â in data 30 gennaio 2004 riceviamo dall'ufficio delle esecuzioni la copia del precetto esecutivo con opposizione; â in data 24 febbraio 2004 abbiamo inoltrato il rigetto dell'opposizione; â in data 2 marzo 2004 la cliente ci contatta telefonicamente alla quale abbiamo spiegato le direttive IAS; â in data 5 marzo 2004 la busta contenente il rigetto dell'opposizione ritorna ai nostri uffici con nota "respinto"; â in data 21 aprile 2004 abbiamo inoltrato la domanda di proseguimento con tanto di copia del rigetto dell'opposizione e crescita in giudicato;" (Doc. _)

-   che nel dossier presentato __________ ha prodotto fotocopia della busta di intimazione 24 febbraio 2004 con invio raccomandato alla signora __________ all'indirizzo noto di __________, con successivo recapito a __________ in Via __________ presso l'attuale convivente e con l'indicazione "respinto";

-   che il giudice delegato ha richiesto all'UE competente, con lettera 6 agosto 2004, la trasmissione del dossier relativo al PE __________;

-   che alla ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere l'assunzione di nuove prove rispettivamente di esprimersi in merito alla risposta di causa (Doc. _);

-   che la signora ha comunicato che: " Dalle carte in mio possesso risulta la Cassa mi ha scritto in tale periodo di tempo e il mio marito ha rinvenuto nella bucalettere al mio indirizzo precedente di __________ una busta "raccomandata" (quindi consegnata in bucalettere come fosse stata spedita semplice): non mi ricordo più a cosa si riferiva tale strano invio. Rilevo che la Cassa ha fatto un mucchio di pasticci scrivendomi numerose lettere da cui alla fine non si capisce nemmeno più quali sono i crediti che loro dicono di avere nei miei confronti. Ritengo di non dover pagare i premi arretrati del mio ex marito dal quale vivo separata di fatto da ottobre 2003." (Doc. _)

-   che la signora si è presentata presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 23 agosto 2003 producendo lo scritto 23 ottobre 2003 del convivente all'Ufficio del controllo abitanti attestante l'inizio della convivenza ed ha ricevuto in copia scritto dell'__________ 17 agosto 2004 dal contenuto formale;

-   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

-   che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni  sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve le eccezioni specificamente previste nelle leggi speciali alle singole assicurazioni sociali;

-   che impugnabili sono pure le omissioni delle Casse a fronte di richiesta di emanare una decisione od una decisione su opposizione;

-   che, come detto, nel caso di specie gli aspetti formali sono retti dalla nuova normativa mentre per il merito della questione valgono le norme della LAMal previgenti alle modifiche in essere dal 1 gennaio 2003;

-   che ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;

-   che avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

-   che l’assicuratore malattia ha la facoltà di procedere all’incasso di proprie pretese emanando preventivamente una decisione formale con cui accerta l’esistenza di un suo credito per premi e/o partecipazioni, l’assicuratore può

– a fronte della sua decisione cresciuta in giudicato – procedere a far spiccare un precetto esecutivo per l’incasso di quanto dovuto. D’altra parte è pure possibile all’amministrazione procedere mediante la richiesta di emanazione di un precetto esecutivo prima della decisione formale soggetta ad impugnativa. A fronte dell’opposizione dell’assicurato al PE all’amministrazione sarà possibile emanare una decisione formale di rigetto dell’opposizione e di accertamento del proprio credito, come indicato, soggetta ad impugnativa dapprima mediante opposizione e quindi, semmai, con ricorso;

-   che giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H., inedita). Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c). In caso di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che: " 1 Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi."

-   che per l'art. 20 cpv. 1 LCAMal, inoltre, il Consiglio di Stato designa l'autorità di assistenza sociale per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie previste dalla legislazione federale;

-   che per il capoverso 3, prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi;

-   che per l'art. 21 LCAMal, inoltre, l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che l'assicuratore promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di circostanze che lo giustificano;

-   che per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento d'applicazione l’assicuratore malattie che a seguito della procedura esecutiva di cui alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di beni definitivo o un certificato di insolvenza, può chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali il pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma esclusi gli interessi;

-   che per il capoverso 4 l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di procedura. Le direttive del 31 maggio 1999, corrette ed aggiornate con la comunicazione del 27 gennaio 2003, prevedono l'obbligo di perseguire il coniuge del debitore in qualità di debitore solidale e ciò indipendentemente dal regime matrimoniale adottato;

-   che, nel merito - anche se tale non è il tema in discussione poiché rilevante è l'accertamento dell'emanazione (o meno) da parte dell'assicuratore di una decisione formale cresciuta in giudicato quale valido sostegno per la prosecuzione dell'esecuzione citata, in via preliminare occorre rilevare che il problema della responsabilità solidale tra coniugi è stato risolto alla luce del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993 p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16) richiamando gli art. 163 e 166 CCS;

-   che il TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito di mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79 cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83);

-   che recentemente il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di una assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia;

-   che nella sentenza federale citata (cfr. STFA del 18 ottobre 2002 nella causa R, K 60/00) la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia;

-   che il potere di rappresentanza cessa quando sia sospesa la vita in comune dei coniugi (v. Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 363 e segg. pag. 179 e segg.). Occorre allora chiedersi cosa succeda in caso di sospensione della vita in comune dei coniugi per i debiti contratti nei confronti dei terzi in buona fede. Il Messaggio del Consiglio Federale (1979, no. 215.21 e no. 182) relativo alla modifica della norma in questione non risolve la questione mentre la più recente dottrina ritiene che non debba essere protetta la buona fede del terzo contraente al fine di non avvantaggiarlo indebitamente nella sua veste di creditore, da un lato, e per la necessaria protezione del coniuge del debitore (in questo senso: Gilles Petitpierre et al. In FJS103 a 106, in particolare 104, Ginevra 1988; M. Stettler, Droit Civil III, Effets généraux du mariage (art. 159 – 180 CC), Friborgo, 1992, n. 175; C. Hegnauer e P. Breitschmid: Grundriss des Eherechts, 3. Ed., Berna 1993, n. 18.05; V. Bräm e F. Hasenböhler, Das Familienrecht: Die Wirkung der Ehe im allgemeinen (art. 159 – 180), commentario zurighese, Tomo II/1c, 3 ed., Zurigo 1993 – 1997, n. 29 ad art. 166; ed altri; contra Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 367);

-   che in proposito Eugster (op. cit., p. 182 N 817) precisa, rinviando a DTF 119 V 24 consid. 6a che: " Die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft und damit die solidarische Haftung entfällt mit Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes ohne Rücksicht auf den guten Glauben des Dritten. Die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts bedarf keiner richterlicher Bewilligung (Hegnauer/Breitschmid, p. 180ss N 17.45, 17.46, 18.05)."

-   che questo TCA si è allineato alla convincente opinione della dottrina maggioritaria, che vuole evitare di avvantaggiare immotivatamente il creditore in caso di debito dovuto da coniugi di fatto separati e che tende comunque alla protezione del coniuge separato del debitore, in un caso recente (TCA __________ in re C) in cui due coniugi - dopo il matrimonio - avevano interrotto la vita in comune a seguito di un tentativo di conciliazione fallito dinanzi al Pretore. In quella sentenza era stato ritenuto come non fosse: " sempre di meridiana evidenza accertare quando due coniugi non vivono più in comune. La sospensione della vita comune potrà risultare sia da una decisione giudiziaria che da un accordo delle parti rispettivamente ancora dalle circostanze. Si tratta sostanzialmente di casi in cui i coniugi non intendono più mantenere una vita coniugale rispettivamente i casi in cui la stessa ha cessato di sussistere. Come detto una distinzione netta non sempre appare evidente, come rammentano Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., nota 25 a pié della pagina 179: "                                                                             la volonté des époux de maintenir l’union en tant que communauté de destin est particulièrement importante pour déterminer si le pouvoir de représentation au sens de l’art. 166 subsiste alors qu’une vie de couple n’est pas possible (séjour prolongé à l’hôpital ou en prison)."

-   che come indicato, quindi, una volta accertato il venir meno di una vita in comune dei coniugi cessa la rappresentanza dell’unione coniugale e la solidarietà degli sposi per i debiti contratti dal consorte;

-   che nel caso concreto la ricorrente lamenta la prosecuzione dell'esecuzione nei suoi confronti senza l’emanazione di una decisione formale, e quindi un ritardo ingiustificato da parte dell’amministrazione. Dal canto suo __________ ha prodotto la decisione formale emanata e la relativa busta d'intimazione e quindi valida decisione a sostegno della prosecuzione dell’esecuzione. Non va dimenticato che l’assicuratore reclama all’assicurata il pagamento di premi e partecipazioni dovute dal marito della stessa. Se l'intimazione è corretta i termine di ricorso di 30 giorni per impugnare la decisione - che reca la data del 24 febbraio 2004 - appare manifestamente scaduto, se il termine è spirato infruttuoso il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12, pag. 373);

-   che non va omesso di rammentare come un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. Condizioni generali della posta "servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione di gennaio 2001; in questo senso anche TCA 36.2000.119 del 16 marzo 2001 in re L.). Questa modalità di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe potuto  realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a). Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144);

-   che, nel caso concreto l'amministrazione ha emanato una decisione, che non brilla certo per la chiarezza e precisione dei suoi contenuti, si invita ancora - pro futuro

- l'amministrazione a volere emanare decisioni più specifiche e dettagliate in particolare in casi come quello in discussione dove la procedura è avviata nei confronti di un debitore solidale;

-   che la decisione risulta essere stata intimata con invio raccomandato alla signora __________ all'indirizzo di __________, l'invio reca il numero __________ consegnato alla posta di __________ il 24 febbraio 2004;

-   che l'invio è stato deviato al nuovo indirizzo di __________ dell'assicurata ed è ritornato alla __________ con l'indicazione respinto;

-   che a non averne dubbio la notifica è regolare e la successiva notifica della decisione per posta semplice all'indirizzo del marito non comporta nessuna violazione di diritti dell'assicurata;

-   che la regolare notifica quasi 5 mesi prima del ricorso a questo TCA permette di ritenere la crescita in giudicato della decisione;

-   che alla luce di ciò il ricorso per denegata giustizia deve essere respinto, senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili;

-   che la reiezione nel merito del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di provvedimenti cautelari formulata dall'assicurata con il suo ricorso;

-   che, come alla richiesta dell'assicurata, copia della sua impugnativa viene trasmessa alla Camera per l'esecuzione ed il fallimento. Alla stessa autorità giudiziaria viene inoltre trasmessa copia del presente giudizio; Per questi motivi decide 1.-   Il ricorso per denegata giustizia formulato da __________ in data 4 agosto 2004 è respinto . 1.1.-   Di conseguenza non vengono adottate misure cautelari come alla richiesta della ricorrente siccome la domanda è divenuta priva d'oggetto. 2.-   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. 4.-   Copia del presente giudizio con copia del ricorso viene trasmessa alla Camera di Esecuzione e Fallimenti, sede. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti