ritardo nella richiesta del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
KURMANN,
“Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).
Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti
invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113;
BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali",
Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
In
concreto, non avendo l’insorgente comprovato la trasmissione della richiesta di
sussidio già nel 2003, ed il TCA disponendo della dimostrazione che l'istanza è
pervenuta nel 2004, deve concludere che l’interessato ha inviato la domanda
solo nel corso del 2004, la richiesta, in applicazione dell’art. 45 cpv. 1
lett. a e d Reg. LCAMal, deve essere dichiarata tardiva.
Va
ancora rammentato che l'art. 55 LCAMal prevede che le domande di sussidio
retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal)
sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
L'interessato,
che ha perso il diritto al versamento delle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione da aprile 2003, avrebbe potuto chiedere all'IAS, se
riteneva dati i presupposti previsti dall'art. 67 Reg. LCAMal, il calcolo del
sussidio su base autonoma nel corso di quell’anno o comunque al più tardi alla
fine del 2003 quando doveva avere tutti i dati necessari per l'inoltro della
richiesta, poi presentata solo nel mese di aprile dell'anno dopo.
Non
avendo sollevato fatti che possano giustificare un eventuale ritardo (ad
esempio una grave malattia) la richiesta va considerata tardiva anche in
applicazione dell’art. 55 LCAMal.
In
queste circostanze il TCA non può che confermare la decisione su reclamo dell'IAS
e respingere il ricorso.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art.
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. D.E.
12.11.2003).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il
legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante,
secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"
a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari
."
In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla
fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa
a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili
."
3. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite
presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di
presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a)
per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso
dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b)
per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso
dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c)
gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono
avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d)
gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito
(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di
cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono
presentare istanza nel corso dell'anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce
eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure
di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Per
l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da
parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale
richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53
cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.
L'art.
55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle
domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni
particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei
termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il
riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva
."
4. In
concreto, oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente ha
presentato tempestivamente la sua richiesta tendente all’ottenimento del
sussidio per il 2003.
Dagli
atti prodotti dalla Cassa emerge che l’amministrazione ha ricevuto la richiesta
di sussidio, datata 29 dicembre 2003/28 marzo 2004, in data 14 aprile 2004
(doc. 1).
Come
visto, nell’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal figurano i termini entro i quali
presentare la richiesta di sussidio. Per quanto concerne il caso di specie va
in particolare ricordato il contenuto della lett. a (gli assicurati tassati in
via ordinaria devono presentare l’istanza nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio) e la lett. d che prevede che gli assicurati che
nel corso dell’anno, per mutate condizioni di redditi (tassazione intermedia o
d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritengono
di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.
Nel
caso di specie, l’assicurato, che non ha più beneficiato delle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 5 aprile 2003, ha ricevuto la
tassazione 2001-2002, base di calcolo per il sussidio 2003 poiché il Consiglio
di Stato ha così deciso in maniera vincolante per il giudice (cfr. DE 12
novembre 2003 relativo alle basi di calcolo del sussidio per l'anno 2004), nel
2003.
Di
nessun rilievo è invece la tassazione 2003 (cfr. STCA del 31 gennaio 2005 nella
causa G., inc. 36.2004.61) poiché riferita a periodo diverso da quello imposto
dall'esecutivo cantonale.
Poiché
l’insorgente ha presentato la richiesta di sussidio per il 2003 nel corso del
2004, malgrado abbia ricevuto la tassazione determinante nel 2003 e abbia avuto
una modifica degli introiti ad inizio 2003, di principio la domanda, presentata
dopo i termini di cui all’art. 45 cpv. 1 lett. a e d Reg. LCAMal, è tardiva.
Tuttavia,
visto che l’insorgente nel proprio ricorso ha affermato di aver già trasmesso
la richiesta di sussidio nel corso del mese di novembre 2003 ed ha prodotto una
fotocopia dell’ultima pagina della richiesta datata 29 dicembre 2003 (allegato
al doc. B), il TCA ha chiesto all’IAS di trasmettere l’intero incarto ed
indicare se l’insorgente ha preso contatto con l’amministrazione già nel 2003.
L’IAS ha risposto negativamente (doc. VII).
Da
parte sua l’assicurato è stato invitato a comprovare di aver inviato la domanda
già nel corso del 2003 (doc. da VI a VIII).
Con
lettera del 19 gennaio 2005 l’insorgente ha spiegato di essersi recato presso
il Comune di __________ per avere informazioni circa la riduzione dei premi
della Cassa malati, di aver raccolto tutta la documentazione necessaria e di aver
trasmesso, a fine dicembre 2003, la richiesta. Nel marzo 2004, dopo aver
telefonato all’IAS per avere informazioni sullo stato della sua procedura ed
aver ricevuto come risposta che la sua richiesta non era pervenuta, ha
nuovamente rispedito l’intera documentazione (doc. IX).
L’interessato
non ha altrimenti comprovato le sue affermazioni. In particolare agli atti non
vi è documentazione che dimostra l’avvenuto invio della richiesta per
l’ottenimento del sussidio già nel corso del 2003. Una fotocopia di un
documento datato 29 dicembre 2003, che la Cassa afferma di non aver mai
ricevuto, e le affermazioni del ricorrente, non sono purtroppo sufficienti a
comprovare l’avvenuta notifica di un atto non trasmesso tramite raccomandata.
Giova
qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal
principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA
del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa
P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
KURMANN,
“Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).
Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti
invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113;
BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali",
Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
In
concreto, non avendo l’insorgente comprovato la trasmissione della richiesta di
sussidio già nel 2003, ed il TCA disponendo della dimostrazione che l'istanza è
pervenuta nel 2004, deve concludere che l’interessato ha inviato la domanda
solo nel corso del 2004, la richiesta, in applicazione dell’art. 45 cpv. 1
lett. a e d Reg. LCAMal, deve essere dichiarata tardiva.
Va
ancora rammentato che l'art. 55 LCAMal prevede che le domande di sussidio
retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal)
sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
L'interessato,
che ha perso il diritto al versamento delle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione da aprile 2003, avrebbe potuto chiedere all'IAS, se
riteneva dati i presupposti previsti dall'art. 67 Reg. LCAMal, il calcolo del
sussidio su base autonoma nel corso di quell’anno o comunque al più tardi alla
fine del 2003 quando doveva avere tutti i dati necessari per l'inoltro della
richiesta, poi presentata solo nel mese di aprile dell'anno dopo.
Non
avendo sollevato fatti che possano giustificare un eventuale ritardo (ad
esempio una grave malattia) la richiesta va considerata tardiva anche in
applicazione dell’art. 55 LCAMal.
In
queste circostanze il TCA non può che confermare la decisione su reclamo dell'IAS
e respingere il ricorso.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. 4.- La presente decisione è definitiva. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2005 36.2004.162 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2005 36.2004.162 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.02.2005 36.2004.162
ritardo nella richiesta del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati
Raccomandata Incarto n. 36.2004.162 cs Lugano 14 febbraio 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 10 novembre 2004 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 13 ottobre 2004 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto A. Con decisione su reclamo del 13 ottobre 2004 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS) ha respinto il reclamo contro la decisione del 21 luglio 2004 con la quale è stata rifiutata a RI 1 la concessione del sussidio dell'assicurazione malattia per il 2003, a causa del ritardo nel presentare l’istanza (doc. A). Contro la decisione è tempestivamente insorto l'interessato, rilevando di rientrare nei parametri previsti dalla legge e di aver trasmesso la richiesta già nel novembre 2003 (doc. I). B. Con risposta del 7 dicembre 2004 l’amministrazione propone di respingere il ricorso con motivazioni che, se necessario, saranno esposte in seguito (doc. IV). Pendente causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito. in diritto In ordine 1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art. 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. D.E. 12.11.2003). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "
a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari ." In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”: "
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili ."
3. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola: a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio; b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio; c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio; d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso. Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio. L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che: " Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva ."
4. In concreto, oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente ha presentato tempestivamente la sua richiesta tendente all’ottenimento del sussidio per il 2003. Dagli atti prodotti dalla Cassa emerge che l’amministrazione ha ricevuto la richiesta di sussidio, datata 29 dicembre 2003/28 marzo 2004, in data 14 aprile 2004 (doc. 1). Come visto, nell’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal figurano i termini entro i quali presentare la richiesta di sussidio. Per quanto concerne il caso di specie va in particolare ricordato il contenuto della lett. a (gli assicurati tassati in via ordinaria devono presentare l’istanza nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio) e la lett. d che prevede che gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di redditi (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritengono di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso. Nel caso di specie, l’assicurato, che non ha più beneficiato delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 5 aprile 2003, ha ricevuto la tassazione 2001-2002, base di calcolo per il sussidio 2003 poiché il Consiglio di Stato ha così deciso in maniera vincolante per il giudice (cfr. DE 12 novembre 2003 relativo alle basi di calcolo del sussidio per l'anno 2004), nel 2003. Di nessun rilievo è invece la tassazione 2003 (cfr. STCA del 31 gennaio 2005 nella causa G., inc. 36.2004.61) poiché riferita a periodo diverso da quello imposto dall'esecutivo cantonale. Poiché l’insorgente ha presentato la richiesta di sussidio per il 2003 nel corso del 2004, malgrado abbia ricevuto la tassazione determinante nel 2003 e abbia avuto una modifica degli introiti ad inizio 2003, di principio la domanda, presentata dopo i termini di cui all’art. 45 cpv. 1 lett. a e d Reg. LCAMal, è tardiva. Tuttavia, visto che l’insorgente nel proprio ricorso ha affermato di aver già trasmesso la richiesta di sussidio nel corso del mese di novembre 2003 ed ha prodotto una fotocopia dell’ultima pagina della richiesta datata 29 dicembre 2003 (allegato al doc. B), il TCA ha chiesto all’IAS di trasmettere l’intero incarto ed indicare se l’insorgente ha preso contatto con l’amministrazione già nel 2003. L’IAS ha risposto negativamente (doc. VII). Da parte sua l’assicurato è stato invitato a comprovare di aver inviato la domanda già nel corso del 2003 (doc. da VI a VIII). Con lettera del 19 gennaio 2005 l’insorgente ha spiegato di essersi recato presso il Comune di __________ per avere informazioni circa la riduzione dei premi della Cassa malati, di aver raccolto tutta la documentazione necessaria e di aver trasmesso, a fine dicembre 2003, la richiesta. Nel marzo 2004, dopo aver telefonato all’IAS per avere informazioni sullo stato della sua procedura ed aver ricevuto come risposta che la sua richiesta non era pervenuta, ha nuovamente rispedito l’intera documentazione (doc. IX). L’interessato non ha altrimenti comprovato le sue affermazioni. In particolare agli atti non vi è documentazione che dimostra l’avvenuto invio della richiesta per l’ottenimento del sussidio già nel corso del 2003. Una fotocopia di un documento datato 29 dicembre 2003, che la Cassa afferma di non aver mai ricevuto, e le affermazioni del ricorrente, non sono purtroppo sufficienti a comprovare l’avvenuta notifica di un atto non trasmesso tramite raccomandata. Giova qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. In concreto, non avendo l’insorgente comprovato la trasmissione della richiesta di sussidio già nel 2003, ed il TCA disponendo della dimostrazione che l'istanza è pervenuta nel 2004, deve concludere che l’interessato ha inviato la domanda solo nel corso del 2004, la richiesta, in applicazione dell’art. 45 cpv. 1 lett. a e d Reg. LCAMal, deve essere dichiarata tardiva. Va ancora rammentato che l'art. 55 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. L'interessato, che ha perso il diritto al versamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione da aprile 2003, avrebbe potuto chiedere all'IAS, se riteneva dati i presupposti previsti dall'art. 67 Reg. LCAMal, il calcolo del sussidio su base autonoma nel corso di quell’anno o comunque al più tardi alla fine del 2003 quando doveva avere tutti i dati necessari per l'inoltro della richiesta, poi presentata solo nel mese di aprile dell'anno dopo. Non avendo sollevato fatti che possano giustificare un eventuale ritardo (ad esempio una grave malattia) la richiesta va considerata tardiva anche in applicazione dell’art. 55 LCAMal. In queste circostanze il TCA non può che confermare la decisione su reclamo dell'IAS e respingere il ricorso. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. 4.- La presente decisione è definitiva. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti