Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- La petizione è stralciata . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. terzi implicati Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2004 36.2004.110 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2004 36.2004.110 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2004 36.2004.110
Sentenza o decisione senza scheda
Raccomandata Incarto n. 36.2004.110 Lugano 27 agosto 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sulla petizione del 24 agosto 2004 interposta da __________ rappr. da: __________ contro __________ in materia di assicurazione complementare contro le malattie considerato, in fatto ed in diritto
- che con atto consegnato brevi manu a questo Tribunale il 25 agosto 2004 (e datato del giorno precedente) __________ ha postulato "L'accertamento e l'imposizione alla convenuta del diritto dell'attore al passaggio all'assicurazione collettiva prevista dal contratto d'assicurazione per indennità giornaliera __________) all'assicurazione individuale";
- che con scritto 26 agosto 2004 la patrocinatrice dell'attore ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il "ritiro della petizione inoltrata … e … di voler cortesemente stralciare la procedura dai ruoli";
- che __________ con lo scritto 26 agosto 2004 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha infatti indicato: " Il ritiro non significa in nessun modo la rinuncia del signor __________ a far valere i suoi diritti. La petizione verrà inoltrata presso la competente Pretura di __________ in base al foro alternativo concordato dal contratto sottoscritto tra le parti." (Doc. _)
- che il ritiro della petizione rende la causa priva d'oggetto;
- che, d'altra parte, giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA;
- che nel caso concreto non risulta che la convenuta sia assicuratore malattia autorizzato ai sensi della LAMal (cfr. www.bag.admin.ch);
- che il ritiro della petizione permette lo stralcio della procedura senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili; Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è stralciata . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. terzi implicati Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici