Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente
il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie
per l’anno 2002.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2002 (come nel caso in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle
classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo
annuo inferiore a
fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e)
persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna
tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una
tassazione relativa al periodo fiscale
determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi
della legge
sull'assicurazione
contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi
della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il
competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa
per riqualificazione o
perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo
rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
2.3. Va ancora
osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia
data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla
citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione
malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha
richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto
dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero
prevede che i
genitori devono provvedere al mantenimento del figlio,
incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e
che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio
non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS).
L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277
CCS).
Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,
i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento
fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi
(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come
nel caso di specie (__________indica la prosecuzione della sua formazione universitaria
a __________). L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche
successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso
una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di
applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a
18 anni è considerato/a persona sola.
2.4. Per le
persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo
inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della
famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di
riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal:
"
Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile."
Secondo
l’
Ordinanza 01 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai
sensi della LPC è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento
dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla
o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve
verificare l’esistenza di un reddito proprio attuale (per l’esenzione dallo
specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF
16'800.- annui. Scopo del legislatore, come indicato nelle considerazioni
precedenti, è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in
formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori con contestuale deduzione
fiscale come regolato all’art. 34 LT:
"
Deduzioni sociali
(…) Sono dedotti dal reddito netto:
a)
per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno
di età, al cui sostentamento il contribuente provvede,
8000.--
franchi;
(…)
c)
per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un
massimo di 5600.-- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal
Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati."
E’ stato di
recente approvato il cosiddetto IV pacchetto di sgravi fiscali da parte del
Parlamento Cantonale e gli sgravi per figli agli studi sono stati aumentati
significativamente.
Sarebbe
urtante, a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i
figli in formazione, che lo Stato utilizzasse risorse decise al beneficio delle
persone meno fortunate per i figli in formazione a fronte della capacità
finanziaria di padre e madre di sostenere la spesa dei premi dell’assicurazione
di base.
Nel
caso concreto – come evidenziato – i genitori del ricorrente hanno conseguito,
nel periodo di computo, un reddito imponibile di 71'000.- importo che supera
gli estremi fissati dalla normativa cantonale per la concessione del sussidio.
2.5. In
sede di procedura amministrativa la ricorrente ha indicato come il reddito dei
genitori sarebbe diminuito in maniera importante successivamente alla
tassazione di riferimento. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha proceduto,
in pendenza del gravame in discussione, ad accertare i nuovi introiti dei
genitori della ricorrente verificando i guadagni conseguiti nel corso dell’anno
per cui il sussidio è richiesto. In effetti appariva rilevante accertare il
reddito determinante – ossia quello di riferimento dei genitori della
ricorrente – per verificare il realizzarsi, o meno, dei presupposti della
concessione del sussidio. In applicazione dell’art. 67 litt. m REgLCAMal
l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente la produzione di specifica
documentazione relativa al 2002. Va qui osservato infatti come
il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo detta norma é
quello più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio
viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del
Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal
(M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il
sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da
considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono, se
possibile, i dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti
a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento.
2.6. Dagli atti
fiscali richiamati dal giudice delegato emerge, per la tassazione 1999/2000 un
reddito lordo complessivo da lavoro di CHF 113'283.- cui va aggiunto il reddito
della sostanza e quello d’altra fonte per ulteriori CHF 49'727.-. Come detto il
reddito dei signori __________ ha subito una flessione nel corso del 2002.
Dagli atti dell’amministrazione appare come il reddito della signora __________
assommi (su base annua) a CHF 36'530.- cui vanno aggiunti gli assegni famigliari
cifrati in CHF 4'392.-. Queste cifre sono state desunte dall’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia dagli atti prodotti dagli assicurati stessi e non
sono stati oggetto di contestazione da parte della ricorrente. A questo reddito
va aggiunto il reddito conseguito dal padre della signorina __________ dalla
Cassa disoccupazione, cifrato in 34'429.- per i primi 9 mesi dell’anno e quindi
rapportato su base annua si ottiene un reddito di CHF 45'906.-. A questo
importo va aggiunto il salario comunque conseguito dal signor __________
nell’anno 2002 e, considerando gli oneri ipotecari, anche senza prendere in
considerazione altri valori dipendenti dalla proprietà fondiaria, si ottiene un
reddito lordo – reddito dal quale si deve partire per la commutazione – superiore
a CHF 8'240.-. Questo reddito lordo, per la determinazione del reddito
determinante, va commutato secondo specifiche tabelle di conversione come
imposto dall’art. 72 RegLCAMal. Le tabelle, allestite periodicamente
dall’amministrazione delle contribuzioni d’intesa con l’istituto delle
assicurazioni sociali, sono vincolanti. Nel caso specifico la persona coniugata
con due figli con un reddito di CHF 8'240.- mensili è reputata avere un reddito
determinante di oltre CHF 60'000.- e quindi superiore al limite fissato in CHF
55'000.- come descritto in precedenza.
2.7. Come detto
__________, nata nel 1983, vive in seno alla sua famiglia d’origine, non
esercita attività lavorativa essendo studente e non ha un reddito. __________
lamenta semplicemente il suo statuto di studente e si domanda perché ci si
debba fondare sulla tassazione di altre persone per giudicare del suo diritto
al sussidio. Ora appare evidente, per i motivi descritti in precedenza e
conseguenti all’obbligo di mantenimento dei figli in formazione da parte dei
genitori, che il reddito determinante non possa essere quello dello studente
stesso altrimenti ogni studente si troverebbe nel diritto al sussidio con
soluzioni socialmente molto discutibili a fronte di redditi dei genitori
differenti. Come detto ai genitori incombe – come precisato nelle
considerazioni precedenti – un obbligo di mantenimento che dura oltre il
conseguimento della maggiore età. Questo obbligo è bilanciato, a livello
fiscale, dalla possibilità, voluta dal legislatore, di operare una deduzione
per figli agli studi anche successivamente al compimento del diciottesimo anno
d’età da parte degli stessi come rammentato.
Manifestamente
nel caso concreto sono quindi dati gli estremi per fare riferimento al reddito
del nucleo primario. In effetti, la decisione di tassazione emessa a carico di
__________ per il periodo 2001 – 2002 (la prima emessa) non indica il
conseguimento di reddito. La ricorrente non ha conseguito reddito e non ne
consegue non svolgendo attività siccome studente. Accertato invece è il reddito
dei genitori nel periodo di riferimento (vista la necessità di determinazione
dello stesso da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ai sensi
dell’art. 67 REgLCAMal il periodo di riferimento è il 2002) come rammentato,
reddito superiore ai CHF 55'000.- fissati nel DE evocato nelle considerazioni
che precedono, come rammentato dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle
osservazioni al gravame.
Va ancora
aggiunto che i termini utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono
decisamente chiari ed esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di
ritenere – quale persona sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni
(in questo senso l’art. 25 litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27
LCAMal). Non possono essere seguite da questo TCA le tesi implicitamente
contenute nell’impugnativa secondo cui si farebbe riferimento ad un reddito del
nucleo primario a fronte di persona comunque considerata sola dalla legge.
Questo giudice deve applicare le norme volute dal legislatore con la LCAMal,
rispettivamente adottate dall’esecutivo cantonale per delega, che impongono
dapprima l’accertamento del reddito determinante della persona sola e che, se
nullo o inferiore ai CHF 6'000.- nel periodo di tassazione determinato dal
Consiglio di Stato, impongono di attualizzare la verifica con l’accertamento
del reddito conseguito dall’assicurato. Il legislatore cantonale, e non vi sono
motivi per questo giudice di scostarsi dal chiaro tenore delle norme, ha
imposto di far capo al reddito del nucleo primario in caso di conseguimento di
reddito inferiore al limite massimo per persone sole secondo le norme
applicabili nell’ambito della LPC.
In caso
di progenie in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere
– da parte del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio
quando il reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF
55'000.- (con fissazione quindi di un reddito imponibile relativamente alto).
Nel caso specifico il reddito dei genitori dell’assicurata è superiore a detto
importo ed il sussidio non può essere concesso. La decisione
dell’amministrazione va protetta. Il ricorso deve quindi essere respinto senza
carico di tasse e spese.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.12.2002 36.2002.85 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.12.2002 36.2002.85 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.12.2002 36.2002.85
Sentenza o decisione senza scheda
Raccomandata Incarto n. 36.2002.85 IR /cd Lugano 10 dicembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 4 agosto 2002 di __________ contro la decisione dell'8 luglio 2002 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1. Con atto datato 8 marzo 2002 __________, 1983, studentessa nubile senza attività lucrativa ed assicurata contro le malattie presso il __________, ha chiesto l’erogazione del sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2002 accompagnando la sua richiesta con la fotocopia della polizza d’assicurazione e la decisione di tassazione emessa l’11 marzo 2002 attestante reddito e sostanza pari a 0. A fronte di decisione negativa del 30 aprile 2002 __________ si è aggravata con reclamo 20 maggio 2002 in cui ha evidenziato di non conseguire reddito evidenziando come la decisione faccia riferimento a reddito superiore ai CHF 55'000.-. La reclamante ha prodotto nuova copia della decisione di tassazione 11 marzo 2002. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo con decisione del 8 luglio 2002 in cui evidenzia come: " (…) ritenuto che, con Decreto esecutivo del 06.11.2001, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2002, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza; in applicazione degli artt. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c) DE 06.11.2001, per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento ed è dato diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera fr. 55'000.-; appurato che dalla sua notifica di tassazione 2001/2002 (prima tassazione emessa nei suoi riguardi e, come tale, applicabile per l'anno 2002) risulta un reddito imponibile nullo; ritenuto che, in sede di istanza di sussidio, ha indicato le generalità di suo padre quale persona che provvede al suo sostentamento e che dalla notifica di tassazione 1999/2000 dello stesso risulta un reddito determinante che supera l'importo di fr. 55'000.- di cui all'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001; decide: II reclamo contro la decisione del 30 aprile 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia è respinto. " (cfr. doc. _) L’assicurata, non contenta della decisione emanata nei suoi riguardi, ha impugnato la stessa con atto del 4 agosto 2002 da cui si desume: " (…)
- nella decisione si cita un reddito di riferimento di Fr. 55'000.- che io non ho (vedi notifica fiscale allegata). Per quello che concerne il reddito di mio padre, che sinceramente non mi è noto, posso dire che anche per lui nell'ultimo biennio il reddito é notevolmente cambiato avendo perso il posto di lavoro e dovuto cambiare attività. Inoltre a ottobre inizierò una formazione universitaria a __________. Chiedo pertanto che la decisione venga annullata e che venga ammessa al beneficio dei sussidi cantonali per l'assicurazione malattia 2002 a partire dal 1 gennaio 2002." (cfr. doc. _) Alla luce delle argomentazioni addotte (diminuzione del reddito del padre) l’amministrazione ha chiesto all’assicurata di volere trasmettere tutta la documentazione necessaria al fine di accertare le nuove entrate (doc. _), ciò che la signora __________ ha fatto con invii del 9 settembre 2002 (doc. _) e del 23 ottobre 2002 (doc. _). Dopo avere acquisito informazioni presso l’autorità fiscale l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha fatto pervenire la sua risposta di causa postulante la reiezione dell’impugnativa. Nell’allegato 7 novembre 2002 l’amministrazione così si esprime: " (…) IN ORDINE Con comunicazione 06.08.2002 (gm) è stato chiesto a questo Istituto di presentare la propria risposta di causa nel merito del ricorso qui menzionato. La parte convenuta, esperiti i dovuti e necessari accertamenti legati al gravame di specie, avanza le osservazioni responsive che seguono. NEL MERITO Trattasi di una situazione di persona sola con un reddito imponibile nullo ai fini fiscali. La pratica di specie deve dunque essere evasa nell'ambito delle normative previste per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- in base ai dati fiscali applicabili (art. 32 cpv. 1 LCAMal). Le uniche possibilità di decidere in margine al sussidio di specie al di fuori del reddito di riferimento di cui all'art. 32 cpv. 2 LCAMal, sono le seguenti:
a) il richiedente, al momento dell'istanza, deve avere un'età non inferiore a 35 anni e nel contempo condurre un'esistenza autonoma (art. 53 Reg. LCAM, mantenuto in vigore in forza dell'art. 84 LCAMal);
b) il richiedente, al momento dell'istanza, deve dimostrare un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della Legge federale sulle PC AVS/AI, su base mensile (art. 52 cpv. 1 Reg. LCAM, ibidem);
c) deve trattarsi di casi particolari e documentati per i quali, a giudizio dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere concesso facendo astrazione dal reddito di riferimento (art. 54 Reg. LCAM, ibid.). Nessuna delle categorizzazioni di cui sopra può essere considerata nel caso di specie; e ciò per le ragioni di cui in prosieguo. Ad A I dati anagrafici dimostrano che non è palesemente circostanza applicabile al caso di specie. Ad B II minimo vitale assunto ai sensi di diritto è pari a fr. 16'880.- annui, ossia fr. 1'406.- mensili. Secondo quanto stabilito da parte dell'Autorità amministrativa sulla scorta delle informazioni prodotte dalla parte ricorrente, il reddito lordo mensile medio della stessa accertato al momento dell'istanza di sussidio risulta essere nullo, quindi inferiore al citato importo di fr. 1'406.-. Ad C II caso di specie non presenta connotazioni eccezionali tali da far propendere la scrivente parte convenuta per l'applicazione di altri mezzi di giudizio al di fuori di quelli ordinari, come previsto dall'art. 54 Reg. LCAM. II contrario porterebbe infatti ad una lesione del principio della legalità, così come di quello della parità di trattamento, nei confronti di altri assicurati in simili condizioni. Da rilevare, al riguardo, che il Consiglio di Stato ha delegato ampio potere discrezionale alla scrivente parte convenuta (art. 54 Reg. LCAM), ma non già potere assoluto. L'art. 54 Reg. LCAM contiene infatti l'avvertenza specifica secondo cui ci si deve trovare confrontati con "casi particolari" . La presente fattispecie, lo si ribadisce, non può oggettivamente essere definita caso particolare, rientrando bensì nell'ambito dei casi ordinari di persona sola che viene a situarsi nella categoria degli assicurati con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- ai sensi dei dati fiscali applicabili. Ritenuto quanto qui esposto, non fa dubbio alcuno che le decisioni di merito riguardanti il sussidio nell'assicurazione malattie debbano fondarsi sul reddito di riferimento (reddito dei genitori). I dati fiscali legati al reddito di riferimento indicano chiaramente valori superiori ai limiti di legge per la concessione del sussidio alla spesa in questione (art. 1 lett. c) DE 06.11.2001: reddito di riferimento = fr. 55'000). In sede ricorsuale, la parte ricorrente ha indicato che il reddito dei genitori è notevolmente cambiato nell'ultimo biennio. Considerato quanto precede, la parte convenuta ha provveduto ad effettuare l'accertamento del reddito conseguito nel corso dell'anno 2002 da parte dei genitori della ricorrente, e ciò allo scopo di determinare se nel caso di specie risultasse possibile applicare l'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (cfr. doc. da _ a _). La normativa in oggetto prevede la possibilità di definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. Per volontà del legislatore, tale normativa è stata introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale applicabili nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la definizione del diritto al sussidio sulla base della situazione economica più recente per gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della propria condizione economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale. II reddito lordo annuo dei genitori della parte ricorrente accertato per l'anno 2002 ammonta complessivamente a fr. 125'828.- (cfr. calcolo al doc. n° _), il che risulta essere inferiore al reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000 (cfr. doc. _). II reddito lordo mensile medio dei genitori della controparte ammonta, dopo deduzione degli interessi passivi, a fr. 8'242.65 il che, dopo la relativa conversione in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione (art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM) risulta essere superiore al limite di fr. 55'000.- che conferisce il diritto al sussidio giusta l'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001. P.Q.M., richiamati la LCAMal, il DE sussidi 2002 del 6 novembre 2001, nonché ogni altra norma in concreto applicabile, si chiede piaccia giudicare:
1. II ricorso è respinto.
2. Spese e ripetibili come di legge. " (cfr. doc. _) La ricorrente ha ulteriormente preso posizione in merito alla risposta di causa ribadendo la sua posizione e chiedendo l’accoglimento del gravame. Il giudice delegato ha acquisito gli incarti fiscali relativi ai bienni 1999 – 2000 del padre del ricorrente da cui è desumibile un reddito imponibile di oltre CHF 71'000.-. In diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2002. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. Per il 2002 (come nel caso in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000). Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”: "
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." 2.3. Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come nel caso di specie (__________indica la prosecuzione della sua formazione universitaria a __________). L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola. 2.4. Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal: " Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile." Secondo l’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio attuale (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 16'800.- annui. Scopo del legislatore, come indicato nelle considerazioni precedenti, è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori con contestuale deduzione fiscale come regolato all’art. 34 LT: " Deduzioni sociali (…) Sono dedotti dal reddito netto: a) per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 8000.-- franchi; (…) c) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5600.-- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati." E’ stato di recente approvato il cosiddetto IV pacchetto di sgravi fiscali da parte del Parlamento Cantonale e gli sgravi per figli agli studi sono stati aumentati significativamente. Sarebbe urtante, a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse risorse decise al beneficio delle persone meno fortunate per i figli in formazione a fronte della capacità finanziaria di padre e madre di sostenere la spesa dei premi dell’assicurazione di base. Nel caso concreto – come evidenziato – i genitori del ricorrente hanno conseguito, nel periodo di computo, un reddito imponibile di 71'000.- importo che supera gli estremi fissati dalla normativa cantonale per la concessione del sussidio. 2.5. In sede di procedura amministrativa la ricorrente ha indicato come il reddito dei genitori sarebbe diminuito in maniera importante successivamente alla tassazione di riferimento. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha proceduto, in pendenza del gravame in discussione, ad accertare i nuovi introiti dei genitori della ricorrente verificando i guadagni conseguiti nel corso dell’anno per cui il sussidio è richiesto. In effetti appariva rilevante accertare il reddito determinante – ossia quello di riferimento dei genitori della ricorrente – per verificare il realizzarsi, o meno, dei presupposti della concessione del sussidio. In applicazione dell’art. 67 litt. m REgLCAMal l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente la produzione di specifica documentazione relativa al 2002. Va qui osservato infatti come il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo detta norma é quello più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono, se possibile, i dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento. 2.6. Dagli atti fiscali richiamati dal giudice delegato emerge, per la tassazione 1999/2000 un reddito lordo complessivo da lavoro di CHF 113'283.- cui va aggiunto il reddito della sostanza e quello d’altra fonte per ulteriori CHF 49'727.-. Come detto il reddito dei signori __________ ha subito una flessione nel corso del 2002. Dagli atti dell’amministrazione appare come il reddito della signora __________ assommi (su base annua) a CHF 36'530.- cui vanno aggiunti gli assegni famigliari cifrati in CHF 4'392.-. Queste cifre sono state desunte dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia dagli atti prodotti dagli assicurati stessi e non sono stati oggetto di contestazione da parte della ricorrente. A questo reddito va aggiunto il reddito conseguito dal padre della signorina __________ dalla Cassa disoccupazione, cifrato in 34'429.- per i primi 9 mesi dell’anno e quindi rapportato su base annua si ottiene un reddito di CHF 45'906.-. A questo importo va aggiunto il salario comunque conseguito dal signor __________ nell’anno 2002 e, considerando gli oneri ipotecari, anche senza prendere in considerazione altri valori dipendenti dalla proprietà fondiaria, si ottiene un reddito lordo – reddito dal quale si deve partire per la commutazione – superiore a CHF 8'240.-. Questo reddito lordo, per la determinazione del reddito determinante, va commutato secondo specifiche tabelle di conversione come imposto dall’art. 72 RegLCAMal. Le tabelle, allestite periodicamente dall’amministrazione delle contribuzioni d’intesa con l’istituto delle assicurazioni sociali, sono vincolanti. Nel caso specifico la persona coniugata con due figli con un reddito di CHF 8'240.- mensili è reputata avere un reddito determinante di oltre CHF 60'000.- e quindi superiore al limite fissato in CHF 55'000.- come descritto in precedenza. 2.7. Come detto __________, nata nel 1983, vive in seno alla sua famiglia d’origine, non esercita attività lavorativa essendo studente e non ha un reddito. __________ lamenta semplicemente il suo statuto di studente e si domanda perché ci si debba fondare sulla tassazione di altre persone per giudicare del suo diritto al sussidio. Ora appare evidente, per i motivi descritti in precedenza e conseguenti all’obbligo di mantenimento dei figli in formazione da parte dei genitori, che il reddito determinante non possa essere quello dello studente stesso altrimenti ogni studente si troverebbe nel diritto al sussidio con soluzioni socialmente molto discutibili a fronte di redditi dei genitori differenti. Come detto ai genitori incombe – come precisato nelle considerazioni precedenti – un obbligo di mantenimento che dura oltre il conseguimento della maggiore età. Questo obbligo è bilanciato, a livello fiscale, dalla possibilità, voluta dal legislatore, di operare una deduzione per figli agli studi anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età da parte degli stessi come rammentato. Manifestamente nel caso concreto sono quindi dati gli estremi per fare riferimento al reddito del nucleo primario. In effetti, la decisione di tassazione emessa a carico di __________ per il periodo 2001 – 2002 (la prima emessa) non indica il conseguimento di reddito. La ricorrente non ha conseguito reddito e non ne consegue non svolgendo attività siccome studente. Accertato invece è il reddito dei genitori nel periodo di riferimento (vista la necessità di determinazione dello stesso da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ai sensi dell’art. 67 REgLCAMal il periodo di riferimento è il 2002) come rammentato, reddito superiore ai CHF 55'000.- fissati nel DE evocato nelle considerazioni che precedono, come rammentato dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle osservazioni al gravame. Va ancora aggiunto che i termini utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l’art. 25 litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Non possono essere seguite da questo TCA le tesi implicitamente contenute nell’impugnativa secondo cui si farebbe riferimento ad un reddito del nucleo primario a fronte di persona comunque considerata sola dalla legge. Questo giudice deve applicare le norme volute dal legislatore con la LCAMal, rispettivamente adottate dall’esecutivo cantonale per delega, che impongono dapprima l’accertamento del reddito determinante della persona sola e che, se nullo o inferiore ai CHF 6'000.- nel periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, impongono di attualizzare la verifica con l’accertamento del reddito conseguito dall’assicurato. Il legislatore cantonale, e non vi sono motivi per questo giudice di scostarsi dal chiaro tenore delle norme, ha imposto di far capo al reddito del nucleo primario in caso di conseguimento di reddito inferiore al limite massimo per persone sole secondo le norme applicabili nell’ambito della LPC. In caso di progenie in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere
– da parte del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio quando il reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF 55'000.- (con fissazione quindi di un reddito imponibile relativamente alto). Nel caso specifico il reddito dei genitori dell’assicurata è superiore a detto importo ed il sussidio non può essere concesso. La decisione dell’amministrazione va protetta. Il ricorso deve quindi essere respinto senza carico di tasse e spese. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti