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36.2002.55

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-04-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto

al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di

fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1

lett. c D.E. 14.11.2000).

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a)

del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)

di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione

ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la

parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-

per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere

salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio

Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato

in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAmal.

Per il

2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato

dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione

1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di

competenza (D.E. 6.11.2001).

Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore

ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il

Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o

della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla

fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che

esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale

sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e

modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999

avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato

dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare

nei seguenti casi”:

"a)    persone

soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o

di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono

esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo

inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono

di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione

relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività

lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge

sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di

pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per

riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo

dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Per quanto d’interesse nella presente procedura

appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma

del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al

medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

Va qui evidenziato come la possibilità data

all’amministrazione, nei casi specificatamente fissati dal Regolamento, di

fissare autonomamente il reddito, è complemento della possibilità lasciata

aperta con l’espressione “di regola” all’art. 30 LCAMal che permette così

all’autorità amministrativa di adottare quegli atti adeguati agli scopi che il

legislatore ha voluto conseguire con l’adozione delle norme. Il legislatore ha

voluto fissare i parametri per la concessione del sussidio vincolandoli ad

importi desumibili dalle decisioni di tassazione ma, per evitare l’eccessivo

rigore che tale applicazione dei valori avrebbe potuto causare in caso – ad

esempio – di significativa modifica della situazione economica dell’assicurato,

è stato adottato il correttivo dell’art. 31 LCAMal specificato nel relativo

regolamento d’applicazione.

Nel caso concreto occorre verificare il

sussistere dei presupposti dell’art. 67 litt. m RegLCAMal. Il reddito lordo cui

ci si deve riferire secondo detta norma é quello del 2001 – ossia il reddito

più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene

richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)

a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur

basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della

situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il

sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da

considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono i

dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto

con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento.

Occorre

domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede

l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la delega

del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con

l’adozione dell’art. 67 RCAMal. Il problema è stato risolto in una recente

sentenza di questo TCA (cfr. STCA del 6 febbraio 2002 nella causa S.,

36.2001.71).

Va subito

rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente

ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge.

La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento

per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg.

LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare

l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali,

il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza

giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione

dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione

temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora

quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI

"dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così

ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle

persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi

specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI

rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza

sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza

finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita

di un figlio, ad esempio, manca in questo contesto. Tale assenza non è stata

ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.

Il Consiglio di Stato ha considerato

nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente

nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono

all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano

una spesa. La nascita di un figlio (evento considerato nella sentenza 6

febbraio 2002 citata), pur comportando un aumento delle spese per il

mantenimento, non è stata ritenuta come avente incidenza nel reddito della

persona interessata (anzi è stata considerata semmai positivamente per

l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF).

Questo TCA ha quindi considerato come non si

possa ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente

fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile.

Va ancora rilevato che l’esistenza di situazioni

fattuali particolari che impongono particolare esame non possono essere risolte

considerando parametri di valutazione diversi da quelli voluti dal legislatore

rispettivamente dall’esecutivo per delega del legislatore. In altri termini,

contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel caso concreto, non si può

fare riferimento ad una tassazione diversa da quella prevista, invocando il

principio di proporzionalità o particolari difficoltà di natura economica. In

presenza di una significativa diminuzione del reddito dopo la tassazione di

riferimento occorre far capo alla procedura voluta dal legislatore e quindi

procedere alla verifica del guadagno lordo conseguito ed in caso di diminuzione

rispetto al guadagno lordo ritenuto in sede di tassazione emessa per il periodo

di riferimento, si procederà alla conversione del nuovo e più recente reddito

lordo al reddito imponibile secondo l’utilizzo obbligatorio di specifiche

tabelle. In questo modo appare rispettato, come detto, il principio di

proporzionalità ed anche quello della parità di trattamento (in questo senso la

sentenza TCA 3 giugno 2002 inc. 36.2002.38 in re B.).

2.3.   Nel caso

concreto risulta, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, che

__________ è stato oggetto di una tassazione per il periodo 1999/2000, che entra

in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del

sussidio della CM. Il reddito imponibile ritenuto dall’autorità fiscale (UT di

__________) è stato superiore al limite di reddito fissato dal DE citato,

circostanza questa che non è contestata nel caso concreto e quindi non sono

rispettati i parametri fissati, per delega del legislatore, dall’esecutivo

cantonale e ricordati sub. 2.2.

Infatti

in sede di tassazione 1999/2000 l'UT ha ritenuto un imponibile di CHF 41'72'35

a fronte di un reddito lordo medio di CHF 85'302.--.

Viste le

motivazioni sollevate dal ricorrente già in fase di reclamo l’amministrazione

ha ritenuto doveroso procedere all’esame del reddito lordo, parametro al quale

ci si deve attenere in virtù del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza

di possibile diminuzione significativa degli introiti per eventualmente

calcolare autonomamente il reddito e convertirlo in virtù delle apposite

tabelle.

Va

rammentato che affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del

reddito occorre che il reddito lordo subisca una significativa modifica verso

il basso. In una recente sentenza di questo TCA è stato ritenuta importante una

diminuzione del reddito del 16% (cfr. STCA del 31 ottobre 2001, nella causa A,

__________).

Nel caso

concreto il reddito lordo complessivamente introitato dai signori __________

nel corso del 2001 ammonta a:

__________

CHF 63'828.00

__________             CHF

10'042,75

Per

complessivi        CHF 73'870,75

Il

reddito lordo ritenuto invece in sede di tassazione nel periodo di riferimento

assomma, circostanza questa rammentata dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia

nelle osservazioni al gravame e non contestata dal ricorrente, a CHF 85'302.-

con una diminuzione di CHF 11'432.- ossia superiore al 13%. Si tratta

senz’altro di una diminuzione importante del reddito che imponeva un

accertamento autonomo del reddito conseguito dai coniugi __________ e

successiva conversione dello stesso in reddito imponibile alla luce delle

tabelle volute dall’art. 72 RegLCAMal il cui uso è obbligatorio. Nel caso di

specie con un reddito lordo annuo di CHF 73870.- si ha un reddito lordo mensile

di CHF 6'155,80. Tale reddito convertito secondo le citate tabelle corrisponde

ad un reddito imponibile di oltre 40'000.- e quindi superiore ai limiti, in

precedenza citati, per la concessione del sussidio. La decisione della Cassa va

quindi protetta ed il ricorso va respinto nonostante i rilievi del ricorrente

relativi alla tassazione 2001/2002 che indica un imponibile inferiore ai militi

di concessione del sussidio, reddito imponibile che non può essere preso in

considerazione.

Visto

l’esito del gravame non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono

ripetibili.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2002 36.2002.55 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2002 36.2002.55 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2002 36.2002.55

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2002.00055 IR /sc Lugano 2 settembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 10 maggio 2002 di __________, contro la decisione del 29 aprile 2002 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1.   Il 13 ottobre 2001 __________, cittadino italiano nato nel 1954, domiciliato a __________, coniugato con __________ e padre di __________ nata nel 1986 e di __________ nata nel 1991, ha chiesto la concessione del sussidio per l’assicurazione malattia riferita all’anno 2002. Egli ha indicato di essere assicurato presso la __________, ed ha prodotto la decisione di tassazione dell’Ufficio di Tassazione (UT qui di seguito) di __________ per il biennio 2001 – 2002 indicante un reddito imponibile di CHF 29'892.- ed assenza di sostanza. In data 31 gennaio 2002 la domanda è stata respinta. Avverso tale decisione __________ ha inoltrato reclamo con scritto del 6 febbraio 2002 con cui contesta la presa in considerazione del reddito conseguito nel 1997 – 1998 ed oggetto della tassazione nel biennio 1999 – 2000. Il ricorrente ha evidenziato come successivamente al periodo di computo per la tassazione di riferimento l’attività lavorativa della moglie si è “più che dimezzata” con l’evidenza che l’entrata di 5 anni fa non c’è più. Visto il reclamo interposto l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha chiesto al reclamante la produzione della documentazione atta ad accertare i redditi lordi conseguiti dai coniugi __________ nel corso del 2001. __________ ha prodotto le attestazioni richieste allestite dalla __________ (salario al ricorrente di CHF 63'828.- lordi) e dal Municipio di __________ (CHF 10'042,75) per la signora __________. Alla luce di tali accertamenti l’amministrazione ha emesso la decisione 29 aprile 2002 del seguente tenore: " (…) stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie quella relativa al biennio fiscale 1999/2000), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 6'155.80 (tenuto conto del salario lordo mensile medio da lei percepito comprensivo degli assegni familiari per due figli e del salario lordo mensile medio percepito da sua moglie); Osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 6'155.80 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 REg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie con due figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 41'000.--; ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett.

c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.--; d e c i d e: il reclamo contro la decisione del 31 gennaio 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia è  r e s p i n t o. " (Doc. _) 1.2.   Con ricorso 10 maggio 2002 __________ impugna la decisione 29 aprile 2002 dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia presso questo TCA rilevando in particolare: " (…) L'ultima notifica di tassazione in possesso del ricorrente al momento della richiesta di sussidio è quella relativa al 2001-2002 determinante un reddito imponibile di Fr. 29'892.-- e che risulta essere nettamente inferiore ai Fr. 34'000.-- del limite che conferisce il diritto al sussidio per le famiglie, nella fattispecie con 2 figli a carico. A questo proposito l'art. 30 lett. a LCAMal stabilisce che " di regola il reddito derminante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza ". Benché il DE del 06.11.2001 stabilisca che per il sussidio 2002 le basi di calcolo per il reddito determinante siano le classificazioni dell'imposta cantonale per il periodo 1999/2000, il fatto che l'art. 30 lett. a LCAMal con l'espressione " di regola " lasci un margine di manovra all'autorità, nonché la natura e lo scopo stesso del sussidio, quello " di partecipare al pagamento del premio a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste ", dovrebbe permettere di accogliere la richiesta del ricorrente, le cui condizioni economiche sono indiscutibilmente modeste per una famiglia composta da quattro persone. È d'altronde quantomeno discutibile valutare la situazione economica attuale di una famiglia prendendo quale base di calcolo il reddito percepito circa un lustro prima. Questo modo di procedere rischia altresì di trovarsi in antitesi con la ragion d'essere del sussidio stesso." (Doc. _) Nelle sue conclusioni __________ postula la concessione del sussidio per l’anno 2002. L’amministrazione si oppone all’accoglimento del gravame con osservazioni che, nella sostanza, riprendono le motivazioni della decisione impugnata. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia evidenzia in particolare che: " (…) Il reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato per l'anno 2001 ammonta complessivamente a fr. 73'870.-- (cfr. allegati al doc. n° _), il che risulta essere inferiore al reddito lordo del lavoro esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000 (reddito lordo = 85'302.-; cfr. doc. _). Il reddito lordo mensile medio della controparte ammonta a fr. 6'155.80 (fr. 73'870 : 12) il che, dopo la relativa conversione in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione (art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM) risulta essere superiore al limite che conferisce il diritto al sussidio." (Doc. _) Al ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare ulteriori osservazioni e di domandare l’acquisizione di prove. in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAmal. Per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001). Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”: "a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. Va qui evidenziato come la possibilità data all’amministrazione, nei casi specificatamente fissati dal Regolamento, di fissare autonomamente il reddito, è complemento della possibilità lasciata aperta con l’espressione “di regola” all’art. 30 LCAMal che permette così all’autorità amministrativa di adottare quegli atti adeguati agli scopi che il legislatore ha voluto conseguire con l’adozione delle norme. Il legislatore ha voluto fissare i parametri per la concessione del sussidio vincolandoli ad importi desumibili dalle decisioni di tassazione ma, per evitare l’eccessivo rigore che tale applicazione dei valori avrebbe potuto causare in caso – ad esempio – di significativa modifica della situazione economica dell’assicurato, è stato adottato il correttivo dell’art. 31 LCAMal specificato nel relativo regolamento d’applicazione. Nel caso concreto occorre verificare il sussistere dei presupposti dell’art. 67 litt. m RegLCAMal. Il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo detta norma é quello del 2001 – ossia il reddito più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono i dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento. Occorre domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal. Il problema è stato risolto in una recente sentenza di questo TCA (cfr. STCA del 6 febbraio 2002 nella causa S., 36.2001.71). Va subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio, ad esempio, manca in questo contesto. Tale assenza non è stata ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. La nascita di un figlio (evento considerato nella sentenza 6 febbraio 2002 citata), pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento, non è stata ritenuta come avente incidenza nel reddito della persona interessata (anzi è stata considerata semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF). Questo TCA ha quindi considerato come non si possa ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Va ancora rilevato che l’esistenza di situazioni fattuali particolari che impongono particolare esame non possono essere risolte considerando parametri di valutazione diversi da quelli voluti dal legislatore rispettivamente dall’esecutivo per delega del legislatore. In altri termini, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel caso concreto, non si può fare riferimento ad una tassazione diversa da quella prevista, invocando il principio di proporzionalità o particolari difficoltà di natura economica. In presenza di una significativa diminuzione del reddito dopo la tassazione di riferimento occorre far capo alla procedura voluta dal legislatore e quindi procedere alla verifica del guadagno lordo conseguito ed in caso di diminuzione rispetto al guadagno lordo ritenuto in sede di tassazione emessa per il periodo di riferimento, si procederà alla conversione del nuovo e più recente reddito lordo al reddito imponibile secondo l’utilizzo obbligatorio di specifiche tabelle. In questo modo appare rispettato, come detto, il principio di proporzionalità ed anche quello della parità di trattamento (in questo senso la sentenza TCA 3 giugno 2002 inc. 36.2002.38 in re B.). 2.3.   Nel caso concreto risulta, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, che __________ è stato oggetto di una tassazione per il periodo 1999/2000, che entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del sussidio della CM. Il reddito imponibile ritenuto dall’autorità fiscale (UT di __________) è stato superiore al limite di reddito fissato dal DE citato, circostanza questa che non è contestata nel caso concreto e quindi non sono rispettati i parametri fissati, per delega del legislatore, dall’esecutivo cantonale e ricordati sub. 2.2. Infatti in sede di tassazione 1999/2000 l'UT ha ritenuto un imponibile di CHF 41'72'35 a fronte di un reddito lordo medio di CHF 85'302.--. Viste le motivazioni sollevate dal ricorrente già in fase di reclamo l’amministrazione ha ritenuto doveroso procedere all’esame del reddito lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di possibile diminuzione significativa degli introiti per eventualmente calcolare autonomamente il reddito e convertirlo in virtù delle apposite tabelle. Va rammentato che affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito occorre che il reddito lordo subisca una significativa modifica verso il basso. In una recente sentenza di questo TCA è stato ritenuta importante una diminuzione del reddito del 16% (cfr. STCA del 31 ottobre 2001, nella causa A, __________). Nel caso concreto il reddito lordo complessivamente introitato dai signori __________ nel corso del 2001 ammonta a: __________ CHF 63'828.00 __________             CHF 10'042,75 Per complessivi        CHF 73'870,75 Il reddito lordo ritenuto invece in sede di tassazione nel periodo di riferimento assomma, circostanza questa rammentata dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle osservazioni al gravame e non contestata dal ricorrente, a CHF 85'302.- con una diminuzione di CHF 11'432.- ossia superiore al 13%. Si tratta senz’altro di una diminuzione importante del reddito che imponeva un accertamento autonomo del reddito conseguito dai coniugi __________ e successiva conversione dello stesso in reddito imponibile alla luce delle tabelle volute dall’art. 72 RegLCAMal il cui uso è obbligatorio. Nel caso di specie con un reddito lordo annuo di CHF 73870.- si ha un reddito lordo mensile di CHF 6'155,80. Tale reddito convertito secondo le citate tabelle corrisponde ad un reddito imponibile di oltre 40'000.- e quindi superiore ai limiti, in precedenza citati, per la concessione del sussidio. La decisione della Cassa va quindi protetta ed il ricorso va respinto nonostante i rilievi del ricorrente relativi alla tassazione 2001/2002 che indica un imponibile inferiore ai militi di concessione del sussidio, reddito imponibile che non può essere preso in considerazione. Visto l’esito del gravame non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti