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36.2002.14

Ticino · 2001-10-31 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2002 36.2002.14 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2002 36.2002.14 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.03.2002 36.2002.14

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2002.00014 ir /nh Lugano 5 marzo 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2002 di __________, contro le decisioni del 20 dicembre 2001 emanate da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto,                       -   che __________ ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria per gli anni 2001 e 2002;

-   che l’Ufficio dell'assicurazione malattia ha respinto la richiesta dell’assicurato con decisione del 31 ottobre 2001;

-   che avverso tale decisione __________ ha interposto ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in data 29 gennaio 2002;

-   che in sede di risposta l’amministrazione ha comunicato che, in seguito a riesame, “i servizi amministrativi cantonali hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie per gli anni 2001 e 2002” (risposta di causa del 14 febbraio 2002);

-   che l’Ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato all’assicurato il 12 febbraio 2002 la sua intenzione di concedere il sussidio;

-   che il giudice delegato del TCA ha quindi interpellato l’assicurato in merito agli intendimenti dell’amministrazione ed in merito all’interesse giuridico al mantenimento del ricorso;

-   che, in data 28 febbraio 2002, __________ ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il ritiro dell’impugnativa in discussione;

-   che il ritiro del gravame rende la procedura priva d’oggetto con conseguente suo stralcio senza conseguenza di carico di tasse e spese. Per questi motivi in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso formulato il 29 gennaio 2002 da __________ è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo di oggetto. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici