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36.2002.130

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-11 · Italiano TI
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Incarto n.36.2002.130

cs/gm

Lugano

11 marzo 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

vista la petizione del 6 novembre 2002 interposta da

__________

contro

Cassa malati __________

in materia di assicurazione contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 20 gennaio 2003 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;

vista la lettera 27 febbraio 2003 del __________ del seguente tenore:

"                                       Facciamo seguito al ricorso presentato a nome e per conto del richiamato in oggetto per informavi che la convenuta Cassa Malati, con scritto 24.2, ha deciso di riconoscere l'indennità per malattia per il periodo 11.4.2002 - 23.4.2002.

Ciò premesso, e come richiesto dalla __________, ritiriamo la petizione presentata a nome e per conto del sig. __________. ()" (cfr. Doc. _)

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta1. la causa èstralciata dai ruoli:

2.   non si prelevano né tasse né spese;

3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici