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36.2001.6

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-01-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i

limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora

di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art

1 lett. c D.E. 18.11.1997)

Di

regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille

franchi superiore:

a)

del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)

di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione

ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la

parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-

per le famiglie.

(art 30

LCAMal)

Per il

2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato

dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione

1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di

competenza (D.E. 14.11.2000).

2.3.   Giusta gli

art 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo

la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito

prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui

dipendono per il loro sostentamento: secondo quanto stabilito dal cpv. 2 di

detto disposto, é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito

di riferimento non supera i fr.  55.000.-.

In

concreto, non é contestato che, per il periodo determinante, la ricorrente ha

avuto un reddito imponibile nullo.

Applicabile

al caso é, dunque, di principio l’art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per

l’esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il suo

mantenimento.

2.4.   Il principio

stabilito dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione il

legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art 32 cpv. 3).

Facendo

uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato l’art 52 Reg sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie secondo cui:

"

Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI su base mensile.

Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso

sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito

determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."

Nella

stessa ottica, va letto l'art 67 del Regolamento che prevede:

"

L'istituto delle assicurazioni sociali procede

autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in

assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti

casi:

d)   persone sole che

esercitano un'attività lucrativa o conducono     un'esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o un reddito      lordo annuo inferiore

a fr. 6.000.-

secondo il biennio fiscale                                        determinante."

2.5.   Sulla base

della documentazione prodotta dalla ricorrente l'amministrazione ha

correttamente considerato che questa conduce una vita autonoma (circostanza

palesemente deducibile dallo svolgimento di una attività di ricerca

all’estero), e grazie alla stessa è stato possibile accertare come __________

disponga di un reddito mensile medio pari a fr. 3.083,30 (pari a CHF 37'000.- :

12) reddito che, trasformato - sulla base della tabella di conversione ai sensi

dell'art 72 REgLCAm - in reddito imponibile corrisponde ad un reddito

imponibile annuo di fr. 28.000.-.

Il fatto

che questo importo non sia considerato a livello fiscale come imponibile non

permette di dedurre che lo stesso non debba essere ritenuto per il calcolo del

reddito di riferimento per la concessione o meno di sussidi, anzi, il mancato

carico fiscale aumenta di fatto l’allocazione del __________ in favore della

ricorrente. La cifra in questione è infatti versata dal __________ il quale ne

beneficia per i suoi bisogni, tra i quali va ritenuta anche la copertura

assicurativa contro le malattie.

Il

ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2001 36.2001.6 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2001 36.2001.6 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2001 36.2001.6

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2001.00006 ir /nh Lugano 15 marzo 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2001 di __________, rappr. da: __________, contro la decisione del 18 gennaio 2001 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1.   Il 5 agosto 2000 __________ (ventinovenne ricercatrice attualmente impegnata con un lavoro di __________ negli USA) ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia previsto dalla LCAM per l'anno 2001. Ritenuta l’assenza di reddito per persona sola l’IAS ha chiesto alla ricorrente, rappresentata dal padre, di volere compilare il questionario per l’allestimento del reddito. In tale ambito __________ ha indicato quale fonte d’entrata un importo di CHF 37'000.- versato dal __________, importo che le autorità fiscali non hanno ritenuto come tassabile. L’importo versato dal __________ è destinato alla copertura dei costi di mantenimento durante la permanenza della ricorrente a __________. L’istanza di __________ è stata respinta con decisione 5 dicembre 2000 non contenuta agli atti ed uguale sorte ha avuto il reclamo 8 dicembre 2000 interposto contro tale decisione (decisione 18 gennaio 2001 dell’IAS, Ufficio assicurazione malattia). 1.2.   Avverso tale decisione su reclamo insorge __________, con tempestivo gravame del 1 febbraio 2001, in cui si rileva sostanzialmente l’indifferenza fiscale dell’importo versato dal __________ per il suo sostentamento all’estero, importo nemmeno tassato come alla puntuale attestazione dell’UT competente. La ricorrente chiede quindi l’annullamento della decisione impugnata e la concessione del sussidio. 1.3.   Con risposta del 1 marzo 2001 l'ICAS ha postulato la reiezione del ricorso indicando, come già anticipato nella decisione impugnata, che la LCAMal prevede, per le persone sole con reddito imponibile nullo od inferiore a CHF 6'000.-, l’accertamento del reddito ai fini del sussidio. In concreto le entrate della ricorrente sono state fissate in CHF 37'000.- ciò che, a mano delle tabelle di conversione, costituisce un reddito imponibile annuo di CHF 28’00.-, superiore ai limiti per la concessione del sussidio. in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99). Nel merito 2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997) Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. (art 30 LCAMal) Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000). 2.3.   Giusta gli art 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento: secondo quanto stabilito dal cpv. 2 di detto disposto, é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera i fr.  55.000.-. In concreto, non é contestato che, per il periodo determinante, la ricorrente ha avuto un reddito imponibile nullo. Applicabile al caso é, dunque, di principio l’art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l’esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il suo mantenimento. 2.4.   Il principio stabilito dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione il legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art 32 cpv. 3). Facendo uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato l’art 52 Reg sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo cui: " Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI su base mensile. Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione." Nella stessa ottica, va letto l'art 67 del Regolamento che prevede: " L'istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti casi:

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono     un'esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o un reddito      lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo il biennio fiscale                                        determinante." 2.5.   Sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente l'amministrazione ha correttamente considerato che questa conduce una vita autonoma (circostanza palesemente deducibile dallo svolgimento di una attività di ricerca all’estero), e grazie alla stessa è stato possibile accertare come __________ disponga di un reddito mensile medio pari a fr. 3.083,30 (pari a CHF 37'000.- :

12) reddito che, trasformato - sulla base della tabella di conversione ai sensi dell'art 72 REgLCAm - in reddito imponibile corrisponde ad un reddito imponibile annuo di fr. 28.000.-. Il fatto che questo importo non sia considerato a livello fiscale come imponibile non permette di dedurre che lo stesso non debba essere ritenuto per il calcolo del reddito di riferimento per la concessione o meno di sussidi, anzi, il mancato carico fiscale aumenta di fatto l’allocazione del __________ in favore della ricorrente. La cifra in questione è infatti versata dal __________ il quale ne beneficia per i suoi bisogni, tra i quali va ritenuta anche la copertura assicurativa contro le malattie. Il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti