Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.36.2001.00102
IR/sc
Lugano
4 febbraio 2002
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il giudice delegatodel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 23 novembre 2001 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________ __________,
Letti ed esaminati gli atti.
- Con atto del 23 novembre 2001 __________ ha interposto ricorso al TCA contro il modus operandi della __________ in materia di indennità per la perdita di guadagno.
Come rammenta limpugnativa:
" __________ è assicurato per l'indennità giornaliera in caso di malattia presso la __________ per il tramite del contratto d'assicurazione collettiva stipulato dal suo datore di lavoro __________, presso il quale lavora in qualità di giardiniere dal 24.04.1995.
( )
A causa malattia il ricorrente è incapace al lavoro dal 25 settembre 2000 in quanto si è reso necessario l'innesto di"una protesi totale all'anca sinistra ed una protesi totale all'anca destra".
( )
La qui convenuta ha assunto il caso ma si ostina in un atteggiamento, ritenuto dall'assicurato, intollerabile e poco consono ad un Ente assicurativo.
La __________ dal 1° marzo 2000 non versa regolarmente le indennità giornaliere assicurate e ai ripetuti solleciti telefonici del Signor __________ si sono susseguite altrettanto numerose promesse che altro non possono essere qualificate se non da "marinaio".
Il datore di lavoro, __________, sensibile alle necessità del dipendente ha versato degli acconti per un totale di Fr. 10'500.--.
__________ in considerazione del modo d'agire della __________, ha ritenuto rivolgersi a questa Organizzazione al fine d'avere assistenza e patrocinio.
L'__________ con lettera raccomandata di data 23 ottobre 2001, comunica alla qui convenuta che non può comportarsi con gli assicurati, rispettivamente con il prenditore di assicurazione come nel caso concreto, che poco si addice ad una Cassa Malati.
Essa, infatti, non può procrastinare sine-die il pagamento delle indennità giornaliere assicurate e nel caso avesse dubbi, circa l'incapacità al lavoro dell'assicurato non ha che disporre una visita presso un medico fiduciario al fine di avere maggiori e/o più precise indicazioni sulle reali condizioni di salute.
È contestato che spetta ad ogni Cassa, grande o piccola che sia, organizzarsi in modo tale da assicurare un'istruzione completa ed adeguata di ogni caso.
( )
__________, "finalmente" la fine di ottobre ha avuto il piacere di ricevere per il tramite del datore di lavoro, le indennità relative al periodo marzo-giugno, e pari a Fr. 16'402.05 fatta deduzione dell'importo di Fr. 10'500.-- ricevuto in acconto.
( )
Con tale ultimo versamento, __________ dal gennaio al novembre 2001 ha quindi ricevuto in totale:
indennità giornaliere gennaio-febbraio Fr. 7'867.65
indennità giornaliere marzo-giugno Fr. 16'402.05
Fr. 24'269.70
a fonte di un credito di (gg. 334 x 133.35)Fr. 44'538.90
Risulta lecito chiedersi se è ammissibile che la __________ effettui nell'ottobre il pagamento delle indennità relative il mese di marzo e che alla data odierna non sia avvenuto quello relativo il mese di luglio-agosto-settembre-ottobre. ( )" (Doc. _)
- Latto è stato trasmesso alla __________ per la risposta di causa giunta in lingua tedesca con data del 27 dicembre 2001 con richiesta di traduzione 3 gennaio 2002 da parte del giudice delegato.
Con risposta dal tono inaccettabile la __________ ha comunicato di non essere in grado di operare una traduzione, nonostante si tratti di una associazione nazionale comprensiva anche di membri attivi nella Svizzera Italiana, indicando al giudice delegato che la Svizzera è un paese con quattro lingue (Die Schweiz ist nun einmal vier-sprachig) senza obbligo per l__________ di operare ed esigere traduzioni di testi, in questo confondendo manifestamente i ruoli che competono ai Tribunali ed alle associazioni, anche quella __________. Il signor __________ della __________ ha inoltre precisato come, nel caso di difficoltà (Schwierigkeiten) con lassociazione il Tribunale competente sarebbe quello zurighese.
Alla __________ vale la pena di rammentare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia36 seg., RU 83 III 56) ed ancora come in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha precisato:
" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a302 consid. 2ae cit., 115 Ia64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia37 seg.).";
- Con comunicazione anticipata telefonicamente l__________ in rappresentanza del signor __________, ha comunque dichiarato di ritirare il ricorso siccome divenuto privo di oggetto;
- Il ritiro dellimpugnativa, di per sé di dubbia ricevibilità visto come apparentemente lassociazione convenuta non sembra essere assicuratore malattia autorizzato non risultando nellelenco apposito allestito dallUFAS, permette lo stralcio del gravame senza ulteriore approfondimento;
- Visto quanto precede non si giustifica il carico di tasse di giustizia e spese e non vengono attribuite ripetibili.
Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici