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36.2000.7

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-11-08 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2000 36.2000.7 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2000 36.2000.7 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2000 36.2000.7

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00007 mm /gm Lugano 8 novembre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will visto la petizione del 12 gennaio 2000 interposta da __________, rappr. da: avv. __________, contro __________ __________, rappr. da: avv. __________, __________, in materia di assicurazione contro le malattie letti ed esaminati gli atti; vista la risposta 29 febbraio 2000 della parte convenuta; rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi: "       1.                             La __________ si impegna a versare all'assicurato, signor __________, le prestazioni d'indennità giornaliera a seguito dell'incapacità lavorativa totale a causa di malattia per il periodo 15.10.99 - 31.12.99 .

2.    A titolo di ripetibili viene versato al signor __________ un importo unico di CHF 1'000.-- .

3.    Con l'adempimento degli obblighi risultanti dalla presente convenzione vengono indennizzate tutte le eventuali pretese o rivendicazioni (comprese spese legali, ripetibili ecc.) del signor __________ nei confronti della __________ a seguito del caso di malattia iniziato il 18.8.99. Il pagamento dell'indennità giornaliera per il periodo menzionato alla cfr. 1 non comporta l'estinzione del contratto d'assicurazione tra le parti.

4.    La __________ rinuncia risp. non fa valere nei confronti del signor __________ pretese inerenti i premi assicurativi fino al 31.12.99 . A partire da tale data l'obbligo al pagamento dei premi da parte dell'assicurato è subordinato al passaggio all'assicurazione individuale di __________.

5.    Sulla base della presente convenzione viene richiesto al Tribunale delle Assicurazioni di Lugano lo stralcio dai ruoli della causa __________ (incarto

n. __________)." (e meglio come alla transazione inviata in data 7 novembre 2000 al Tribunale dall'avv. ________); rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162); viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione;

2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will